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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17114/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Cataldo Antonella, che lo rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Bernardi Federico, che lo rappresenta e difende in Controparte_2 virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in TORINO il 09/06/1979.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 537 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 28.06.2021
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
La somma stabilita a titolo di assegno divorzile una tantum è congrua.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della legge 898/1970 e successive modifiche, la corresponsione di un assegno divorzile una tantum dell'importo di € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento//00) da parte del signor in favore della signora Controparte_1 CP_2
le parti concordano che tale assegno divorzile una tantum sia corrisposto mediante versamento
[...]
a mezzo bonifico bancario di una prima rata di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento//00) alla data di sottoscrizione del ricorso per divorzio congiunto e del saldo di € 3.000,00 (euro tremila//00) alla data di pubblicazione della sentenza. Con riferimento al pagamento del saldo di € 3.000,00, le parti prevedono che, qualora la pubblicazione della sentenza non dovesse intervenire entro la data del 30 giugno 2025, il suddetto importo sarà suddiviso in due rate di cui € 1.000,00 (euro mille//00) da corrispondersi alla data del 30 giugno 2025 e € 2.000,00 (euro duemila//00) alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che in ragione del versamento degli importi suindicati, con decorrenza dal mese di giugno
2024, le parti concordano che il marito non dovrà più corrispondere a favore della moglie il contributo al mantenimento mensile in precedenza previsto in sede di separazione.
DÀ ATTO che, con l'esatto adempimento delle condizioni che precedono, ogni e qualsivoglia questione patrimoniale è da intendersi risolta e che i signori ed nulla più Controparte_1 Controparte_2 avranno a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17114/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Cataldo Antonella, che lo rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Bernardi Federico, che lo rappresenta e difende in Controparte_2 virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in TORINO il 09/06/1979.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 537 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 28.06.2021
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
La somma stabilita a titolo di assegno divorzile una tantum è congrua.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della legge 898/1970 e successive modifiche, la corresponsione di un assegno divorzile una tantum dell'importo di € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento//00) da parte del signor in favore della signora Controparte_1 CP_2
le parti concordano che tale assegno divorzile una tantum sia corrisposto mediante versamento
[...]
a mezzo bonifico bancario di una prima rata di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento//00) alla data di sottoscrizione del ricorso per divorzio congiunto e del saldo di € 3.000,00 (euro tremila//00) alla data di pubblicazione della sentenza. Con riferimento al pagamento del saldo di € 3.000,00, le parti prevedono che, qualora la pubblicazione della sentenza non dovesse intervenire entro la data del 30 giugno 2025, il suddetto importo sarà suddiviso in due rate di cui € 1.000,00 (euro mille//00) da corrispondersi alla data del 30 giugno 2025 e € 2.000,00 (euro duemila//00) alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che in ragione del versamento degli importi suindicati, con decorrenza dal mese di giugno
2024, le parti concordano che il marito non dovrà più corrispondere a favore della moglie il contributo al mantenimento mensile in precedenza previsto in sede di separazione.
DÀ ATTO che, con l'esatto adempimento delle condizioni che precedono, ogni e qualsivoglia questione patrimoniale è da intendersi risolta e che i signori ed nulla più Controparte_1 Controparte_2 avranno a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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