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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5761 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49352/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 49352/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Angela Ametrano, in virtù di Controparte_1
procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Sogliano, n. 70, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro e , con il patrocinio dell'avv. Gianluca Merafina e dell'avv. CP_2 CP_3
Valentina Liguori, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliati in Roma, Corso Regina
Maria Pia n. 18/A presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
nonché contro pagina 1 di 8 con il patrocinio dell'avv. Gian Luca Cardarelli, in virtù di Controparte_4
procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, viale Latina, n.276, presso lo studio del difensore;
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
e con il patrocinio dell'avv. Monica Aranzanu, in virtù di Controparte_5
procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo, n.265, presso lo studio del difensore;
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Risarcimento da infiltrazioni;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza del 3 maggio 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proprietario dell' Controparte_1
immobile sito in Roma, via Ulderico Sacchetto, n. 16, ubicato al piano III, scala A, interno 11, ha dedotto che: - sin dal luglio 2020 in detto appartamento si erano verificate copiose infiltrazioni che avevano causato gravi lesioni al soffitto ed alle pareti;
- la presenza di umidità aveva provocato macchie e distacco dell'intonaco con la conseguente parziale inutilizzabilità dell'appartamento, nonché ulteriori danni a diversi beni presenti nel soppalco oltreché una insalubrità dell'abitazione; - il pertanto incaricava l'Arch. di redigere una perizia tecnica;
in seguito al CP_1 Per_1 sopralluogo tecnico avvenuto in data 20 novembre 2020, l'Arch. constatava la sussistenza Per_1
dei fenomeni infiltrativi, ritenendo altresì che la causa delle infiltrazioni fosse ascrivibile all'abitazione sita al piano sovrastante di proprietà dei signori e;
- nel maggio del 2021 CP_3 CP_2 il signor si vedeva costretto ad introdurre innanzi all'intestato Tribunale, ricorso per CP_1
pagina 2 di 8 accertamento tecnico preventivo anche ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti dei signori e , quali proprietari dell'immobile sito al piano sovrastante a quello del CP_2 CP_3
- Il procedimento veniva incardinato innanzi al Tribunale di Roma, distinto al r.g.n. CP_1
33524/2021, dott.ssa - Veniva altresì nominato il CTU TE il quale Per_2 Persona_3
rilevava:“Si ritiene che la situazione lamentata dalla parte ricorrente sia sussistita per quanto riguarda le infiltrazioni lamentate nell'angolo cottura, nel soppalco sovrastante il corridoio e nella camera dell'appartamento di proprietà della stessa, così come testimoniato dagli esiti residuali rilevati, ma che le stesse all'attualità non risultano più attive, in quanto parte convenuta ha provveduto alla riparazione della causa che ha determinato gli eventi lamentati, quindi detti eventi infiltrativi sono da considerarsi all'attualità pregressi e non in atto”; prosegue il CTU: “Con riferimento agli inconvenienti rilevati all'interno dell' in oggetto così come sinora esposti, per quanto riguarda le Pt_1
cause, si ritiene anche sulla base di quanto accertato sui luoghi, rispetto sia alla localizzazione che alla entità degli eventi infiltrativi che agli esiti residuali, nonché della sovrapposizione e giustapposizione degli e delle planimetrie catastali degli immobili accluse Parte_2
nella presente relazione, nonché da quanto in atti, che queste siano da attribuirsi alla seguente causa, ossia al deterioramento/degrado delle giunzioni che assicuravano la tenuta stagna tra le porzioni di tubazioni costituenti la parte dell'impianto idrico di scarico posto all'interno della muratura dell'angolo cottura della u.i di parte resistente. Condizione che ha dato modo alle acque di trafilare e di imbibire/percolare i materiali limitrofi, giungendo per gravità, a quelle sottostanti presenti nella
U.I. di parte ricorrente, palesandosi quindi nelle localizzazioni dove sono emersi gli eventi infiltrativi esposti”. Continua il tecnico incaricato : “Quindi sulla base di quanto esposto ed in considerazione che la tinteggiatura è stata considerata per tutte le superfici delle pareti/soffitti interessati dalle infiltrazioni per ovviare a diversificazioni cromatiche si ritiene che la spesa, quantificata sulla base dei tariffari ai prezzi di mercato per opere edili, così come da lavorazioni elencate e descritte nel presente
Computo metrico estimativo, comprensivo di mano d'opera e materiali, ammonti per sommatoria dei prezzi delle singole lavorazioni ad un importo complessivo pari ad € 1.588,67, IVA esclusa”. - Prima di introdurre l'odierno giudizio, parte attrice ha voluto tentare di definire la vicenda attraverso l'invio di una mail all'Avvocato dei signori e , chiedendo di conoscere l'eventuale disponibilità CP_2 CP_3 all'esecuzione bonaria delle opere;
- il legale comunicava di non condividere la volontà di definizione bonaria prospettata.
Pertanto, l'odierno attore ha convenuto in giudizio i già menzionati proprietari dell'immobile, perché venisse dichiarata la loro responsabilità in ordine ai danni determinati dalle infiltrazioni all'immobile di sua proprietà. Il ha pertanto chiesto al Tribunale che venissero accolte le seguenti CP_1
pagina 3 di 8 conclusioni: “Accertare e dichiarare che la parte convenuta si è resa responsabile dei danni subiti dal sig. e inadempiente rispetto ai lavori individuati dalla CTU, per i motivi di cui in premessa;
CP_1
Accertare e dichiarare l'obbligo dei signori e ad eseguire tutti i lavori necessari per CP_2 CP_3
il ripristino dello stato dei luoghi e, per l'effetto, condannarli in via solidale alla esecuzione dei lavori tutti descritti dalla CTU della ATP ovvero alla corresponsione in favore del sig. CP_1
dell'importo dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi che sarà rideterminato all'esito di una nuova consulenza tecnica ovvero, in linea di estremo subordine, secondo quanto considerato nella CTU dell'ATP, per i motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento dei danni per come meglio quantificati al punto 4) del presente atto di citazione e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.773,88 salvo errori e/o omissioni, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal mese di luglio 2020 all'effettivo soddisfo, oltre alla refusione dei compensi della fase di ATP quantificabili in € 4.337,59 come da ipotesi di compenso liquidabile (cfr. all.10) nonché oltre al risarcimento del danno per parziale mancato godimento dell'immobile di cui si chiede fin d'ora una quantificazione equitativa da parte del Magistrato;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato par ad € 237,00 versato per l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando le avverse domande sia nell'an che nel quantum e chiedendone il rigetto, e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare, differire la prima udienza, ai sensi dell'art.269 c.p.c., in modo da consentire agli odierni convenuti di chiamare in causa il , in persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore, signor con sede in Roma, Via Ferdinando Acton n. 7 CP_7
– 00122; la in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_4
sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.385 – 00144; e la in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2 – 20149 nel rispetto del termine di cui all'art.163 bis c.p.c.. Nel merito, respingere la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, soprattutto, non provata. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità del chiamato nella determinazione del danno subito dal signor e, per l'effetto, CP_6 CP_1
condannare il predetto a tenere indenni i convenuti da ogni conseguenza pregiudizievole CP_6 che dovesse derivare loro all'esito del presente giudizio. Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi che venga accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nell'evento de quo, condannare la e la in solido e/o Controparte_4 Controparte_5
pagina 4 di 8 alternativamente tra loro, ciascuna per il rispettivo titolo, a manlevare e tenere indenni i signori e/o da tutte le somme che saranno eventualmente tenuti a rifondere CP_3 CP_2 all'attore in relazione ai fatti di causa. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917, comma 3, cc. condannare le predette imprese assicurative al rimborso di tutte le spese sostenute dagli odierni convenuti nel presente giudizio e nel definito procedimento di Atp. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi come da D.M. 55/2014 in favore dei sottoscritti difensori, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.”
La parte convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del
[...]
e delle Società e Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
rispetto alle quali avanzava domanda di garanzia.
Ritenuta opportuna la partecipazione al presente giudizio dei soli assicuratori della parte convenuta, la causa è stata differita al fine di consentire la costituzione delle chiamate in causa.
Si costituiva in giudizio la ed ivi rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa pronuncia sulla procedibilità della domanda attorea, dichiarare, in linea preliminare, la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e, conseguentemente, della . Nel merito, respingere ogni avversa pretesa Controparte_4
perché infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza della
, contenere l'esposizione patrimoniale di tale società nei limiti di quanto Controparte_4 previsto dalle pattuizioni della polizza in atti. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Si costituiva altresì la e rassegnava le seguenti conclusioni: “Rigettare la Controparte_5
domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur per l'effetto rigettare ogni domanda avanzata nei confronti dei convenuti e CP_2 CP_3
quindi da questi nei confronti della comparente compagnia In via Controparte_5
subordinata: Nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse una qualche responsabilità della propria assicurata - accertare e dichiarare che è tenuta a manlevare la propria Controparte_5
assicurata e/o a mantenerla indenne dal risarcimento che questa risultasse dover effettivamente corrispondere all'attore, esclusivamente nei limiti della copertura di polizza, rigettando ogni più ampia e diversa domanda eventualmente avanzata dalla convenuta assicurata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre alle spese generali IVA e CAP come per legge”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., le parti hanno depositato le proprie memorie.
Il giudicante non ha ammesso le prove orali richieste dalle parti ritenendole irrilevanti ai fini del decidere.
pagina 5 di 8 La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, senza l'espletamento di ulteriori accertamenti oltre quello già effettuato in sede di ATP, di cui se ne chiedeva l'acquisizione.
Precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 maggio 2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Dagli atti peritali prodotti da parte attrice e formalmente acquisiti in questa causa risulta che il
Consulente d'ufficio dell'ATP, TE ha svolto un lavoro completo ed Persona_3
accurato, procedendo a sopralluogo, ad una puntuale illustrazione e rappresentazione dei luoghi e dei danni, ad un ragionevole e motivato computo dei danni medesimi, alla redazione di una relazione congruamente argomentata;
vengono dunque recepite dal giudicante le conclusioni rassegnate dal ctu.
Il CTU ha accertato che l'appartamento risulta essere stato interessato da fenomeni infiltrativi ed è pervenuto alle seguenti conclusioni peritali: “Da quanto verificato, emerso ed accertato sui luoghi così come descritto ed illustrato nei capitoli precedenti, nonché dal confronto operato con quanto esposto all'interno degli atti presenti nel fascicolo di parte ricorrente, si ritiene che la situazione lamentata dalla parte ricorrente sia sussistita per quanto riguarda le infiltrazioni lamentate nell'angolo cottura, nel soppalco sovrastante il corridoio e nella camera dell'appartamento di proprietà della stessa, così come testimoniato dagli esiti residuali rilevati, ma che le stesse all'attualità non risultano più attive, in quanto parte convenuta ha provveduto alla riparazione della causa che ha determinato gli eventi lamentati, quindi detti eventi infiltrativi sono da considerarsi all'attualità pregressi e non in atto.
Prosegue il CTU: “Con riferimento agli inconvenienti rilevati all'interno dell' in oggetto così come Pt_1
sinora esposti, per quanto riguarda le cause, si ritiene anche sulla base di quanto accertato sui luoghi, rispetto sia alla localizzazione che alla entità degli eventi infiltrativi che agli esiti residuali, nonché della sovrapposizione e giustapposizione degli e delle planimetrie catastali Parte_2
degli immobili accluse nella presente relazione, nonché da quanto in atti, che queste siano da attribuirsi alla seguente causa, ossia al deterioramento/degrado delle giunzioni che assicuravano la tenuta stagna tra le porzioni di tubazioni costituenti la parte dell'impianto idrico di scarico posto all'interno della muratura dell'angolo cottura della u.i di parte resistente. Condizione che ha dato modo alle acque di trafilare e di imbibire/percolare i materiali limitrofi, giungendo per gravità, a quelle sottostanti presenti nella U.I. di parte ricorrente, palesandosi quindi nelle localizzazioni dove sono emersi gli eventi infiltrativi esposti. E ancora: “Quindi sulla base di quanto esposto ed in considerazione che la tinteggiatura è stata considerata per tutte le superfici delle pareti/soffitti interessati dalle infiltrazioni per ovviare a diversificazioni cromatiche si ritiene che la spesa, quantificata sulla base dei tariffari ai prezzi di mercato per opere edili, così come da lavorazioni pagina 6 di 8 elencate e descritte nel presente Computo metrico estimativo, comprensivo di mano d'opera e materiali, ammonti per sommatoria dei prezzi delle singole lavorazioni ad un importo complessivo pari ad € 1.588,67, IVA esclusa”.
Tenuto conto che all'esito degli accertamenti tecnici effettuati non sussiste alcun margine di dubbio in ordine alla riconducibilità delle infiltrazioni ad inconvenienti afferenti l'immobile della convenuta, quest'ultima, in ogni caso, non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c.
Ne consegue che la parte convenuta, proprietaria dell'appartamento soprastante, deve essere ritenuta responsabile degli inconvenienti riscontrati e condannata al relativo risarcimento dei danni verificatisi nell'appartamento dell'attore.
D'altra parte, secondo gli accertamenti compiuti dal CTU, i pregressi fenomeni infiltrativi provenivano dal tratto orizzontale di tubazione, posto a servizio dell'unità immobiliare dei signori e CP_3
e non dalla colonna verticale di adduzione, di competenza condominiale. CP_2
Il CTU ha determinato (v. relazione peritale) il costo degli interventi di ripristino dei danni in un importo pari ad € 1.588,67 (iva esclusa).
Sul punto, valutata la documentazione prodotta dalla parte attrice e le conclusioni cui è giunta la CTU in merito alla quantificazione dei danni, ritiene il giudicante che la stessa dovrà ricevere, a titolo di risarcimento, la complessiva somma pari ad € 1.588,67 più iva;
su tale somma, da rivalutarsi di anno in anno dalla data di verificazione del danno sino alla data della presente sentenza, si calcoleranno gli interessi legali.
La domanda risarcitoria di parte attrice va, dunque, accolta nei limiti dei suddetti importi.
Non è stato documentato da parte attrice alcun ulteriore altro profilo di danno, ivi compreso quello del parziale mancato utilizzo dell'immobile.
Sulla base della documentazione contrattuale versata in atti in (v. all. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta appare, inoltre, accoglibile la domanda Controparte_8
di garanzia spiegata dalla parte conventa nei confronti delle compagnie di assicurazione.
Gli assicuratori sono pertanto obbligati a tenere indenni i signori e degli oneri che CP_3 CP_2
conseguiranno a carico della parte convenuta nei confronti della parte attrice, in conseguenza della presente decisione.
pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite, tra le quali vanno ricomprese anche quelle della CTU espletata in sede di ATP, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
A) condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice a titolo risarcitorio l'importo di €
1.588,67 più i.v.a.; su tale somma rivalutata di anno in anno (sulla base dell'indice ISTAT relativo alle famiglie di operai ed impiegati) dal 1° agosto 2020 alla data della presente sentenza, si calcoleranno gli interessi legali;
B) accoglie la domanda di garanzia svolta da parte convenuta nei confronti di
[...]
e di che, per l'effetto, Controparte_5 Controparte_4
condanna a tenere indenne la parte convenuta da ogni spesa derivante dalla presente sentenza;
C) condanna e alla Controparte_5 Controparte_4
rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per onorari di avvocato, in € 275,70 più 2.788,11 (spese di ctu) per esborsi, oltre alle spese generali, alla c.p.a. ed all'i.v.a. secondo le aliquote vigenti, da distrarsi in favore dell'avv. ANGELA
AMETRANO, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Roma li 15 di aprile 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 49352/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Angela Ametrano, in virtù di Controparte_1
procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Sogliano, n. 70, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro e , con il patrocinio dell'avv. Gianluca Merafina e dell'avv. CP_2 CP_3
Valentina Liguori, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliati in Roma, Corso Regina
Maria Pia n. 18/A presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
nonché contro pagina 1 di 8 con il patrocinio dell'avv. Gian Luca Cardarelli, in virtù di Controparte_4
procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, viale Latina, n.276, presso lo studio del difensore;
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
e con il patrocinio dell'avv. Monica Aranzanu, in virtù di Controparte_5
procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo, n.265, presso lo studio del difensore;
PARTE CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Risarcimento da infiltrazioni;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza del 3 maggio 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proprietario dell' Controparte_1
immobile sito in Roma, via Ulderico Sacchetto, n. 16, ubicato al piano III, scala A, interno 11, ha dedotto che: - sin dal luglio 2020 in detto appartamento si erano verificate copiose infiltrazioni che avevano causato gravi lesioni al soffitto ed alle pareti;
- la presenza di umidità aveva provocato macchie e distacco dell'intonaco con la conseguente parziale inutilizzabilità dell'appartamento, nonché ulteriori danni a diversi beni presenti nel soppalco oltreché una insalubrità dell'abitazione; - il pertanto incaricava l'Arch. di redigere una perizia tecnica;
in seguito al CP_1 Per_1 sopralluogo tecnico avvenuto in data 20 novembre 2020, l'Arch. constatava la sussistenza Per_1
dei fenomeni infiltrativi, ritenendo altresì che la causa delle infiltrazioni fosse ascrivibile all'abitazione sita al piano sovrastante di proprietà dei signori e;
- nel maggio del 2021 CP_3 CP_2 il signor si vedeva costretto ad introdurre innanzi all'intestato Tribunale, ricorso per CP_1
pagina 2 di 8 accertamento tecnico preventivo anche ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti dei signori e , quali proprietari dell'immobile sito al piano sovrastante a quello del CP_2 CP_3
- Il procedimento veniva incardinato innanzi al Tribunale di Roma, distinto al r.g.n. CP_1
33524/2021, dott.ssa - Veniva altresì nominato il CTU TE il quale Per_2 Persona_3
rilevava:“Si ritiene che la situazione lamentata dalla parte ricorrente sia sussistita per quanto riguarda le infiltrazioni lamentate nell'angolo cottura, nel soppalco sovrastante il corridoio e nella camera dell'appartamento di proprietà della stessa, così come testimoniato dagli esiti residuali rilevati, ma che le stesse all'attualità non risultano più attive, in quanto parte convenuta ha provveduto alla riparazione della causa che ha determinato gli eventi lamentati, quindi detti eventi infiltrativi sono da considerarsi all'attualità pregressi e non in atto”; prosegue il CTU: “Con riferimento agli inconvenienti rilevati all'interno dell' in oggetto così come sinora esposti, per quanto riguarda le Pt_1
cause, si ritiene anche sulla base di quanto accertato sui luoghi, rispetto sia alla localizzazione che alla entità degli eventi infiltrativi che agli esiti residuali, nonché della sovrapposizione e giustapposizione degli e delle planimetrie catastali degli immobili accluse Parte_2
nella presente relazione, nonché da quanto in atti, che queste siano da attribuirsi alla seguente causa, ossia al deterioramento/degrado delle giunzioni che assicuravano la tenuta stagna tra le porzioni di tubazioni costituenti la parte dell'impianto idrico di scarico posto all'interno della muratura dell'angolo cottura della u.i di parte resistente. Condizione che ha dato modo alle acque di trafilare e di imbibire/percolare i materiali limitrofi, giungendo per gravità, a quelle sottostanti presenti nella
U.I. di parte ricorrente, palesandosi quindi nelle localizzazioni dove sono emersi gli eventi infiltrativi esposti”. Continua il tecnico incaricato : “Quindi sulla base di quanto esposto ed in considerazione che la tinteggiatura è stata considerata per tutte le superfici delle pareti/soffitti interessati dalle infiltrazioni per ovviare a diversificazioni cromatiche si ritiene che la spesa, quantificata sulla base dei tariffari ai prezzi di mercato per opere edili, così come da lavorazioni elencate e descritte nel presente
Computo metrico estimativo, comprensivo di mano d'opera e materiali, ammonti per sommatoria dei prezzi delle singole lavorazioni ad un importo complessivo pari ad € 1.588,67, IVA esclusa”. - Prima di introdurre l'odierno giudizio, parte attrice ha voluto tentare di definire la vicenda attraverso l'invio di una mail all'Avvocato dei signori e , chiedendo di conoscere l'eventuale disponibilità CP_2 CP_3 all'esecuzione bonaria delle opere;
- il legale comunicava di non condividere la volontà di definizione bonaria prospettata.
Pertanto, l'odierno attore ha convenuto in giudizio i già menzionati proprietari dell'immobile, perché venisse dichiarata la loro responsabilità in ordine ai danni determinati dalle infiltrazioni all'immobile di sua proprietà. Il ha pertanto chiesto al Tribunale che venissero accolte le seguenti CP_1
pagina 3 di 8 conclusioni: “Accertare e dichiarare che la parte convenuta si è resa responsabile dei danni subiti dal sig. e inadempiente rispetto ai lavori individuati dalla CTU, per i motivi di cui in premessa;
CP_1
Accertare e dichiarare l'obbligo dei signori e ad eseguire tutti i lavori necessari per CP_2 CP_3
il ripristino dello stato dei luoghi e, per l'effetto, condannarli in via solidale alla esecuzione dei lavori tutti descritti dalla CTU della ATP ovvero alla corresponsione in favore del sig. CP_1
dell'importo dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi che sarà rideterminato all'esito di una nuova consulenza tecnica ovvero, in linea di estremo subordine, secondo quanto considerato nella CTU dell'ATP, per i motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento dei danni per come meglio quantificati al punto 4) del presente atto di citazione e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.773,88 salvo errori e/o omissioni, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal mese di luglio 2020 all'effettivo soddisfo, oltre alla refusione dei compensi della fase di ATP quantificabili in € 4.337,59 come da ipotesi di compenso liquidabile (cfr. all.10) nonché oltre al risarcimento del danno per parziale mancato godimento dell'immobile di cui si chiede fin d'ora una quantificazione equitativa da parte del Magistrato;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato par ad € 237,00 versato per l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando le avverse domande sia nell'an che nel quantum e chiedendone il rigetto, e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare, differire la prima udienza, ai sensi dell'art.269 c.p.c., in modo da consentire agli odierni convenuti di chiamare in causa il , in persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore, signor con sede in Roma, Via Ferdinando Acton n. 7 CP_7
– 00122; la in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_4
sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.385 – 00144; e la in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2 – 20149 nel rispetto del termine di cui all'art.163 bis c.p.c.. Nel merito, respingere la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, soprattutto, non provata. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità del chiamato nella determinazione del danno subito dal signor e, per l'effetto, CP_6 CP_1
condannare il predetto a tenere indenni i convenuti da ogni conseguenza pregiudizievole CP_6 che dovesse derivare loro all'esito del presente giudizio. Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi che venga accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nell'evento de quo, condannare la e la in solido e/o Controparte_4 Controparte_5
pagina 4 di 8 alternativamente tra loro, ciascuna per il rispettivo titolo, a manlevare e tenere indenni i signori e/o da tutte le somme che saranno eventualmente tenuti a rifondere CP_3 CP_2 all'attore in relazione ai fatti di causa. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917, comma 3, cc. condannare le predette imprese assicurative al rimborso di tutte le spese sostenute dagli odierni convenuti nel presente giudizio e nel definito procedimento di Atp. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi come da D.M. 55/2014 in favore dei sottoscritti difensori, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.”
La parte convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del
[...]
e delle Società e Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
rispetto alle quali avanzava domanda di garanzia.
Ritenuta opportuna la partecipazione al presente giudizio dei soli assicuratori della parte convenuta, la causa è stata differita al fine di consentire la costituzione delle chiamate in causa.
Si costituiva in giudizio la ed ivi rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa pronuncia sulla procedibilità della domanda attorea, dichiarare, in linea preliminare, la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e, conseguentemente, della . Nel merito, respingere ogni avversa pretesa Controparte_4
perché infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza della
, contenere l'esposizione patrimoniale di tale società nei limiti di quanto Controparte_4 previsto dalle pattuizioni della polizza in atti. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Si costituiva altresì la e rassegnava le seguenti conclusioni: “Rigettare la Controparte_5
domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur per l'effetto rigettare ogni domanda avanzata nei confronti dei convenuti e CP_2 CP_3
quindi da questi nei confronti della comparente compagnia In via Controparte_5
subordinata: Nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse una qualche responsabilità della propria assicurata - accertare e dichiarare che è tenuta a manlevare la propria Controparte_5
assicurata e/o a mantenerla indenne dal risarcimento che questa risultasse dover effettivamente corrispondere all'attore, esclusivamente nei limiti della copertura di polizza, rigettando ogni più ampia e diversa domanda eventualmente avanzata dalla convenuta assicurata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre alle spese generali IVA e CAP come per legge”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., le parti hanno depositato le proprie memorie.
Il giudicante non ha ammesso le prove orali richieste dalle parti ritenendole irrilevanti ai fini del decidere.
pagina 5 di 8 La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, senza l'espletamento di ulteriori accertamenti oltre quello già effettuato in sede di ATP, di cui se ne chiedeva l'acquisizione.
Precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 maggio 2024, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Dagli atti peritali prodotti da parte attrice e formalmente acquisiti in questa causa risulta che il
Consulente d'ufficio dell'ATP, TE ha svolto un lavoro completo ed Persona_3
accurato, procedendo a sopralluogo, ad una puntuale illustrazione e rappresentazione dei luoghi e dei danni, ad un ragionevole e motivato computo dei danni medesimi, alla redazione di una relazione congruamente argomentata;
vengono dunque recepite dal giudicante le conclusioni rassegnate dal ctu.
Il CTU ha accertato che l'appartamento risulta essere stato interessato da fenomeni infiltrativi ed è pervenuto alle seguenti conclusioni peritali: “Da quanto verificato, emerso ed accertato sui luoghi così come descritto ed illustrato nei capitoli precedenti, nonché dal confronto operato con quanto esposto all'interno degli atti presenti nel fascicolo di parte ricorrente, si ritiene che la situazione lamentata dalla parte ricorrente sia sussistita per quanto riguarda le infiltrazioni lamentate nell'angolo cottura, nel soppalco sovrastante il corridoio e nella camera dell'appartamento di proprietà della stessa, così come testimoniato dagli esiti residuali rilevati, ma che le stesse all'attualità non risultano più attive, in quanto parte convenuta ha provveduto alla riparazione della causa che ha determinato gli eventi lamentati, quindi detti eventi infiltrativi sono da considerarsi all'attualità pregressi e non in atto.
Prosegue il CTU: “Con riferimento agli inconvenienti rilevati all'interno dell' in oggetto così come Pt_1
sinora esposti, per quanto riguarda le cause, si ritiene anche sulla base di quanto accertato sui luoghi, rispetto sia alla localizzazione che alla entità degli eventi infiltrativi che agli esiti residuali, nonché della sovrapposizione e giustapposizione degli e delle planimetrie catastali Parte_2
degli immobili accluse nella presente relazione, nonché da quanto in atti, che queste siano da attribuirsi alla seguente causa, ossia al deterioramento/degrado delle giunzioni che assicuravano la tenuta stagna tra le porzioni di tubazioni costituenti la parte dell'impianto idrico di scarico posto all'interno della muratura dell'angolo cottura della u.i di parte resistente. Condizione che ha dato modo alle acque di trafilare e di imbibire/percolare i materiali limitrofi, giungendo per gravità, a quelle sottostanti presenti nella U.I. di parte ricorrente, palesandosi quindi nelle localizzazioni dove sono emersi gli eventi infiltrativi esposti. E ancora: “Quindi sulla base di quanto esposto ed in considerazione che la tinteggiatura è stata considerata per tutte le superfici delle pareti/soffitti interessati dalle infiltrazioni per ovviare a diversificazioni cromatiche si ritiene che la spesa, quantificata sulla base dei tariffari ai prezzi di mercato per opere edili, così come da lavorazioni pagina 6 di 8 elencate e descritte nel presente Computo metrico estimativo, comprensivo di mano d'opera e materiali, ammonti per sommatoria dei prezzi delle singole lavorazioni ad un importo complessivo pari ad € 1.588,67, IVA esclusa”.
Tenuto conto che all'esito degli accertamenti tecnici effettuati non sussiste alcun margine di dubbio in ordine alla riconducibilità delle infiltrazioni ad inconvenienti afferenti l'immobile della convenuta, quest'ultima, in ogni caso, non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c.
Ne consegue che la parte convenuta, proprietaria dell'appartamento soprastante, deve essere ritenuta responsabile degli inconvenienti riscontrati e condannata al relativo risarcimento dei danni verificatisi nell'appartamento dell'attore.
D'altra parte, secondo gli accertamenti compiuti dal CTU, i pregressi fenomeni infiltrativi provenivano dal tratto orizzontale di tubazione, posto a servizio dell'unità immobiliare dei signori e CP_3
e non dalla colonna verticale di adduzione, di competenza condominiale. CP_2
Il CTU ha determinato (v. relazione peritale) il costo degli interventi di ripristino dei danni in un importo pari ad € 1.588,67 (iva esclusa).
Sul punto, valutata la documentazione prodotta dalla parte attrice e le conclusioni cui è giunta la CTU in merito alla quantificazione dei danni, ritiene il giudicante che la stessa dovrà ricevere, a titolo di risarcimento, la complessiva somma pari ad € 1.588,67 più iva;
su tale somma, da rivalutarsi di anno in anno dalla data di verificazione del danno sino alla data della presente sentenza, si calcoleranno gli interessi legali.
La domanda risarcitoria di parte attrice va, dunque, accolta nei limiti dei suddetti importi.
Non è stato documentato da parte attrice alcun ulteriore altro profilo di danno, ivi compreso quello del parziale mancato utilizzo dell'immobile.
Sulla base della documentazione contrattuale versata in atti in (v. all. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta appare, inoltre, accoglibile la domanda Controparte_8
di garanzia spiegata dalla parte conventa nei confronti delle compagnie di assicurazione.
Gli assicuratori sono pertanto obbligati a tenere indenni i signori e degli oneri che CP_3 CP_2
conseguiranno a carico della parte convenuta nei confronti della parte attrice, in conseguenza della presente decisione.
pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite, tra le quali vanno ricomprese anche quelle della CTU espletata in sede di ATP, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
A) condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice a titolo risarcitorio l'importo di €
1.588,67 più i.v.a.; su tale somma rivalutata di anno in anno (sulla base dell'indice ISTAT relativo alle famiglie di operai ed impiegati) dal 1° agosto 2020 alla data della presente sentenza, si calcoleranno gli interessi legali;
B) accoglie la domanda di garanzia svolta da parte convenuta nei confronti di
[...]
e di che, per l'effetto, Controparte_5 Controparte_4
condanna a tenere indenne la parte convenuta da ogni spesa derivante dalla presente sentenza;
C) condanna e alla Controparte_5 Controparte_4
rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per onorari di avvocato, in € 275,70 più 2.788,11 (spese di ctu) per esborsi, oltre alle spese generali, alla c.p.a. ed all'i.v.a. secondo le aliquote vigenti, da distrarsi in favore dell'avv. ANGELA
AMETRANO, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Roma li 15 di aprile 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
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