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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 5.6.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito telematico della stessa nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 3788 del
Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
, con l'avvocato De Luca Nazario Parte_1
RICORRENTE
E
, , E CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, con l'avv. Costanza Carla
[...]
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive – rapporto di lavoro domestico
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 14.5.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente ha esposto: 1) di aver ha lavorato alle dipendenze del defunto , prestando assistenza allo stesso dal Parte_2
01/04/2009 al 16/05/2020 (data del decesso dello ); 2) di essere stata regolarmente Parte_2
assunta presso gli organi competenti dallo in data 01/04/2009, inquadrata quale Parte_2
lavoratrice domestica in regime di non convivenza con la qualifica di addetta all'assistenza personale a domicilio – badante - con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time e dal 01/10/2010 senza interruzione del rapporto con un nuovo contratto di lavoro sempre a tempo indeterminato e part-time, con la medesima qualifica, applicando il CCNL Prestatori di Lavoro domestico;
3) che, invece, avrebbe dovuto essere inquadrata quale lavoratrice in regime di convivenza, con diversa attribuzione di orario
1 ed economica, come previsto dal CCNL sulla Disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico stipulato in data 16/02/2007 -in vigore dal 01/03/2007 al 28/02/2011 - e dal CCNL stipulato in data 16/07/2013 - in vigore dal 01/07/2013 al 31/12/2016 - (entrambi stipulati tra , Federazione italiana datori di Pt_3
lavoro domestico, e Associazione nazionale datori di lavoro domestico, -da una parte-, e CP_5
Federcolf, -dall'altra parte), avendo alloggiato sin dall'inizio CP_6 CP_7 CP_8
del rapporto di lavoro nella casa dello e per tutta la durata dello stesso (dal Parte_2
01/04/2009 al 16/05/2020), per assisterlo tutti i giorni ed in maniera continuativa;
4) che ella, infatti, viveva con il defunto a cui prestava assistenza, dal 01/04/2009 al 17/11/2016 presso Parte_2
l'abitazione di Via Dei Sardi n.1 in SA RO RG (FG), e dal 18/11/2016 al 16/05/2020 presso l'abitazione di Via Alcide De Gasperi n. 63 (ove si era trasferito), sempre in SA RO
RG (FG); 5) che nella dichiarazione di assunzione del 01/04/2009 era stata inquadrata dallo al livello 1, come riportato nel modello UNILAV, facendosi riferimento alla Parte_2
classificazione ormai non più in vigore del CCNL del 08/03/2001 sulla Disciplina del Rapporto di
Lavoro Domestico, che all'epoca l'art. 10 stabiliva come alla “Prima categoria vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all'andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale (ad esempio: addetto alla compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa, maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico)”; 6) che nella seconda denuncia ( ) di assunzione del 01/10/2010, senza Pt_4
alcuna interruzione del rapporto di lavoro, e nella documentazione in possesso della ricorrente, non vi è più alcuna indicazione del livello d'inquadramento; 7) che, pertanto, è evidente l'erroneità dei contratti di assunzione, dei modelli UNILAV e delle buste paga, dei quali si contesta il contenuto;
8) di avere, durante tutto il rapporto di lavoro, curato l'igiene personale di (lo aiutava per il Parte_2
bagno, la doccia, controllava le condizioni igieniche); di averlo aiutato nella mobilità (nella vestizione
e svestizione, nei movimenti etc...); di averne curato la salute psico-fisica (andava dal medico curante per la prescrizione dei farmaci e li acquistava in farmacia, somministrava i farmaci secondo le prescrizioni mediche, lo accompagnava ed assisteva nei luoghi di cura per visite e ricoveri sia per periodi brevi che prolungati, ecc...); di avergli tenuto compagnia e di averlo sorvegliato (era sempre presente nel corso della giornata ed interveniva al bisogno); di essersi occupata dell'alimentazione dello (faceva la spesa, preparava e somministrava i pasti, puliva le stoviglie, riassettava la Parte_2
cucina); di aver tenuto in ordine la casa (quotidianamente spolverava, puliva i pavimenti, puliva i servizi igienici, rifaceva i letti, lavava i panni, stirava i vestiti, etc...); 9) che la sua giornata lavorativa iniziava alle ore 7,00 quando si svegliava e la ricorrente lo aiutava ad alzarsi dal letto, Parte_2
2 a farsi la doccia e a vestirsi, poi preparava e somministrava la colazione e puliva le stoviglie e le tazze.
Terminate dette attività, puliva e riassettava la casa ovvero lavava e stirava per poi recarsi a fare la spesa ovvero, all'occorrenza, anche dal medico e/o in farmacia, per poi tornare subito a casa ove preparava il pranzo e lo somministrava verso le ore 13,30. Dopo aver pulito e riassettato la cucina, proseguiva ad effettuare le faccende domestiche per poi preparare la cena, che la somministrava verso le ore 19,00, al termine della quale puliva le stoviglie e piatti. Verso le ore 22,00 metteva a letto lo
. Durante la notte lo allertava più volte la ricorrente per bere e per Parte_2 Parte_2
effettuare i bisogni fisiologici nella pala sanitaria, atteso che lo stesso, durante la notte, non si alzava dal letto. La ricorrente durante la giornata aiutava lo ad andare in bagno e nei Parte_2 movimenti e negli spostamenti atteso che lo stesso deambulava con l'ausilio del bastone ed inoltre gli somministrava anche i farmaci secondo le prescrizioni mediche;
10) che per le mansioni effettivamente svolte in regime di convivenza doveva essere inquadrata al livello B super ex art. 10 dei succitati
CCNL disciplinanti il Rapporto di Lavoro Domestico, appartenendo a questo livello l'“Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”; 11) che le su descritte mansioni possono esser svolte in regime di convivenza o di non convivenza, trovando però nell'uno o nell'altro caso diversa disciplina contrattuale di orario di lavoro ed economica, infatti per i lavoratori o le lavoratrici in caso di convivenza è previsto un orario minimo di
30 ore settimanali con retribuzione mensilizzata, come dettagliatamente riportato di seguito al punto sub 14), mentre in assenza di convivenza la retribuzione prevista è oraria;
12) che la ricorrente, pertanto, non poteva essere inquadrata ai livelli inferiori A, A super o B, non implicando questi livelli la mansione di assistenza a persone, infatti, l'art. 10 dei CCNL innanzi richiamati stabilisce che: - al livello A appartengono “…i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Profili: Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all'assistenza di persone…”; - al livello A super appartiene l' “a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura”; - al livello B appartengono “…i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni,
3 ancorché a livello esecutivo. Profili: Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza…”; 13) di aver assistito in maniera continuativa e di aver, quindi, effettuato settimanalmente più delle 54 ore Parte_2
settimanali previste come orario normale di lavoro per i lavoratori conviventi ex art. 15, comma 1, dei
CCNL innanzi richiamati;
14) che, al fine di evitare una maggiore onerosità probatoria, si limita a richiedere le differenze retributive previste per i lavoratori conviventi con orario minimo fino a 30 ore settimanali ex art. 15, comma 2, dei CCNL innanzi citati secondo cui “...I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super ... possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali;
il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura ...”; 15) che verso la fine del 2016 lo stato di salute dello si Parte_2
aggravava ulteriormente e questi, temendo che la ricorrente (che spesso si lamentava con lui) trovasse un'altra sistemazione, in data 22/03/2017 con legato testamentario le attribuiva la casa di Via De
Gasperi n.63 in SA RO RG (FG) per maggiormente vincolarla;
16) che, inoltre, Parte_2
, sempre per maggiormente vincolare la , cointestava alla stessa in data 10/05/2018 un
[...] Pt_1 buono fruttifero postale di €. 10.000,00 ed in data 12/01/2019 un buono fruttifero postale di €.
6.000,00, e dopo il decesso dello la ricorrente provvedeva ad incassare il proprio 50% Parte_2 pari ad €. 8.000,00; 17) che dalla data di assunzione (01/04/2009) e fino al mese di maggio 2020 le veniva corrisposta mensilmente la somma di €. 200,00, come dettagliatamente riportato negli allegati conteggi analitici alla tabella n.1 sub voce salario percepito;
18) che la retribuzione mensile per l'attività svolta veniva corrisposta in contanti da;
19) che durante tutto il rapporto di Parte_2
lavoro aveva lavorato tutti i giorni dal lunedì alla domenica senza beneficiare del riposo settimanale, delle ferie e di aver lavorato anche durante tutte le festività; 20) che non le è stato corrisposto il trattamento di fine rapporto;
21) che, pertanto, la ricorrente non ha percepito la giusta retribuzione per il lavoro ordinario svolto, la 13^ mensilità, l'indennità per ferie, festività e riposi settimanali non goduti e TFR, così come calcolata nei conteggi analitici, parte integrante e sostanziale al ricorso, per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali ed inquadramento al livello B super in
4 applicazione del CCNL del Rapporto di Lavoro Domestico stipulato il 16/02/2007 e successivi Verbali di Accordo per la determinazione dei minimi retributivi del 20/01/2009, del 22/01/2010, del
21/01/2011, del 17/01/2012 e del 07/02/2013, stipulati annualmente tra i rappresentanti di categoria sindacale col come previsto dall'art.43 Controparte_9
dell'innanzi citato CCNL e del nuovo CCNL del 16/07/2013 e successivi Verbali di Accordo dei minimi retributivi del 06/02/2014, del 02/02/2015, del 18/01/2016, del 20/01/2017, del 17/01/2018, del
15/01/2019 e del 31/01/2020, stipulati annualmente tra i rappresentanti di categoria sindacale col come previsto dall'art.44 dell'innanzi citato Controparte_9
CCNL; 22) che ogni tentativo di bonario componimento della controversia è rimasto inevaso.
Sulla base di tali premesse, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che tra il defunto e la ricorrente è intervenuto un rapporto di lavoro Parte_2
subordinato dal 01/04/2009 al 16/05/2020 secondo le modalità esposte in premessa;
B) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per tutto rapporto di lavoro (dal 01/04/2009 al 16/05/2020), all'inquadramento quale lavoratrice in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali con livello B super ex artt. 10 e 15 dei CCNL sulla Disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico stipulati il
16/02/2007 ed il 16/07/2013, come successivamente modificati ed integrati dai Verbali di Accordo in premessa indicati, vigenti nel periodo di riferimento, ed al relativo trattamento economico, ovvero a quell'inquadramento che l'Esimio Giudicante riterrà corretto, anche in relazione alle mansioni che verranno accertate nel presente procedimento;
C) per l'effetto condannare nato a [...]
SA RG (FG) il 07/04/1951 (C.F. ) ed ivi residente a[...]
Gramsci n. 244, nato a [...] il [...] Controparte_4
(C.F. ) ed ivi residente a[...], nata a [...]F._2 Controparte_2
SA RG (FG) il 02/11/1958 (C.F. ) ed ivi residente a[...]
Sardi n. 1, nata a [...] il [...] Controparte_3
(C.F. ed ivi residente a[...], nella qualità di eredi di C.F._4 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F. ) e deceduto il
[...] C.F._5
16/05/2020, con ultima residenza in SA RO RG (FG) alla Via Alcide De Gasperi n. 63, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €. 99.832,21 (di cui €. 57.969,23 per differenza paga per lavoro ordinario, €. 6.957,88 per 13^ mensilità, €. 6.955,41 per indennità ferie non godute, €.5.214,78 per indennità festività non godute, €. 13.957,94 per indennità riposi settimanali non goduti, €. 8.776,97 per trattamento di fine rapporto), così come calcolata negli allegati conteggi analitici, parte integrante e sostanziale al presente ricorso, che si comunicano ai resistenti unitamente al presente atto, oltre ad ogni altra indennità o maggiorazione economica prevista per legge o dai
5 citati CCNL;
ovvero in via subordinata, condannarsi i resistenti al pagamento della predetta somma secondo giustizia, ex art. 36 Costituzione, in quanto la paga percepita non è stata affatto proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, utilizzandosi a parametro la citata contrattazione collettiva;
oltre alla maggiorazione sulle somme riconosciute per svalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge;
D) condannare infine i resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Tempestivamente costituitisi in giudizio a seguito di rituale intimazione, , CP_1 CP_2
, e hanno preliminarmente eccepito: a) -
[...] Controparte_3 Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale, non consentendo la procura conferita all'avv. De Luca l'identificazione del mandante e b) – la carenza di legittimazione passiva, essendo essi resistenti eredi non coabitati col de cuius e quindi non obbligati in solido al pagamento dei crediti del collaboratore domestico ex art. 40 CCNL del lavoro domestico 2020-2022.
Nel merito, i resistenti hanno evidenziato le incongruenze tra quanto riportato in ricorso e i documenti prodotti, la contraddittorietà dei fatti e il carattere fuorviante delle circostanze esposte.
In via subordinata, i resistenti hanno eccepito la prescrizione del credito vantato.
Sulla scorta di tali premesse, i resistenti hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “ In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei Sigg.ri , CP_1 CP_4
, e non essendo essi resistenti parenti conviventi e
[...] Controparte_2 Controparte_3
coabitanti col defunto Sig. sulla base del disposto ex art. 40, comma 8, del CCNL di Parte_2
settore per tutto ciò che concerne la risoluzione del rapporto di lavoro domestico ed essendo un contratto intuitu personae tutte le obbligazioni scaturenti dalla fattispecie del contratto medesimo non sono trasmissibili a terzi;
Nel merito rigettare il ricorso avverso proposto perché totalmente infondato in fatto e in diritto in ogni sua parte in quanto pretestuoso, illogico, contraddittorio, fuorviante e arbitrario per tutte le ragioni sopra esposte e ampiamente comprovate dai documenti allegati alla presente comparsa;
In subordine e sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso proposto, accertare e dichiarare la avvenuta prescrizione del credito atteso che l'esercizio di tale diritto doveva a tutti gli effetti farsi valere in costanza di rapporto di lavoro sulla scorta dei principi giurisprudenziali e normativi richiamati in comparsa;
per
l'effetto, condannare la ricorrente alla refusione delle spese, diritti, onorari di lite e CPA”.
La causa, nella quale si sono avvicendati vari giudici e nella quale la scrivente è subentrata in data
31.1.2024, è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento della prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale) e, da ultimo, rinviata per la discussione all'odierna udienza.
6 Quest'ultima è stata tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., che consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Le parti hanno depositato anche note ex art. 429, co. 2 c.p.c., essendo state a tanto previamente autorizzate.
2. – Giova, anzitutto, dare atto della sopravvenuta sanatoria del vizio relativo alla procura alle liti da parte dell'odierna ricorrente, la quale, entro il termine assegnatole con ordinanza del 5.4.2023, ha nominato e costituito suo procuratore speciale “ad litem” l'avv. Nazario De Luca (v. procura speciale alle liti conferita in data 19.5.2023 dinanzi dott.ssa Notaio in Accadia – Rep. n. Persona_1
1001, in atti).
Tale sanatoria è stata, del resto, riconosciuta in corso di causa anche dagli odierni resistenti.
È, inoltre, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da questi ultimi, eccezione fondata sull'art. 40 CCNL del lavoro domestico dell'8.9.2020, valido sino al 2022, che prevede che “ I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stato familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro. In ogni caso il soggetto obbligato in solido risponde solo entro i limiti della durata temporale risultante dalla suddetta registrazione storico anagrafica” (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione).
Ed invero, a prescindere dalla questione relativa all'inapplicabilità ratione temporis della richiamata disposizione contrattual-collettiva (essendo il rapporto di lavoro dedotto in giudizio cessato in data
16.5.2020, a seguito del decesso del datore di lavoro, ovvero prima della data di stipula del contratto collettivo richiamato dai resistenti), si osserva che, nel caso di specie, l'azione è stata proposta nei confronti dei quattro figli del datore di lavoro in ragione della loro qualità di eredi del de cuius e non quali familiari coabitanti ai sensi dell'art. 40 del c.c.n.l. di categoria invocato dai resistenti e che la contestazione di questi ultimi non riguarda la qualità di eredi (che viene, anzi, espressamente riconosciuta), ma, piuttosto, l'essere familiari coabitanti ai fini dell'applicazione dell'art. 40 c.c.n.l. lavoro domestico, circostanza che prescinde del tutto dalla contestazione di aver assunto la qualità di eredi (in tal senso, si veda Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 26741 del 18/09/2023).
7 La distinzione tra erede convivente o non convivente non incide sulla trasmissibilità del debito del datore di lavoro, rilevando unicamente l'accettazione o meno dell'eredità.
Nel caso di specie, non essendo in discussione la qualità di eredi dei resistenti, la loro responsabilità per i debiti del de cuius nei confronti del prestatore di lavoro consegue all'acquisizione della qualità di eredi puri e semplici.
Questi, infatti, sono chiamati a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell'estinto, ma altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale.
Pertanto, la responsabilità solidale a carico dei familiari coabitanti prevista dall'art. 40 ccnl di categoria
(e, in precedenza, dagli artt. 38, co. 7 CCNL del 16.2.2007 e 39, co. 8 CCNL del 16.7.2013, applicabili ratione temporis alla fattispecie - v. doc. 15 e 21 allegati al ricorso) nulla ha a che vedere con la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari derivante dall'accettazione dell'eredità.
Inoltre, a giudizio di chi scrive, l'istituito della responsabilità solidale a carico dei familiari coabitanti prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi di categoria succedutisi nel tempo non può essere interpretato nel senso ritenuto dai resistenti, dovendosi, al contrario, ritenere, in ottica conservativa, che esso si limiti ad aggiungere alla responsabilità ex lege degli eredi per i debiti del de cuius quella dei familiari conviventi, obbligati “solidalmente” anche qualora non chiamati all'eredità (per tale interpretazione, si veda Tribunale Vicenza sez. I, sentenza n. 362 del 04/11/2019).
La pretesa attorea resta immune anche dall'eccezione di prescrizione sollevata dai resistenti ex art. 2948 c.c., alla luce del più recente e condivisibile orientamento della S.C., secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n. 26246).
Nella specie, essendo il rapporto di lavoro iniziato il 1.4.2009 ed essendo i crediti retributivi soggetti alla prescrizione quinquennale, alla data del 18.7.2012 (di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012) non vi erano crediti prescritti, mentre per quelli maturati successivamente a tale data, la prescrizione, iniziata a decorrere il 16.5.2020 (data del decesso del datore di lavoro ), è stata Parte_2
validamente interrotta in data 18.10.2022, con la notifica del ricorso introduttivo agli eredi.
8 3. – Così sgombrato il campo di indagine dalle preliminari eccezioni sollevate dai resistenti, può senz'altro procedersi all'esame del merito delle pretese azionate dall'odierna ricorrente, dovendosi ritenere che le stesse siano parzialmente fondate per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, che abbia effettivamente lavorato alle dipendenze del de cuius Parte_1 Parte_2
dal 1.4.2009 al 16.5.2020 come badante in regime di convivenza, addetta anche alle attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa, risulta inequivocabilmente dalla documentazione acquisita (v. in particolare, doc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 29 all. al ricorso e doc. 4, 5, 7, 20 all. alla memoria di costituzione), oltre che dalle convergenti allegazioni delle parti.
Non sembra, pertanto, potersi dubitare della riconducibilità della prestazione lavorativa dedotta in giudizio al livello B super del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 16 febbraio
2007 (Decorrenza 1° marzo 2007 – Scadenza 28 febbraio 2011; cfr. doc. 15 allegato al ricorso):
“Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
La contestazione dei resistenti, riguardante la presunta allegazione di non autosufficienza del de cuius sembra, pertanto, del tutto irrilevante, posto che al livello B super ambito dalla ricorrente appartiene, appunto, l'assistente a persone autosufficienti.
Meno utili appaiono, invece, gli esiti della prova orale ammessa dal magistrato precedente titolare della causa.
In particolare, per un verso, la prova per interpello della ricorrente non ha provocato la confessione giudiziale, per altro, verso il contenuto delle deposizioni testimoniali ha offerto un apporto probatorio assai limitato sia per la genericità delle propalazioni dei testi (la cui conoscenza dei fatti di causa è stata, per lo più, occasionale e non sempre diretta), che per la scarsa rilevanza dei fatti dagli stessi riferiti rispetto all'oggetto della controversia.
Circa l'orario di lavoro che la ricorrente ha dedotto di aver svolto (54 ore settimanali, limitate a 30 per evitare difficoltà probatorie), superiore a quello contrattualmente pattuito (24 ore settimanali in base al primo contratto e 12 ore settimanali in base al secondo contratto), non si rinviene un'espressa e specifica contestazione all'interno della memoria di costituzione, essendosi i convenuti genericamente limitati ad evidenziare che ricorrente “era una collaboratrice domestica non un'infermiera che prestava cure a un moribondo” e che “tenere in ordine una abitazione di 63 mq per una persona anziana…non comporta tutta questa fatica” (si vedano, in particolare, le pagine 17 e 18 della memoria di costituzione).
9 Lo svolgimento di (almeno) 30 ore settimanali di lavoro può, pertanto, ritenersi provato in base al principio di non contestazione (art. 115, co. 1 c.p.c.) e non appare ictu oculi inverosimile secondo l'id quod plerumque accidit alla luce delle esigenze di assistenza nelle attività quotidiane e di compagnia di una persona dell'età del datore di lavoro (83 anni al momento dell'assunzione, 94 anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro), di cura e di pulizia dell'abitazione.
Soccorre, inoltre, la previsione di cui all'art. 15 CCNL di categoria del 16.2.2007 e del 16.7.2013
(Orario di lavoro), specificamente invocata dalla parte ricorrente a sostegno della propria pretesa, in base alla quale ai “…lavoratori conviventi inquadrati nei livelli … e B super… dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando
l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura…”.
Non altrettanto credibile è che, per ben 12 anni, la ricorrente abbia lavorato durante tutte le domeniche e tutte le festività e non abbia mai fruito di ferie e permessi.
Tale allegazione, che, essendo stata specificamente contestata dai resistenti (v. pagina 17 della memoria di costituzione), avrebbe dovuto essere provata dalla ricorrente, non ha trovato adeguato riscontro nell'espletata istruttoria orale, apparendo, in particolare, del tutto inidonea la generica conferma proveniente dalla teste amica della ricorrente, la cui deposizione denota una Testimone_1
conoscenza occasionale e non sempre diretta dei fatti di causa.
Lo stesso dicasi con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Testimone_2
Né la prova dello svolgimento di attività lavorativa subordinata durante i giorni festivi e del mancato godimento di ferie e permessi può desumersi con sufficiente grado di certezza dal materiale fotografico e dai video prodotti dai resistenti, relativi, peraltro, a sporadiche occasioni.
Va, al riguardo, rammentato che della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità>> (Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791; conf., Cassazione civile sez. lav., 22/12/2009, n.26985).
Pertanto, sulla scorta di quanto emerso all'esito dell'istruttoria documentale e orale espletata e considerata la non contestazione dei conteggi attorei, redatti applicando la retribuzione prevista dai contratti di categoria per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali ed al netto degli
10 importi che la ricorrente ammette di aver percepito mensilmente nel corso del rapporto di lavoro, deve concludersi nel senso dell'esistenza di un credito retributivo complessivo di €. 71.768,11, di cui €.
6.841,00 per TFR.
Tale è, in definitiva, l'importo che i resistenti sono tenuti a corrispondere alla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
È, infatti, rimasto indimostrato che la somma accantonata da sui buoni fruttiferi Parte_2 postali cointestati con la , da quest'ultima effettivamente riscossa pro quota, fosse effettivamente Pt_1
destinata ad estinguere il debito per TFR, ma anche il consenso del creditore ad accettare una prestazione diversa.
Si precisa che, per le ragioni che si sono esposte, dal totale indicato nei conteggi sono stati detratti gli importi richiesti a titolo di indennità per ferie e riposi settimanali non goduti e festività non retribuite e l'importo del TFR è stato ricalcolato non tenendo conto di tali voci retributive non spettanti.
4. – Per il principio della soccombenza (art. 91, co.1 c.p.c.) le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal
23 ottobre 2022 (cause di lavoro di valore compreso tra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00), gravano sui ricorrenti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 14.5.2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, , e , ogni
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
diversa istanza, deduzione e/o eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che ha lavorato alle dipendenze di dal 1.4.2009 al Parte_1 Parte_2
16.5.2020 come assistente a persona autosufficiente in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali e diritto all'inquadramento nel livello B super CCNL di categoria;
- per l'effetto, condanna , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e , quali eredi di , al pagamento, in favore di Controparte_4 Parte_2 Pt_1
, dell'importo complessivo di €. 71.768,11 a titolo di differenze retributive (di cui €. 6.841,00 per
[...]
TFR), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole poste di credito al saldo;
- condanna, altresì, , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidandole Controparte_4 Parte_1 in complessivi €. 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario;
Foggia, 5.6.2025
11 La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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