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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 724/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 724/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi, con il patrocinio dell'avv. LAROCCA ANTONIO elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. LAROCCA ANTONIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
VANZETTO EMANUELA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. VANZETTO
EMANUELA
CONVENUTO
Oggetto: accertamento della qualità di erede.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 9 luglio 2024, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Sinteticamente si espone quanto segue in punto di fatto, in ossequio alla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c..
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.2.2022 AN e convenivano Parte_2 in giudizio chiedendo, in via principale, di accertare che la convenuta era Controparte_1 diventata erede pura e semplice di alla data del 10.11.2020, ovvero decorsi tre mesi Persona_1 dall'apertura della sua successione in data 10.8.2020, ai sensi dell'art. 485 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della rinuncia all'eredità di cui all'atto notarile rep. 5893 del Notaio di Per_2
Rosà del 16.4.2021. Chiedevano, in via subordinata, di accertare l'accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità di , avendo ella compiuto atti dispositivi dei beni ereditari e, per Persona_1
l'effetto, dichiarare l'inefficacia della rinuncia all'eredità. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Gli attori premettevano: (i) di essere creditori nei confronti della madre in forza delle Persona_1 sentenze n. 468/2009 del Tribunale di Bassano del Grappa e n. 1623/2015 della Corte di Appello di
Venezia, con cui, previo accertamento della lesione della quota di legittima, era stata Persona_1 condannata al pagamento di euro 29.697,99 in favore, tra gli altri, di AN e;
(ii) Parte_2 di aver notificato le predette sentenze unitamente all'atto di precetto a , la quale tuttavia Persona_1 non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto;
(iii) che in data 10.8.2020 era Persona_1 deceduta ab intestato, per cui chiamati all'eredità erano i cinque figli: , Parte_3 CP_1
AN e;
(iv) di aver rinunciato all'eredità della madre,
[...] CP_2 Parte_2 unitamente alla sorella in data 21.6.2021 come pure, dopo di loro, i rispettivi discendenti CP_2 subentranti per rappresentazione ai sensi dell'art. 467 c.c., con conseguente accrescimento delle quote ereditarie in favore delle eredi e;
(v) di aver notificato a Controparte_1 Parte_4
e atto di precetto in data 20.7.2021 e, stante il perdurante Controparte_1 Parte_4 inadempimento, atto di pignoramento immobiliare del 31.8.2021 a , instaurando Controparte_1 così il giudizio n. 509/2021 RGE Tribunale di Vicenza;
(vi) che l'odierna convenuta aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo di aver rinunciato all'eredità della madre con atto del Notaio di Rosà del 16.4.2021; (vii) di aver sì contestato, nella procedura incidentale n. 509-1/2021 Per_2
RGE, l'efficacia della rinuncia all'eredità in questione rappresentando che la convenuta, in possesso dei beni ereditari, non aveva richiesto l'inventario né formulato rinuncia nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, per cui aveva ormai assunto la qualità di erede pura e semplice;
(viii) che il G.E., con provvedimento del 6.12.2021, aveva sospeso la procedura esecutiva assegnando il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, volto ad accertare in capo a
[...]
la qualità di erede di . CP_1 Persona_1
In fatto, gli attori rappresentavano che con contratto di vitalizio del 25.8.2004 aveva Persona_1 trasferito alle figlie e la nuda proprietà dell'immobile sito in Parte_3 Controparte_1
Comune di Rosà (VI), via Roma n. 54 (recte, n. 70), continuando tuttavia ad abitarvi in forza del diritto di usufrutto che ella si era comunque riservata al momento della cessione.
Davano atto del fatto che, alla morte della madre, e , ormai Controparte_1 Parte_3 divenute piene proprietarie dell'immobile, per effetto del consolidamento della nuda proprietà, erano entrate in possesso di tutti i beni mobili appartenuti alla madre e costituenti l'asse ereditario, tra i quali: arredi, suppellettili, elettrodomestici, vestiario e monili. Assumevano pertanto che, decorsi tre mesi dall'apertura della successione, e erano divenute eredi pure e Controparte_1 Parte_4 semplici non avendo richiesto l'inventario, né tantomeno rinunciato all'eredità, e dunque in quanto tali tenute a rispondere dei debiti ereditari della madre nella misura del 50% ciascuna. Rilevante all'uopo pagina 2 di 11 anche la cessione in data 28.7.2021 da parte di al nipote del 50% Parte_4 Parte_5 delle suppellettili ed arredi dell'immobile in comproprietà con la convenuta.
Nella ricostruzione di fatto offerta dagli attori, pertanto, la rinuncia all'eredità effettuata dall'odierna convenuta in data 16.4.2021, con atto rep. 5893 del Notaio di Rosà, doveva ritenersi inefficace. Per_2
In diritto, eccepita preliminarmente l'inefficacia della rinuncia all'eredità effettuata dalla convenuta in data 16.4.2021 stante il possesso dei beni ereditari, gli attori assumevano che Controparte_1 avesse in ogni caso compiuto atti dispositivi dei beni della de cuius idonei a configurare un'accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.; la cessione di parte del vestiario della madre a favore della casa di riposo - Centro Polifunzionale “Casa Gerosa” di Bassano del Grappa, l'estinzione in data
10.9.2020 del conto corrente cointestato con la madre n. 1000/1095 acceso presso Banca Intesa
Sanpaolo previo incasso dell'intero saldo attivo pari a euro 221,96 ed infine il pagamento di debiti ereditari costituivano comportamenti dai quali era possibile evincere, in modo inequivocabile, la volontà della convenuta di accettare l'eredità della madre.
Con comparsa di risposta depositata in data 25.5.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo, in via pregiudiziale di rito la conferma della sospensione della procedura esecutiva per difetto di legittimazione passiva. Chiedeva, nel merito, previo rigetto delle deduzioni avversarie, di dichiarare la piena validità della rinuncia all'eredità effettuata, non essendo la convenuta nel possesso di beni ereditari né avendo ella compiuto atti dispositivi degli stessi. Chiedeva, inoltre, di dichiararsi la nullità, invalidità od inefficacia della esecuzione promossa dagli attori nei suoi confronti, con cancellazione della trascrizione del relativo pignoramento e rigetto di ogni domanda attorea. Spese di lite rifuse.
In fatto e in diritto, la convenuta assumeva di essersi sempre occupata da sola della madre e di aver compiuto, dopo la morte della stessa, soltanto atti conservativi dovuti, tra i quali, per l'appunto: la chiusura delle pendenze con la casa di riposo della madre, il pagamento delle spese del funerale,
l'estinzione del conto corrente cointestato.
Rappresentava come fosse onere degli attori provare che gli atti compiuti dalla convenuta erano idonei ad esprimere in modo inequivoco la volontà di accettare l'eredità e divenire erede della madre, dovendo l'accertamento del giudice di merito estendersi al comportamento complessivo dell'erede potenziale, al possesso e alla gestione dei beni ereditari, non essendo sufficiente il compimento di atti di prevalente contenuto fiscale o caratterizzati da scopi conservativi.
Contestava poi che la cessione degli abiti della madre a favore della casa di riposo potesse configurare un'accettazione tacita dell'eredità: assumeva, infatti, di aver acquistato ella stessa gli abiti della madre e di averli poi lasciati alla struttura al fine di rispondere celermente alla richiesta di liberazione degli spazi in favore degli altri ospiti.
Quanto ai beni mobili ed agli arredi presenti nell'abitazione oggetto del contratto di vitalizio del
25.8.2004, la convenuta assumeva che gli stessi, comunque privi di pregio e valore, le fossero stati ceduti dalla madre per accordo verbale intervenuto al momento della stipula del predetto contratto.
Dava atto, inoltre, che molti beni personali e arredi erano stati acquistati dalla convenuta per sé stessa o per la madre e che tra il 2004 e il 2017 si trovavano ancora all'interno dell'abitazione.
Rappresentava poi, in relazione al conto corrente cointestato n. 1000/1095, acceso preso Banca Intesa
San Paolo, di avervi versato, dal 2017 al 2020, le somme necessarie a integrare e coprire le spese di pagina 3 di 11 mantenimento della madre, stante l'insufficienza della pensione. Posto poi che il saldo attivo del conto corrente comune era sostanzialmente dovuto agli accrediti effettuati dalla convenuta, doveva ritenersi superata la presunzione di contitolarità del credito verso la banca: in particolare, il saldo attivo di euro
221,96 presente al momento dell'estinzione del conto era dovuto al versamento di euro 700,00 eseguito in data 4.8.2020 dalla convenuta, la quale dopo la morte della madre si era quindi limitata a riappropriarsi di denaro proprio.
Dava atto, infine, di essere stata privata del possesso giuridico e materiale della casa sita in via Roma n.
70, Rosà (VI) e dei beni mobili ivi contenuti fin dal 2017 anno in cui la madre era stata Persona_1 trasferita in casa di riposo, e di essersi così avveduta soltanto dopo la morte della stessa che le serrature e le chiavi erano state sostituite. Contestava, pertanto, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 485 c.c., in difetto sia di una relazione materiale con i beni ereditari, idonea a consentire l'esercizio di poteri concreti sugli stessi, sia della consapevolezza di possedere beni facenti parte dell'eredità al momento dell'apertura della successione.
* * *
La domanda è fondata e va accolta, di conseguenza va dichiarata erede pura e Controparte_1 semplice di . Persona_1
Di primo esame è la questione processuale sollevata da parte attrice con riferimento al lamentato non tempestivo deposito della comparsa conclusionale avversaria, siccome avvenuto in data 18.10.2024 anziché entro l'ultimo termine ammissibile del 17.10.2024.
Va in merito allora precisato che la convenuta ha prodotto in giudizio (allegato all'atto in questione) la ricevuta di avvenuta accettazione del deposito, ma non di avvenuta consegna (anzi, produce a proprio discapito la ricevuta del gestore di posta ministeriale di mancata consegna) sicché va allora ritenuta fondata l'eccezione di tardività del deposito della comparsa conclusionale, poiché non si è mai formata né è stata generata tempestivamente, a quanto consta, la ricevuta anzidetta di avvenuta consegna di cui all'art. 16 bis co. 7 d.l. 179/2012 e s.m.i. da parte del gestore di posta certificata ministeriale (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 9087 del 31/03/2023: “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n.
179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n.
228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile”).
Va comunque dato atto che la convenuta aveva già depositato in data 9.7.2024, anzitempo rispetto al termine ultimo citato, note conclusive di pressoché identico contenuto.
Va disattesa poi la preliminare richiesta di conferma della sospensione della procedura esecutiva per difetto di legittimazione passiva della convenuta, vuoi perché il presente giudizio riguarda la cognizione ordinaria rispetto alla domanda proposta e la sospensione della procedura esecutiva è stata già disposta dal GE competente, vuoi perché ad ogni modo, rispetto al presente giudizio ordinario, pagina 4 di 11 sussiste la legittimazione passiva di , in qualità di chiamata all'eredità di Controparte_1 [...]
. Per_1
Va invece osservato quanto segue in relazione al merito della controversia.
AN e chiedono di accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice della Parte_2 sorella della madre , deceduta in data 10.8.2020, per accettazione Controparte_1 Persona_1 ope legis di cui all'art. 485 c.p.c. poiché la convenuta sarebbe rimasta nel possesso dei beni ereditari successivamente all'apertura della successione senza però provvedere a redigerne il relativo inventario beni nel trimestre di legge.
In particolare, per prospettazione attorea, la convenuta sarebbe rimasta nel possesso dei beni mobili contenuti nella casa sita in via Roma n. 70 in Rosà (VI) costituiti, segnatamente, da arredi quali cucina, camera, salotto, da suppellettili quali piatti, bicchieri, posate, da elettrodomestici quali lavatrice ed aspirapolvere, nonché da altro vestiario e monili, che appartenevano alla de cuius prima che morisse.
Il possesso sarebbe stato possibile in quanto, per pacifica ammissione della convenuta, l'immobile in questione con contratto vitalizio datato 24.8.2004 (cfr. doc. 13 attori) era stato ceduto per la nuda proprietà da alle due figlie e , salvo il diritto Persona_1 Controparte_1 Pt_4 CP_1
d'usufrutto. Sicché gli attori deducono che , in qualità di proprietaria Controparte_1 dell'immobile quantomeno al 50% dopo il decesso della de cuius usufruttuaria, avrebbe continuato ad esercitare una relazione di fatto rilevante anche con i beni mobili al suo interno, omettendo però la redazione dell'inventario dei beni ereditari, sicché giocoforza invocavano applicazione dell'art. 485 c.c. al fine di veder tutelate, in buona sostanza, le proprie ragioni di creditori della de cuius già attivate nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 509/2021 del Tribunale di Vicenza poi sospesa (cfr. doc.
12 attori).
Non solo.
Gli attori allegavano altresì le seguenti circostanze rilevanti al fine di ritenere provato il possesso della convenuta dei beni mobili ereditari succitati: (i) la dismissione dei vestiti della madre a favore della casa di riposo dove era ospite, (ii) l'effettivo incasso del saldo quantificato in euro 221,00 Persona_1 presente sul conto corrente della de cuius, (iii) il pagamento della utenza intestata a Pt_6 Persona_1
(cfr. doc.18 attori) e (iv) la cessione in data 28.7.2021 da parte di al nipote Parte_4
del 50% dei suppellettili ed arredi dell'immobile in comproprietà con la convenuta (cfr. Parte_5 doc. 15 attori).
La convenuta, di contro, precisava che i beni mobili in questione avevano seguito la stessa sorte dell'immobile, ovverossia erano stati trasferiti alle sorelle e Controparte_1 Parte_4 in quanto inclusi implicitamente nel contratto vitalizio. Deduceva, ad ogni modo, di non essere
[...] stata nel possesso della casa e, dunque, anche dei beni mobili in questione, sin dal 2017, allorché la madre veniva accompagnata presso la casa di riposo, ed allegava di esserci rientrata solo dopo la sua morte nel 2020 al fine di recuperare i propri effetti personali, riscontrando tuttavia in quell'occasione che la serratura era stata modificata. Ad ogni buon conto, doveva reputarsi assente il requisito della pagina 5 di 11 consapevolezza del possesso di beni ereditari in capo a sé.
Ciò posto, va allora premesso, in punto di stretto diritto, che la fattispecie complessa dell'accettazione ex lege dell'eredità in favore del chiamato ai sensi dell'art. 485 c.c. si compone dei seguenti elementi costitutivi: (a) apertura della successione, (b) delazione ereditaria, (c) possesso dei beni ereditari, (d) mancata tempestiva redazione dell'inventario. L'accettazione si perfeziona anche contro la volontà del chiamato e a prescindere da un atto di accettazione vera e propria. Ovvero, in caso di intervenuta successiva rinuncia dell'eredità, la stessa diviene inefficace anche in assenza di espressa domanda, se essa è successiva al perfezionamento dell'accettazione ex lege per possesso di beni ereditari (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/03/2017, n. 6275: “Nel giudizio promosso o proseguito nei confronti dell'erede del debitore, che sia nel possesso dei beni ereditari ed abbia eccepito
l'avvenuta rinuncia all'eredità, il creditore non deve proporre alcuna domanda volta all'accertamento dell'inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 485 c.c., giacché la prova dell'inutile decorso di tale termine, senza che
l'inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'inefficacia della rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di erede”).
Vanno poi aggiunte le seguenti precisazioni ed i seguenti necessari chiarimenti.
La fattispecie di cui all'art. 485 c.c. si perfeziona allorché il chiamato possegga anche un unico bene ereditario e senza che sia necessario che il possesso si protragga per un tempo determinato e senza che sia necessario che il possesso sia sussistente nel preciso momento dell'apertura della successione, potendosi acquisire anche successivamente (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/06/2023, n. 15587:
“L'art. 485 c.c. stabilisce, al primo comma, che il chiamato in possesso deve fare l'inventario entro tre mesi che decorrono dall'apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/05/2008, n. 11018: “In tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta
l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità”; Cass. civ.,
24/02/1984, n. 1317: “Sia gli art. 959 e 960 c. c. del 1865, sia la corrispondente norma del codice civile vigente (art. 485) nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni pagina 6 di 11 ereditari danno rilevanza alla sussistenza ma non alla durata del possesso con la conseguenza che nessun effetto negativo dell'attribuzione di quel titolo può derivare dalla circostanza che, dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, l'erede
(o il chiamato) perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del predetto il compimento in tre mesi dell'inventario (o la rinunzia all'eredità), e così, in caso di inottemperanza, l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice con la correlativa possibilità di trasmettere in via successoria i beni ereditari”).
La giurisprudenza ha poi in effetti evidenziato che il possesso del chiamato è rilavante se egli ha consapevolezza di star possedendo effettivamente un bene facente parte del compendio ereditario (cfr.
Corte appello Catania sez. II, 08/02/2022, n.253: “Il creditore del de cuius che invochi l'applicazione dell'art. 485 c.c., ai fini della declaratoria di decadenza degli eredi del debitore dal beneficio di inventario, ha l'onere di provare l'omissione o il ritardo di questi ultimi nel compimento delle operazioni di inventario sul presupposto del possesso, in capo agli stessi, dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione;
l'erede va considerato nel possesso dei beni ereditari ogniqualvolta si trovi in una relazione anche solo di fatto con gli stessi, tale da consentirgli l'esercizio di concreti poteri connessi alla proprietà , con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario”).
Infine, è altresì stato chiarito, in punto di riparto dell'onere della prova e di prove ammissibili, che spetta alla parte che deduce il perfezionamento della fattispecie invocata provare l'esistenza di tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/03/2006, n. 7226: “In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., che prevede l'ipotesi della cosiddetta " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto”). Tuttavia, la giurisprudenza ha messo in evidenza che nel caso in cui l'immobile sia stato donato al chiamato per la nuda proprietà, dopo la morte del de cuius, per effetto del consolidamento della stessa con l'usufrutto, va reputata sussistente la relazione materiale tra chiamato ed arredo della casa abitata dall'avente causa, salvo l'onere di dimostrare che per qualsivoglia eccezionale evento il possesso di tali beni da parte del chiamato non è stato obiettivamente possibile (cfr. Tribunale Catania, Sez. V, Sentenza, 29/03/2022, n. 1444: “Ai fini della sussistenza della situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, come previsto dall'art. 485 c.c., è necessaria, ma è anche sufficiente, una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni. Nel caso in cui il chiamato alla eredità, nudo proprietario (per donazione fattagli in vita dal de cuius) della casa nella quale quest'ultimo, rimastone usufruttuario, abbia abitato e dimorato fino al momento della sua morte, consegua, per effetto della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, il pieno possesso della cosa, la sussistenza della relazione materiale tra il suddetto chiamato ed i beni mobili costituenti l'arredo minimo indispensabile della casa abitata dal de cuius fino al momento della sua morte non esige alcuna dimostrazione, incombendo sul chiamato, che vi abbia interesse, l'onere di dimostrare che, per un qualsiasi eccezionale evento, un possesso di tali beni da parte sua, nel senso sopra specificato, non vi sia stato, per materiale impossibilità di essere esercitato”).
Tutto quanto premesso, va allora ritenuto che gli attori, alla luce dell'istruttoria espletata, hanno offerto pagina 7 di 11 compiuta prova dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 485 c.c. mentre la convenuta non ha di contro offerto positivamente la prova che l'abitazione di via Roma n. 70 in Rosà, con l'arredo ivi contenuto, è stata a lei materialmente inaccessibile dal 10.8.2020 (apertura successione) fino al 16.4.2021 (atto di rinuncia all'eredità).
In effetti, va anzitutto rilevato, come ambe le parti in causa peraltro danno atto, che nel contratto vitalizio risalente al 24.8.2004 (cfr. doc. 13 attori) non sono stati espressamente inclusi anche i mobili d'arredo dell'abitazione (tra cui: la cucina, la camera da letto, il salotto raffigurati nelle fotografie di cui al doc. 14 attori). A tal riguardo va poi osservato che, dall'istruttoria espletata in corso di causa, non è emersa prova che detto mobilio, al netto di alcuni singoli beni acquistati dalla convenuta (cfr. docc. 3,
4, 5 e 6 convenuta), fosse invero implicitamente incluso nel contratto citato, sicché va allora al contrario ritenuto che esso, presente nell'abitazione quando già vi viveva (dal 2004 Persona_1 almeno e fino al 2017) e da lei utilizzato, circostanza questa non contestata, sia da ricomprendere tra i beni ereditari oggetto della successione.
Non solo.
Sempre nel corso dell'istruttoria orale svolta, nemmeno è emersa prova che la convenuta, divenuta comproprietaria al 50% dell'immobile di via Roma n. 70 a seguito della morte della de cuius, di cui pacificamente deteneva le chiavi d'accesso, si sia poi trovata nella impossibilità materiale di accedervi dal 10.8.2020 fino al momento dell'atto di rinuncia del 16.4.2021.
Si intende dire, che la testimonianza di , terza ed indifferente rispetto alle parti in causa, Testimone_1 ha messo in evidenza che solo in occasione dell'accesso del 23.12.2021 Controparte_1 scopriva che la serratura della porta dell'abitazione era stata cambiata, probabilmente perché nel frattempo locata ad (cfr. doc. 20 attori), e che dunque le chiavi che portava seco non CP_3 riuscivano ad aprirla (cfr. verbale d'udienza del 6.4.2023, testimone : “cap. 16: io Testimone_1 ricordo di aver accompagnato presso l'abitazione a Rosà e ricordo molto bene Controparte_1
l'agitazione della signora e che lei non riusciva ad aprire la porta della casa, cercava di aprirla con le chiavi senza riuscirci;
cap. 17: sì l'ho accompagnata io;
ADR: preciso che la signora cercava di aprire la porta con le chiavi che aveva già con sé”).
La convenuta (si ripete, comproprietaria dell'immobile dopo la morte della madre), non ha invece provato di averne avuto concretamente l'indisponibilità per materiale impossibilità dal 10.8.2020 al
16.4.2021. Nemmeno ha allegato di non essere l'unica a detenere le chiavi dell'immobile, sicché deve confermarsi la esistenza dell'esercizio di un possesso rilevante ex art. 485 c.c. anche perché tale da escludere l'accessibilità a terzi, tra cui anche gli attori, all'immobile.
Che detta materiale disponibilità dell'immobile e dell'arredo in esso contenuto fosse del tutto possibile e sussistente è da ritenersi poi confermata e provata a fronte dell'escussione testimoniale di e S_
, da ritenersi capaci ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per non avere alcun rilevante interesse nel Tes_3 presente procedimento, nonostante legati da un vincolo di parentela stretta all'attore , e da Parte_1 ritenersi altresì attendibili e credibili per aver fornito dichiarazioni coerenti l'uno con l'altro, pagina 8 di 11 compatibili con i luoghi di causa e non contraddittorie. Per tali ragioni, tra l'altro, oltre al fatto non è stata eccepita la nullità della prova all'esito della stessa né successivamente, la eccezione ex art. 246
c.p.c. avanzata da parte convenuta alla udienza di escussione del 6.4.2023 va respinta (cfr. cfr. Cass.
Civ. Sez. Un., Sentenza n. 9456 del 06/04/2023). Alla stregua dello stesso principio per cui non è stata eccepita la nullità della prova assunta, va altresì respinta l'eccezione, per quanto d'interesse, rispetto alla testimonianza di sollevata da parte convenuta (cfr. ut supra, Cass. Civ. Parte_4
Sez. Un., Sentenza n. 9456 del 06/04/2023).
Così, i testimoni e hanno dichiarato di aver visto la zia S_ Tes_3 Controparte_1 nell'agosto del 2021 entrare e uscire dall'appartamento di via Roma n. 70 con alcuni indumenti e documenti, sicché va allora va reputata provata la circostanza che la convenuta avesse la materiale disponibilità dei beni mobili ereditari contenuti nell'appartamento in questione prima di quel momento, poiché poteva liberamente accedere all'immobile grazie alle chiavi d'accesso dalla stessa detenute (cfr. verbale d'udienza del 6.4.2023, testimonianza : “cap. 3: sì è vero, qualche giorno prima che la S_ NO venisse trasferita in casa di riposo sono andata a trovarla a casa sua in via Roma n. 70 a Rosà e ho così visto che dentro la casa c'erano tutti questi beni mobili e cose che vedo adesso nelle fotografie che mi si rammostrano quale doc. 14 (attori); ADR: sono entrata di nuovo in quell'appartamento dopo che (mio fratello) ha comprato parte della casa e posso dire che ancora in quel Parte_5 momento c'erano tutti questi beni;
mi sembra che questo si avvenuto ad agosto 2021; cap. 8: sì è vero, lo so perché vado a mangiare a pranzi dai miei tutti i giorni e noi abbiamo un terrazzo che affaccia sul cortile e dal quale si vede la casa della NO ed il cancello, così ho visto la zia Controparte_1 arrivare con l'auto, non ricordo se era sola, e l'ho vista uscire con degli stendini e dei documenti in mano e caricare in auto e andarsene;
ADR: preciso che lo stendino che ho visto portar via, io l'avevo visto nella casa della NO, poi non so se fosse effettivamente della NO o della zia”; testimonianza : “cap. 3: sì è vero, la NO quando è andata in casa di riposo aveva lasciato Tes_3 Persona_3 in via Roma tutti i beni mobili di cui alla foto doc. 14 attore, descritti anche dal capitolo;
ADR: non posso sapere se ad oggi tutti questi beni sono ancora presenti nell'appartamento, poiché mio fratello mi ha detto che la zia ha prelevato di lì alcuni beni;
cap. 8: sì è vero, ho visto Controparte_1 personalmente questa scena perché quel giorno ero a pranzo a casa dei miei genitori che vivono nello stesso cortile e dunque la scena è stata ben visibile, ho visto così portar fuori degli abiti e delle cartelline con documenti dentro;
ADR: preciso di aver visto portare fuori delle camicie colorate azzurro, rosa e blu e portadocumenti verdi e azzurri;
non ho visto portare fuori cose più pesanti come mobili o televisori, preciso che gli abiti che ho visto portar fuori, benché io non sappia con certezza di chi fossero (se della zia o della NO), non posso escludere che fossero della NO perché a lei piaceva vestirsi con molti colori e portava tante camicie;
ADR: quel giorno insieme a mia zia c'era anche mio fratello, che parlava da mia zia, non ho sentito cosa si siano detti”).
Irrilevante, pertanto, alla luce delle prove testimoniali assunte, l'argomento speso dalla convenuta secondo cui non avrebbe invece avuto disponibilità dell'immobile a fronte (e riprova) del deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. all'uopo realizzato avanti al Tribunale di Vicenza, dovendosi invece evidenziare a riguardo che, da un lato, il ricorso è recente, in quanto datato 20.1.2022 e, dall'altro lato, che anche in esso si dà atto che la convenuta ha riscontrato l'impossibilità di accedere all'immobile solo in data 23.12.2021 ovverossia in un frangente temporale del tutto irrilevante ai fini che ci occupano, perché dopo la rinuncia del 16.4.2021 (cfr. doc. 24 convenuta). pagina 9 di 11 Un'ultima considerazione.
La consapevolezza in capo al chiamato di star possedendo beni mobili facenti parte dell'eredità si desume dal fatto documentale per cui il contratto di vitalizio ha avuto espressamente ad oggetto la sola nuda proprietà dell'immobile e non dei beni mobili in esso contenuti, posto che altrimenti l'oggetto sarebbe stato ivi espressamente esteso anche all'arredo ed al resto, ciò che non si è verificato. Inoltre, la convenuta non contesta che l'immobile fosse arredato con salotto, cucina e camera da letto da ben prima che intervenisse nel lontano 2004 il contratto vitalizio e non contesta, anzi è pacifico, che detto arredo e mobilio fosse stato sempre utilizzato dalla de cuius nella casa, sicché da ciò va desunta la consapevolezza da parte della convenuta che i beni mobili ivi contenuti costituissero parte dell'eredità materna.
In conclusione, va accertato, alla luce delle circostanze provate che precedono idonee a costituire tutte presunzioni rilevanti ai sensi di legge, che dal 10.8.2020, in qualità di Controparte_1 proprietaria e detentrice delle chiavi dell'immobile di via Roma n. 70 in Rosà, ha avuto nella propria materiale disponibilità, e così ha posseduto, gli arredi contenuti in esso facenti parte dell'eredità materna, senza provvedere ad effettuarne il relativo inventario beni nei tre mesi successivi.
Per tutte queste ragioni, vanno ritenuti provati da parte degli attori gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 485 c.c., con la conseguenza che la domanda va accolta. Tenuto conto che dalla declaratoria della qualità di erede pura e semplice della convenuta discende ex se l'inefficacia dell'atto di rinuncia all'eredità del 16.4.2021 (cfr. ut supra, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/03/2017, n.
6275), in dispositivo si darà meramente atto della sopravvenuta inefficacia della rinuncia medesima.
Infine, la regolamentazione delle spese di lite. Esse seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte convenuta, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., scaglione cause di valore indeterminabile a complessità media, importi medi per tutte le fasi di giudizio, ma pur sempre nei limiti del compenso richiesto con nota spese dal difensore attoreo, al netto dell'aumento per difesa di più soggetti (nella specie, anche di ), che non va Parte_4 riconosciuto tenuto conto che sono stati instaurati distinti giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 724/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA ai sensi dell'art. 485 c.c. (C.F. Controparte_1
) erede pura e semplice di , con ogni effetto di legge. C.F._3 Persona_1
2. DA' ATTO della inefficacia dell'atto di rinuncia di all'eredità di Controparte_1 [...]
di cui all'atto notarile rep. 5893 del Notaio di Rosà del 16.4.2021. Per_1 Per_2
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_1
quantificate in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed euro Parte_2
pagina 10 di 11 558,10 per anticipazioni, infine VA e SA come per legge.
4. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 724/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi, con il patrocinio dell'avv. LAROCCA ANTONIO elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. LAROCCA ANTONIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
VANZETTO EMANUELA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. VANZETTO
EMANUELA
CONVENUTO
Oggetto: accertamento della qualità di erede.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 9 luglio 2024, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Sinteticamente si espone quanto segue in punto di fatto, in ossequio alla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c..
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.2.2022 AN e convenivano Parte_2 in giudizio chiedendo, in via principale, di accertare che la convenuta era Controparte_1 diventata erede pura e semplice di alla data del 10.11.2020, ovvero decorsi tre mesi Persona_1 dall'apertura della sua successione in data 10.8.2020, ai sensi dell'art. 485 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della rinuncia all'eredità di cui all'atto notarile rep. 5893 del Notaio di Per_2
Rosà del 16.4.2021. Chiedevano, in via subordinata, di accertare l'accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità di , avendo ella compiuto atti dispositivi dei beni ereditari e, per Persona_1
l'effetto, dichiarare l'inefficacia della rinuncia all'eredità. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Gli attori premettevano: (i) di essere creditori nei confronti della madre in forza delle Persona_1 sentenze n. 468/2009 del Tribunale di Bassano del Grappa e n. 1623/2015 della Corte di Appello di
Venezia, con cui, previo accertamento della lesione della quota di legittima, era stata Persona_1 condannata al pagamento di euro 29.697,99 in favore, tra gli altri, di AN e;
(ii) Parte_2 di aver notificato le predette sentenze unitamente all'atto di precetto a , la quale tuttavia Persona_1 non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto;
(iii) che in data 10.8.2020 era Persona_1 deceduta ab intestato, per cui chiamati all'eredità erano i cinque figli: , Parte_3 CP_1
AN e;
(iv) di aver rinunciato all'eredità della madre,
[...] CP_2 Parte_2 unitamente alla sorella in data 21.6.2021 come pure, dopo di loro, i rispettivi discendenti CP_2 subentranti per rappresentazione ai sensi dell'art. 467 c.c., con conseguente accrescimento delle quote ereditarie in favore delle eredi e;
(v) di aver notificato a Controparte_1 Parte_4
e atto di precetto in data 20.7.2021 e, stante il perdurante Controparte_1 Parte_4 inadempimento, atto di pignoramento immobiliare del 31.8.2021 a , instaurando Controparte_1 così il giudizio n. 509/2021 RGE Tribunale di Vicenza;
(vi) che l'odierna convenuta aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo di aver rinunciato all'eredità della madre con atto del Notaio di Rosà del 16.4.2021; (vii) di aver sì contestato, nella procedura incidentale n. 509-1/2021 Per_2
RGE, l'efficacia della rinuncia all'eredità in questione rappresentando che la convenuta, in possesso dei beni ereditari, non aveva richiesto l'inventario né formulato rinuncia nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, per cui aveva ormai assunto la qualità di erede pura e semplice;
(viii) che il G.E., con provvedimento del 6.12.2021, aveva sospeso la procedura esecutiva assegnando il termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, volto ad accertare in capo a
[...]
la qualità di erede di . CP_1 Persona_1
In fatto, gli attori rappresentavano che con contratto di vitalizio del 25.8.2004 aveva Persona_1 trasferito alle figlie e la nuda proprietà dell'immobile sito in Parte_3 Controparte_1
Comune di Rosà (VI), via Roma n. 54 (recte, n. 70), continuando tuttavia ad abitarvi in forza del diritto di usufrutto che ella si era comunque riservata al momento della cessione.
Davano atto del fatto che, alla morte della madre, e , ormai Controparte_1 Parte_3 divenute piene proprietarie dell'immobile, per effetto del consolidamento della nuda proprietà, erano entrate in possesso di tutti i beni mobili appartenuti alla madre e costituenti l'asse ereditario, tra i quali: arredi, suppellettili, elettrodomestici, vestiario e monili. Assumevano pertanto che, decorsi tre mesi dall'apertura della successione, e erano divenute eredi pure e Controparte_1 Parte_4 semplici non avendo richiesto l'inventario, né tantomeno rinunciato all'eredità, e dunque in quanto tali tenute a rispondere dei debiti ereditari della madre nella misura del 50% ciascuna. Rilevante all'uopo pagina 2 di 11 anche la cessione in data 28.7.2021 da parte di al nipote del 50% Parte_4 Parte_5 delle suppellettili ed arredi dell'immobile in comproprietà con la convenuta.
Nella ricostruzione di fatto offerta dagli attori, pertanto, la rinuncia all'eredità effettuata dall'odierna convenuta in data 16.4.2021, con atto rep. 5893 del Notaio di Rosà, doveva ritenersi inefficace. Per_2
In diritto, eccepita preliminarmente l'inefficacia della rinuncia all'eredità effettuata dalla convenuta in data 16.4.2021 stante il possesso dei beni ereditari, gli attori assumevano che Controparte_1 avesse in ogni caso compiuto atti dispositivi dei beni della de cuius idonei a configurare un'accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.; la cessione di parte del vestiario della madre a favore della casa di riposo - Centro Polifunzionale “Casa Gerosa” di Bassano del Grappa, l'estinzione in data
10.9.2020 del conto corrente cointestato con la madre n. 1000/1095 acceso presso Banca Intesa
Sanpaolo previo incasso dell'intero saldo attivo pari a euro 221,96 ed infine il pagamento di debiti ereditari costituivano comportamenti dai quali era possibile evincere, in modo inequivocabile, la volontà della convenuta di accettare l'eredità della madre.
Con comparsa di risposta depositata in data 25.5.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo, in via pregiudiziale di rito la conferma della sospensione della procedura esecutiva per difetto di legittimazione passiva. Chiedeva, nel merito, previo rigetto delle deduzioni avversarie, di dichiarare la piena validità della rinuncia all'eredità effettuata, non essendo la convenuta nel possesso di beni ereditari né avendo ella compiuto atti dispositivi degli stessi. Chiedeva, inoltre, di dichiararsi la nullità, invalidità od inefficacia della esecuzione promossa dagli attori nei suoi confronti, con cancellazione della trascrizione del relativo pignoramento e rigetto di ogni domanda attorea. Spese di lite rifuse.
In fatto e in diritto, la convenuta assumeva di essersi sempre occupata da sola della madre e di aver compiuto, dopo la morte della stessa, soltanto atti conservativi dovuti, tra i quali, per l'appunto: la chiusura delle pendenze con la casa di riposo della madre, il pagamento delle spese del funerale,
l'estinzione del conto corrente cointestato.
Rappresentava come fosse onere degli attori provare che gli atti compiuti dalla convenuta erano idonei ad esprimere in modo inequivoco la volontà di accettare l'eredità e divenire erede della madre, dovendo l'accertamento del giudice di merito estendersi al comportamento complessivo dell'erede potenziale, al possesso e alla gestione dei beni ereditari, non essendo sufficiente il compimento di atti di prevalente contenuto fiscale o caratterizzati da scopi conservativi.
Contestava poi che la cessione degli abiti della madre a favore della casa di riposo potesse configurare un'accettazione tacita dell'eredità: assumeva, infatti, di aver acquistato ella stessa gli abiti della madre e di averli poi lasciati alla struttura al fine di rispondere celermente alla richiesta di liberazione degli spazi in favore degli altri ospiti.
Quanto ai beni mobili ed agli arredi presenti nell'abitazione oggetto del contratto di vitalizio del
25.8.2004, la convenuta assumeva che gli stessi, comunque privi di pregio e valore, le fossero stati ceduti dalla madre per accordo verbale intervenuto al momento della stipula del predetto contratto.
Dava atto, inoltre, che molti beni personali e arredi erano stati acquistati dalla convenuta per sé stessa o per la madre e che tra il 2004 e il 2017 si trovavano ancora all'interno dell'abitazione.
Rappresentava poi, in relazione al conto corrente cointestato n. 1000/1095, acceso preso Banca Intesa
San Paolo, di avervi versato, dal 2017 al 2020, le somme necessarie a integrare e coprire le spese di pagina 3 di 11 mantenimento della madre, stante l'insufficienza della pensione. Posto poi che il saldo attivo del conto corrente comune era sostanzialmente dovuto agli accrediti effettuati dalla convenuta, doveva ritenersi superata la presunzione di contitolarità del credito verso la banca: in particolare, il saldo attivo di euro
221,96 presente al momento dell'estinzione del conto era dovuto al versamento di euro 700,00 eseguito in data 4.8.2020 dalla convenuta, la quale dopo la morte della madre si era quindi limitata a riappropriarsi di denaro proprio.
Dava atto, infine, di essere stata privata del possesso giuridico e materiale della casa sita in via Roma n.
70, Rosà (VI) e dei beni mobili ivi contenuti fin dal 2017 anno in cui la madre era stata Persona_1 trasferita in casa di riposo, e di essersi così avveduta soltanto dopo la morte della stessa che le serrature e le chiavi erano state sostituite. Contestava, pertanto, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 485 c.c., in difetto sia di una relazione materiale con i beni ereditari, idonea a consentire l'esercizio di poteri concreti sugli stessi, sia della consapevolezza di possedere beni facenti parte dell'eredità al momento dell'apertura della successione.
* * *
La domanda è fondata e va accolta, di conseguenza va dichiarata erede pura e Controparte_1 semplice di . Persona_1
Di primo esame è la questione processuale sollevata da parte attrice con riferimento al lamentato non tempestivo deposito della comparsa conclusionale avversaria, siccome avvenuto in data 18.10.2024 anziché entro l'ultimo termine ammissibile del 17.10.2024.
Va in merito allora precisato che la convenuta ha prodotto in giudizio (allegato all'atto in questione) la ricevuta di avvenuta accettazione del deposito, ma non di avvenuta consegna (anzi, produce a proprio discapito la ricevuta del gestore di posta ministeriale di mancata consegna) sicché va allora ritenuta fondata l'eccezione di tardività del deposito della comparsa conclusionale, poiché non si è mai formata né è stata generata tempestivamente, a quanto consta, la ricevuta anzidetta di avvenuta consegna di cui all'art. 16 bis co. 7 d.l. 179/2012 e s.m.i. da parte del gestore di posta certificata ministeriale (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 9087 del 31/03/2023: “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n.
179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n.
228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile”).
Va comunque dato atto che la convenuta aveva già depositato in data 9.7.2024, anzitempo rispetto al termine ultimo citato, note conclusive di pressoché identico contenuto.
Va disattesa poi la preliminare richiesta di conferma della sospensione della procedura esecutiva per difetto di legittimazione passiva della convenuta, vuoi perché il presente giudizio riguarda la cognizione ordinaria rispetto alla domanda proposta e la sospensione della procedura esecutiva è stata già disposta dal GE competente, vuoi perché ad ogni modo, rispetto al presente giudizio ordinario, pagina 4 di 11 sussiste la legittimazione passiva di , in qualità di chiamata all'eredità di Controparte_1 [...]
. Per_1
Va invece osservato quanto segue in relazione al merito della controversia.
AN e chiedono di accertare e dichiarare la qualità di erede puro e semplice della Parte_2 sorella della madre , deceduta in data 10.8.2020, per accettazione Controparte_1 Persona_1 ope legis di cui all'art. 485 c.p.c. poiché la convenuta sarebbe rimasta nel possesso dei beni ereditari successivamente all'apertura della successione senza però provvedere a redigerne il relativo inventario beni nel trimestre di legge.
In particolare, per prospettazione attorea, la convenuta sarebbe rimasta nel possesso dei beni mobili contenuti nella casa sita in via Roma n. 70 in Rosà (VI) costituiti, segnatamente, da arredi quali cucina, camera, salotto, da suppellettili quali piatti, bicchieri, posate, da elettrodomestici quali lavatrice ed aspirapolvere, nonché da altro vestiario e monili, che appartenevano alla de cuius prima che morisse.
Il possesso sarebbe stato possibile in quanto, per pacifica ammissione della convenuta, l'immobile in questione con contratto vitalizio datato 24.8.2004 (cfr. doc. 13 attori) era stato ceduto per la nuda proprietà da alle due figlie e , salvo il diritto Persona_1 Controparte_1 Pt_4 CP_1
d'usufrutto. Sicché gli attori deducono che , in qualità di proprietaria Controparte_1 dell'immobile quantomeno al 50% dopo il decesso della de cuius usufruttuaria, avrebbe continuato ad esercitare una relazione di fatto rilevante anche con i beni mobili al suo interno, omettendo però la redazione dell'inventario dei beni ereditari, sicché giocoforza invocavano applicazione dell'art. 485 c.c. al fine di veder tutelate, in buona sostanza, le proprie ragioni di creditori della de cuius già attivate nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 509/2021 del Tribunale di Vicenza poi sospesa (cfr. doc.
12 attori).
Non solo.
Gli attori allegavano altresì le seguenti circostanze rilevanti al fine di ritenere provato il possesso della convenuta dei beni mobili ereditari succitati: (i) la dismissione dei vestiti della madre a favore della casa di riposo dove era ospite, (ii) l'effettivo incasso del saldo quantificato in euro 221,00 Persona_1 presente sul conto corrente della de cuius, (iii) il pagamento della utenza intestata a Pt_6 Persona_1
(cfr. doc.18 attori) e (iv) la cessione in data 28.7.2021 da parte di al nipote Parte_4
del 50% dei suppellettili ed arredi dell'immobile in comproprietà con la convenuta (cfr. Parte_5 doc. 15 attori).
La convenuta, di contro, precisava che i beni mobili in questione avevano seguito la stessa sorte dell'immobile, ovverossia erano stati trasferiti alle sorelle e Controparte_1 Parte_4 in quanto inclusi implicitamente nel contratto vitalizio. Deduceva, ad ogni modo, di non essere
[...] stata nel possesso della casa e, dunque, anche dei beni mobili in questione, sin dal 2017, allorché la madre veniva accompagnata presso la casa di riposo, ed allegava di esserci rientrata solo dopo la sua morte nel 2020 al fine di recuperare i propri effetti personali, riscontrando tuttavia in quell'occasione che la serratura era stata modificata. Ad ogni buon conto, doveva reputarsi assente il requisito della pagina 5 di 11 consapevolezza del possesso di beni ereditari in capo a sé.
Ciò posto, va allora premesso, in punto di stretto diritto, che la fattispecie complessa dell'accettazione ex lege dell'eredità in favore del chiamato ai sensi dell'art. 485 c.c. si compone dei seguenti elementi costitutivi: (a) apertura della successione, (b) delazione ereditaria, (c) possesso dei beni ereditari, (d) mancata tempestiva redazione dell'inventario. L'accettazione si perfeziona anche contro la volontà del chiamato e a prescindere da un atto di accettazione vera e propria. Ovvero, in caso di intervenuta successiva rinuncia dell'eredità, la stessa diviene inefficace anche in assenza di espressa domanda, se essa è successiva al perfezionamento dell'accettazione ex lege per possesso di beni ereditari (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/03/2017, n. 6275: “Nel giudizio promosso o proseguito nei confronti dell'erede del debitore, che sia nel possesso dei beni ereditari ed abbia eccepito
l'avvenuta rinuncia all'eredità, il creditore non deve proporre alcuna domanda volta all'accertamento dell'inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 485 c.c., giacché la prova dell'inutile decorso di tale termine, senza che
l'inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'inefficacia della rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di erede”).
Vanno poi aggiunte le seguenti precisazioni ed i seguenti necessari chiarimenti.
La fattispecie di cui all'art. 485 c.c. si perfeziona allorché il chiamato possegga anche un unico bene ereditario e senza che sia necessario che il possesso si protragga per un tempo determinato e senza che sia necessario che il possesso sia sussistente nel preciso momento dell'apertura della successione, potendosi acquisire anche successivamente (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/06/2023, n. 15587:
“L'art. 485 c.c. stabilisce, al primo comma, che il chiamato in possesso deve fare l'inventario entro tre mesi che decorrono dall'apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05/05/2008, n. 11018: “In tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta
l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità”; Cass. civ.,
24/02/1984, n. 1317: “Sia gli art. 959 e 960 c. c. del 1865, sia la corrispondente norma del codice civile vigente (art. 485) nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni pagina 6 di 11 ereditari
(o il chiamato) perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del predetto il compimento in tre mesi dell'inventario (o la rinunzia all'eredità), e così, in caso di inottemperanza, l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice con la correlativa possibilità di trasmettere in via successoria i beni ereditari”).
La giurisprudenza ha poi in effetti evidenziato che il possesso del chiamato è rilavante se egli ha consapevolezza di star possedendo effettivamente un bene facente parte del compendio ereditario (cfr.
Corte appello Catania sez. II, 08/02/2022, n.253: “Il creditore del de cuius che invochi l'applicazione dell'art. 485 c.c., ai fini della declaratoria di decadenza degli eredi del debitore dal beneficio di inventario, ha l'onere di provare l'omissione o il ritardo di questi ultimi nel compimento delle operazioni di inventario sul presupposto del possesso, in capo agli stessi, dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione;
l'erede va considerato nel possesso dei beni ereditari ogniqualvolta si trovi in una relazione anche solo di fatto con gli stessi, tale da consentirgli l'esercizio di concreti poteri connessi alla proprietà , con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario”).
Infine, è altresì stato chiarito, in punto di riparto dell'onere della prova e di prove ammissibili, che spetta alla parte che deduce il perfezionamento della fattispecie invocata provare l'esistenza di tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/03/2006, n. 7226: “In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 c.c., che prevede l'ipotesi della cosiddetta " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto”). Tuttavia, la giurisprudenza ha messo in evidenza che nel caso in cui l'immobile sia stato donato al chiamato per la nuda proprietà, dopo la morte del de cuius, per effetto del consolidamento della stessa con l'usufrutto, va reputata sussistente la relazione materiale tra chiamato ed arredo della casa abitata dall'avente causa, salvo l'onere di dimostrare che per qualsivoglia eccezionale evento il possesso di tali beni da parte del chiamato non è stato obiettivamente possibile (cfr. Tribunale Catania, Sez. V, Sentenza, 29/03/2022, n. 1444: “Ai fini della sussistenza della situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, come previsto dall'art. 485 c.c., è necessaria, ma è anche sufficiente, una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni. Nel caso in cui il chiamato alla eredità, nudo proprietario (per donazione fattagli in vita dal de cuius) della casa nella quale quest'ultimo, rimastone usufruttuario, abbia abitato e dimorato fino al momento della sua morte, consegua, per effetto della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, il pieno possesso della cosa, la sussistenza della relazione materiale tra il suddetto chiamato ed i beni mobili costituenti l'arredo minimo indispensabile della casa abitata dal de cuius fino al momento della sua morte non esige alcuna dimostrazione, incombendo sul chiamato, che vi abbia interesse, l'onere di dimostrare che, per un qualsiasi eccezionale evento, un possesso di tali beni da parte sua, nel senso sopra specificato, non vi sia stato, per materiale impossibilità di essere esercitato”).
Tutto quanto premesso, va allora ritenuto che gli attori, alla luce dell'istruttoria espletata, hanno offerto pagina 7 di 11 compiuta prova dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 485 c.c. mentre la convenuta non ha di contro offerto positivamente la prova che l'abitazione di via Roma n. 70 in Rosà, con l'arredo ivi contenuto, è stata a lei materialmente inaccessibile dal 10.8.2020 (apertura successione) fino al 16.4.2021 (atto di rinuncia all'eredità).
In effetti, va anzitutto rilevato, come ambe le parti in causa peraltro danno atto, che nel contratto vitalizio risalente al 24.8.2004 (cfr. doc. 13 attori) non sono stati espressamente inclusi anche i mobili d'arredo dell'abitazione (tra cui: la cucina, la camera da letto, il salotto raffigurati nelle fotografie di cui al doc. 14 attori). A tal riguardo va poi osservato che, dall'istruttoria espletata in corso di causa, non è emersa prova che detto mobilio, al netto di alcuni singoli beni acquistati dalla convenuta (cfr. docc. 3,
4, 5 e 6 convenuta), fosse invero implicitamente incluso nel contratto citato, sicché va allora al contrario ritenuto che esso, presente nell'abitazione quando già vi viveva (dal 2004 Persona_1 almeno e fino al 2017) e da lei utilizzato, circostanza questa non contestata, sia da ricomprendere tra i beni ereditari oggetto della successione.
Non solo.
Sempre nel corso dell'istruttoria orale svolta, nemmeno è emersa prova che la convenuta, divenuta comproprietaria al 50% dell'immobile di via Roma n. 70 a seguito della morte della de cuius, di cui pacificamente deteneva le chiavi d'accesso, si sia poi trovata nella impossibilità materiale di accedervi dal 10.8.2020 fino al momento dell'atto di rinuncia del 16.4.2021.
Si intende dire, che la testimonianza di , terza ed indifferente rispetto alle parti in causa, Testimone_1 ha messo in evidenza che solo in occasione dell'accesso del 23.12.2021 Controparte_1 scopriva che la serratura della porta dell'abitazione era stata cambiata, probabilmente perché nel frattempo locata ad (cfr. doc. 20 attori), e che dunque le chiavi che portava seco non CP_3 riuscivano ad aprirla (cfr. verbale d'udienza del 6.4.2023, testimone : “cap. 16: io Testimone_1 ricordo di aver accompagnato presso l'abitazione a Rosà e ricordo molto bene Controparte_1
l'agitazione della signora e che lei non riusciva ad aprire la porta della casa, cercava di aprirla con le chiavi senza riuscirci;
cap. 17: sì l'ho accompagnata io;
ADR: preciso che la signora cercava di aprire la porta con le chiavi che aveva già con sé”).
La convenuta (si ripete, comproprietaria dell'immobile dopo la morte della madre), non ha invece provato di averne avuto concretamente l'indisponibilità per materiale impossibilità dal 10.8.2020 al
16.4.2021. Nemmeno ha allegato di non essere l'unica a detenere le chiavi dell'immobile, sicché deve confermarsi la esistenza dell'esercizio di un possesso rilevante ex art. 485 c.c. anche perché tale da escludere l'accessibilità a terzi, tra cui anche gli attori, all'immobile.
Che detta materiale disponibilità dell'immobile e dell'arredo in esso contenuto fosse del tutto possibile e sussistente è da ritenersi poi confermata e provata a fronte dell'escussione testimoniale di e S_
, da ritenersi capaci ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per non avere alcun rilevante interesse nel Tes_3 presente procedimento, nonostante legati da un vincolo di parentela stretta all'attore , e da Parte_1 ritenersi altresì attendibili e credibili per aver fornito dichiarazioni coerenti l'uno con l'altro, pagina 8 di 11 compatibili con i luoghi di causa e non contraddittorie. Per tali ragioni, tra l'altro, oltre al fatto non è stata eccepita la nullità della prova all'esito della stessa né successivamente, la eccezione ex art. 246
c.p.c. avanzata da parte convenuta alla udienza di escussione del 6.4.2023 va respinta (cfr. cfr. Cass.
Civ. Sez. Un., Sentenza n. 9456 del 06/04/2023). Alla stregua dello stesso principio per cui non è stata eccepita la nullità della prova assunta, va altresì respinta l'eccezione, per quanto d'interesse, rispetto alla testimonianza di sollevata da parte convenuta (cfr. ut supra, Cass. Civ. Parte_4
Sez. Un., Sentenza n. 9456 del 06/04/2023).
Così, i testimoni e hanno dichiarato di aver visto la zia S_ Tes_3 Controparte_1 nell'agosto del 2021 entrare e uscire dall'appartamento di via Roma n. 70 con alcuni indumenti e documenti, sicché va allora va reputata provata la circostanza che la convenuta avesse la materiale disponibilità dei beni mobili ereditari contenuti nell'appartamento in questione prima di quel momento, poiché poteva liberamente accedere all'immobile grazie alle chiavi d'accesso dalla stessa detenute (cfr. verbale d'udienza del 6.4.2023, testimonianza : “cap. 3: sì è vero, qualche giorno prima che la S_ NO venisse trasferita in casa di riposo sono andata a trovarla a casa sua in via Roma n. 70 a Rosà e ho così visto che dentro la casa c'erano tutti questi beni mobili e cose che vedo adesso nelle fotografie che mi si rammostrano quale doc. 14 (attori); ADR: sono entrata di nuovo in quell'appartamento dopo che (mio fratello) ha comprato parte della casa e posso dire che ancora in quel Parte_5 momento c'erano tutti questi beni;
mi sembra che questo si avvenuto ad agosto 2021; cap. 8: sì è vero, lo so perché vado a mangiare a pranzi dai miei tutti i giorni e noi abbiamo un terrazzo che affaccia sul cortile e dal quale si vede la casa della NO ed il cancello, così ho visto la zia Controparte_1 arrivare con l'auto, non ricordo se era sola, e l'ho vista uscire con degli stendini e dei documenti in mano e caricare in auto e andarsene;
ADR: preciso che lo stendino che ho visto portar via, io l'avevo visto nella casa della NO, poi non so se fosse effettivamente della NO o della zia”; testimonianza : “cap. 3: sì è vero, la NO quando è andata in casa di riposo aveva lasciato Tes_3 Persona_3 in via Roma tutti i beni mobili di cui alla foto doc. 14 attore, descritti anche dal capitolo;
ADR: non posso sapere se ad oggi tutti questi beni sono ancora presenti nell'appartamento, poiché mio fratello mi ha detto che la zia ha prelevato di lì alcuni beni;
cap. 8: sì è vero, ho visto Controparte_1 personalmente questa scena perché quel giorno ero a pranzo a casa dei miei genitori che vivono nello stesso cortile e dunque la scena è stata ben visibile, ho visto così portar fuori degli abiti e delle cartelline con documenti dentro;
ADR: preciso di aver visto portare fuori delle camicie colorate azzurro, rosa e blu e portadocumenti verdi e azzurri;
non ho visto portare fuori cose più pesanti come mobili o televisori, preciso che gli abiti che ho visto portar fuori, benché io non sappia con certezza di chi fossero (se della zia o della NO), non posso escludere che fossero della NO perché a lei piaceva vestirsi con molti colori e portava tante camicie;
ADR: quel giorno insieme a mia zia c'era anche mio fratello, che parlava da mia zia, non ho sentito cosa si siano detti”).
Irrilevante, pertanto, alla luce delle prove testimoniali assunte, l'argomento speso dalla convenuta secondo cui non avrebbe invece avuto disponibilità dell'immobile a fronte (e riprova) del deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. all'uopo realizzato avanti al Tribunale di Vicenza, dovendosi invece evidenziare a riguardo che, da un lato, il ricorso è recente, in quanto datato 20.1.2022 e, dall'altro lato, che anche in esso si dà atto che la convenuta ha riscontrato l'impossibilità di accedere all'immobile solo in data 23.12.2021 ovverossia in un frangente temporale del tutto irrilevante ai fini che ci occupano, perché dopo la rinuncia del 16.4.2021 (cfr. doc. 24 convenuta). pagina 9 di 11 Un'ultima considerazione.
La consapevolezza in capo al chiamato di star possedendo beni mobili facenti parte dell'eredità si desume dal fatto documentale per cui il contratto di vitalizio ha avuto espressamente ad oggetto la sola nuda proprietà dell'immobile e non dei beni mobili in esso contenuti, posto che altrimenti l'oggetto sarebbe stato ivi espressamente esteso anche all'arredo ed al resto, ciò che non si è verificato. Inoltre, la convenuta non contesta che l'immobile fosse arredato con salotto, cucina e camera da letto da ben prima che intervenisse nel lontano 2004 il contratto vitalizio e non contesta, anzi è pacifico, che detto arredo e mobilio fosse stato sempre utilizzato dalla de cuius nella casa, sicché da ciò va desunta la consapevolezza da parte della convenuta che i beni mobili ivi contenuti costituissero parte dell'eredità materna.
In conclusione, va accertato, alla luce delle circostanze provate che precedono idonee a costituire tutte presunzioni rilevanti ai sensi di legge, che dal 10.8.2020, in qualità di Controparte_1 proprietaria e detentrice delle chiavi dell'immobile di via Roma n. 70 in Rosà, ha avuto nella propria materiale disponibilità, e così ha posseduto, gli arredi contenuti in esso facenti parte dell'eredità materna, senza provvedere ad effettuarne il relativo inventario beni nei tre mesi successivi.
Per tutte queste ragioni, vanno ritenuti provati da parte degli attori gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 485 c.c., con la conseguenza che la domanda va accolta. Tenuto conto che dalla declaratoria della qualità di erede pura e semplice della convenuta discende ex se l'inefficacia dell'atto di rinuncia all'eredità del 16.4.2021 (cfr. ut supra, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/03/2017, n.
6275), in dispositivo si darà meramente atto della sopravvenuta inefficacia della rinuncia medesima.
Infine, la regolamentazione delle spese di lite. Esse seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte convenuta, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., scaglione cause di valore indeterminabile a complessità media, importi medi per tutte le fasi di giudizio, ma pur sempre nei limiti del compenso richiesto con nota spese dal difensore attoreo, al netto dell'aumento per difesa di più soggetti (nella specie, anche di ), che non va Parte_4 riconosciuto tenuto conto che sono stati instaurati distinti giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 724/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA ai sensi dell'art. 485 c.c. (C.F. Controparte_1
) erede pura e semplice di , con ogni effetto di legge. C.F._3 Persona_1
2. DA' ATTO della inefficacia dell'atto di rinuncia di all'eredità di Controparte_1 [...]
di cui all'atto notarile rep. 5893 del Notaio di Rosà del 16.4.2021. Per_1 Per_2
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_1
quantificate in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed euro Parte_2
pagina 10 di 11 558,10 per anticipazioni, infine VA e SA come per legge.
4. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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