Articolo 52 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 51Articolo 53
Versione
29 marzo 1961
Art. 52. (Collocamento a riposo su domanda o d'ufficio)

Gli operai hanno diritto di essere collocati a riposo, su domanda, al compimento del 400 anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalla presente legge.
L'Amministrazione ha facolta' di collocare a riposo d'ufficio, l'operaio che abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi previsti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961