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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2368/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura rilasciata su foglio separato ma allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giorgio Avagliano, presso il cui studio, sito in
Battipaglia alla via M. Ripa n. 33, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la mandataria Controparte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta
[...]
mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv.
Marco Pesenti;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza dell'11/12/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Proc. N.R.G.A.C. 2368/2020 - Sentenza Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3760/2019, con cui è stato ingiunto al pagamento, in in favore della opposta, della somma pari ad
€
€ 8.979,18, risultante dalla somma delle debitorie del contratto stipulato con Agos Ducato S.P.A. n. 5267766012183250 (per € 6.268,37), del contratto stipulato con Compass Banca S.P.A. n. 32176247823 (per €
1.406,80) e del contratto stipulato con Compass Banca S.P.A. n.
102175707819 (per € 1.304,01), oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il credito derivante dal contratto n. 5267766012183250 sarebbe inesistente, atteso che l'allegato n. 2 della produzione della fase monitoria indica il numero del contratto 043680091, numero o codice che viene menzionato solo nel ricorso monitorio e per la prima volta nell'atto di notifica della cessione del credito da parte della che nemmeno il Controparte_1
presunto estratto conto di Agos Ducato S.P.A. contiene riferimenti al contratto n. 043680091 del 27/6/2011; che non vi è neppure prova che il suddetto credito sarebbe stato oggetto della cessione “in blocco” da Agos
Ducato S.P.A. alla opposta;
che manca il contratto da cui sarebbero sorti i crediti e manca il contratto di cessione del credito tra la presunta cedente
(Agos Ducato S.P.A.) e la presunta cessionaria (l'opposta); che disconosce l'allegato n. 6 della produzione della fase monitoria sfornito di sottoscrizione, sia analogica, che digitale, trattasi invero di un mero documento nel comune formato .pdf di cui non è certa neppure la provenienza;
che l'opposta non ha fornito la prova del credito azionato in via monitoria, in quanto la documentazione allegata al ricorso monitorio è palesemente e gravemenete carente ai fini della determinabilità del presunto credito in quanto non contiene le movimentazioni per acquisti prelievi,
Proc. N.R.G.A.C. 2368/2020 - Sentenza spese, del sig. , il che preclude l'esatta determinazione del credito per Pt_1
effetto dei periodici versamenti di somme da parte del debitore (presunto); quale secondo motivo di opposizione, che il contratto n. 102175707819 da lui stipulato con Compass Banca S.P.A. e posto a fondamento del ricorso monitorio è affetto da nullità per superamento del limite del tasso-soglia, di talché non sono dovuti interessi per € 400,26, di cui chiede la restituzione in via riconvenzionale;
quale terzo motivo di opposizione, che il contratto n.
32176247823 da lui stipulato con Compass Banca S.P.A. e posto a fondamento del ricorso monitorio è affetto da nullità per superamento del limite del tasso-soglia, di talché non sono dovuti interessi per € 926,81, di cui chiede la restituzione in via riconvenzionale.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 3760/2019; accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di prestito posti a fondamento del ricorso monitorio ed eliminare gli addebiti di interessi usurari, il tutto per complessivi € 1.327,07 a credito del sig.
[...]
, oltre interessi al saggio moratorio ex art. 1284, comma 4, c.c., e Pt_1
condannare la convenuta al pagamento di tutte tali somme, nonché di quelle maggiori e/o minori che saranno accertate in seguito all'esperimento della C.T.U. ed all'esito del giudizio, nonché quelle maturate e maturande nel prosieguo per capitale ed interessi e le maggiorazioni a titolo di valute nonché alle eventuali maggiorazioni a titolo di interessi attivi che dovessero accertarsi in esito alla C.T.U.; operare, all'esito, la compensazione parziale e/o totale con quanto dalla convenuta richiesto coll'impugnato monitorio, se ed in quanto le somme da questa pretese risultassero provate in giudizio;
in ogni caso, condannare la convenuta alla restituzione al sig. Parte_1
di € 1.307,07 a titolo di interessi usurari;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GIORGIO
Proc. N.R.G.A.C. 2368/2020 - Sentenza AVAGLIANO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva la (poi , e per Controparte_1 Controparte_1
essa la mandataria deducendo: che devono Controparte_2
ritenersi provate, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., in quanto ammesse o non specificatamente contestate da controparte, le seguenti circostanze: -
l'intervenuta sottoscrizione, per parte dell'odierno opponente, dei 3 contratti di cui sub doc. 2, 7 e 12 del fascicolo monitorio, ora all. d;
- l'esecuzione, per parte dell'originario finanziatore, dei predetti contratti;
- l'intervenuto pagamento, per parte del debitore, delle sole somme contabilizzate dai dimessi estratti conto;
- il mancato pagamento degli importi richiesti in sede monitoria;
che l'opponente lamenta l'inesistenza del contratto n.
5267766012183250, riferendo che il documento di cui sub doc. 2 del fascicolo monitorio non integrerebbe la pattuizione de qua, poiché non recante il codice identificativo n. 5267766012183250, ma il differente codice n. 043680091; che tale motivo di opposizione è infondato e va rigettato;
che, infatti, il codice n. 5267766012183250, identificativo della carta revolving, non risulta inserito nella pattuizione poiché assegnato alla carta al momento della sua emissione, avvenuta in epoca successiva alla stipula;
che la piena corrispondenza tra contratto dimesso sub doc. 2 ed estratto conto dimesso sub doc. 7 emerge per tabulas osservando l'importo di fido (€
1.600,00, corrispondente alla prima riga dell'estratto conto), nonché
l'importo della rata mensile pari ad € 48,00; che, ancora, a superamento dell'avversa eccezione a mente della quale nel contratto di cessione del credito in parola dimesso in fase monitoria non risulterebbe la menzione del nominativo del sig. , si deposita, unitamente alla presente, estratto Pt_1
omissato della predetta cessione, contenente l'elenco delle posizioni ceduta, tra le quali figura quella di interesse;
che, infine, si deposita estratto non omissato del contratto di cessione, relativo al punto 7.1, ove è dato leggere che risultano trasferiti i crediti “aventi un saldo in linea capitale non inferiore
Proc. N.R.G.A.C. 2368/2020 - Sentenza ad euro 500,00”, tra i quali, pertanto, risulta ricompreso quello azionato;
che il disconoscimento del documento da essa depositato come allegato n. 6
è inammissibile, atteso che non esiste un esemplare “originale” dell'estratto conto, poiché il documento contabile consta di una ristampa emessa dal sistema informatizzato della cedente;
che, inoltre, la sottoscrizione del documento contabile risulta prevista dalla disciplina di cui all'articolo 50
T.U.B., non applicabile alla fattispecie in parola;
che la certificazione di cui all'articolo 50 T.U.B. è riservata solo alle banche;
che, invero, tale articolo consente alle sole banche di accedere alla procedura monitoria agevolata in base all'estratto di conto corrente, sostituendolo all'estratto di saldaconti;
che la produzione di un estratto conto certificato è una mera facoltà per le banche, e non un obbligo, ben potendo il credito azionato essere provato altrimenti o in combinazione con altri documenti;
che, venendo alla fattispecie che ci occupa, quanto al primo profilo, giova evidenziare che l'originario finanziatore Agos Ducato S.P.A. fosse un intermediario finanziario, non appartenendo, di contro, alla categoria delle banche, non essendo, pertanto, tenuto a rilasciare la certificazione in oggetto;
che in subordine, con riguardo al documento dimesso, si evidenzia che lo stesso consiste in un estratto analitico che rappresenta tutte le movimentazioni relative al rapporto di credito intercorso tra l'odierno opponente e l'ente erogatore;
che essa ha fornito, sin dalla fase monitoria, piena prova del credito preteso, sia nell'an che nel quantum, e ciò ha fatto mediante la produzione di: a) copia del contratto di finanziamento;
b) estratto conto;
c) copia dell'atto di cessione del credito a favore dell'odierna opposta e relativa comunicazione con contestuale diffida al pagamento;
che il credito azionato pare pienamente provato, alla luce delle allegazioni fornite da questa esponente nella fase monitoria, come integrate nella presente fase di opposizione, nonché, ex art. 115 c.p.c., considerata la mancata avversa contestazione in punto erogazione del finanziamento de qui ed utilizzo della
Proc. N.R.G.A.C. 2368/2020 - Sentenza carta revolving concessa;
che quanto a tale ultimo profilo si ribadisce come parte attrice non abbia formulato alcuna specifica contestazione in merito alle singole annotazioni contabili contenute nell'estratto conto dimesso;
che non vi è alcuna usurarietà degli interessi nei due contratti di finanziamento stipulati dal sig. con la Compass Banca S.P.A.; che, infatti, la Pt_1
doglianza di parte opponente si fonda su una consulenza tecnica di parte che non ha valore probatorio;
che i due contratti in esame prevedono un tasso di mora “pari al tasso di interesse mensile praticato per i rimborsi maggiorato del 20%” e ciò comporta che il tasso in esame ammonta: - In riferimento al contratto n. 321762467823, prevedente un T.A.N. del
19,20%, al 23,04% (19,20 + 20% di 19,20 pari a 3,84 = 23,04) e non al
39,20 come riferito;
- In riferimento al contratto n. 102175707819, prevedente un T.A.N. del 16,00%, al 19,20 % (16,00 + 20% di 16,00 pari a
3,20 = 19,20) e non al 36,00 come riferito;
che, ancora, il consulente avversario, pretenderebbe di sommare gli interessi corrispettivi agli interessi moratori, lamentando che il tasso complessivo ottenuto supererebbe la soglia usura;
che, in proposito si oppone che se si somma al tasso corrispettivo quello moratorio si incorre in errore, essendo la precitata sommatoria un'operazione matematica non corretta;
che la domanda restitutoria, in ordine alla quale, in ogni caso, questa esponente difetterebbe di legittimazione passiva essendo cessionaria del credito e non del contratto e non avendo l'opponente pagato alcunchè a favore della predetta;
che in subordine, senza rinuncia a quanto precede e a mero fine d completezza defensionale, si evidenzia che la differenza tra somme erogate a favore del sig. e somme dallo stesso versate in restituzione, epurata di qualsiasi Pt_1
interesse, spesa e commissione – voci queste ultime del tutto legittimamente applicate, come sopra descritto, e, pertanto, si crede, dovute – evidenzia, in ogni caso, un credito a favore dell'esponente pari ad € 429,99 in riferimento al contratto di cui sub doc. 7 fascicolo monitorio e pari ad € 900,00 in
Proc. N.R.G.A.C. 2368/2020 - Sentenza riferimento al contratto di cui sub doc. 12 fascicolo monitorio;
che, infine, quanto all'avversa domanda di risarcimento del danno, formulata dalla controparte solo in sede di conclusioni, se ne contesta l'assoluta infondatezza e genericità, posto che l'opponente chiede il ristoro per i danni conseguenti all' “eventuale” iscrizione del proprio nominativo presso “le banche dati dei c.d. cattivi pagatori”, senza fornire alcun riscontro probatorio sul punto.
In virtù di quanto innanzi esposto la (poi Controparte_1 [...]
, e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per
[...]
l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 3760/2019; in subordine, accertare e dichiarare che è il sig. è debitore nei suoi Parte_1
confronti della somma di € 8.979,18 oltre successivi interessi e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierno opponenti al pagamento della somma di € 8.979,18, oltre successivi interessi o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 23/9/2021).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza dell'11/12/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
Proc. N.R.G.A.C. 2368/2020 - Sentenza SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 23/9/2021).
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che il credito derivante dal contratto n. 5267766012183250 sarebbe inesistente, atteso che l'allegato n. 2 della produzione della fase monitoria indica il numero del contratto 043680091, numero o codice che viene menzionato solo nel ricorso monitorio e per la prima volta nell'atto di notifica della cessione del credito da parte della e che nemmeno il presunto estratto Controparte_1
conto di Agos Ducato S.P.A. contiene riferimenti al contratto n. 043680091 del 27/6/2011.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Sul punto ci si riporta per ragioni di sinteticità a quanto già all'udienza del
09/9/2020 (cfr.) tenuta con la modalità di trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale “ratione temporis” applicabile, atteso che dalla documentazione in atti non appare possibile ritenere provata l'esistenza del credito azionato in via monitoria dalla Banca, poiché effettivamente il contratto indicato da parte opposta nel ricorso monitorio con il n.
5267766012183250 riporta in realtà un altro numero identificativo, cioè il n. 043680091 del tutto diverso, a nulla rilevando che che l'importo indicato di € 1.600,00 coincida nell'estratto conto e nel predetto contratto. Nè tanto meno coglie nel segno la tesi della parte opposta secondo cui il codice n.
5267766012183250, identificativo della carta revolving, non risulterebbe inserito nella pattuizione, poiché assegnato alla carta al momento della sua emissione, avvenuta in epoca successiva alla stipula, trattandosi di affermazione priva di qualsiasi sostegno probatorio.
Da ciò consegue, dunque, che non essendovi la prova del credito derivante
Proc. N.R.G.A.C. 2368/2020 - Sentenza dal contratto indicato da parte opposta con il n. 5267766012183250, la relativa debitoria, pari ad € 6.268,37, va defalcata da quella oggetto di ingiunzione.
Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile esaminare congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di opposizione, in quanto aventi entrambi ad oggetto la dedotta nullitè parziale, a causa della usurarietà degli interessi di mora nei contratti n. 102175707819 e n. 32176247823 posti a fondamento del monitorio.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, secondo la prospettazione di parte opponente, nei contratti di cui sopra sarebbero stati pattuiti ed applicati interessi di mora in misura usuraria, atteso che nel contratto di finanziamento n. 102175707819 è previsto che il saggio degli interessi di mora sarebbe stato pari al tasso d'interesse mensile praticato per i rimborsi maggiorato del 20% (per un totale del 36%, a fronte di un tasso soglia del 24,350%) e che nel contratto di finanziamento n. 32176247823 il saggio degli interessi di mora sarebbe stato pari al tasso d'interesse mensile praticato per i rimborsi maggiorato del 20% (per un totale del 39,20%, a fronte di un tasso soglia del 24,340%).
Orbene, fermo restando che per come delineato il meccanismo negoziale nel caso di specie la misura degli interessi di mora è effettivamente individuata come un aumento, uno spread (del 20%) rispetto al saggio degli interessi corrispettivi, deve rilevarsi come la tesi di parte opponent non sia condivisibile, laddove individua il tasso concretamente pattuito ed applicato sulla base della sommatoria tra il T.A.N. e la percentuale pattizia per gli interessi moratori (20%). Infatti, dalla lettura delle clausole asseritamente prevedenti interessi moratori al di sopra del tasso soglia, si evince come l'aumento del 20% vada effettuato sul tasso d'interesse “mensile” praticato per i rimborsi e non su quello “annuo”, quale è il T.A.N.
Di talchè, atteso che nel contratto di finanziamento n. 102175707819 (cfr.
Proc. N.R.G.A.C. 2368/2020 - Sentenza all. 12 della produzione della fase monitoria) il Tasso Annuo Nominale è individuato nella misura del 16%, dividendo per i n. 12 mesi di cui si compone l'anno, si ottiene che la misura del tasso degli interessi corrispettivi mensile su cui va effettuato l'aumento per gli interessi moratori
è pari all'1,33%, ragion per cui il tasso degli interessi di mora pattuito è del
21,33%, inferiore rispetto a quello soglia “ratione temporis” applicabile del
24,350%.
Analoghe considerazioni si impongono con riferimento al contratto di finanziamento n. 32176247823 (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria) il Tasso Annuo Nominale è individuato nella misura del 19,20%, dividendo per i n. 12 mesi di cui si compone l'anno, si ottiene che la misura del tasso degli interessi corrispettivi mensile su cui va effettuato l'aumento per gli interessi moratori è pari all'1,60%, ragion per cui il tasso degli interessi di mora pattuito è del 21,60%, inferiore rispetto a quello soglia
“ratione temporis” applicabile del 24,340%.
Da ciò deriva la piena validità dei contratti di finanziamento di cui sopra, di talché va anche rigettata la domanda riconvenzionale di parte opponente diretta, previo accertamento della nullità parziale degli stessi per usurarietà degli interessi di mora, ad ottenere la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme asseritamente illegittimamente percepite.
Del pari infondata è la domanda riconvenzionale di parte opponente volta ad ottenere la condanna dell'opposta alla cancellazione del nominativo del sig.
dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, C.R.I.F. e dalle Parte_1
banche dati in cui sia stato eventualmente iscritto e condannarla al ristoro dei danni derivanti da tale comportamento.
Infatti l'opponente non ha provato nè che vi sia stata una segnalazione del suo nominativo in alcuna delle banche dati indicate, nè ha allegato, prima ancora che provato, quale sarebbe stato il comportamento illecito tenuto dall'opposta, nonché il danno-conseguenza di cui chiede in questa sede il
Proc. N.R.G.A.C. 2368/2020 - Sentenza ristoro.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 3760/2019 va revocato ed il sig. va condannato al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e per essa della mandataria Controparte_1 Controparte_2
di complessivi € 2.710,00 (risultanti dalla sommatoria della debitoria di cui al contratto n. 32176247823 ed al contratto n. 102175707819 stipulati dal sig. con la Compass Banca S.P.A.), oltre interessi dalla domanda fino Pt_1
all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata accolta in larga parte (con riduzione del credito azionato in via monitoria da complessivi € 8.979,18 ad € 2.710,00) vi è “soccombenza reciproca” e, pertanto, esse vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'articolo 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
3760/2019 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e per essa della mandataria Controparte_1 [...]
di complessivi € 2.710,00, oltre interessi dalla Controparte_2
domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta le domande riconvenzionali di parte opponente;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 24/3/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 2368/2020 - Sentenza