TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10561 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31486/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa ET RA, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 31486 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Maria Zito e Giuseppe Martella, in virtù di procura allegata agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Via Giovanni
Pierluigi da Palestrina n. 63, attrice
E non in proprio, ma in qualità di mandataria di in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Meo in virtù di procura allegata agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Piazzale
Ostiense n. 2,
convenuta
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.02.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti e memorie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 27 aprile 2021, la conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di aver stipulato con la stessa, in data 31.08.2012, un Controparte_2 contratto per la fornitura di energia elettrica in regime di servizio di maggior tutela, relativamente al quale la convenuta, in data 16.03.2020, aveva emesso nei suoi confronti la fattura di cessazione n.
10120001204232, di importo pari a € 16.996,65 e relativa al periodo 01/05/2016 – 05/09/2019; che, con riferimento al medesimo periodo temporale, aveva ricevuto da delle fatture a CP_2 proprio credito, delle quali la sola fattura n. 10118004328363, emessa per € - 9.806,67 (bolletta di acconto, periodo 01.09.2018 – 30.09.2018), le era stata rimborsata con assegno del 03.11.2018, avendo pertanto, maturato nei confronti della convenuta un credito pari a € 54.601,23; che, a seguito del reclamo presentato dall'attrice in data 05.08.2020, l' si limitava a ribadire CP_2 la regolarità della fattura n. 10120001204232, allegando nota avente oggetto “eccezione di prescrizione importi fatturati” con la quale informava la cliente, che la fattura conteneva importi, per € 10.553,13, che essendo riferiti a periodi risalenti a più di due anni, potevano essere non pagati mediante compilazione di apposito modulo;
che il tentativo obbligatorio di conciliazione, esperito in data 23.11.2020, aveva esito negativo;
che l'attrice contestava l'inosservanza, da parte della convenuta, della normativa di settore, avendo emesso la fattura di chiusura in data 16.03.2020, ben oltre il termine di sei settimane dalla cessazione della fornitura, contrariamente a quanto espressamente previsto dall'art. 3 della Deliberazione n. 100 del 10.03.2016 AEEGSI, con conseguente nullità della stessa e l'arbitraria ricostruzione dei consumi da parte di CP_2 come risultante dalla fattura contestata, priva delle informazioni necessarie a comprendere i criteri di ricostruzione dei consumi e le modalità di calcolo degli importi;
che l'inesattezza dei conteggi effettuati dalla convenuta, per cui il prospetto “ricalcoli diversi da conguagli” riportava letture prive dell'indicazione del coefficiente di fatturazione (K), comportava l'impossibilità di una corretta individuazione dei consumi e di un esatto accertamento degli importi applicati, nonché
l'impossibilità di risalire al valore di consumo equivalente all'importo da stralciare, per intervenuta prescrizione, dalla fattura e indicato in € 10.553,13, in quanto riferito a consumi riconducibili al periodo di tempo compreso tra il 10/05/2016 e il 13/03/2018; che la fattura contestata non teneva conto della situazione contabile complessiva, riferita anche all'importo di cui l'attrice era creditrice e, pertanto, quest'ultima chiedeva al tribunale di dichiarare nulla la fattura n. 10120001204232 di importo pari a € 16.996,65, emessa da nei propri confronti in data 16.03.2020, in CP_2 quanto errata, illegittima e arbitraria e, accertato il credito dell'attrice nei confronti di di CP_2 condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 54.601,23.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., parte attrice modificava le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare non dovuta la somma di € 16.996,95, di cui alla fattura n. 10120001204232
e di condannare anche a titolo di indennizzo, per la tardiva emissione della Controparte_2 fattura di conto finale, al pagamento in proprio favore dell'importo di € 64.407,90, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. Si costituiva in giudizio contestando le domande attoree ed eccependo che CP_2 quest'ultima aveva stipulato con la in data 31.08.2012, un contratto di fornitura di energia Pt_1 elettrica, che aveva avuto esecuzione fino al settembre 2019; che aveva emesso, in CP_2 data 12.04.2016, una nota di credito pari a € - 13.902,07, a seguito della quale la fatturazione aveva poi subito un blocco, sino alla metà dell'anno 2017; che, con la fattura n. 0010117003287662 emessa in data 28.07.2017 per l'importo di € 1.542,25 la predetta società aveva iniziato a compensare il credito dell'attrice con il debito da corrispettivi dalla stessa maturato, giungendo a un saldo residuo a credito pari a € 9.806,67, rimborsato con assegno incassato in data 09.11.2018; che a seguito della verifica effettuata dal distributore in data 26.04.2016, aveva trasmesso CP_2 la fattura n. 10120001204232, del 16.03.2020, di € 16.996,65, emessa sulla base dei flussi di consumo effettivi, rilevati da Areti Spa, che rettificavano i dati di prelievo meramente stimati, secondo la media storica dell'utenza, e le fatture precedentemente elaborate, sulla base di detti elementi presuntivi;
che per una parte della somma, pari ad € 10.553,12, di cui alla fattura in contestazione, era intervenuta la prescrizione, stante il decorso del termine di due anni, restando dovuto il residuo importo di € 6.443,52 (€ 16.996,65 - € 10.553,12 importo prescritto); che era infondata la domanda di condanna al pagamento della somma di € 54.601,23 avanzata dall'attrice, non vantando la stessa alcun credito nei confronti di data l'esattezza dei conteggi CP_2 effettuati, in quanto corrispondenti ai dati di lettura comunicati da Areti e, più in generale, data la correttezza dell'operato della società convenuta;
che la fattura n. 10120001204232 conteneva tutti gli elementi prescritti dall' anche con riferimento agli aspetti grafici e ai box riepilogativi Pt_2 delle varie voci ed era irrilevante il mancato rispetto del tempo di emissione della fattura di cessazione, trattandosi, in ogni caso, di un termine ordinatorio e attenendo a un'obbligazione assolutamente accessoria rispetto a quella principale di omesso versamento del corrispettivo dovuto, rimasta inadempiuta e, pertanto, chiedeva di respingere le domande dell'attrice, in quanto infondate.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata CTU, all'udienza del 20.02.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, occorre precisare, anche al fine di circoscrivere il thema decidendum della controversia, che la ha modificato le proprie conclusioni con la memoria ex art. 183 VI Parte_1 comma, n. 1 c.p.c. e che, in base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite, “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Cass. SS.UU. 15/06/2015 n. 12310).
Sulla scorta di tale orientamento esegetico, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “il discrimen tra domanda nuova, inammissibile, se non sia «conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto», e domanda modificata, va rinvenuto nel carattere ampliativo del thema decidendum che presentano le domande nuove rispetto invece al carattere sostitutivo della modifica, nel senso che la domanda "nuova" si aggiunge a quella originariamente formulata;
la domanda "modificata" implica invece la sostituzione della domanda successiva a quella originaria, non essendo ricavabile dalle norme processuali alcuna differenza quanto alla possibilità di variazione degli elementi identificativi fondamentali (causa petendi, petitum) egualmente consentiti ad entrambe le domande” (cfr. Cass. 11.12.2017, n. 29619).
Tanto premesso, si evidenzia che la domanda di condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo per la tardiva emissione della fattura di cessazione della fornitura, di cui alla prima memoria ex art.183 c.p.c., sopra indicata, non è meramente sostitutiva, ma si aggiunge a quelle formulate originariamente, con l'atto introduttivo, andando ad ampliare il thema decidendum e compromettendo il diritto di difesa dell'altra parte, implicando tematiche nuove da trattare, pertanto, in quanto nuova, deve essere dichiarata inammissibile.
Delimitato il thema decidendum, deve rilevarsi che la ha agito in giudizio per sentire Parte_1 dichiarare nulla, in quanto errata, illegittima e arbitraria, la fattura n. 10120001204232, di importo pari a € 16.996,65, emessa in data 16.03.2020 da e ottenere la condanna di CP_2 quest'ultima alla restituzione in proprio favore dell'importo di € 54.601,23, di cui alle note di credito dalla stessa emesse e non rimborsate.
Occorre premettere che appare pacifico il rapporto contrattuale intercorso tra la e Pt_1 [...]
le quali, in data 31.08.2012, avevano stipulato un contratto per la fornitura di energia CP_2 elettrica che aveva avuto esecuzione fino all'anno 2019, ed è altrettanto pacifico, nonchè documentalmente provato, che al termine della fornitura, in data 16.03.2020, aveva CP_2 emesso nei confronti dell'attrice la fattura di cessazione n. 10120001204232, di importo pari a €
16.996,65, relativa al periodo 01.05.2016 – 05.09.2019 (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte attrice).
L'attrice forniva riscontro alla propria pretesa creditoria producendo copia della predetta fattura di cessazione n. 10120001204232 del 16.03.2020, le fatture di compensazione con crediti pregressi, emesse nei propri confronti da copia della missiva con la quale, in data 05.08.2020, CP_2 aveva contestato a quest'ultima i molteplici errori di fatturazione riscontrati a partire dall'anno 2016
e l'omesso rimborso delle fatture a credito del cliente, ad eccezione della sola fattura n. 10118004328363 di importo pari a € - 9.806,67, intimandole di provvedere alla produzione e all'invio della fattura di cessazione, nonché una copia del verbale di verifica del gruppo di misura del 26.04.2016 e una perizia tecnica redatta da un professionista dalla stessa incaricato (cfr. docc. fascicolo di parte attrice).
A fronte delle predette allegazioni, la convenuta eccepiva l'infondatezza delle domande attoree, evidenziando l'inesistenza di alcun credito vantato dalla nei propri confronti, in ragione Pt_1 dell'esattezza dei conteggi effettuati, corrispondenti ai dati di lettura comunicati dal distributore
Areti, e delle compensazioni progressivamente eseguite, a partire dalla fattura n.
0010117003287662 del 28.07.2017, tra le somme a credito dell'utente e i debiti dallo stesso accumulati a titolo di omesso pagamento delle fatture, rimarcando che era dovuto l'importo di €
6.443,52, attesa l'intervenuta prescrizione, per il decorso del termine biennale, del residuo importo di € 10.553,12, di cui alla fattura n. 10120001204232, del 16.03.2020 per un importo complessivamente pari a € 16.996,65.
Nel corso dell'istruttoria, veniva disposta una consulenza tecnica, al fine di definire i rapporti di dare e avere tra le parti e determinare l'esatto importo eventualmente dovuto dall'attrice ad
[...]
CP_2
La consulenza, che ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già acquisiti al giudizio, da un punto di vista probatorio (cd. ctu deducente), può anche costituire lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (ctu percipiente: cfr. ex plurimis Cass. 30/01/2003, n. 1512; Cass. 21/7/2003, n. 11332).
Nella fattispecie in esame, all'esito dell'istruttoria e della consulenza tecnica espletata, le domande spiegate dalla nei confronti della convenuta non sono risultate fondate e per come Pt_1 formulate non possono essere accolte.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene esaustivo, ben motivato e non validamente contraddetto,
l'elaborato peritale del CTU, dott. le cui conclusioni questo giudice fa proprie (cfr. Persona_1 pag.14 elaborato CTU), per l'accuratezza con cui sono stati raccolti i dati di base, per il condivisibile metodo di analisi utilizzato e per la correttezza con la quale è stata rideterminata la somma da addebitare all'utente a partire dai consumi ricostruiti dal Distributore, a seguito della verifica effettuata (cfr. doc. 4 fascicolo parte attrice).
Il CTU, in particolare, nel proprio elaborato evidenziava che gli importi negativi risultanti dalle fatture emesse da nei confronti dell'attrice corrispondevano alla somma di volta in CP_2 volta residuata dopo le pregresse compensazioni delle somme a credito dell'utente, e utilizzabile per compensare le successive fatture, fino ad arrivare al rimborso finale di € 9.806,67 eseguito da
[...] mediante assegno bancario del 03.11.2018, non sussistendo, pertanto, alcun credito, in capo CP_2 alla nei confronti della predetta società (cfr. elaborato peritale CTU pagg. 10 e 11). Pt_1
Il CTU evidenziava, altresì, la correttezza dei calcoli effettuati di cui alla fattura n.
10120001204232 del 16.03.2020, relativa al periodo di tempo compreso tra l'01.05.2016 e il
05.09.2019, stante l'avvenuta detrazione da parte di dei consumi precedentemente CP_2 fatturati in acconto, pari a 3.012 kwh, dal consumo totale riferito al suddetto periodo temporale, calcolato in 87.060 kwh. Il dott. individuava in € 6.443,52, l'importo ancora dovuto Persona_1 dall'attrice ad in virtù del periodo di prescrizione riconosciuto anche dalla stessa CP_2 convenuta e pari alla differenza tra il complessivo importo della citata fattura di € 16.996,65 e la quota prescritta di € 10.553,13 (cfr. elaborato peritale in atti).
Quanto alle osservazioni e controdeduzioni dei CTP, occorre evidenziare che il CTU ha adeguatamente motivato le conclusioni raggiunte tenendo conto anche delle osservazioni dei periti e rispondendo efficacemente alle osservazioni avanzate dal CTP di parte attrice (cfr. elaborato peritale pagg. 12 e 13).
Appare opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione sul punto, con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, sicché non si ritiene necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. 09/01/2009 n 281; Cass. 06/10/2005 n 19475; Cass. 04/03/2011 n.
5229).
In ultimo, con riferimento all'istanza di parte attrice ex artt. 88 e 89 c.p.c., relativa ad alcune espressioni utilizzate dalla convenuta e ritenute offensive e lesive della dignità professionale del difensore, non si ritiene di accogliere l'istanza, non ravvisandosi né una mancanza di lealtà, né un intento offensivo, o una portata lesiva delle espressioni indicate.
Non si ravvisano i presupposti soggettivi ed oggettivi per una condanna ex art.96 c.p.c..
Alla luce delle esposte considerazioni, non può essere accolta la domanda di dichiarazione di nullità della fattura n. 10120001204232, del 16.03.2020, in quanto emessa correttamente, anche se l'importo effettivamente dovuto dall'attrice, in virtù dell'intervenuta prescrizione e come indicato dal consulente, è individuato nella minor somma di €.6.443,52 e devono essere rigettate le ulteriori domande, in quanto prive di fondamento.
Le spese di lite, comprensive di quelle della espletata CTU, dato il diverso importo dovuto, come rideterminato anche nell'elaborato peritale del CTU, impongono l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda posta dalla nei confronti Parte_1 di ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
A) Respinge le domande spiegate dall'attrice;
B) Compensa tra le parti le spese di lite;
C) Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
IL GIUDICE
ET RA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice onorario, dott.ssa ET RA, in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 31486 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Maria Zito e Giuseppe Martella, in virtù di procura allegata agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Via Giovanni
Pierluigi da Palestrina n. 63, attrice
E non in proprio, ma in qualità di mandataria di in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Meo in virtù di procura allegata agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Piazzale
Ostiense n. 2,
convenuta
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.02.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti e memorie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 27 aprile 2021, la conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di aver stipulato con la stessa, in data 31.08.2012, un Controparte_2 contratto per la fornitura di energia elettrica in regime di servizio di maggior tutela, relativamente al quale la convenuta, in data 16.03.2020, aveva emesso nei suoi confronti la fattura di cessazione n.
10120001204232, di importo pari a € 16.996,65 e relativa al periodo 01/05/2016 – 05/09/2019; che, con riferimento al medesimo periodo temporale, aveva ricevuto da delle fatture a CP_2 proprio credito, delle quali la sola fattura n. 10118004328363, emessa per € - 9.806,67 (bolletta di acconto, periodo 01.09.2018 – 30.09.2018), le era stata rimborsata con assegno del 03.11.2018, avendo pertanto, maturato nei confronti della convenuta un credito pari a € 54.601,23; che, a seguito del reclamo presentato dall'attrice in data 05.08.2020, l' si limitava a ribadire CP_2 la regolarità della fattura n. 10120001204232, allegando nota avente oggetto “eccezione di prescrizione importi fatturati” con la quale informava la cliente, che la fattura conteneva importi, per € 10.553,13, che essendo riferiti a periodi risalenti a più di due anni, potevano essere non pagati mediante compilazione di apposito modulo;
che il tentativo obbligatorio di conciliazione, esperito in data 23.11.2020, aveva esito negativo;
che l'attrice contestava l'inosservanza, da parte della convenuta, della normativa di settore, avendo emesso la fattura di chiusura in data 16.03.2020, ben oltre il termine di sei settimane dalla cessazione della fornitura, contrariamente a quanto espressamente previsto dall'art. 3 della Deliberazione n. 100 del 10.03.2016 AEEGSI, con conseguente nullità della stessa e l'arbitraria ricostruzione dei consumi da parte di CP_2 come risultante dalla fattura contestata, priva delle informazioni necessarie a comprendere i criteri di ricostruzione dei consumi e le modalità di calcolo degli importi;
che l'inesattezza dei conteggi effettuati dalla convenuta, per cui il prospetto “ricalcoli diversi da conguagli” riportava letture prive dell'indicazione del coefficiente di fatturazione (K), comportava l'impossibilità di una corretta individuazione dei consumi e di un esatto accertamento degli importi applicati, nonché
l'impossibilità di risalire al valore di consumo equivalente all'importo da stralciare, per intervenuta prescrizione, dalla fattura e indicato in € 10.553,13, in quanto riferito a consumi riconducibili al periodo di tempo compreso tra il 10/05/2016 e il 13/03/2018; che la fattura contestata non teneva conto della situazione contabile complessiva, riferita anche all'importo di cui l'attrice era creditrice e, pertanto, quest'ultima chiedeva al tribunale di dichiarare nulla la fattura n. 10120001204232 di importo pari a € 16.996,65, emessa da nei propri confronti in data 16.03.2020, in CP_2 quanto errata, illegittima e arbitraria e, accertato il credito dell'attrice nei confronti di di CP_2 condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 54.601,23.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., parte attrice modificava le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare non dovuta la somma di € 16.996,95, di cui alla fattura n. 10120001204232
e di condannare anche a titolo di indennizzo, per la tardiva emissione della Controparte_2 fattura di conto finale, al pagamento in proprio favore dell'importo di € 64.407,90, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. Si costituiva in giudizio contestando le domande attoree ed eccependo che CP_2 quest'ultima aveva stipulato con la in data 31.08.2012, un contratto di fornitura di energia Pt_1 elettrica, che aveva avuto esecuzione fino al settembre 2019; che aveva emesso, in CP_2 data 12.04.2016, una nota di credito pari a € - 13.902,07, a seguito della quale la fatturazione aveva poi subito un blocco, sino alla metà dell'anno 2017; che, con la fattura n. 0010117003287662 emessa in data 28.07.2017 per l'importo di € 1.542,25 la predetta società aveva iniziato a compensare il credito dell'attrice con il debito da corrispettivi dalla stessa maturato, giungendo a un saldo residuo a credito pari a € 9.806,67, rimborsato con assegno incassato in data 09.11.2018; che a seguito della verifica effettuata dal distributore in data 26.04.2016, aveva trasmesso CP_2 la fattura n. 10120001204232, del 16.03.2020, di € 16.996,65, emessa sulla base dei flussi di consumo effettivi, rilevati da Areti Spa, che rettificavano i dati di prelievo meramente stimati, secondo la media storica dell'utenza, e le fatture precedentemente elaborate, sulla base di detti elementi presuntivi;
che per una parte della somma, pari ad € 10.553,12, di cui alla fattura in contestazione, era intervenuta la prescrizione, stante il decorso del termine di due anni, restando dovuto il residuo importo di € 6.443,52 (€ 16.996,65 - € 10.553,12 importo prescritto); che era infondata la domanda di condanna al pagamento della somma di € 54.601,23 avanzata dall'attrice, non vantando la stessa alcun credito nei confronti di data l'esattezza dei conteggi CP_2 effettuati, in quanto corrispondenti ai dati di lettura comunicati da Areti e, più in generale, data la correttezza dell'operato della società convenuta;
che la fattura n. 10120001204232 conteneva tutti gli elementi prescritti dall' anche con riferimento agli aspetti grafici e ai box riepilogativi Pt_2 delle varie voci ed era irrilevante il mancato rispetto del tempo di emissione della fattura di cessazione, trattandosi, in ogni caso, di un termine ordinatorio e attenendo a un'obbligazione assolutamente accessoria rispetto a quella principale di omesso versamento del corrispettivo dovuto, rimasta inadempiuta e, pertanto, chiedeva di respingere le domande dell'attrice, in quanto infondate.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata CTU, all'udienza del 20.02.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, occorre precisare, anche al fine di circoscrivere il thema decidendum della controversia, che la ha modificato le proprie conclusioni con la memoria ex art. 183 VI Parte_1 comma, n. 1 c.p.c. e che, in base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite, “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Cass. SS.UU. 15/06/2015 n. 12310).
Sulla scorta di tale orientamento esegetico, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “il discrimen tra domanda nuova, inammissibile, se non sia «conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto», e domanda modificata, va rinvenuto nel carattere ampliativo del thema decidendum che presentano le domande nuove rispetto invece al carattere sostitutivo della modifica, nel senso che la domanda "nuova" si aggiunge a quella originariamente formulata;
la domanda "modificata" implica invece la sostituzione della domanda successiva a quella originaria, non essendo ricavabile dalle norme processuali alcuna differenza quanto alla possibilità di variazione degli elementi identificativi fondamentali (causa petendi, petitum) egualmente consentiti ad entrambe le domande” (cfr. Cass. 11.12.2017, n. 29619).
Tanto premesso, si evidenzia che la domanda di condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo per la tardiva emissione della fattura di cessazione della fornitura, di cui alla prima memoria ex art.183 c.p.c., sopra indicata, non è meramente sostitutiva, ma si aggiunge a quelle formulate originariamente, con l'atto introduttivo, andando ad ampliare il thema decidendum e compromettendo il diritto di difesa dell'altra parte, implicando tematiche nuove da trattare, pertanto, in quanto nuova, deve essere dichiarata inammissibile.
Delimitato il thema decidendum, deve rilevarsi che la ha agito in giudizio per sentire Parte_1 dichiarare nulla, in quanto errata, illegittima e arbitraria, la fattura n. 10120001204232, di importo pari a € 16.996,65, emessa in data 16.03.2020 da e ottenere la condanna di CP_2 quest'ultima alla restituzione in proprio favore dell'importo di € 54.601,23, di cui alle note di credito dalla stessa emesse e non rimborsate.
Occorre premettere che appare pacifico il rapporto contrattuale intercorso tra la e Pt_1 [...]
le quali, in data 31.08.2012, avevano stipulato un contratto per la fornitura di energia CP_2 elettrica che aveva avuto esecuzione fino all'anno 2019, ed è altrettanto pacifico, nonchè documentalmente provato, che al termine della fornitura, in data 16.03.2020, aveva CP_2 emesso nei confronti dell'attrice la fattura di cessazione n. 10120001204232, di importo pari a €
16.996,65, relativa al periodo 01.05.2016 – 05.09.2019 (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte attrice).
L'attrice forniva riscontro alla propria pretesa creditoria producendo copia della predetta fattura di cessazione n. 10120001204232 del 16.03.2020, le fatture di compensazione con crediti pregressi, emesse nei propri confronti da copia della missiva con la quale, in data 05.08.2020, CP_2 aveva contestato a quest'ultima i molteplici errori di fatturazione riscontrati a partire dall'anno 2016
e l'omesso rimborso delle fatture a credito del cliente, ad eccezione della sola fattura n. 10118004328363 di importo pari a € - 9.806,67, intimandole di provvedere alla produzione e all'invio della fattura di cessazione, nonché una copia del verbale di verifica del gruppo di misura del 26.04.2016 e una perizia tecnica redatta da un professionista dalla stessa incaricato (cfr. docc. fascicolo di parte attrice).
A fronte delle predette allegazioni, la convenuta eccepiva l'infondatezza delle domande attoree, evidenziando l'inesistenza di alcun credito vantato dalla nei propri confronti, in ragione Pt_1 dell'esattezza dei conteggi effettuati, corrispondenti ai dati di lettura comunicati dal distributore
Areti, e delle compensazioni progressivamente eseguite, a partire dalla fattura n.
0010117003287662 del 28.07.2017, tra le somme a credito dell'utente e i debiti dallo stesso accumulati a titolo di omesso pagamento delle fatture, rimarcando che era dovuto l'importo di €
6.443,52, attesa l'intervenuta prescrizione, per il decorso del termine biennale, del residuo importo di € 10.553,12, di cui alla fattura n. 10120001204232, del 16.03.2020 per un importo complessivamente pari a € 16.996,65.
Nel corso dell'istruttoria, veniva disposta una consulenza tecnica, al fine di definire i rapporti di dare e avere tra le parti e determinare l'esatto importo eventualmente dovuto dall'attrice ad
[...]
CP_2
La consulenza, che ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già acquisiti al giudizio, da un punto di vista probatorio (cd. ctu deducente), può anche costituire lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (ctu percipiente: cfr. ex plurimis Cass. 30/01/2003, n. 1512; Cass. 21/7/2003, n. 11332).
Nella fattispecie in esame, all'esito dell'istruttoria e della consulenza tecnica espletata, le domande spiegate dalla nei confronti della convenuta non sono risultate fondate e per come Pt_1 formulate non possono essere accolte.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene esaustivo, ben motivato e non validamente contraddetto,
l'elaborato peritale del CTU, dott. le cui conclusioni questo giudice fa proprie (cfr. Persona_1 pag.14 elaborato CTU), per l'accuratezza con cui sono stati raccolti i dati di base, per il condivisibile metodo di analisi utilizzato e per la correttezza con la quale è stata rideterminata la somma da addebitare all'utente a partire dai consumi ricostruiti dal Distributore, a seguito della verifica effettuata (cfr. doc. 4 fascicolo parte attrice).
Il CTU, in particolare, nel proprio elaborato evidenziava che gli importi negativi risultanti dalle fatture emesse da nei confronti dell'attrice corrispondevano alla somma di volta in CP_2 volta residuata dopo le pregresse compensazioni delle somme a credito dell'utente, e utilizzabile per compensare le successive fatture, fino ad arrivare al rimborso finale di € 9.806,67 eseguito da
[...] mediante assegno bancario del 03.11.2018, non sussistendo, pertanto, alcun credito, in capo CP_2 alla nei confronti della predetta società (cfr. elaborato peritale CTU pagg. 10 e 11). Pt_1
Il CTU evidenziava, altresì, la correttezza dei calcoli effettuati di cui alla fattura n.
10120001204232 del 16.03.2020, relativa al periodo di tempo compreso tra l'01.05.2016 e il
05.09.2019, stante l'avvenuta detrazione da parte di dei consumi precedentemente CP_2 fatturati in acconto, pari a 3.012 kwh, dal consumo totale riferito al suddetto periodo temporale, calcolato in 87.060 kwh. Il dott. individuava in € 6.443,52, l'importo ancora dovuto Persona_1 dall'attrice ad in virtù del periodo di prescrizione riconosciuto anche dalla stessa CP_2 convenuta e pari alla differenza tra il complessivo importo della citata fattura di € 16.996,65 e la quota prescritta di € 10.553,13 (cfr. elaborato peritale in atti).
Quanto alle osservazioni e controdeduzioni dei CTP, occorre evidenziare che il CTU ha adeguatamente motivato le conclusioni raggiunte tenendo conto anche delle osservazioni dei periti e rispondendo efficacemente alle osservazioni avanzate dal CTP di parte attrice (cfr. elaborato peritale pagg. 12 e 13).
Appare opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione sul punto, con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, sicché non si ritiene necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. 09/01/2009 n 281; Cass. 06/10/2005 n 19475; Cass. 04/03/2011 n.
5229).
In ultimo, con riferimento all'istanza di parte attrice ex artt. 88 e 89 c.p.c., relativa ad alcune espressioni utilizzate dalla convenuta e ritenute offensive e lesive della dignità professionale del difensore, non si ritiene di accogliere l'istanza, non ravvisandosi né una mancanza di lealtà, né un intento offensivo, o una portata lesiva delle espressioni indicate.
Non si ravvisano i presupposti soggettivi ed oggettivi per una condanna ex art.96 c.p.c..
Alla luce delle esposte considerazioni, non può essere accolta la domanda di dichiarazione di nullità della fattura n. 10120001204232, del 16.03.2020, in quanto emessa correttamente, anche se l'importo effettivamente dovuto dall'attrice, in virtù dell'intervenuta prescrizione e come indicato dal consulente, è individuato nella minor somma di €.6.443,52 e devono essere rigettate le ulteriori domande, in quanto prive di fondamento.
Le spese di lite, comprensive di quelle della espletata CTU, dato il diverso importo dovuto, come rideterminato anche nell'elaborato peritale del CTU, impongono l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda posta dalla nei confronti Parte_1 di ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
A) Respinge le domande spiegate dall'attrice;
B) Compensa tra le parti le spese di lite;
C) Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
IL GIUDICE
ET RA