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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7405 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 5/06/2025 , ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 12686 2024 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio dell'avv. Parte_1
NA MO e NN NA che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente all'avv.ZANNINI QUIRINI SIMONETTA , che lo CP_1 rappresenta e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80/della pensione d'inabilità ex art. 12 L. n. 118/71/dell'assegno d'invalidità ex art. 13 L. n. 118/71, di portatrice di handicap grave, ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori. L' si costituiva contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1 Disposta CTU medico legale, all'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.. Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c. Va parimenti ritenuta l'ammissibilità della domanda per sufficiente specificità dei motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo preciso, in quali punti la relazione del CTU sia meritevole di censura, indicando come diversamente avrebbe dovuto essere valutata la gravità delle patologie da cui è affetta facendo riferimento alle osservazioni critiche redatte dal proprio consulente ed evidenziando dati riportati in taluni documenti sanitari. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono in quanto la ricorrente è invalida civile totale, SI TROVA nelle condizioni previste dall'Art. 12 ex Legge 118/71 del 30.03.1971 per la concessione della pensione per inabilità a decorrere dal mese di gennaio 2024 . La sig. ra La sig.ra i requisiti Parte_2 stabiliti dalla Legge del 05.02.1992 n. 104, articolo 3, comma 3 (handicap grave) con decorrenza dal mese di gennaio 2024. La sig.ra NON SI TROVA nelle condizioni previste dall'Art. Parte_1
1 della Legge dell'11.02.1980 n. 18. Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio sono quelli di cui alla perizia in atti, cui si fa espresso riferimento. Tali stati patologici determinano le condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione indicata, a decorrere dalla data indicata, data in cui l'evoluzione delle patologie ha determinato il quadro invalidante di cui alla relazione peritale. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. In conformità agli insegnamenti della S.C. deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei (Cass. n. 8533 del 2015 e Cass. 9876 del 2019), in quanto l'oggetto del giudizio di opposizione ATP è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale. Il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. deve pertanto seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa. La decorrenza delle condizioni medico-legali in data successiva al deposito del ricorso introduttivo consente di ravvisare giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali. Invero, "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (Cass. n. 7716/2003, 19343/2004 e 9080/2009)." (così Cass. sent. n. 7307/2011).
P.Q.M.
Dichiara che la parte ricorrente SI nelle condizioni previste dall'art. 12 ex Pt_3
Legge 118/71 del 30.03.1971 per la concessione della pensione per inabilità a decorrere dal mese di gennaio 2024 ed ha i requisiti stabiliti dalla Legge del 05.02.1992 n. 104, articolo 3, comma 3 con decorrenza dal mese di gennaio 2024; dichiara altresì che la sig.ra NON SI TROVA nelle condizioni Parte_1 previste dall'Art. 1 della Legge dell'11.02.1980 n. 18. Compensa integralmente le spese processuali fra le parti. Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 24.6.25 Si comunichi
Il Giudice Dott.ssa Maria Casola
nella causa iscritta al n. R.G. 12686 2024 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio dell'avv. Parte_1
NA MO e NN NA che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente all'avv.ZANNINI QUIRINI SIMONETTA , che lo CP_1 rappresenta e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80/della pensione d'inabilità ex art. 12 L. n. 118/71/dell'assegno d'invalidità ex art. 13 L. n. 118/71, di portatrice di handicap grave, ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori. L' si costituiva contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1 Disposta CTU medico legale, all'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.. Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c. Va parimenti ritenuta l'ammissibilità della domanda per sufficiente specificità dei motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo preciso, in quali punti la relazione del CTU sia meritevole di censura, indicando come diversamente avrebbe dovuto essere valutata la gravità delle patologie da cui è affetta facendo riferimento alle osservazioni critiche redatte dal proprio consulente ed evidenziando dati riportati in taluni documenti sanitari. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono in quanto la ricorrente è invalida civile totale, SI TROVA nelle condizioni previste dall'Art. 12 ex Legge 118/71 del 30.03.1971 per la concessione della pensione per inabilità a decorrere dal mese di gennaio 2024 . La sig. ra La sig.ra i requisiti Parte_2 stabiliti dalla Legge del 05.02.1992 n. 104, articolo 3, comma 3 (handicap grave) con decorrenza dal mese di gennaio 2024. La sig.ra NON SI TROVA nelle condizioni previste dall'Art. Parte_1
1 della Legge dell'11.02.1980 n. 18. Gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio sono quelli di cui alla perizia in atti, cui si fa espresso riferimento. Tali stati patologici determinano le condizioni sanitarie previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione indicata, a decorrere dalla data indicata, data in cui l'evoluzione delle patologie ha determinato il quadro invalidante di cui alla relazione peritale. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. In conformità agli insegnamenti della S.C. deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei (Cass. n. 8533 del 2015 e Cass. 9876 del 2019), in quanto l'oggetto del giudizio di opposizione ATP è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale. Il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. deve pertanto seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa. La decorrenza delle condizioni medico-legali in data successiva al deposito del ricorso introduttivo consente di ravvisare giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali. Invero, "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (Cass. n. 7716/2003, 19343/2004 e 9080/2009)." (così Cass. sent. n. 7307/2011).
P.Q.M.
Dichiara che la parte ricorrente SI nelle condizioni previste dall'art. 12 ex Pt_3
Legge 118/71 del 30.03.1971 per la concessione della pensione per inabilità a decorrere dal mese di gennaio 2024 ed ha i requisiti stabiliti dalla Legge del 05.02.1992 n. 104, articolo 3, comma 3 con decorrenza dal mese di gennaio 2024; dichiara altresì che la sig.ra NON SI TROVA nelle condizioni Parte_1 previste dall'Art. 1 della Legge dell'11.02.1980 n. 18. Compensa integralmente le spese processuali fra le parti. Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Roma, 24.6.25 Si comunichi
Il Giudice Dott.ssa Maria Casola