Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 28 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11114 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dell'avv. GOFFREDO Leonardo e Parte_1 dall'avv. CARBONARA Gaetano Fabrizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bari, alla via Abate Gimma, n. 34/A
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. TRAVI Raffaella e dall'avv. SOLLECITO Costanza ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Bari, alla piazza Giulio Cesare 11
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, dipendente Parte_1 dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari dal 01.07.2014 al 31.12.2023 con profilo e mansioni di c.p.s. – infermiere, esponeva di aver prestato servizio di pronta disponibilità attiva, senza fruire del relativo riposo compensativo, nelle giornate festive del 02.07.2017,
19.07.2020 e 26.07.2020.
La ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna della resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo non usufruito, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'A.O.U.C. Policlinico di Bari si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente la prescrizione dei crediti vantati e nel merito l'infondatezza della pretesa.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
L'attribuzione patrimoniale rivendicata da un dipendente pubblico per danno da usura psicofisica, derivante dalla perdita del riposo settimanale, ha natura risarcitoria e non retributiva;
infatti, non consiste in una voce ordinaria o straordinaria della retribuzione, da corrispondersi periodicamente e destinata a compensare l'eccedenza della prestazione lavorativa, ma è diretta ad indennizzare il lavoratore, ai sensi dell'art. 2059
c.c., per il danno correlato all'inadempimento contrattuale del datore di lavoro (cfr.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 19 aprile 2013, n. 7).
Di talché, essa si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., che, nel caso di specie, non è decorso, in quanto il dies a quo coincide con la data in cui la pretesa può essere fatta valere, ossia il 02.07.2017, ed il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 29.07.2024.
Ciò posto, entrando nel merito della questione sottesa alla vicenda trattata, l'art. 9, d.lgs.
n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore
pag. 2/7 consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva
2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di “un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo. La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7, C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che,
a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18, D.P.R. n. 270 del
1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa (reperibilità attiva) o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio (reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in un'obbligazione pag. 3/7 strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo
“senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana. In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, “spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n. 6491/2016;
n. 5465/2016; n. 9316/2014; n. 11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla pag. 4/7 banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20,
C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9
(o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40
C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre, Cass. civ.
n. 6491/2016). Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile.
Nel caso di specie, i fogli presenza versati in atti consentono di accertare il mancato godimento da parte della ricorrente del riposo compensativo dopo aver prestato servizio di pronta disponibilità soltanto in relazione ad alcune delle giornate indicate in ricorso, ossia il 02.07.2017, 17.09.2017, 24.09.2017, 28.06.2020, 05.07.2020 e 12.07.2020.
Negli altri casi, l'istante ha già beneficiato del relativo riposo, in particolare il
15.07.2017 con riferimento al turno del 09.07.2017, il 04.10.2017 per il turno del pag. 5/7 01.10.2017, il 27.07.2020 per il turno del 19.07.2020 ed il 28.07.2020 per il turno del
26.07.2020.
Pertanto, il mancato godimento del riposo compensativo con riferimento alle suddette giornate giustifica la richiesta risarcitoria avanzata, come ribadito anche dalla
Cassazione, secondo la quale la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale, che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36
Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno” (cfr. Cass. n. 24563/2016; n. 16665/2015; n. 24180/2013; Cass. S.U. n.
142/2013).
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve ritenersi applicabile la misura del lavoro feriale, nello specifico il “compenso di una giornata lavorativa ordinaria (compenso giornaliero ordinario) per ogni riposo settimanale effettivamente non goduto” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 1589 del 23.09.2021; in tal senso, anche
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1490 del 2020).
Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nel numero di giornate lavorative ordinarie corrispondenti a quelle festive in cui ha prestato servizio di pronta disponibilità attiva, ossia 02.07.2017, 17.09.2017, 24.09.2017, 28.06.2020,
05.07.2020 e 12.07.2020.
Stante l'accoglimento parziale della domanda, equo appare compensare fra le parti una metà delle spese di lite;
condannando parte soccombente al pagamento in favore della ricorrente della restante metà. La liquidazione avviene in ragione del valore effettivo della somma riconosciuta e dell'attività difensiva espletata (deposito del ricorso e partecipazione a due udienze, senza attività istruttoria).
P.Q.M.
pag. 6/7 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 16.07.2024, nei confronti Parte_1 dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l'A.O.U.C.
Policlinico di Bari al risarcimento del danno nella misura di una giornata lavorativa ordinaria in favore della ricorrente per il riposo non goduto con riferimento ai turni del
02.07.2017, 17.09.2017, 24.09.2017, 28.06.2020, 05.07.2020 e 12.07.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) condanna l'A.O.U.C. Policlinico di Bari al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese di lite, già liquidata in € 200,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 21,50 per esborsi, da distrarre ai procuratori dichiaratisi anticipatari, compensando fra le parti la restante metà.
Bari, 28 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 7/7