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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/07/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
CONSIGLIEREGiorgio Murru
in esito all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 44 di RACL dell'anno 2023, proposta da:
Parte_1
in persona del direttore regionale per la Sardegna in carica, rappresentato e difeso, in forza di
[...] procura generale alle liti conferita con rogito del notaio Per_1 in data 05/04/2016, repertorio n. 12428, raccolta n. 6775), dagli Avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Cagliari, via Nuoro 50
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 nata a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso gli avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, che la rappresentano per delega a margine del ricorso introduttivo del primo giudizio
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' Pt 1 appellante: Voglia la Corte "1-disattesa ogni diversa istanza ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che CP_ 1 ha diritto a percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico complessivo in misura del 23 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda di aggravamento del 20.2.2018, con il favore delle spese di giudizio;
2-per l'effetto, condannare l' Pt_1 al pagamento della differenza tra la misura dell'indennizzo spettante e quanto in concreto corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria, se maggiore, sulla sorte capitale con decorrenza di legge".
Per l'appellata: "abbiamo fiducia che la Corte..in parziale riforma della sentenza impugnata 1) dichiari il diritto dell'appellato al riconoscimento della rendita del 23% dalla data della domanda di aggravamento del 20/2/18. 2) Per il resto, respinga l'interposto appello, confermando la sentenza impugnata. 3) Condanni l' Pt_1 al pagamento delle. spese del presente giudizio, oltre a spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari".
Svolgimento delprocesso CP_1 aveva convenuto in giudizio l'Pt_1 davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, per domandare il riconoscimento del diritto di percepire un maggior indennizzo per lesioni alla colonna, corrispondente al danno biologico accertato in corso di causa, con condanna al pagamento degli importi maturati e scaduti, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa o con quell'altra decorrenza risultante in corso di causa, da conglobarsi con il già accertato danno biologico per angioneurosi e lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale. CP
A fondamento del ricorso aveva esposto di avere lavorato dal 1975 al 1977 come bracciante agricola e poi come coltivatrice diretta dal 1985 al 2004 e successivamente per tutto l'anno 2009 e che 1 Pt_1 le aveva riconosciuto un danno biologico del 12% per spondilodiscoartrosi al rachide lombare di natura professionale a seguito di giudizio definito con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 489 del 23 marzo 2017, con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa del 3 marzo 2014.
Aveva proseguito deducendo che poiché il danno biologico si era notevolmente aggravato in data 20 febbraio
2018 aveva presentato domanda di aggravamento, accolta solo parzialmente dall'istituto con il riconoscimento della percentuale del 14% che, a suo dire, non compensava adeguatamente l'effettiva entità della lesione.
Posto che la successiva opposizione non era stata accolta, aveva dedotto di essersi trovata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del maggior indennizzo spettante per le lesioni alla colonna, ed aveva precisato che peraltro, davanti al medesimo Tribunale di Cagliari, era pendente la causa per l'accertamento di altre due patologie di natura professionale e cioè angioneurosi con lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale.
CP aveva poi precisato di essere impossibilitata a svolgere attività di coltivatrice diretta a causa della claudicatio neurogena e della persistente lombalgia farmaco resistente e di avere, quindi, diritto nel caso di riconoscimento di un indennizzo in rendita, anche a seguito di conglobamento con l'accertando danno biologico per angioneurosi con lesioni osteoarticolari, all'applicazione di uno dei coefficienti di cui alle lettere
Co D della tabella dei coefficienti, in ragione della sua impossibilità a svolgere la propria attività lavorativa.
L'Pt 1 si era costituito in giudizio per contestare la pretesa della ricorrente, osservando che la percentuale del
14% riconosciuta in seguito all'accertamento revisionale era coerente con l'espressività clinica e strumentale emersa all'atto della revisione, oltre che in linea con gli indirizzi tabellari.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 699 del 27.09.2022, aveva accolto la domanda, dichiarando il diritto di CP_1 di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico complessivo del 23%, "con riconoscimento del maggior coefficiente pari allo 0.6 di fascia B, con decorrenza di legge dalle rispettive domande amministrative, la domanda di aggravamento del 20.2.2018 per la spondilodiscoartrosi al rachide lombare, e la domanda del 27.3.2015 per angioneurosi, lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale", condannando l'Pt_1 al pagamento della differenza tra la misura dell'indennizzo spettante e quella in concreto corrisposta, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
Più precisamente il primo giudice, aveva specificato di aver dovuto disporre il rinnovo delle operazioni peritali in quanto il consulente tecnico d'ufficio in origine nominato non aveva risposto alle osservazioni delle parti in maniera esaustiva e che in corso di causa aveva acquisito, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., la documentazione relativa ai precedenti giudizi promossi dalla ricorrente, ed in particolare quello n. 4481/2015 conclusosi con sentenza n. 1477 del 2018, con la quale era stato accertato il danno per angioneurosi, lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale, dichiarando il diritto della ricorrente di percepire una rendita commisurata al maggior danno del 20%, quantificato tenendo conto del conglobamento con il danno già riconosciuto per le lesioni alla colonna, all'epoca nella misura del 12%, in ragione della domanda amministrativa presentata per tali patologie il 27/03/2015.
Aveva poi proseguito il primo giudice evidenziando che la domanda doveva ritenersi fondata dal momento che, a fronte di una ricostruzione fattuale sui trascorsi lavorativi della ricorrente non contestata dall Pt_1 il
CP consulente tecnico d'ufficio aveva rilevato che la patologia della colonna lombare da cui era affetta, in considerazione del quadro clinico funzionale e strumentale evidenziato all'atto della visita peritale, aveva determinato un danno valutabile nella misura del 16% e, con il conglobamento dell'ulteriore 8% ottenuto per le altre patologie, nella misura complessiva del 23%.
Ed il consulente nominato, aveva proseguito il primo giudice, aveva adeguatamente risposto alle osservazioni presentate dall Pt_1 ritenendo che in ragione delle conseguenze della patologia alla colonna rilevata non potesse essere considerata la voce 213, di cui aveva ritenuto riduttivo l'utilizzo, dovendosi al contrario utilizzare la più pertinente menomazione 204, che prevedeva un danno biologico fino ad un massimo del 25% ed evidenziando, anche in merito alle osservazioni proposte dalla difesa ricorrente, che poteva applicarsi il coefficiente di fascia B allo 0.6 e non quello C, pari allo 0,8 o 0,9, come richiesto, risultando eccessivo il ricorso alla fascia C dato che le menomazioni nel loro complesso consentivano comunque altre attività della categoria di appartenenza, contemplate dall'attività di coltivatrice diretta o mezzadra, caratterizzata da variabilità di compiti e azioni, condivise peraltro con il marito titolare dell'azienda, tra le quali vi erano la preparazione dei terreni, la concimatura, la semina, l'innaffiatura, la raccolta dei prodotti e il carico e lo scarico delle cassette al mercato, evidenziando che se alcune di tali azioni erano impedite dalle menomazioni accertate nella Frau, altre, come la raccolta di ortaggi o il trasporto della merce al mercato, erano compatibili con le sue residue capacità psicofisiche con la conseguenza che la ricorrente poteva ancora svolgere queste ultime due senza che ciò rappresentasse motivo di ulteriore danno. Da ciò il riconoscimento in sentenza del diritto di CP_1 ad un maggior indennizzo, rapportato ad un danno biologico del 23%, con maggior coefficiente pari a 0.6 di fascia B, e la condanna dell Pt_1 ad erogare il predetto indennizzo in rapporto al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto già versato, con decorrenza di legge dalle rispettive domande amministrative ovvero domanda di aggravamento per la patologia della colonna lombare del 20/02/2018 e domanda del 27/03/2015 per le altre due patologie, angioneurosi con lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale.
Avverso la sentenza ha proposto appello 1 Pt_1 cui ha resistito CP_1
Motivi della decisione L' Pt 1ha appellato la sentenza rilevando che le modifiche richieste alla sentenza riguardavano la decorrenza del complessivo indennizzo commisurato ad un danno biologico del 23%, da riferirsi alla domanda di aggravamento del 20 febbraio 2018 ed il maggior coefficiente riconosciuto.
Più precisamente, ha rilevato 1 Pt_1 l'oggetto del giudizio era costituito dall'aggravamento della patologia della colonna lombare e dal conglobamento dell'eventuale nuovo gradiente con quello, preesistente, per angioneurosi, lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale ed il consulente tecnico d'ufficio aveva risposto positivamente sul primo aspetto, elevando la percentuale al 16%, con conseguente danno complessivo conglobato del 23%, che non poteva che decorrere dalla successiva domanda di aggravamento del 20 febbraio
2018, mentre il Tribunale aveva "di fatto creato un unicum indistinto" attribuendo il 23% complessivo richiamando anche la domanda amministrativa del 27.03.2015, senza considerare che le corrette decorrenze erano 20% complessivo (14+8) come da sentenza n. 1477 del 2018, dal 27.03.2015 e 23% complessivo (16+8), sulla scorta della sentenza appellata, dal 20.02.2018.
Il Tribunale, ha inoltre proseguito 1 Pt_1 aveva recepito l'erronea conclusione dell'ausiliare che aveva attribuito il coefficiente di classe superiore, senza peraltro offrire alle osservazioni critiche del ctp dell Pt_1 alcuna oggettiva spiegazione, ribadendo semplicemente il proprio giudizio che, per quanto rispettabile, era del tutto ingiustificato dal momento che la tabella dei coefficienti era finalizzata "a determinare uno dei fattori che incidono sulla quantificazione dell'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione" ed era stata
"concepita dal legislatore con criteri che prescindevano da ogni contingente e specifica peculiarità delle effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché dalle concrete condizioni socio-economiche del mercato del lavoro".
L'attribuzione della classe superiore poteva quindi avvenire, ha proseguito l'istituto, purché giustificata da un motivato parere medico legale, essendo il medico legale tenuto ad "esprimersi valutando la categoria di attività lavorativa di appartenenza e la ricollocabilità dell'assicurato".
Nel caso di specie, invece, non si era tenuto conto del fatto che "per categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato si intende il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale (cultura, età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative ecc.)" e "per ricollocabilità la possibilità che le residue capacità psico-fisiche siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno", non risultando in tal senso espresso un motivato parere medico-legale, non presente neppure nel definitivo elaborato peritale, non essendo neanche “desumibile nel caso di specie una particolare condizione idonea in alcun modo a giustificare l'attribuzione di un coefficiente superiore".
Da ciò la necessaria riforma della sentenza modificando la decorrenza di legge della complessiva misura del 23% riconosciuta per l'indennizzo, facendola decorrere dalla domanda di aggravamento del 20.02.2018.
**
L'appello è in parte fondato.
L'istituto appellante ha censurato la sentenza ritenendo che dovesse essere riformata nella decorrenza della rendita del 23%, erroneamente ed indistintamente riferita a due diverse domande amministrative e nella parte in cui aveva attribuito un maggior coefficiente, in adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Va peraltro permesso che CP_1 costituendosi nel giudizio di appello, ha evidenziato che effettivamente in merito alla decorrenza il Tribunale si era espresso male, indicando, a fronte della medesima percentuale del
23%, due date differenti, evidenziando tuttavia che non vi potesse essere dubbio alcuno sul fatto che la corretta decorrenza del 23% fosse quella della domanda di aggravamento del 20 febbraio 2018 e che il riferimento in sentenza alla domanda del 27 marzo 2015 costituisse un mero errore materiale, essendo incontestato che a tale data, in forza della sentenza n. 1477 del 2018, spettasse all'assicurata una rendita complessiva del 20%, come rilevato dall Pt_1 derivante dal conglobamento dell'8% per angioneurosi, lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale con le lesioni alla colonna già indennizzate al 12%.
Era, al contrario, errato che il 20% complessivo decorrente dal marzo 2015 derivasse dal conglobamento di
14% e 8%, risalendo il maggior danno del 14% alla colonna alla domanda di aggravamento del 20 febbraio
2018, che aveva dato luogo ad una rendita complessiva del 21% (14+8), qui contestata, come da prospetto di liquidazione della rendita del mese di agosto 2019 allegato agli atti.
In definitiva, ha rilevato l'appellato, poiché era pacifico che al 27 marzo 2015 l'appellato godesse di una rendita del 20% e del 21% dal 20 febbraio 2018, la rendita del 23% doveva decorrere dalla data della domanda di
CP aggravamento, questione sulla quale si era già espressa favorevolmente successivamente al deposito della sentenza al fine di evitare un ulteriore contenzioso.
*
Quanto al primo profilo di censura, che attiene alla decorrenza del diritto di CP_1 di percepire un indennizzo in rendita nella (ormai pacifica) misura complessiva del 23%, di cui 16% in ragione dell'aggravamento della patologia della colonna lombare riscontrato nel giudizio di primo grado dal consulente tecnico d'ufficio a far data dalla domanda di aggravamento di febbraio 2018 e 8% per il preesistente danno da angioneurosi con lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale riconosciuto in sede giudiziaria nel 2018, con decorrenza dalla domanda di marzo 2015, tenuto anche conto delle concordi conclusioni delle parti in tal senso, la decorrenza del diritto di percepire il predetto complessivo indennizzo in rendita in misura del 23% deve evidentemente essere individuata nella data della domanda di aggravamento per la spondilodiscoartrosi al rachide lombare presentata il 20 febbraio 2018, che è la data alla quale il consulente ha riferito il constatato aggravamento dal 12% al 16%, in luogo di quello al 14% attribuito dall'istituto.
In proposito va peraltro evidenziato che, come rilevato dalla parte appellata, alla medesima era stato riconosciuto un complessivo danno del 20% con decorrenza di legge, dal marzo 2015 (12+8, ottenuto cumulando il 12% riconosciuto per la patologia della colonna lombare dalla domanda del 3 marzo 2014, con
1'8% riconosciuto dalla domanda del marzo 2015 per le predette patologie) e del 21% come da prospetto Pt_1 CP di liquidazione della rendita in atti (doc. b di in appello), con il quale era stato riconosciuto l'aggravamento domandato per la patologia della colonna lombare nella più limitata misura del 14%, qui contestata, dal mese di febbraio 2018 (14+ 8).
La sentenza va, quindi, riformata in punto di decorrenza a fronte dell'evidente refuso del primo giudice.
*
Non può invece ritenersi fondato il secondo profilo di censura che attiene al maggior coefficiente riconosciuto dal primo giudice, e cioè quello di 0.6 di fascia B, che secondo l'istituto appellante non sarebbe supportato da adeguata ed oggettiva motivazione e di cui difetterebbero nel caso di specie i necessari presupposti.
Ritiene, infatti, il collegio che il consulente tecnico d'ufficio abbia offerto adeguata motivazione sul punto sotto il profilo medico legale, idonea a spiegare le ragioni per le quali ha riconosciuto nel caso di specie un coefficiente di classe superiore.
Più precisamente il consulente aveva considerato le menomazioni nel loro complesso, rilevando che le stesse pregiudicavano gravemente, se non impedivano, l'attività svolta, pur consentendo alcune limitate attività delle categorie di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno, perciò riconoscendo un coefficiente in una fascia di grado superiore, quella B, valutabile nello 0.6, discostandosi sia dai rilievi della difesa appellata, che richiedeva un coefficiente di una fascia superiore sia quelli dell'istituto, che facevano riferimento invece ad un coefficiente inferiore.
Ed in risposta alle osservazioni dell Pt_1, che aveva rilevato che secondo la tabella dei coefficienti al danno biologico del 23% corrispondeva un coefficiente di 0.5 e non di 0.6, il consulente aveva a sua volta rilevato che, pur vero quanto evidenziato dall Pt_1, era comunque possibile attribuire un coefficiente previsto in una fascia di grado superiore se la menomazione era tale da pregiudicare gravemente o impedire l'attività lavorativa, con valutazione che doveva considerare età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative ovvero la categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato, cioè il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale. CP E nel caso di specie, aveva proseguito il consulente, si doveva necessariamente considerare che era un soggetto di 67 anni, che nella sua vita lavorativa aveva svolto esclusivamente attività di bracciante agricola,
coltivatrice diretta, colono mezzadro, attività cioè di impegno fisico gravoso ed usurante e che la medesima risultava anche affetta da diverse patologie invalidanti, tanto da poter elevare il coefficiente a 0.6 di fascia superiore B, previsto per grado di menomazione del 26%, mentre non era possibile attribuire la fascia C come CP richiesto da -, che attiene soltanto allo svolgimento di attività lavorative diverse da quelle svolte e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche, fascia ritenuta dall'ausiliario eccessiva nel caso in esame in quanto le menomazioni, che pure pregiudicavano gravemente, se non impedivano l'attività svolta, consentivano comunque attività diverse riconducibili alla categoria di appartenenza e cioè in particolare le residue attività di sola raccolta di ortaggi, così come di trasporto della merce al mercato, essendole invece precluse, per esempio, attività come la zappatura del terreno, del tutto incongrua e il carico e lo scarico della merce al mercato, così valutando anche la sua ricollocabilità e cioè la possibilità di utilizzo delle sue residue capacità psicofisiche per attività lavorative, anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno, rendendo obiettivamente un parere medico legale che aveva ben CP evidenziato come, di tutta la rosa di attività proprie delle categorie di appartenenza, potesse svolgere esclusivamente quelle di raccolta di ortaggi e di trasporto della merce al mercato, che non poteva però neppure caricare o scaricare, di fatto potendo continuare a svolgere limitati compiti e azioni anche perché condivisi con il marito titolare dell'azienda.
Si tratta di un giudizio medico legale articolato ed adeguatamente motivato, che ha tenuto conto delle categorie CP di attività lavorativa di appartenenza di delle possibilità di ricollocarsi dell'assicurata, fornendo adeguata motivazione in merito alla circostanza che la sua attività lavorativa fosse gravemente pregiudicata, se non del tutto impedita, dalle menomazioni riportate che, nell'ambito della rosa di attività contemplate dalle categorie di appartenenza, le consentivano di fare, non più attività di preparazione dei terreni, zappatura, concimatura, semina, innaffiatura, carico e scarico delle cassette da portare al mercato, ma soltanto di raccolta degli ortaggi e di trasporto della merce al mercato, che non poteva però caricare e scaricare, con la conseguenza che, anche grazie alla circostanza che compiti e azioni erano condivisi con il marito titolare dell'azienda, le era stato possibile proseguire in alcune limitate operazioni proprie delle categorie lavorative di appartenenza.
Ed a tali specifiche ed argomentate motivazioni, che sono frutto di un attento esame della situazione concreta,
valutata in maniera oggettiva e che tengono conto delle finalità della tabella dei coefficienti, l'istituto ha invece opposto un generico rilievo sull'errato utilizzo della tabella dei coefficienti, riportando in generale i criteri di valutazione, ma senza entrare nello specifico del motivato parere medico legale espresso, che ha fatto riferimento alla situazione rilevata sull'assicurata, alla gravità delle sue menomazioni ed alle conseguenze che le stesse riverberavano sull'attività lavorativa di bracciante agricola e coltivatrice diretta svolta, pregiudicandone di fatto la ricollocabilità, dato che poteva svolgere solo due limitate operazioni tra le varie attività contemplate dalla categoria di appartenenza.
L'istituto non si è quindi confrontato con le argomentazioni del Tribunale, che ha fatto proprie le risultanze dell'elaborato peritale, non avendo ritenuto di spiegare, nello specifico, perché le articolate motivazioni del consulente non fossero corrette, in alternativa precisando perché dalle menomazioni riscontrate su CP_1 non potesse dirsi derivato un grave pregiudizio per l'attività lavorativa svolta, come invece ritenuto dal consulente e dal primo giudice, peraltro all'esito di un oggettivo esame delle attività riferibili alle categorie di appartenenza dalla medesima ancora svolgibili e della sua ricollocabiliità, attraverso l'utilizzo delle residue capacità psico-fisiche riscontrate, per lo svolgimento di attività lavorative anche con interventi di supporto o ricorso a servizi di sostegno.
E da tali articolate ed esaustive argomentazioni del consulente, che il primo giudice ha fatto proprie, correttamente ritenendole motivate ed esenti da vizi logici, il collegio non intende discostarsi in quanto sono frutto di una corretta applicazione dei criteri previsti dal legislatore con riferimento alle finalità della tabella dei coefficienti, e non di un giudizio non motivato e privo di oggettività, essendo evidente che il consulente non abbia affatto tenuto conto di specifiche contingenti peculiarità delle effettive modalità di svolgimento CP dell'attività lavorativa da parte di o delle condizioni socio-economiche del mercato di del lavoro, ma si sia limitato a valutare, su un piano oggettivo, la rosa di attività svolgibili in ragione delle categorie di attività CP lavorativa di appartenenza di , escludendo che la stessa potesse svolgere incombenze diverse dalla mera raccolta di ortaggi e dal mero trasporto al mercato di merci previamente caricate e poi scaricate da altri ed a motivare sulla sostanziale non ricollocabilità dell'assicurata, la cui attività lavorativa era fortemente pregiudicata, sottolineando che peraltro poteva ancora svolgere alcune attività grazie anche all'ausilio del marito che gestiva l'azienda, nel pieno rispetto delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione della tabella dei coefficienti.
Sulla scorta di tali considerazioni l'appello deve, pertanto, ritenersi parzialmente fondato nei termini sopra evidenziati.
A parziale accoglimento dell'appello, quindi, la sentenza, che va confermata per il resto, deve essere riformata dichiarando che CP_1 in ragione dell'aggravamento della patologia della colonna lombare riscontrato al 16% alla data della domanda del 20 febbraio 2018, rispetto a quello del 14% riconosciuto alla medesima data dall Pt_1 ha diritto di percepire un complessivo maggior indennizzo in rendita per le patologie sopra riportate
(spondilodiscoartrosi al rachide lombare con danno biologico del 16% da febbraio 2018 e angioneurosi, lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale con pregresso danno biologico dell'8%), commisurato ad un danno biologico del 23%, con decorrenza di legge dalla data della domanda di aggravamento del 20 febbraio
2018, fermo il riconoscimento del maggior coefficiente di fascia B di 0.6.
A ciò segue la condanna dell' Pt_1 al pagamento della differenza tra la misura dell'indennizzo in rendita spettante (23%) e quella in concreto corrisposta (21%), con il predetto maggior coefficiente, da tale data, con decorrenza di legge, oltre maggior misura tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge.
Il parziale accoglimento dei motivi di appello, unitamente al complessivo andamento della lite, rende giustificato compensare per un terzo tra le parti le spese di questo grado del giudizio che, per i due terzi residui, seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico dell Pt_1 che è tenuto alla loro rifusione in favore della parte appellata.
Le stesse vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014 con le successive modifiche, con riferimento ai parametri minimi previsti dalla tabella per i giudizi davanti alla corte di appello di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro (valore dichiarato dalla parte ricorrente, peraltro coerente con il maggior gradiente dovuto rispetto a quello riconosciuto), senza fase di trattazione e/o istruttoria che in questo grado non si è svolta (la causa è stata decisa in prima udienza).
Di tali spese va, infine, disposta la distrazione in favore dei difensori di CP_1 che ne hanno dichiarato l'anticipazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
a parziale accoglimento dell'appello proposto dall' Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, n. 699 del 27.09.2022 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il
resto:
1) dichiara il diritto di CP_1 di percepire un maggior indennizzo in rendita per intervenuto aggravamento dal 12%, già indennizzato, al 16%, della patologia della colonna lombare, commisurato ad un danno biologico complessivo in misura del 23%, tenendo conto del preesistente danno dell'8% riconosciuto per altre patologie, con decorrenza di legge dalla data della domanda di aggravamento del 20 febbraio 2018, fermo il riconoscimento del maggior coefficiente di fascia B di 0.6;
2) per l'effetto condanna 1 Pt_1 al pagamento della differenza tra la misura dell'indennizzo spettante e quanto in concreto corrisposto, con il predetto maggior coefficiente, oltre maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge, dalla data della domanda di aggravamento del 20 febbraio 2018;
3) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna 1 Pt_1 alla rifusione della restante parte in favore dell'appellata, che liquida in complessivi 1.322,00 €, oltre spese forfettarie al 15%
e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei suoi difensori che ne hanno dichiarato l'anticipazione e la mancata riscossione.
Cagliari, 31 luglio 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
CONSIGLIEREGiorgio Murru
in esito all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 44 di RACL dell'anno 2023, proposta da:
Parte_1
in persona del direttore regionale per la Sardegna in carica, rappresentato e difeso, in forza di
[...] procura generale alle liti conferita con rogito del notaio Per_1 in data 05/04/2016, repertorio n. 12428, raccolta n. 6775), dagli Avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Cagliari, via Nuoro 50
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 nata a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso gli avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, che la rappresentano per delega a margine del ricorso introduttivo del primo giudizio
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' Pt 1 appellante: Voglia la Corte "1-disattesa ogni diversa istanza ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che CP_ 1 ha diritto a percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico complessivo in misura del 23 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda di aggravamento del 20.2.2018, con il favore delle spese di giudizio;
2-per l'effetto, condannare l' Pt_1 al pagamento della differenza tra la misura dell'indennizzo spettante e quanto in concreto corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali o rivalutazione monetaria, se maggiore, sulla sorte capitale con decorrenza di legge".
Per l'appellata: "abbiamo fiducia che la Corte..in parziale riforma della sentenza impugnata 1) dichiari il diritto dell'appellato al riconoscimento della rendita del 23% dalla data della domanda di aggravamento del 20/2/18. 2) Per il resto, respinga l'interposto appello, confermando la sentenza impugnata. 3) Condanni l' Pt_1 al pagamento delle. spese del presente giudizio, oltre a spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari".
Svolgimento delprocesso CP_1 aveva convenuto in giudizio l'Pt_1 davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, per domandare il riconoscimento del diritto di percepire un maggior indennizzo per lesioni alla colonna, corrispondente al danno biologico accertato in corso di causa, con condanna al pagamento degli importi maturati e scaduti, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa o con quell'altra decorrenza risultante in corso di causa, da conglobarsi con il già accertato danno biologico per angioneurosi e lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale. CP
A fondamento del ricorso aveva esposto di avere lavorato dal 1975 al 1977 come bracciante agricola e poi come coltivatrice diretta dal 1985 al 2004 e successivamente per tutto l'anno 2009 e che 1 Pt_1 le aveva riconosciuto un danno biologico del 12% per spondilodiscoartrosi al rachide lombare di natura professionale a seguito di giudizio definito con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 489 del 23 marzo 2017, con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa del 3 marzo 2014.
Aveva proseguito deducendo che poiché il danno biologico si era notevolmente aggravato in data 20 febbraio
2018 aveva presentato domanda di aggravamento, accolta solo parzialmente dall'istituto con il riconoscimento della percentuale del 14% che, a suo dire, non compensava adeguatamente l'effettiva entità della lesione.
Posto che la successiva opposizione non era stata accolta, aveva dedotto di essersi trovata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del maggior indennizzo spettante per le lesioni alla colonna, ed aveva precisato che peraltro, davanti al medesimo Tribunale di Cagliari, era pendente la causa per l'accertamento di altre due patologie di natura professionale e cioè angioneurosi con lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale.
CP aveva poi precisato di essere impossibilitata a svolgere attività di coltivatrice diretta a causa della claudicatio neurogena e della persistente lombalgia farmaco resistente e di avere, quindi, diritto nel caso di riconoscimento di un indennizzo in rendita, anche a seguito di conglobamento con l'accertando danno biologico per angioneurosi con lesioni osteoarticolari, all'applicazione di uno dei coefficienti di cui alle lettere
Co D della tabella dei coefficienti, in ragione della sua impossibilità a svolgere la propria attività lavorativa.
L'Pt 1 si era costituito in giudizio per contestare la pretesa della ricorrente, osservando che la percentuale del
14% riconosciuta in seguito all'accertamento revisionale era coerente con l'espressività clinica e strumentale emersa all'atto della revisione, oltre che in linea con gli indirizzi tabellari.
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Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 699 del 27.09.2022, aveva accolto la domanda, dichiarando il diritto di CP_1 di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico complessivo del 23%, "con riconoscimento del maggior coefficiente pari allo 0.6 di fascia B, con decorrenza di legge dalle rispettive domande amministrative, la domanda di aggravamento del 20.2.2018 per la spondilodiscoartrosi al rachide lombare, e la domanda del 27.3.2015 per angioneurosi, lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale", condannando l'Pt_1 al pagamento della differenza tra la misura dell'indennizzo spettante e quella in concreto corrisposta, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
Più precisamente il primo giudice, aveva specificato di aver dovuto disporre il rinnovo delle operazioni peritali in quanto il consulente tecnico d'ufficio in origine nominato non aveva risposto alle osservazioni delle parti in maniera esaustiva e che in corso di causa aveva acquisito, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., la documentazione relativa ai precedenti giudizi promossi dalla ricorrente, ed in particolare quello n. 4481/2015 conclusosi con sentenza n. 1477 del 2018, con la quale era stato accertato il danno per angioneurosi, lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale, dichiarando il diritto della ricorrente di percepire una rendita commisurata al maggior danno del 20%, quantificato tenendo conto del conglobamento con il danno già riconosciuto per le lesioni alla colonna, all'epoca nella misura del 12%, in ragione della domanda amministrativa presentata per tali patologie il 27/03/2015.
Aveva poi proseguito il primo giudice evidenziando che la domanda doveva ritenersi fondata dal momento che, a fronte di una ricostruzione fattuale sui trascorsi lavorativi della ricorrente non contestata dall Pt_1 il
CP consulente tecnico d'ufficio aveva rilevato che la patologia della colonna lombare da cui era affetta, in considerazione del quadro clinico funzionale e strumentale evidenziato all'atto della visita peritale, aveva determinato un danno valutabile nella misura del 16% e, con il conglobamento dell'ulteriore 8% ottenuto per le altre patologie, nella misura complessiva del 23%.
Ed il consulente nominato, aveva proseguito il primo giudice, aveva adeguatamente risposto alle osservazioni presentate dall Pt_1 ritenendo che in ragione delle conseguenze della patologia alla colonna rilevata non potesse essere considerata la voce 213, di cui aveva ritenuto riduttivo l'utilizzo, dovendosi al contrario utilizzare la più pertinente menomazione 204, che prevedeva un danno biologico fino ad un massimo del 25% ed evidenziando, anche in merito alle osservazioni proposte dalla difesa ricorrente, che poteva applicarsi il coefficiente di fascia B allo 0.6 e non quello C, pari allo 0,8 o 0,9, come richiesto, risultando eccessivo il ricorso alla fascia C dato che le menomazioni nel loro complesso consentivano comunque altre attività della categoria di appartenenza, contemplate dall'attività di coltivatrice diretta o mezzadra, caratterizzata da variabilità di compiti e azioni, condivise peraltro con il marito titolare dell'azienda, tra le quali vi erano la preparazione dei terreni, la concimatura, la semina, l'innaffiatura, la raccolta dei prodotti e il carico e lo scarico delle cassette al mercato, evidenziando che se alcune di tali azioni erano impedite dalle menomazioni accertate nella Frau, altre, come la raccolta di ortaggi o il trasporto della merce al mercato, erano compatibili con le sue residue capacità psicofisiche con la conseguenza che la ricorrente poteva ancora svolgere queste ultime due senza che ciò rappresentasse motivo di ulteriore danno. Da ciò il riconoscimento in sentenza del diritto di CP_1 ad un maggior indennizzo, rapportato ad un danno biologico del 23%, con maggior coefficiente pari a 0.6 di fascia B, e la condanna dell Pt_1 ad erogare il predetto indennizzo in rapporto al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto già versato, con decorrenza di legge dalle rispettive domande amministrative ovvero domanda di aggravamento per la patologia della colonna lombare del 20/02/2018 e domanda del 27/03/2015 per le altre due patologie, angioneurosi con lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale.
Avverso la sentenza ha proposto appello 1 Pt_1 cui ha resistito CP_1
Motivi della decisione L' Pt 1ha appellato la sentenza rilevando che le modifiche richieste alla sentenza riguardavano la decorrenza del complessivo indennizzo commisurato ad un danno biologico del 23%, da riferirsi alla domanda di aggravamento del 20 febbraio 2018 ed il maggior coefficiente riconosciuto.
Più precisamente, ha rilevato 1 Pt_1 l'oggetto del giudizio era costituito dall'aggravamento della patologia della colonna lombare e dal conglobamento dell'eventuale nuovo gradiente con quello, preesistente, per angioneurosi, lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale ed il consulente tecnico d'ufficio aveva risposto positivamente sul primo aspetto, elevando la percentuale al 16%, con conseguente danno complessivo conglobato del 23%, che non poteva che decorrere dalla successiva domanda di aggravamento del 20 febbraio
2018, mentre il Tribunale aveva "di fatto creato un unicum indistinto" attribuendo il 23% complessivo richiamando anche la domanda amministrativa del 27.03.2015, senza considerare che le corrette decorrenze erano 20% complessivo (14+8) come da sentenza n. 1477 del 2018, dal 27.03.2015 e 23% complessivo (16+8), sulla scorta della sentenza appellata, dal 20.02.2018.
Il Tribunale, ha inoltre proseguito 1 Pt_1 aveva recepito l'erronea conclusione dell'ausiliare che aveva attribuito il coefficiente di classe superiore, senza peraltro offrire alle osservazioni critiche del ctp dell Pt_1 alcuna oggettiva spiegazione, ribadendo semplicemente il proprio giudizio che, per quanto rispettabile, era del tutto ingiustificato dal momento che la tabella dei coefficienti era finalizzata "a determinare uno dei fattori che incidono sulla quantificazione dell'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione" ed era stata
"concepita dal legislatore con criteri che prescindevano da ogni contingente e specifica peculiarità delle effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché dalle concrete condizioni socio-economiche del mercato del lavoro".
L'attribuzione della classe superiore poteva quindi avvenire, ha proseguito l'istituto, purché giustificata da un motivato parere medico legale, essendo il medico legale tenuto ad "esprimersi valutando la categoria di attività lavorativa di appartenenza e la ricollocabilità dell'assicurato".
Nel caso di specie, invece, non si era tenuto conto del fatto che "per categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato si intende il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale (cultura, età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative ecc.)" e "per ricollocabilità la possibilità che le residue capacità psico-fisiche siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno", non risultando in tal senso espresso un motivato parere medico-legale, non presente neppure nel definitivo elaborato peritale, non essendo neanche “desumibile nel caso di specie una particolare condizione idonea in alcun modo a giustificare l'attribuzione di un coefficiente superiore".
Da ciò la necessaria riforma della sentenza modificando la decorrenza di legge della complessiva misura del 23% riconosciuta per l'indennizzo, facendola decorrere dalla domanda di aggravamento del 20.02.2018.
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L'appello è in parte fondato.
L'istituto appellante ha censurato la sentenza ritenendo che dovesse essere riformata nella decorrenza della rendita del 23%, erroneamente ed indistintamente riferita a due diverse domande amministrative e nella parte in cui aveva attribuito un maggior coefficiente, in adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Va peraltro permesso che CP_1 costituendosi nel giudizio di appello, ha evidenziato che effettivamente in merito alla decorrenza il Tribunale si era espresso male, indicando, a fronte della medesima percentuale del
23%, due date differenti, evidenziando tuttavia che non vi potesse essere dubbio alcuno sul fatto che la corretta decorrenza del 23% fosse quella della domanda di aggravamento del 20 febbraio 2018 e che il riferimento in sentenza alla domanda del 27 marzo 2015 costituisse un mero errore materiale, essendo incontestato che a tale data, in forza della sentenza n. 1477 del 2018, spettasse all'assicurata una rendita complessiva del 20%, come rilevato dall Pt_1 derivante dal conglobamento dell'8% per angioneurosi, lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale con le lesioni alla colonna già indennizzate al 12%.
Era, al contrario, errato che il 20% complessivo decorrente dal marzo 2015 derivasse dal conglobamento di
14% e 8%, risalendo il maggior danno del 14% alla colonna alla domanda di aggravamento del 20 febbraio
2018, che aveva dato luogo ad una rendita complessiva del 21% (14+8), qui contestata, come da prospetto di liquidazione della rendita del mese di agosto 2019 allegato agli atti.
In definitiva, ha rilevato l'appellato, poiché era pacifico che al 27 marzo 2015 l'appellato godesse di una rendita del 20% e del 21% dal 20 febbraio 2018, la rendita del 23% doveva decorrere dalla data della domanda di
CP aggravamento, questione sulla quale si era già espressa favorevolmente successivamente al deposito della sentenza al fine di evitare un ulteriore contenzioso.
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Quanto al primo profilo di censura, che attiene alla decorrenza del diritto di CP_1 di percepire un indennizzo in rendita nella (ormai pacifica) misura complessiva del 23%, di cui 16% in ragione dell'aggravamento della patologia della colonna lombare riscontrato nel giudizio di primo grado dal consulente tecnico d'ufficio a far data dalla domanda di aggravamento di febbraio 2018 e 8% per il preesistente danno da angioneurosi con lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale riconosciuto in sede giudiziaria nel 2018, con decorrenza dalla domanda di marzo 2015, tenuto anche conto delle concordi conclusioni delle parti in tal senso, la decorrenza del diritto di percepire il predetto complessivo indennizzo in rendita in misura del 23% deve evidentemente essere individuata nella data della domanda di aggravamento per la spondilodiscoartrosi al rachide lombare presentata il 20 febbraio 2018, che è la data alla quale il consulente ha riferito il constatato aggravamento dal 12% al 16%, in luogo di quello al 14% attribuito dall'istituto.
In proposito va peraltro evidenziato che, come rilevato dalla parte appellata, alla medesima era stato riconosciuto un complessivo danno del 20% con decorrenza di legge, dal marzo 2015 (12+8, ottenuto cumulando il 12% riconosciuto per la patologia della colonna lombare dalla domanda del 3 marzo 2014, con
1'8% riconosciuto dalla domanda del marzo 2015 per le predette patologie) e del 21% come da prospetto Pt_1 CP di liquidazione della rendita in atti (doc. b di in appello), con il quale era stato riconosciuto l'aggravamento domandato per la patologia della colonna lombare nella più limitata misura del 14%, qui contestata, dal mese di febbraio 2018 (14+ 8).
La sentenza va, quindi, riformata in punto di decorrenza a fronte dell'evidente refuso del primo giudice.
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Non può invece ritenersi fondato il secondo profilo di censura che attiene al maggior coefficiente riconosciuto dal primo giudice, e cioè quello di 0.6 di fascia B, che secondo l'istituto appellante non sarebbe supportato da adeguata ed oggettiva motivazione e di cui difetterebbero nel caso di specie i necessari presupposti.
Ritiene, infatti, il collegio che il consulente tecnico d'ufficio abbia offerto adeguata motivazione sul punto sotto il profilo medico legale, idonea a spiegare le ragioni per le quali ha riconosciuto nel caso di specie un coefficiente di classe superiore.
Più precisamente il consulente aveva considerato le menomazioni nel loro complesso, rilevando che le stesse pregiudicavano gravemente, se non impedivano, l'attività svolta, pur consentendo alcune limitate attività delle categorie di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno, perciò riconoscendo un coefficiente in una fascia di grado superiore, quella B, valutabile nello 0.6, discostandosi sia dai rilievi della difesa appellata, che richiedeva un coefficiente di una fascia superiore sia quelli dell'istituto, che facevano riferimento invece ad un coefficiente inferiore.
Ed in risposta alle osservazioni dell Pt_1, che aveva rilevato che secondo la tabella dei coefficienti al danno biologico del 23% corrispondeva un coefficiente di 0.5 e non di 0.6, il consulente aveva a sua volta rilevato che, pur vero quanto evidenziato dall Pt_1, era comunque possibile attribuire un coefficiente previsto in una fascia di grado superiore se la menomazione era tale da pregiudicare gravemente o impedire l'attività lavorativa, con valutazione che doveva considerare età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative ovvero la categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato, cioè il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale. CP E nel caso di specie, aveva proseguito il consulente, si doveva necessariamente considerare che era un soggetto di 67 anni, che nella sua vita lavorativa aveva svolto esclusivamente attività di bracciante agricola,
coltivatrice diretta, colono mezzadro, attività cioè di impegno fisico gravoso ed usurante e che la medesima risultava anche affetta da diverse patologie invalidanti, tanto da poter elevare il coefficiente a 0.6 di fascia superiore B, previsto per grado di menomazione del 26%, mentre non era possibile attribuire la fascia C come CP richiesto da -, che attiene soltanto allo svolgimento di attività lavorative diverse da quelle svolte e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche, fascia ritenuta dall'ausiliario eccessiva nel caso in esame in quanto le menomazioni, che pure pregiudicavano gravemente, se non impedivano l'attività svolta, consentivano comunque attività diverse riconducibili alla categoria di appartenenza e cioè in particolare le residue attività di sola raccolta di ortaggi, così come di trasporto della merce al mercato, essendole invece precluse, per esempio, attività come la zappatura del terreno, del tutto incongrua e il carico e lo scarico della merce al mercato, così valutando anche la sua ricollocabilità e cioè la possibilità di utilizzo delle sue residue capacità psicofisiche per attività lavorative, anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno, rendendo obiettivamente un parere medico legale che aveva ben CP evidenziato come, di tutta la rosa di attività proprie delle categorie di appartenenza, potesse svolgere esclusivamente quelle di raccolta di ortaggi e di trasporto della merce al mercato, che non poteva però neppure caricare o scaricare, di fatto potendo continuare a svolgere limitati compiti e azioni anche perché condivisi con il marito titolare dell'azienda.
Si tratta di un giudizio medico legale articolato ed adeguatamente motivato, che ha tenuto conto delle categorie CP di attività lavorativa di appartenenza di delle possibilità di ricollocarsi dell'assicurata, fornendo adeguata motivazione in merito alla circostanza che la sua attività lavorativa fosse gravemente pregiudicata, se non del tutto impedita, dalle menomazioni riportate che, nell'ambito della rosa di attività contemplate dalle categorie di appartenenza, le consentivano di fare, non più attività di preparazione dei terreni, zappatura, concimatura, semina, innaffiatura, carico e scarico delle cassette da portare al mercato, ma soltanto di raccolta degli ortaggi e di trasporto della merce al mercato, che non poteva però caricare e scaricare, con la conseguenza che, anche grazie alla circostanza che compiti e azioni erano condivisi con il marito titolare dell'azienda, le era stato possibile proseguire in alcune limitate operazioni proprie delle categorie lavorative di appartenenza.
Ed a tali specifiche ed argomentate motivazioni, che sono frutto di un attento esame della situazione concreta,
valutata in maniera oggettiva e che tengono conto delle finalità della tabella dei coefficienti, l'istituto ha invece opposto un generico rilievo sull'errato utilizzo della tabella dei coefficienti, riportando in generale i criteri di valutazione, ma senza entrare nello specifico del motivato parere medico legale espresso, che ha fatto riferimento alla situazione rilevata sull'assicurata, alla gravità delle sue menomazioni ed alle conseguenze che le stesse riverberavano sull'attività lavorativa di bracciante agricola e coltivatrice diretta svolta, pregiudicandone di fatto la ricollocabilità, dato che poteva svolgere solo due limitate operazioni tra le varie attività contemplate dalla categoria di appartenenza.
L'istituto non si è quindi confrontato con le argomentazioni del Tribunale, che ha fatto proprie le risultanze dell'elaborato peritale, non avendo ritenuto di spiegare, nello specifico, perché le articolate motivazioni del consulente non fossero corrette, in alternativa precisando perché dalle menomazioni riscontrate su CP_1 non potesse dirsi derivato un grave pregiudizio per l'attività lavorativa svolta, come invece ritenuto dal consulente e dal primo giudice, peraltro all'esito di un oggettivo esame delle attività riferibili alle categorie di appartenenza dalla medesima ancora svolgibili e della sua ricollocabiliità, attraverso l'utilizzo delle residue capacità psico-fisiche riscontrate, per lo svolgimento di attività lavorative anche con interventi di supporto o ricorso a servizi di sostegno.
E da tali articolate ed esaustive argomentazioni del consulente, che il primo giudice ha fatto proprie, correttamente ritenendole motivate ed esenti da vizi logici, il collegio non intende discostarsi in quanto sono frutto di una corretta applicazione dei criteri previsti dal legislatore con riferimento alle finalità della tabella dei coefficienti, e non di un giudizio non motivato e privo di oggettività, essendo evidente che il consulente non abbia affatto tenuto conto di specifiche contingenti peculiarità delle effettive modalità di svolgimento CP dell'attività lavorativa da parte di o delle condizioni socio-economiche del mercato di del lavoro, ma si sia limitato a valutare, su un piano oggettivo, la rosa di attività svolgibili in ragione delle categorie di attività CP lavorativa di appartenenza di , escludendo che la stessa potesse svolgere incombenze diverse dalla mera raccolta di ortaggi e dal mero trasporto al mercato di merci previamente caricate e poi scaricate da altri ed a motivare sulla sostanziale non ricollocabilità dell'assicurata, la cui attività lavorativa era fortemente pregiudicata, sottolineando che peraltro poteva ancora svolgere alcune attività grazie anche all'ausilio del marito che gestiva l'azienda, nel pieno rispetto delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione della tabella dei coefficienti.
Sulla scorta di tali considerazioni l'appello deve, pertanto, ritenersi parzialmente fondato nei termini sopra evidenziati.
A parziale accoglimento dell'appello, quindi, la sentenza, che va confermata per il resto, deve essere riformata dichiarando che CP_1 in ragione dell'aggravamento della patologia della colonna lombare riscontrato al 16% alla data della domanda del 20 febbraio 2018, rispetto a quello del 14% riconosciuto alla medesima data dall Pt_1 ha diritto di percepire un complessivo maggior indennizzo in rendita per le patologie sopra riportate
(spondilodiscoartrosi al rachide lombare con danno biologico del 16% da febbraio 2018 e angioneurosi, lesioni osteoarticolari e sindrome del tunnel carpale con pregresso danno biologico dell'8%), commisurato ad un danno biologico del 23%, con decorrenza di legge dalla data della domanda di aggravamento del 20 febbraio
2018, fermo il riconoscimento del maggior coefficiente di fascia B di 0.6.
A ciò segue la condanna dell' Pt_1 al pagamento della differenza tra la misura dell'indennizzo in rendita spettante (23%) e quella in concreto corrisposta (21%), con il predetto maggior coefficiente, da tale data, con decorrenza di legge, oltre maggior misura tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge.
Il parziale accoglimento dei motivi di appello, unitamente al complessivo andamento della lite, rende giustificato compensare per un terzo tra le parti le spese di questo grado del giudizio che, per i due terzi residui, seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico dell Pt_1 che è tenuto alla loro rifusione in favore della parte appellata.
Le stesse vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014 con le successive modifiche, con riferimento ai parametri minimi previsti dalla tabella per i giudizi davanti alla corte di appello di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro (valore dichiarato dalla parte ricorrente, peraltro coerente con il maggior gradiente dovuto rispetto a quello riconosciuto), senza fase di trattazione e/o istruttoria che in questo grado non si è svolta (la causa è stata decisa in prima udienza).
Di tali spese va, infine, disposta la distrazione in favore dei difensori di CP_1 che ne hanno dichiarato l'anticipazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
a parziale accoglimento dell'appello proposto dall' Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, n. 699 del 27.09.2022 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il
resto:
1) dichiara il diritto di CP_1 di percepire un maggior indennizzo in rendita per intervenuto aggravamento dal 12%, già indennizzato, al 16%, della patologia della colonna lombare, commisurato ad un danno biologico complessivo in misura del 23%, tenendo conto del preesistente danno dell'8% riconosciuto per altre patologie, con decorrenza di legge dalla data della domanda di aggravamento del 20 febbraio 2018, fermo il riconoscimento del maggior coefficiente di fascia B di 0.6;
2) per l'effetto condanna 1 Pt_1 al pagamento della differenza tra la misura dell'indennizzo spettante e quanto in concreto corrisposto, con il predetto maggior coefficiente, oltre maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge, dalla data della domanda di aggravamento del 20 febbraio 2018;
3) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna 1 Pt_1 alla rifusione della restante parte in favore dell'appellata, che liquida in complessivi 1.322,00 €, oltre spese forfettarie al 15%
e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei suoi difensori che ne hanno dichiarato l'anticipazione e la mancata riscossione.
Cagliari, 31 luglio 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa