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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/09/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
RG 5953/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 26.09.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Angelini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.06.2023 la ricorrente si doleva del disconoscimento delle giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze della Controparte_2
e segnatamente: 103 giornate nell'anno 2018 dal 2.02.2018 al
[...]
10.06.2018; 103 giornate nell'anno 2020 dal 4.01.2020 al 30.05.2020; 104 giornate nell'anno 2021 dall'8.07.2021 al 29.11.2021; 103 giornate nell'anno 2022 dal 24.05.2022 al 30.09.2022 e nel mese di novembre 2022.
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della soc. agr. per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere CP_2
l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per anni 2018
– 2020 – 2021 e 2022 per il numero di giornate indicate, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 25.10.2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio del giudizio RG 481/24, di precedente iscrizione, stanti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, avendo la IG. con il successivo ricorso richiesto il Pt_1 riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2022.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso il ricorso nel merito è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. , da cui si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la cancellazione dagli CP_3 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi comprese quelle CP_2 assertivamente prestate dalla IG.ra nei suddetti anni 2018 – 2020 – 2021 e Pt_1
2022.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto solo in parte dalla ricorrente. Dalla prova testimoniale svolta è emerso che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della sotto le direttive del legale Controparte_4 rappresentante IG. , svolgendo le mansioni di raccolta delle olive Parte_2
e attività connesse alla stessa, spollonatura, pulizia terreni, legatura dei tralci nei vigneti ed attività connesse, con un orario di lavoro variabile in base ai periodi dell'anno, ossia dalle 6 alle 13 in estate e dalle 7 alle 14 in inverno, percependo una retribuzione di € 43,00 circa al mese (cfr. dichiarazioni teste “Ho Tes_1 lavorato con la ricorrente alle dipendenze dell' Controparte_4 nell'anno 2018…. Io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme nello stesso periodo ossia da febbraio a giugno e abbiamo anche fatto lo stesso numero di giornate.
Abbiamo fatto 103 giornate….io e la ricorrente abbiamo effettuato insieme anche lo stesso tipo di lavori che sono stati la raccolta delle olive….poi abbiamo tolto i polloni da sotto gli alberi di ulivo e dopo siamo passate ai vigneti dove abbiamo tolto l'erba da sotto le viti, abbiamo legato i tralci….abbiamo lavorato insieme su uliveti che si trovano sulla strada Francavilla – Sava mentre i vigneti erano sulla strada Sava –
San Marzano…..le direttive ci venivano date direttamente dal IG
[...]
.abbiamo avuto la stessa paga giornaliera che era di € 43,00…in inverno Per_1 facevamo dalle 7.00 alle 14.00 e in estate dalle 6.00 alle 13.00”); tutti gli altri testi hanno reso conformi dichiarazioni sulle circostanze sin qui esaminate.
Per quanto attiene, invece, alla specifica entità delle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa, l'esame congiunto e incrociato della prova testimoniale e delle risultanze ispettive rivela decisive incongruenze ed evidenti contraddizioni che non consentono l'integrale accoglimento dalla domanda.
La stessa può ritenersi integralmente provata con riferimento all'anno 2018, come emerge dalle riportate dichiarazioni della teste che devono ritenersi Tes_1 attendibili in quanto coerenti e non contraddittorie;
pertanto, la domanda di reiscrizione agli elenchi OTD per 103 giornate lavorative per l'anno 2018 dovrà essere accolta.
Alcuno dei testi escussi ha, invece, adeguatamente confermato l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente alle dipendenze dell' nell'anno Controparte_4
2020 (cfr dich teste “Ho lavorato con la ricorrente alle dipendenze della Tes_2
negli anni 2021 e 2022….”; cfr dich teste : “Ho Parte_3 Tes_3 lavorato con la IG.ra per la ditta negli anni 2021 e 2022….”; cfr Pt_1 CP_2 dich teste : “Ho lavorato con la ricorrente alle dipendenze della ditta Tes_4 [...] nell'anno 2018....”). Pur avendo il teste riferito di aver lavorato con CP_2 Tes_5 la ricorrente nei primi mesi dell'anno 2020, come sostenuto dalla stessa in ricorso
(cfr. dich. teste “Nell'anno 2020 ho lavorato con la ricorrente nei primi mesi Tes_5 dell'anno…”), le relative dichiarazioni non possono ritenersi attendibili in quanto contraddittorie rispetto a quanto dichiarato dallo stesso lavoratore in sede ispettiva, ove lo stesso, in ordine allo svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della dichiarava di aver lavorato Controparte_2 soltanto nei mesi da agosto a dicembre di ogni anno (cfr. dich. isp. Gigante: “D. Nel
2020 ha lavorato? R. Si, io lavoro ogni anno da agosto a dicembre. Io lavoro da 30 anni per questa azienda da agosto a dicembre”).
Sicchè, la domanda di reiscrizione di 103 giornate per l'anno 2020 non potrà essere accolta.
Sufficientemente provata deve ritenersi la domanda di accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa nei mesi da luglio a ottobre dell'anno 2021, ad eccezione del mese di novembre (cfr. dich test. teste : “Ho lavorato con Tes_3 la IG.ra per la ditta negli anni 2021 e 2022. Nell'anno 2021 Pt_1 CP_2 abbiamo lavorato insieme...ho fatto 103 giornate…Io andai via quell'anno prima della raccolta”).
Non possono, invece, riconoscersi le giornate lavorative asseritamente prestate nel mese di novembre 2021 in quanto, per stessa ammissione della ricorrente, nel novembre 2021 non avrebbe prestato attività lavorativa in quel mese (cfr. dich. isp.
Verbale 20.05.2022 IG.ra “D. Lei attualmente lavora? R. No, ho lavorato da Pt_1 luglio a ottobre alle dipendenze di di , riferendosi Parte_2 CP_2 evidentemente all'attività prestata nell'anno 2021). In ragione di tali contraddizioni tra quanto dedotto in ricorso e quanto dichiarato dalla ricorrente in sede ispettiva, dalle 104 giornate richieste per l'anno 2021 devono essere stralciate quelle asseritamente svolte nel mese di novembre, da quantificarsi in 22 giornate sulla scorta delle buste paga in atti.
Quanto all'anno 2022, le emergenze istruttorie consentono di ritenere provato lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2 nei mesi di giugno, settembre e novembre, mentre lo svolgimento di detta attività nei mesi di maggio, luglio e agosto non risulta confermato da alcuno dei testi escussi (cfr. dich. teste “In tutti e due gli anni ho lavorato con la Tes_2 ricorrente un mese se ben ricordo a luglio nel 2021 e giugno del 2022”; cfr. dich. teste “Nell'anno….2022 ho lavorato con la ricorrente gli ultimi mesi Tes_5 dell'anno all'incirca da settembre /ottobre a dicembre...”; cfr dich teste : Tes_3
“Nell'anno 2022 ci siamo trovate a lavorare insieme solo agli uliveti se ben ricordo da settembre a dicembre circa…” ), sicchè, rispetto alle 103 giornate lavorative asseritamente svolte da maggio a settembre e a novembre, devono riconoscersi unicamente 56 giornate lavorative svolte nei mesi di giugno, settembre e novembre e quantificate sulla scorta delle buste paga in atti.
Alla luce dei rilievi sin qui esposti, le dichiarazioni rese dai testi devono ritenersi attendibili sia in quanto coerenti tra loro sia in quanto confermative e non contraddittorie con quanto emerso in sede ispettiva, seppur nei limiti quantitativi e per le motivazioni già descritte.
Entro i limiti indivuduati deve ritenersi, pertanto, che nel caso di specie non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto le giornate di lavoro denunciate, ad eccezione di quelle per le quali sono emerse le contraddizioni già descritte.
E' evidente, infatti, che a fronte della prova del rapporto di lavoro subordinato, come emersa dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti (cfr buste paga allegati ricorrente), nei limiti quantitativi già descritti, né le vicende interne alla gestione dell'azienda, né le irregolarità amministrative a questa contestate in sede ispettiva, possono essere dedotte in pregiudizio della ricorrente, conformemente a quanto statuito in analoghi giudizi dalla giurisprudenza di merito: “Ritiene il giudicante tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa dell'azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa. E, infatti, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e della lettera di assunzione” (sentenze Tribunale di Taranto
n. 1781/2024; 1791/2024).
Alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, deve ritenersi parzialmente raggiunta la prova del rapporto di lavoro entro i limiti individuati in motivazione.
In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di residenza per 103 giornate per l'anno 2018, 82 giornate per l'anno 2021 e 56 giornate per l'anno 2022; deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione limitatamente alle 56 giornate lavorative accertate per l'anno 2022.
La domanda di reiscrizione agli elenchi OTD per l'anno 2020 deve, invece, essere rigettata in quanto non provata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto che la domanda è stata accolta in misura inferiore al petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam
Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di residenza per 103 giornate per l'anno 2018, 82 giornate per l'anno 2021e 56 giornate per l'anno 2022;
2. Accoglie parzialmente la domanda di riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 da parametrarsi a 56 giornate lavorative;
3. Rigetta la domanda di reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di residenza per 103 giornate per l'anno 2020;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00, oltre CP_1 rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge con distrazione
Taranto, 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 26.09.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Angelini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.06.2023 la ricorrente si doleva del disconoscimento delle giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze della Controparte_2
e segnatamente: 103 giornate nell'anno 2018 dal 2.02.2018 al
[...]
10.06.2018; 103 giornate nell'anno 2020 dal 4.01.2020 al 30.05.2020; 104 giornate nell'anno 2021 dall'8.07.2021 al 29.11.2021; 103 giornate nell'anno 2022 dal 24.05.2022 al 30.09.2022 e nel mese di novembre 2022.
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della soc. agr. per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere CP_2
l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per anni 2018
– 2020 – 2021 e 2022 per il numero di giornate indicate, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 25.10.2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio del giudizio RG 481/24, di precedente iscrizione, stanti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, avendo la IG. con il successivo ricorso richiesto il Pt_1 riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2022.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Tanto premesso il ricorso nel merito è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. , da cui si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la cancellazione dagli CP_3 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi comprese quelle CP_2 assertivamente prestate dalla IG.ra nei suddetti anni 2018 – 2020 – 2021 e Pt_1
2022.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto solo in parte dalla ricorrente. Dalla prova testimoniale svolta è emerso che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della sotto le direttive del legale Controparte_4 rappresentante IG. , svolgendo le mansioni di raccolta delle olive Parte_2
e attività connesse alla stessa, spollonatura, pulizia terreni, legatura dei tralci nei vigneti ed attività connesse, con un orario di lavoro variabile in base ai periodi dell'anno, ossia dalle 6 alle 13 in estate e dalle 7 alle 14 in inverno, percependo una retribuzione di € 43,00 circa al mese (cfr. dichiarazioni teste “Ho Tes_1 lavorato con la ricorrente alle dipendenze dell' Controparte_4 nell'anno 2018…. Io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme nello stesso periodo ossia da febbraio a giugno e abbiamo anche fatto lo stesso numero di giornate.
Abbiamo fatto 103 giornate….io e la ricorrente abbiamo effettuato insieme anche lo stesso tipo di lavori che sono stati la raccolta delle olive….poi abbiamo tolto i polloni da sotto gli alberi di ulivo e dopo siamo passate ai vigneti dove abbiamo tolto l'erba da sotto le viti, abbiamo legato i tralci….abbiamo lavorato insieme su uliveti che si trovano sulla strada Francavilla – Sava mentre i vigneti erano sulla strada Sava –
San Marzano…..le direttive ci venivano date direttamente dal IG
[...]
.abbiamo avuto la stessa paga giornaliera che era di € 43,00…in inverno Per_1 facevamo dalle 7.00 alle 14.00 e in estate dalle 6.00 alle 13.00”); tutti gli altri testi hanno reso conformi dichiarazioni sulle circostanze sin qui esaminate.
Per quanto attiene, invece, alla specifica entità delle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa, l'esame congiunto e incrociato della prova testimoniale e delle risultanze ispettive rivela decisive incongruenze ed evidenti contraddizioni che non consentono l'integrale accoglimento dalla domanda.
La stessa può ritenersi integralmente provata con riferimento all'anno 2018, come emerge dalle riportate dichiarazioni della teste che devono ritenersi Tes_1 attendibili in quanto coerenti e non contraddittorie;
pertanto, la domanda di reiscrizione agli elenchi OTD per 103 giornate lavorative per l'anno 2018 dovrà essere accolta.
Alcuno dei testi escussi ha, invece, adeguatamente confermato l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente alle dipendenze dell' nell'anno Controparte_4
2020 (cfr dich teste “Ho lavorato con la ricorrente alle dipendenze della Tes_2
negli anni 2021 e 2022….”; cfr dich teste : “Ho Parte_3 Tes_3 lavorato con la IG.ra per la ditta negli anni 2021 e 2022….”; cfr Pt_1 CP_2 dich teste : “Ho lavorato con la ricorrente alle dipendenze della ditta Tes_4 [...] nell'anno 2018....”). Pur avendo il teste riferito di aver lavorato con CP_2 Tes_5 la ricorrente nei primi mesi dell'anno 2020, come sostenuto dalla stessa in ricorso
(cfr. dich. teste “Nell'anno 2020 ho lavorato con la ricorrente nei primi mesi Tes_5 dell'anno…”), le relative dichiarazioni non possono ritenersi attendibili in quanto contraddittorie rispetto a quanto dichiarato dallo stesso lavoratore in sede ispettiva, ove lo stesso, in ordine allo svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della dichiarava di aver lavorato Controparte_2 soltanto nei mesi da agosto a dicembre di ogni anno (cfr. dich. isp. Gigante: “D. Nel
2020 ha lavorato? R. Si, io lavoro ogni anno da agosto a dicembre. Io lavoro da 30 anni per questa azienda da agosto a dicembre”).
Sicchè, la domanda di reiscrizione di 103 giornate per l'anno 2020 non potrà essere accolta.
Sufficientemente provata deve ritenersi la domanda di accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa nei mesi da luglio a ottobre dell'anno 2021, ad eccezione del mese di novembre (cfr. dich test. teste : “Ho lavorato con Tes_3 la IG.ra per la ditta negli anni 2021 e 2022. Nell'anno 2021 Pt_1 CP_2 abbiamo lavorato insieme...ho fatto 103 giornate…Io andai via quell'anno prima della raccolta”).
Non possono, invece, riconoscersi le giornate lavorative asseritamente prestate nel mese di novembre 2021 in quanto, per stessa ammissione della ricorrente, nel novembre 2021 non avrebbe prestato attività lavorativa in quel mese (cfr. dich. isp.
Verbale 20.05.2022 IG.ra “D. Lei attualmente lavora? R. No, ho lavorato da Pt_1 luglio a ottobre alle dipendenze di di , riferendosi Parte_2 CP_2 evidentemente all'attività prestata nell'anno 2021). In ragione di tali contraddizioni tra quanto dedotto in ricorso e quanto dichiarato dalla ricorrente in sede ispettiva, dalle 104 giornate richieste per l'anno 2021 devono essere stralciate quelle asseritamente svolte nel mese di novembre, da quantificarsi in 22 giornate sulla scorta delle buste paga in atti.
Quanto all'anno 2022, le emergenze istruttorie consentono di ritenere provato lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2 nei mesi di giugno, settembre e novembre, mentre lo svolgimento di detta attività nei mesi di maggio, luglio e agosto non risulta confermato da alcuno dei testi escussi (cfr. dich. teste “In tutti e due gli anni ho lavorato con la Tes_2 ricorrente un mese se ben ricordo a luglio nel 2021 e giugno del 2022”; cfr. dich. teste “Nell'anno….2022 ho lavorato con la ricorrente gli ultimi mesi Tes_5 dell'anno all'incirca da settembre /ottobre a dicembre...”; cfr dich teste : Tes_3
“Nell'anno 2022 ci siamo trovate a lavorare insieme solo agli uliveti se ben ricordo da settembre a dicembre circa…” ), sicchè, rispetto alle 103 giornate lavorative asseritamente svolte da maggio a settembre e a novembre, devono riconoscersi unicamente 56 giornate lavorative svolte nei mesi di giugno, settembre e novembre e quantificate sulla scorta delle buste paga in atti.
Alla luce dei rilievi sin qui esposti, le dichiarazioni rese dai testi devono ritenersi attendibili sia in quanto coerenti tra loro sia in quanto confermative e non contraddittorie con quanto emerso in sede ispettiva, seppur nei limiti quantitativi e per le motivazioni già descritte.
Entro i limiti indivuduati deve ritenersi, pertanto, che nel caso di specie non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto le giornate di lavoro denunciate, ad eccezione di quelle per le quali sono emerse le contraddizioni già descritte.
E' evidente, infatti, che a fronte della prova del rapporto di lavoro subordinato, come emersa dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti (cfr buste paga allegati ricorrente), nei limiti quantitativi già descritti, né le vicende interne alla gestione dell'azienda, né le irregolarità amministrative a questa contestate in sede ispettiva, possono essere dedotte in pregiudizio della ricorrente, conformemente a quanto statuito in analoghi giudizi dalla giurisprudenza di merito: “Ritiene il giudicante tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa dell'azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa. E, infatti, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e della lettera di assunzione” (sentenze Tribunale di Taranto
n. 1781/2024; 1791/2024).
Alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, deve ritenersi parzialmente raggiunta la prova del rapporto di lavoro entro i limiti individuati in motivazione.
In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di residenza per 103 giornate per l'anno 2018, 82 giornate per l'anno 2021 e 56 giornate per l'anno 2022; deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione limitatamente alle 56 giornate lavorative accertate per l'anno 2022.
La domanda di reiscrizione agli elenchi OTD per l'anno 2020 deve, invece, essere rigettata in quanto non provata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto che la domanda è stata accolta in misura inferiore al petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam
Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di residenza per 103 giornate per l'anno 2018, 82 giornate per l'anno 2021e 56 giornate per l'anno 2022;
2. Accoglie parzialmente la domanda di riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 da parametrarsi a 56 giornate lavorative;
3. Rigetta la domanda di reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di residenza per 103 giornate per l'anno 2020;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00, oltre CP_1 rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge con distrazione
Taranto, 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli