TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 495/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
), nato/a il 06/02/1997 a RAGUSA (RG), Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'avv. CASSARINO PIETRO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nato/a il 16/10/1993 a MODICA (RG), Controparte_1 C.F._2 difeso/a dall'avv. DI PASQUALE GIOVANNI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.5.2024 davanti al giudice designato le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
Il giudice designato rimette la causa al Collegio per la decisione e richiede il parere del PM.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.2.2024 parte ricorrente espone di aver convissuto con CP_1
che dalla loro unione è nata la figlia in data 4.8.2021; chiede la
[...] Persona_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Si costituisce Controparte_1
All'udienza del 30.5.2024 il giudice designato sente i genitori, che rilasciano dichiarazioni concordi. dichiara di avere raggiunto un accordo: “Mia figlia vive con me. Abbiamo Parte_1 raggiunto un accordo nei seguenti termini: ci siamo accordati per 250 euro al mese;
quanto al diritto di visita abbiamo previsto 2 giorni infrasettimanali (martedì e giovedì), poi a settimane alterne il pernotto con il padre dalle 16.00 del sabato alle 11.00 della domenica;
nella settimana dove non c'è il pernotto previsto la bambina sta con il padre la domenica dalle 10 alle 20. ADR: l'assegno unico lo prendo tutto io e mi pare sia 200 euro circa.
“Aderisco a tutto quanto dichiarato dalla signora, abbiamo raggiunto Controparte_1 l'accordo nei termini sopra esposti.”
Il giudice designato provvede in conformità: dispone l'affidamento condiviso della minore
[...] ad entrambi i genitori;
la minore vivrà con la madre e potrà stare con il padre, salvi Per_1 tutti i diversi accordi tra le parti, ogni martedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00; a settimane alterne starà con il padre dalle 16.00 del sabato alle 11.00 della domenica, con pernotto;
nella settimana in cui non è previsto il pernotto la bambina starà con il padre la domenica dalle 10 alle 20; ed inoltre, cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; dal 1° al 15 agosto di ogni anno;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della minore corrispondendo a
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, al netto dell'assegno Parte_1 unico per la minore, che sarò percepito integralmente dalla madre;
oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.12.2024 le parti confermano il consenso reciproco alla regolamentazione che precede;
il padre chiede che il versamento avvenga entro il giorno 20 di ogni mese, giorno in cui viene pagato dal datore di lavoro.
Il Tribunale ritiene allora di confermare le statuizioni provvisorie rese dal giudice designato, accettate dalle parti ancorchè non versate in apposito separato e dettagliato accordo.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
dispone l'affidamento condiviso della minore nata a [...] il [...], ad Persona_1 entrambi i genitori;
la minore vivrà con la madre e potrà stare con il padre, salvi tutti i diversi accordi tra le parti, ogni martedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00; a settimane alterne starà con il padre dalle 16.00 del sabato alle 11.00 della domenica, con pernotto;
nella settimana in cui non è previsto il pernotto la bambina starà con il padre la domenica dalle 10 alle 20; ed inoltre, cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; dal 1° al 15 agosto di ogni anno;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della minore corrispondendo a , entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 250,00, al Parte_1 netto dell'assegno unico per la minore, che sarà percepito integralmente dalla madre;
oltre rivalutazione ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 07/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
), nato/a il 06/02/1997 a RAGUSA (RG), Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'avv. CASSARINO PIETRO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nato/a il 16/10/1993 a MODICA (RG), Controparte_1 C.F._2 difeso/a dall'avv. DI PASQUALE GIOVANNI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.5.2024 davanti al giudice designato le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
Il giudice designato rimette la causa al Collegio per la decisione e richiede il parere del PM.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.2.2024 parte ricorrente espone di aver convissuto con CP_1
che dalla loro unione è nata la figlia in data 4.8.2021; chiede la
[...] Persona_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Si costituisce Controparte_1
All'udienza del 30.5.2024 il giudice designato sente i genitori, che rilasciano dichiarazioni concordi. dichiara di avere raggiunto un accordo: “Mia figlia vive con me. Abbiamo Parte_1 raggiunto un accordo nei seguenti termini: ci siamo accordati per 250 euro al mese;
quanto al diritto di visita abbiamo previsto 2 giorni infrasettimanali (martedì e giovedì), poi a settimane alterne il pernotto con il padre dalle 16.00 del sabato alle 11.00 della domenica;
nella settimana dove non c'è il pernotto previsto la bambina sta con il padre la domenica dalle 10 alle 20. ADR: l'assegno unico lo prendo tutto io e mi pare sia 200 euro circa.
“Aderisco a tutto quanto dichiarato dalla signora, abbiamo raggiunto Controparte_1 l'accordo nei termini sopra esposti.”
Il giudice designato provvede in conformità: dispone l'affidamento condiviso della minore
[...] ad entrambi i genitori;
la minore vivrà con la madre e potrà stare con il padre, salvi Per_1 tutti i diversi accordi tra le parti, ogni martedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00; a settimane alterne starà con il padre dalle 16.00 del sabato alle 11.00 della domenica, con pernotto;
nella settimana in cui non è previsto il pernotto la bambina starà con il padre la domenica dalle 10 alle 20; ed inoltre, cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; dal 1° al 15 agosto di ogni anno;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della minore corrispondendo a
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, al netto dell'assegno Parte_1 unico per la minore, che sarò percepito integralmente dalla madre;
oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.12.2024 le parti confermano il consenso reciproco alla regolamentazione che precede;
il padre chiede che il versamento avvenga entro il giorno 20 di ogni mese, giorno in cui viene pagato dal datore di lavoro.
Il Tribunale ritiene allora di confermare le statuizioni provvisorie rese dal giudice designato, accettate dalle parti ancorchè non versate in apposito separato e dettagliato accordo.
Spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
dispone l'affidamento condiviso della minore nata a [...] il [...], ad Persona_1 entrambi i genitori;
la minore vivrà con la madre e potrà stare con il padre, salvi tutti i diversi accordi tra le parti, ogni martedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00; a settimane alterne starà con il padre dalle 16.00 del sabato alle 11.00 della domenica, con pernotto;
nella settimana in cui non è previsto il pernotto la bambina starà con il padre la domenica dalle 10 alle 20; ed inoltre, cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, la festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; dal 1° al 15 agosto di ogni anno;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della minore corrispondendo a , entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 250,00, al Parte_1 netto dell'assegno unico per la minore, che sarà percepito integralmente dalla madre;
oltre rivalutazione ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 07/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti