Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RGV 202/2024 promosso dai coniugi:
(cf: ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Comune di Ponte nelle Alpi (BL), rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Noro del Foro di Belluno che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(cf: ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
23.11.1984, residente in [...], Comune di Ponte nelle
Alpi (BL), rappresentato e difeso dall'avv. dall'Avv. Tiziana Noro del Foro di Belluno che la rappresenta e difende come da procura in atti
*
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO –
I coniugi e premettendo di essersi uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio religioso a Lipik (Croazia) il 29.10.2011 ( come da registro degli atti di matrimonio del comune di Lipik al n.28 dell'anno 2011) e che dall'unione coniugale sono
Belluno e il 30.01.2015 a Belluno, hanno chiesto la cessazione degli effetti Persona_3 civili del matrimonio tra loro contratto.
Trattandosi di cittadini stranieri, il presente giudizio presenta elementi di estraneità e deve essere quindi verificata la giurisdizione del giudice italiano, la quale sussiste in forza delle previsioni di cui all'art. 3, Reg. UE n. 2019/1111 del Consiglio, del 25.6.2019, “relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori” (c.d. Bruxelles II-ter, applicabile dal 1°.8.2022) che ha sostituito il Reg. CE n.
2201/2003.
Per la legge applicabile, occorre fare riferimento all'art. 31 della l. n. 218/1995, come modificato dal d.lgs. 149/2022: “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del
Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni." A sua volta, il regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010, all'art. 8, prevede che, in mancanza di una scelta degli interessati, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati, tra l'altro, dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Pertanto, tenendo presente che i coniugi non hanno scelto la legge applicabile e sono residenti in Italia nel circondario di questo Tribunale, è della legge italiana che occorre fare applicazione.
Osservato inoltre che l'assenza di trascrizione del matrimonio (celebrato all'estero) nei registri dello stato civile italiani, non è di ostacolo alla pronuncia in materia di scioglimento del matrimonio, posto che "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, poiché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è mai stato trascritto" (v. Cass. sez. un. 28.10.1985 n. 5292).
Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dal difensore e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 7 novembre
2024;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 5 aprile 2024;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Lipik (Croazia) il 29.10.2011 ( come da registro degli atti di matrimonio del comune di Lipik al n.28 dell'anno 2011) tra
[...]
(cf: ), nata a [...], il [...], residente Pt_1 C.F._1 in Frazione di Soccher, via Doloda n. 10, Comune di Ponte nelle Alpi (BL) e Pt_2
(cf: ), nato a [...], il [...], residente
[...] C.F._2 in Frazione di Soccher, via Doloda n. 10, Comune di Ponte nelle Alpi (BL), alle seguenti condizioni, come concordate dalle parti e che qui si trascrivono:
1) i ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, ciascuno nella propria abitazione di residenza;
2) la casa già coniugale, sita in Frazione di Soccher, via Doloda n. 10, Comune di Ponte nelle Alpi
(BL), in locazione, rimarrà assegnata alla SIa;
Parte_1
3) sia confermato che i figli minori siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con la residenza presso la madre e con diritto del padre di vederli nei termini indicati nel prosieguo, compatibilmente con il rispetto delle loro esigenze di salute e di un ordinato regime di vita;
4) sia confermato che il padre avrà il diritto di tenere con sé i figli per una notte a settimana, sempre la stessa, già individuata nella serata del mercoledì. In particolare, nell'occasione, il SI Parte_2 preleverà i figli dalla casa di residenza della madre alle ore 18.30 e li terrà con sé fino alle ore 8.00 del giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola o, nel periodo estivo, presso la scuola estiva o a casa della madre;
5) sia confermato che il padre avrà altresì il diritto di tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dalle ore 13.00 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica, quando li riaccompagnerà presso la casa della madre;
6) sia confermato che il SI , in base alle proprie esigenze lavorative, finché ne Parte_2 ravviserà le condizioni ed i presupposti, avrà la facoltà, dal lunedì al venerdì incluso, di pranzare con i figli, dalle ore 13.00 alle ore 15.30, quando la SIa li andrà a ritirare dall'abitazione Parte_1 paterna, tranne il venerdì del fine di settimana alternato di spettanza al padre;
7) sia confermato che, durante le vacanze natalizie, che normalmente entrambi i coniugi trascorrono in
Croazia, il padre potrà tenere con sé i figli una settimana durante le vacanze di Natale e, in particolare, ad anni alternati, dal mattino del 25/12 alle ore 10.00 al 31/12 alle ore 10.00, mentre per l'anno successivo dal 31/12 alle ore 10.00 al 6/01 alle ore 10.00. Qualora uno dei due coniugi dovesse tornare in Italia prima della fine delle vacanze natalizie, i minori rimarranno in Croazia con l'altro genitore fino al termine delle stesse;
8) sia confermato che, durante le festività pasquali, i figli trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, dividendo a metà i rimanenti giorni di vacanza;
9) sia confermato che, il padre, d'estate, terrà con sé i figli per due o tre settimane anche non consecutive, comunicando il periodo alla SIa entro il 31 maggio di ogni anno;
Parte_1
10) sia confermato che il SI , nei tempi di competenza, potrà gestire in completa Parte_2 autonomia le visite dei figli in favore dei nonni paterni, coprendo gli stessi i tempi in cui lo stesso sarà al lavoro, facendo turni o comunque fuori casa;
11) sia confermato che il SI ha l'obbligo di corrispondere alla SIa , Parte_2 Parte_1 entro i primi cinque giorni di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, la somma globale di € 180.00 (€ 60.00 a figlio); tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT, con verifica annuale a partire dal mese di gennaio
2025;
12) sia confermato che, saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie, che verranno sostenute nell'interesse dei figli, secondo il protocollo di intesa sottoscritto al riguardo tra la Presidenza del Tribunale di Belluno e quella dell'Ordine forense locale attualmente in vigore, che si considera parte integrante del presente atto. In ogni caso, per accordo tra le parti, saranno divise al 50% le spese inerenti il pulmino, che includono anche la mensa dei minori;
13) sia confermato che, l'assegno unico sia versato ad entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno e che il medesimo criterio di suddivisione venga mantenuto anche in caso di cambiamento della legge a tal proposito. Anche le detrazioni fiscali per figli a carico saranno divise al 50% tra i coniugi;
14) venga dato atto e confermato che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra; 15) fermo quanto sopra, i coniugi confermano di nuovo, reciprocamente, di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo, ragione e/o causa per qualsivoglia rapporto obbligatorio, reale e/o di altra natura tra loro fin qui intercorso, sia prima che durante il matrimonio, che dichiarano definito a tutti gli effetti di legge e, se del caso, vi rinunziano;
16) i ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di altro documento idoneo all'espatrio, anche per i figli minori;
17) i ricorrenti dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, ai fini del passaggio in giudicato della stessa.
18) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta