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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario
in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9756/2021 R.G.
TRA
– in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1
– rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1
dall'Avv. Stefano Salimbene ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla
Via Nizza, n. 134
– ricorrente –
CONTRO
1 - in persona del Capo pro-tempore dr Controparte_1 CP_2
-, rappresentato e difeso a mezzo di funzionario delegato, in virtù di delega allegata
[...]
agli atti, ed elettivamente domiciliato in Salerno al Coso (Palazzo Controparte_3
Amato)
– resistente –
Avente ad oggetto: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 3207/3093 del
19/10/2021 prot. 44508 del 05.11.2021, notificata a mezzo del servizio postale in data
11.11.2021 e ricevuta il 15.11.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 25 Marzo 2025, all'esito della discussione e della Camera di Consiglio, il Giudice decide la presente controversia dando pubblicamente lettura del dispositivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Col ricorso introduttivo la ricorrente deduceva che: a) in data 23 Agosto 2018, l'
[...]
, per il tramite degli Ispettori, effettuava accesso ispettivo Controparte_1
presso la ditta in Capaccio-Paestum alla via Marittima presso l'Hotel Parte_1
Schumann s.r.l; b) dal verbale di primo accesso ispettivo n° 101/121/116 del 23 Agosto 2018
emergeva la presenza di lavoratori che, sebbene assunti presso l'Hotel Shuman, di fatto,
eseguivano prestazioni lavorative a favore della ditta titolare dello Parte_1
stabilimento Balneare;
c) in data 27 Maggio 2019, la riceveva Controparte_4
2 Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. SA00000/2019-604-01 del 18 Maggio
2019 con il quale si contestavano le seguenti violazioni: numero ore di lavoro registrate in meno rispetto alla posizione del lavoratore sig. ; somministrazione illecita Parte_2
dei lavoratori e , in quanto, sebbene assunti presso Parte_3 Persona_1
l'Hotel Shuman, di fatto, eseguivano prestazioni lavorative a favore della ditta Parte_1
titolare dello stabilimento Balneare;
d) in data 15 Novembre 2021 la ricorrente
[...]
riceveva l'ordinanza ingiunzione emanata dall' Controparte_1
n. 3207/3093 del 19/10/2021 prot. 44508 del 05.11.2021, notificata a mezzo del servizio postale in data 11.11.2021; e) che il verbale di accertamento era nullo per violazione del termine di cui all'art. 14 della legge 689/1981, posto che la data da cui far decorrere il termine decadenziale andava calcolata a partire dall'11 Settembre 2018, data in cui, a seguito dell'accesso ispettivo del 23 Agosto 2018, la per il tramite del consulente con CP_4
apposita delega, provvedeva alla consegna di tutta la documentazione richiesta e richiamata nel predetto verbale di primo access;
f) che, anche a voler far coincidere la conclusione dell'accertamento al 19 Novembre 2018, data in cui l' adottava il cosiddetto verbale Pt_4
interlocutorio e contestualmente acquisiva ulteriore documentazione, doveva ritenersi decorso il termine di novanta giorni atteso che il verbale di accertamento veniva passato per la notifica in data 18 Maggio 2019 e ricevuto dalla in data 27 Maggio Controparte_4
2019. Nel merito, subordinatamente, contestava la sussistenza di una somministrazione illecita tra la Società Hotel Schuhmann s.r.l. e , atteso che i lavoratori Controparte_4
di cui al verbale ispettivo rendevano prestazioni lavorative esclusivamente per gli ospiti dell'Hotel Schuhmann che, fra i servizi inclusi nella tariffa di soggiorno, usufruivano anche dell'accesso alla spiaggia.
3 Instava conseguentemente per la declaratoria di nullità dell'impugnata ordinanza ingiunzione, con ogni conseguenza in merito alle spese di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'
[...]
resistendo alla opposizione, della quale chiedeva il Controparte_1
rigetto, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva.
Sospesa cautelarmente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
all'udienza del 25 Marzo 2025, a seguito di discussione orale, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
Costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il
"fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi
(oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi". (Cass.
12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11).
In particolare, la Suprema Corte ha fatto proprio il principio di ragionevolezza evidenziando che “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e
4 sulla base della complessità delle indagini…” (cfr.; Cass. Civ., 11308/1998; 1866/2000;
2088/2000; 3254/2003).
Spetta dunque al giudice dell'opposizione valutare il tempo utilizzato dall'accertatore per addivenire alle proprie conclusioni sanzionatorie, identificando nella quantità e nella qualità
dei documenti acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza un valido criterio cui ancorare la valutazione della ragionevolezza del tempo dell'accertamento.
Facendo applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, occorre rilevare che, nella fattispecie, prescindendo dalla circostanza che già dall'esame del verbale di primo accesso redatto dagli ispettori in data 23 Agosto 2018, emergeva l'individuazione di tutti gli illeciti commessi dalla ricorrente, l'attività acquisitiva di documentazione da parte del convenuto,
sulla base della documentazione agli atti, deve ritenersi conclusa il 19 Novembre 2018, data in cui l' adottava il cosiddetto verbale interlocutorio e contestualmente acquisiva Pt_4
ulteriore documentazione oltre quella depositata dalla ricorrente in data 11 Settembre 2018.
Il possesso da parte dell'Amministrazione ingiungente della documentazione atta a suffragare la sussistenza degli illeciti, acquisita alla data del 19 Novembre 2018, comporta il superamento dei limiti temporali normativamente stabiliti, stante la conclusione degli accertamenti in data 28 Marzo 2019 prot. n. 11233 (e dunque già oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 19 Novembre 2018) e l'avvenuta notifica del verbale unico in data 27
Maggio 2019, dovendosi escludere la necessità di ulteriori indagini successive. Detta
tardività sussisterebbe, peraltro, anche a voler considerare la prima notifica del verbale avvenuta in data 29 Marzo 2019 e non andata a buon fine.
5 L'opposizione deve essere conseguentemente accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante la sua l'espressa dichiarazione di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario
in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 9756/2021, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1)
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto; 2) ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n.
3207/3093 del 19/10/2021 prot. 44508 del 05.11.2021, notificata a mezzo del servizio postale in data 11.11.2021 e ricevuta il 15.11.2021; 3) CONDANNA il convenuto
[...]
alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in Controparte_1
complessivi € 1.967,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 1.703,00 per competenze di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione, per espressa dichiarazione di anticipo, al procuratore costituito di parte ricorrente Avv. Stefano
Salimbene.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 25 Marzo 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
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