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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5995 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/08/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria Cannas, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valeria Cannas, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/08/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita ad Assemini, via Principe di Piemonte n. 71/A, rimarrà nella disponibilità della sig.ra ove continuerà a vivere insieme ai figli;
il Pt_1 sig. si impegna a lasciare la casa coniugale - e a trasferire la propria Pt_2 residenza altrove - al più tardi entro il giorno in cui verrà emesso il provvedimento che dichiara lo stato di separazione.
3) I coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, svolgendo entrambi attività lavorativa che consente loro piena autonomia economica, dichiarano di non avere vicendevoli pretese a titolo di mantenimento, e, reciprocamente, rinunciano al relativo assegno.
4) Per quanto riguarda i figli, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € Pt_1
700,00 (euro settecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
5) I coniugi contribuiranno alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato) Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5995 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/08/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria Cannas, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valeria Cannas, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/08/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita ad Assemini, via Principe di Piemonte n. 71/A, rimarrà nella disponibilità della sig.ra ove continuerà a vivere insieme ai figli;
il Pt_1 sig. si impegna a lasciare la casa coniugale - e a trasferire la propria Pt_2 residenza altrove - al più tardi entro il giorno in cui verrà emesso il provvedimento che dichiara lo stato di separazione.
3) I coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, svolgendo entrambi attività lavorativa che consente loro piena autonomia economica, dichiarano di non avere vicendevoli pretese a titolo di mantenimento, e, reciprocamente, rinunciano al relativo assegno.
4) Per quanto riguarda i figli, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di € Pt_1
700,00 (euro settecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
5) I coniugi contribuiranno alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato) Pag. 2 di 2