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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3372 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via F. Caracciolo n. 15 presso l'avv. Felice Laudadio (CF: ) da cui è CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
con sede in Roma alla Via Monzambano n. 10 (P.I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Greci n. 36 presso l'avv. Pietro
D'Alessandro (CF: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta CodiceFiscale_3
in sede di costituzione telematica in appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In ottemperanza al provvedimento dell'Ill.mo Presidente, l'Ing. con le presenti Pt_1
note di trattazione, formula le “istanze e conclusioni” per l'udienza dell'11.04.2025. 1) In ossequio al principio
di sinteticità degli atti, il difensore dell'Ing. richiama tutte le difese, eccezioni e deduzioni svolte con Pt_1
l'atto di appello, nonché la documentazione versata in atti, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso
pagina 1 di 14 prodotto, dedotto ed eccepito e insistendo per l'accoglimento del presente gravame. 2) Il difensore dell'Ing.
chiede, infine, che la causa venga introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Pt_1
Tutto quanto premesso, si reiterano le conclusioni rassegnate in atti”.
PER L'APPELLATA: “La deducente si riporta ad ogni propria eccezione, difesa e reitera ogni impugnativa
alle avverse difese e chiede che la causa sia assegnata in decisione con i termini ex art 190 cpc, insistendo per
l'accoglimento di ogni propria conclusione con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 27.10.2017 l'ing. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 7269/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 12.09.17 ed a lui notificato il 22.09.17 con cui, in accoglimento del ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. proposto in suo danno dall' gli veniva ingiunto il CP_1
pagamento della somma di € 1.060.525,63, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di restituzione dell'importo a lui versato dalla stessa società ricorrente in ottemperanza alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 2835/2009 la quale veniva integralmente riformata dalla Corte di
Appello di Napoli che rigettava la domanda del con sentenza n. 2118/2017, a sua volta oggetto di ricorso Pt_1
per Cassazione tuttora pendente innanzi alla Suprema Corte.
A sostegno dell'opposizione l'ing. ha addotto l'assenza dei requisiti per ricorrere alla procedura Pt_1
monitoria non avendo il credito restitutorio azionato ex adverso le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità richieste dall'art. 633 c.p.c. Nell'illustrare tale posizione l'opponente ha dedotto che l' nel CP_1
giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 2118/2017, non aveva proposto alcuna domanda di restituzione dell'importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado, per l'ipotesi in cui la stessa venisse riformata,
sicché nessuna statuizione era stata adottata sul punto. Per tale motivo, a giudizio dell'ing. l' non Pt_1 CP_1
poteva ritenersi allo stato titolare di un credito restitutorio quanto piuttosto di una mera aspettativa, non idonea all'attivazione del procedimento ex art. 633 c.p.c., stante la pendenza del ricorso per Cassazione e il mancato passaggio in giudicato della sentenza di riforma della Corte di Appello di Napoli.
In forza di tali allegazioni l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed in subordine la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. avendo la decisione della Cassazione natura pregiudiziale rispetto alla causa di opposizione.
L' costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo che la restituzione di CP_1
pagina 2 di 14 quanto corrisposto all'ing. in esecuzione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., Pt_1
costituiva un effetto automatico della riforma di tale pronunzia da parte della Corte di Appello.
La causa, disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ad opera dell'originario assegnatario del giudizio ed assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata decisa con sentenza pubblicata il 12.05.2021 e non notificata la quale ha così provveduto: “1) rigetta
l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 7269/2017; 2) condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 26.158,00 per compensi, cui Pt_1 CP_1
aggiungere rimborso spese forfettarie nella misura del 15% di detto compenso, IVA e CPA di legge”.
Detta sentenza è stata così motivata: “…è necessario premettere che non impone la sospensione cd.
necessaria del presente giudizio il dato che avverso la sentenza di appello sia stato proposto ricorso per
Cassazione. Per tale motivazione si riporta la massima della S.C. dell'ordinanza n. 12773 del 2017: “Il giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza
di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in
attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i
due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione
dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art.
295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una
valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata”.
La soluzione del caso, oggetto della presente opposizione, necessita del vaglio circa gli effetti della
sentenza emessa in grado di appello sugli atti di esecuzione (volontari o meno) posti in essere in base alla
sentenza di primo grado dalla stessa riformata, alla luce del disposto dell'art. 336 c.p.c. e dei concetti di
espansione interna ed esterna della pronuncia di riforma.
Per la precisione, nel caso odierno, l'effetto di cui si discute è quello espansivo esterno che la riforma
totale di una sentenza di primo grado, attraverso la pronuncia del giudice di secondo grado, ha sugli atti di
esecuzione posti in essere sulla base della statuizione di condanna contenuta nella stessa che, come è noto, ha
efficacia provvisoriamente esecutiva (…).
Orbene, l'ing. insistendo sul dato pacifico per cui l' nell'ambito del giudizio di Pt_1 CP_1
appello, non ha mai formulato alcuna richiesta restitutoria, per l'ipotesi di riforma della sentenza di primo
pagina 3 di 14 grado (su cui pertanto la C.d.A. non ha avuto modo di pronunciarsi nemmeno implicitamente), ritiene, sulla
base dell'art. 336 c.p.c., che il procedimento monitorio non sarebbe attivabile, atteso che la sentenza di appello
sarebbe priva di specifica statuizione in relazione alla richiesta di restituzione di quanto corrisposto in
esecuzione della sentenza di primo grado. Ne deriverebbe, infatti, secondo l'opponente, l'insussistenza di un
credito certo e liquido e tale incertezza sarebbe poi ancora maggiore in virtù della pendenza del ricorso per
Cassazione depositato nel 2017 (…).
Tale ricostruzione non è, tuttavia, condivisibile. Parte opponente coglie solamente in parte nel segno in
quanto l'eccezione può esser certamente riferita all'inidoneità della sentenza di appello a divenire idoneo titolo
esecutivo per l'attivazione dell'apposito procedimento di recupero ed esecuzione, ma di certo non può non esser
idonea ad attivare il procedimento monitorio, volto all'ottenimento di un autonomo titolo esecutivo, per
azionare il credito restitutorio, sul quale non si è formato appunto alcun giudicato, nemmeno implicito.
La riforma della sentenza di primo grado, sulla base dell'applicazione dell'art. 336 c.p.c., è di per sé
titolo alla restituzione di quanto corrisposto sulla base della provvisoria esecuzione della stessa: è nella
caducazione che vi è il fondamento alla restituzione ed il ripristino dello status quo ante.
Sul punto si è espressa proprio la Corte di Cassazione, con sentenza n. 30389 del 2019: “Il principio
secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente
esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma
della sentenza e può esser fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, […]”.
In senso conforme, anche l'Ordinanza n. 18062/2018, la quale afferma che, benché sia vero che senza apposita
domanda di restituzione la sentenza di appello non abbia valore esecutivo, il diritto alla restituzione sorge con
la riforma della sentenza di primo grado, attuabile con un nuovo giudizio. Tale nuovo giudizio può esser attivato
anche attraverso il procedimento monitorio, che diviene una alternativa con rischi legati alla possibile
necessaria restituzione a carico del creditore che lo attiva nel caso di ulteriore riforma della procedimento
giudiziario che parallelamente prosegue (Sentenza n. 26926/2018, Cass. Terza Sezione Civile)…
Tale ragionamento è supportato anche dalla pronuncia 27131/2018 della Corte di Cassazione, la quale
statuisce che il diritto alla restituzione sorge dalla semplice riforma della sentenza di primo grado sulla base
della sentenza di appello, per una corretta applicazione dell'effetto espansivo esterno derivante dall'art. 336
c.p.c. così come riformato: “che invero, l'eliminazione, per effetto della L. 26 novembre 1990, nr. 353,
pagina 4 di 14 dell'inciso “con sentenza passata in giudicato” dal testo dell'art. 336 c.p.c., comma 2, ha comportato una
immediata efficacia della sentenza di riforma (e di cassazione) sugli atti di esecuzione dipendenti dalla sentenza
di primo grado riformata (ovvero d'appello cassata). Ne consegue che, pubblicata la sentenza di riforma, viene
meno tanto la efficacia esecutiva della condanna resa nel primo grado tanto la giustificazione degli atti di
esecuzione compiuti, siano essi spontanei o coattivi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme
riscosse e, in generale, di ripristino dello status quo ante (ex plurimis: Cass. sez. 3^ 30 aprile 2009 n. 10124;
sez. lav. 05 marzo 2009 n. 5323)”.
Ed è proprio dalla riforma dalla sentenza di primo grado che il credito attivato prende i contorni
divenendo liquido, a maggior ragione nel caso di specie dove non vi è alcun contrasto tra le parti in merito al
quantum dello stesso e al pagamento che ha corrisposto. Non coglie nel merito, dunque, neanche CP_1
l'eccezione di mancanza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.: il
credito è determinato e liquido, a monte, e non vi è contestazione sul quantum - che è riferito direttamente alla
cifra corrisposta dall'opposto in virtù dell'esecuzione della sentenza in una somma già predeterminata - mentre
è esigibile sulla base della sentenza di appello.
Non appare, quindi, conferente il richiamo al precedente della S.C n. 16152/2010, sulla cui base il
precedente Istruttore ha negato la concessione della provvisoria esecuzione, con ordinanza più volte richiamata dalla difesa dall'ing e da cui questo Giudice dissente. Pt_1
Invero, nella specie non vi è questione di decadenza in ordine alla domanda di ripristino, perché non
proposta dall'appellante nel giudizio di appello, avendo prescelto di agire in via monitoria al fine CP_1
formare un autonomo titolo esecutivo sulla cui base ottenere la restituzione delle somme pacificamente pagate...
Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto
ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo in
applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2024, avuto riguardo al valore della domanda e alla effettiva
attività processuale espletata”.
§§§§§§
Con atto notificato il 21.07.2021 ed iscritto a ruolo il 23.07.2021 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla accogliendo le conclusioni di seguito riportate:
pagina 5 di 14 “In via preliminare, per quanto argomentato al motivo sub 2 del presente atto, sospendere il presente giudizio ai
sensi dell'art. 295 c.p.c. e/o dell'art. 337 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 17490/2017
pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione. Nel merito…a) accertare e dichiarare - in accoglimento della
opposizione spiegata in primo grado - la radicale carenza dei presupposti della certezza e esigibilità del credito
ingiunto con il D.I. 7269/2017 sulla base di sentenza della Corte d'Appello che non reca alcuna specifica
statuizione in ordine alla condanna al pagamento dell'Ing. degli importi ingiunti neanche a titolo Pt_1
restituzione di quanto incassato dal professionista in forza dell'espresso comando giudiziale contenuto nella
pronuncia di prime cure n. 2835/2009 e comunque oggetto di impugnativa in Cassazione, sotto plurimi profili di
erroneità, allo stato pendente;
b) conseguentemente annullare e/o revocare, ovvero dichiarare nullo e/o
inefficace il D.I. n. 7269/2017. (Riformare la) sentenza nella parte in cui il Tribunale condanna l'Ing. al Pt_1
pagamento in favore di dell'importo di € 26.158,00 (oltre accessori) per compensi professionali in CP_1
ragione della soccombenza in giudizio, statuendo, invece: a) la compensazione delle spese del primo grado di
giudizio; b) ovvero, in via subordinata, la riduzione del relativo carico…con vittoria di spese, diritti e onorari
del doppio grado di giudizio, con attribuzione al prof. avv. Felice Laudadio che si dichiara antistatario”.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame avversario con condanna CP_1
dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza in seguito sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa
è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta: “1) error in iudicando et procedendo - violazione
degli artt. 112, 115, 116 e 336 c.p.c. con riferimento alla omessa e travisata valutazione di atti e fatti di giudizio
- inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti ex artt. 633 e ss. c.p.c. - inesistenza e
inesigibilità del credito restitutorio sulla base di titolo giudiziario in contestazione presso la Corte di
Cassazione”. Nell'illustrare tale censura l'appellante ribadisce che l' con l'appello proposto avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 2835/2009, non avanzava alcuna domanda di restituzione dell'importo liquidato in primo grado all'ing. per cui la Corte di Appello, in aderenza al principio di corrispondenza tra Pt_1
pagina 6 di 14 il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.c., ometteva ogni pronuncia al riguardo. Prosegue l'appellante affermando che il giudice di prime cure, travisando totalmente le proprie allegazioni difensive, ha affermato che
“nella specie non vi è questione di decadenza in ordine alla domanda di ripristino, perché non proposta
dall'appellante nel giudizio di appello, avendo prescelto di agire in via monitoria al fine formare un CP_1
autonomo titolo esecutivo sulla cui base ottenere la restituzione delle somme pacificamente pagate”.
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7269/2017 non era stata infatti formulata alcuna eccezione di “decadenza” dell' rispetto alla pretesa di ripetizione degli importi liquidati all'ing. CP_1 Pt_1
ma si era fatta valere l'inesistenza di un titolo restitutorio, stante l'assenza di un comando giudiziale in tal senso,
e la non azionabilità in via monitoria della pretesa restitutoria, introducendo un autonomo giudizio, stante il mancato passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Napoli per effetto della sua impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e della perdurante pendenza del giudizio di legittimità.
Ciò, a giudizio dell'appellante, implicherebbe che la restituzione delle somme liquidate all'ing. Pt_1
non costituisce un diritto ma una mera aspettativa dipendente dall'eventuale conferma della sentenza della Corte
di Appello da parte della Cassazione. Detta ricostruzione, sempre a giudizio dell'appellante, troverebbe conferma in due pronunce della Cassazione, la n. 13635/2001 e la n. 15461/2008, che si sono così espresse: “Le
pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono essere proposte
con autonomo giudizio ovvero possono trovare ingresso nella fase di gravame della sentenza posta in
esecuzione, al fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione (non conseguendo tale effetto alla mera
sentenza di riforma e fermo restando che la condanna restitutoria deve essere subordinata al passaggio in
giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento)”.
Nel caso di specie la pretesa di ripetizione è stata invece azionata in via monitoria dall' in assenza CP_1
di un accertamento definitivo costituente res iudicata stante l'impugnazione in Cassazione della sentenza della
Corte di Appello.
Oggetto di una travisata lettura sarebbe, infine, la pronuncia della Cassazione n. 27131/2018 che, a dire dell'autore della sentenza impugnata, avrebbe affermato il principio secondo cui: “il diritto alla restituzione
sorge dalla semplice riforma della sentenza di primo grado”. Il principio espresso dall'indicata pronunzia della
Cassazione era, infatti, il seguente: “Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in
esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi
pagina 7 di 14 dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, in ragione dell'immediata efficacia di
quest'ultima, ed è interrotta dalla notifica dell'atto di appello, con effetti permanenti, fino al passaggio in
giudicato, solo a condizione che in tale atto (o successivamente, in caso di esecuzione avviata dopo la
proposizione dell'impugnazione) sia stata espressamente formulata la richiesta di restituzione delle somme
corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
in assenza di tale domanda, infatti, non può operare
automaticamente l'effetto interruttivo previsto dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., in quanto il
diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la
sua fonte in un fatto nascente dal processo (l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato), che
potrebbe del tutto mancare (o, comunque, sopravvenire) al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che
tale fatto deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello”.
Anche gli altri richiami giurisprudenziali contenuti nella sentenza impugnata non erano poi pertinenti essendo relativi alla diversa ipotesi in cui, accolta un'opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente chiedeva la ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecuzione precedentemente concessa al provvedimento monitorio.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame l'ing. appellante lamenta ancora: “error in iudicando et Pt_1
procedendo - violazione degli artt. 112, 115, 116, e 295 c.p.c. con riferimento alla omessa e travisata
valutazione di atti e fatti di giudizio - inesigibilità e incertezza del presunto credito dell' . CP_1
Deduce sul punto l'appellante, che a fronte delle evidenti criticità del percorso processuale che ha condotto all'adozione della sentenza della Corte di Appello n. 2118/2017, costituente il presunto titolo restitutorio dell' risulta del tutto erronea la decisione di rigetto della richiesta di sospensione del giudizio CP_1
tanto ai sensi dell'art. 295 c.p.c. quanto ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.p.c.
L'ing. ha infatti proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte, tuttora pendente, avverso la Pt_1
sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2118/2017.
La pretesa restitutoria azionata in via monitoria, ed opposta nel precedente grado di giudizio, è pertanto condizionata agli esiti del giudizio di legittimità e, fino alla definizione di quest'ultimo, difettano radicalmente i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito oggetto di ingiunzione.
La fattispecie in esame rientrerebbe perciò a pieno titolo nelle ipotesi di sospensione disciplinate dall'art.
pagina 8 di 14 295 c.p.c., in base al quale “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro
giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”, come pure sotto la previsione dell'art. 337 co. 2 c.p.c. che così testualmente recita: “Quando l'autorità di una sentenza è
invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”.
§§§§§§
Entrambi i motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, devono essere rigettati perché infondati.
Non è infatti il tribunale ad aver travisato il senso delle eccezioni svolte dall'ing. nel giudizio di Pt_1
opposizione a decreto ingiuntivo, affermando che “nella specie non vi è questione di decadenza in ordine alla
domanda di ripristino, perché non proposta dall'appellante nel giudizio di appello, avendo prescelto CP_1
di agire in via monitoria al fine formare un autonomo titolo esecutivo sulla cui base ottenere la restituzione
delle somme pacificamente pagate”, ma è piuttosto l'appellante che, enfatizzando una singola frase - forse infelice - contenuta nella sentenza impugnata, non tiene conto del suo percorso argomentativo complessivo che è
estremamente semplice ed appieno condivisibile.
Assume in sintesi l'appellante, come già in primo grado, che il credito restitutorio azionato dall' in CP_1
via monitoria è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 633 c.p.c. poiché la domanda di restituzione non è stata proposta nel giudizio di appello che ha riformato la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2835/2009, facendo venir meno la condanna adottata in primo grado a favore dell'ing. e la Pt_1
pronuncia della Corte di Appello è stata a sua volta impugnata in Cassazione sicché l' allo stato, non è CP_1
vanta un diritto ma una mera aspettativa di restituzione condizionata all'esito del giudizio di legittimità.
Di tanto offrirebbero riprova due pronunce della Cassazione, ossia la n. 15461/2008 e la n. 13635/2008,
che si sono a loro volta rifatte al principio contenuto nella Sentenza delle Sezioni Unite n. 5186 del 09.05.1991
secondo la quale le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono trovare ingresso nella fase di gravame, pur in assenza di una norma specifica nel codice di rito, per precostituire il titolo esecutivo per la restituzione di quanto corrisposto dal soccombente per effetto della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, ma l'eseguibilità del capo restitutorio della sentenza di appello che accolga la relativa domanda resta necessariamente subordinata alla cessazione degli effetti esecutivi della sentenza riformata, e cioè al passaggio in giudicato della sentenza di riforma, senza che, perciò, occorra che i giudici di appello dispongano un'esplicita condizione in tal senso.
pagina 9 di 14 Dimentica tuttavia l'appellante che tale pronunciamento è stato espresso in base all'originaria formulazione dell'art. 336 c.p.c. che conteneva un richiamo al passaggio in giudicato della sentenza di riforma o alla cassazione poi abrogato dall'art. 48 della L. 26.11.1990 n. 353 dando luogo ad una nuova formulazione della norma che è applicabile ai giudizi pendenti solo a decorrere dall'01.01.1993 come stabilito dall'art. 90 L. cit. Il
testo originario dell'art. 336 c.p.c. era infatti il seguente: “La riforma con sentenza passata in giudicato o la
cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”.
L'art. 336 c.p.c., nella sua formulazione originaria, stabiliva dunque che la riforma di una sentenza, solo una volta passata in giudicato, produceva i suoi effetti anche su tutti i provvedimenti e gli atti che da essa dipendevano mentre l'art. 48 L. n. 353/1990 ha abrogato l'inciso “passata in giudicato” con la conseguenza evidente che tale presupposto non è attualmente più richiesto.
Ciò ha comportato l'affermazione di un diverso indirizzo giurisprudenziale, pienamente aderente al nuovo dato normativo, secondo cui: “L'art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dell'art. 48 della legge 26
novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli
atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma,
vengano meno immediatamente sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva
della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma
pagata e di ripristino della situazione precedente. Ne consegue che la richiesta di restituzione delle somme
corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile
in appello;
la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto
successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del
giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione
dell'impugnazione” (cfr. così cass. n. 26171/2006 e cass. 10124/2009). Da ciò l'ulteriore conseguenza che: “Il
diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di
sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo
fatto della cassazione o della riforma della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso, anche
con procedimento monitorio” (cfr. così cass. n. 6569/2003).
Contrariamente a quanto assume l'appellante il credito restitutorio fatto valere in via monitoria è dunque certo, liquido ed esigibile.
pagina 10 di 14 Allo stesso modo non è corretto affermare che i richiami giurisprudenziali contenuti nella sentenza impugnata non sono pertinenti perché riferiti alla diversa ipotesi in cui, concessa la provvisoria esecuzione ad un decreto ingiuntivo, questo venga successivamente revocato dalla sentenza che decide l'opposizione con conseguente insorgenza di un obbligo restitutorio.
Le pronunzie di legittimità richiamate nella sentenza impugnata sono, infatti, così massimate: “Il
principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza
provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ.,
per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con
procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso
giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non
dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la
restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione” (così cass.
n. 19296/2005 e cass. n. 30389/2019).
È dunque proprio in applicazione analogica di quanto espressamente previsto per le sentenze di riforma dal nuovo testo dell'art. 336 c.p.c. che la Cassazione ha ritenuto applicabili gli stessi principi anche alle obbligazioni restitutorie nascenti dalla revoca, con la sentenza che definisce l'opposizione, di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Nel medesimo solco della pronuncia di legittimità richiamata nella sentenza impugnata anche altre successive hanno, infine, escluso la necessità o anche solo l'opportunità di sospendere il giudizio di restituzione delle somme versate a seguito di una sentenza di primo grado riformata in appello affermando: “Il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di
condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in
attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i
due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione
dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art.
295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest'ultima occorrendo,
peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della
pagina 11 di 14 decisione impugnata (così cass. n. 29302/2022).
§§§§§§
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta, infine, l'erroneità del capo di sentenza con cui l'ing. è stato condannato al rimborso delle spese processuali dell liquidate in € 26.158,00 Pt_1 CP_1
per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% di detti compensi.
Sostiene l'appellante che vi è stata una violazione dell'art. 92 c.p.c. in quanto l'autore della sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato la propria decisione di far gravare le spese processuali sulla parte soccombente. Illustrando la censura l'appellante deduce che l'art. 92 c.p.c., così come novellato dalla legge n.
69/2009, conferisce al giudice il potere di regolamentare le spese di causa, ponendole per intero a carico della parte soccombente oppure disponendone la compensazione totale o parziale, ma con un limite inderogabile costituito dall'obbligo di esplicitare le “gravi ed eccezionali ragioni” della decisione relativa al carico delle spese di giudizio. Tale obbligo motivazionale, nel caso di specie, non sarebbe stato assolto, avendo il giudice omesso di indicare quali gravi ed eccezionali ragioni l'hanno indotto a far gravare le spese sulla parte soccombente nonostante la complessità della controversia caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali altalenanti. Il riconoscimento all' del compenso di € 26.158,00 sarebbe infine abnorme poiché CP_1
controparte, abdicando al contraddittorio nella fase conclusiva, non ha depositato gli scritti difensivi previsti dall'art. 190 c.p.c. Da ciò la richiesta di compensare le spese o di ridurne comunque l'ammontare.
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Il motivo deve essere rigettato risultando con ogni evidenza infondato. In tema di spese processuali, solo la compensazione deve infatti essere sorretta da una motivazione, e non già l'applicazione della regola cardine della soccombenza a cui il giudice si sia uniformato (cfr. in termini cass. n. 2730/2012).
Le gravi ed eccezionali ragioni a cui si riferisce l'appellante sono infatti richieste dall'art. 92 co. 2 c.p.c.
per poter legittimamente addivenire ad una pronuncia di compensazione totale o parziale delle spese e non già
per applicare il principio della soccombenza che è regola generale dettata dall'art. 91 co. 1 c.p.c. secondo il quale: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al
rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Nel caso di specie, peraltro, non ricorre neppure quella controvertibilità sul piano giuridico delle questioni trattate, sulla cui base il giudice può avvalersi della facoltà di compensazione, posto che vengono pagina 12 di 14 semplicemente in esame diversi orientamenti giurisprudenziali, maturati in relazione a diverse formulazioni della norma succedutesi nel corso del tempo, che non sono dunque in contrapposizione tra di loro ma in semplice successione temporale.
La censura è infine infondata anche per quel che attiene all'importo liquidato per compensi professionali. Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare che, anche qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque alla parte vittoriosa il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del D.M. n. 55 del 2014,
ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, che nella fattispecie in esame hanno senz'altro avuto luogo (cfr. in termini cass. n.
5298/2023). Va poi osservato che, per le cause di valore compreso tra € 1.000.001,00 e € 2.000.000,00, quale è
quella in esame, il D.M. n. 55 del 2014, vigente all'epoca in cui è stata adottata la sentenza impugnata,
prevedeva il riconoscimento di un compenso medio di complessivi € 36.145,00 (€ 5.704,00 per la fase di studio,
€ 3.764,00 per la fase introduttiva, € 16.757,00 per la fase di trattazione ed € 9.920,00 per la fase decisionale).
La sentenza impugnata, liquidando a titolo di compensi professionali la somma di € 26.158,00, di poco superiore ai minimi (€ 21.424,00) e ben lontana dai massimi (€ 68.412,00) ha dunque effettivamente riconosciuto all' un importo commisurato “al valore della domanda e alla effettiva attività processuale CP_1
espletata” così come è scritto in motivazione.
Anche le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra €
1.000.001,00 e € 2.000.000,00.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da in vista della riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
pagina 13 di 14 4479/2021 pubblicata il 12.05.2021.
2) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dalla che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 34.001,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15%
di detti compensi ed accessori di legge.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per Parte_1
la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 09.07.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_2
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