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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6928 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. CH TA Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa DE IN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile in grado di appello n. 2692/2020 R.G., cui è riunita la n.
3751/2020 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
( ) e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), quale mandataria, in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rossetto ( ) C.F._1
in virtù di procura in calce all'atto d'appello
- PARTE APPELLANTE nella causa n. 2692/2020 R.G. -
- PARTE APPELLATA nell a causa n. 3751/2020 R.G -
E
pag. 1 di 36
( ) e per essa Controparte_1 P.IVA_3 Pt_3
quale mandataria ( ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_4
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Giorgi (c.f.
), in virtù di procura in calce all'atto d'intervento nel C.F._2
giudizio di primo grado
- PARTE APPELLANTE nella causa n. 3751/2020 R.G. -
- PARTE APPELLATA nell a causa n. 2692/2020 R.G -
NONCHÉ
( ), rappresentata e difesa Parte_4 C.F._3
dall'avv. Stefano Scocchera ( ), in virtù di procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione del grado d'appello
- PARTE APPELLATA e PARTE APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
in entrambe le cause -
E
Controparte_2
- PARTE APPELLATA in entrambe le cause , contumace -
NONCHÈ
e per essa, quale mandatari a, Controparte_3 Parte_3
- PARTE APPELLATA nella causa n. 2692/2020 R.G. contumace -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 1976/2020
pubblicata il 29.1.2020 (azione revocatoria ordinaria).
pag. 2 di 36 CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione del 20.11.2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1976/2020 il Tribunale di Roma ha deciso nei termini di seguito riportati la causa avente n. 55649/2016 R.G.:
«Il Tribunale di Roma, sezione X, in persona del Giudice unico dott. Vincenzo Picaro,
definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dalla in qualità di Parte_5
procuratrice della , con atto di citazione notificato il 21.7.2016 a CP_3 Parte_4
ed il 21/22.7.2016 a , domande poi fatte proprie con comparsa di
[...] Controparte_2
costituzione del 31.10.2019 dall'intervenuta , in qualità di procuratrice della Parte_3
, cessionaria del credito di , nonché dalla Controparte_1 CP_3
, quale procuratrice della , che ha spiegato Parte_2 Parte_1
intervento adesivo autonomo con comparsa di costituzione del 23.6.2017 con la quale ha rinunciato all'atto d'intervento ex art. 111 c.p.c. dell'8.6.2017, ogni contraria istanza,
eccezione, o deduzione respinta, cosi provvede:
1) Rigetta la domanda di estromissione della , quale procuratrice della Parte_5 CP_4
, avanzata dalla , quale procuratrice della;
[...] Parte_2 Parte_1
2) Rigetta l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. esercitata sia dalla parte originaria , quale procuratrice della , e fatta propria sia dalla Parte_5 CP_3
cessionaria del credito come procuratrice della , sia Parte_6 Controparte_1
Part dalla . come procuratrice della , che ha Parte_2 Parte_1
spiegato intervento adesivo autonomo, avverso l'atto di compravendita stipulato il 27.7.2011,
per atto del notaio dott. avente rep. n. 107604 e racc. n. 17161, tra Persona_1 [...]
e , con il quale ha trasferito a CP_2 Parte_4 Controparte_2 Parte_4
pag. 3 di 36 la quota di un mezzo (1/2) dell'unità immobiliare sita nel Comune di Cetona (SI), Pt_4
frazione Piazze, via del Tamburino nn. 53, 55, 57, 59 e 61, costituita da un fabbricato rappresentato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 52, par. 91, sub. 1, piani
S1, terreno, primo e secondo, cat. A/3, classe U, vani 9,5, e da una porzione di terreno rappresentato al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 52, particelle 163 e 627;
3) Dichiara inammissibile la domanda revocatoria risarcitoria avanzata in via subordinata dalla nei confronti di parte convenuta;
Controparte_5
4) Dichiara irripetibili le spese processuali di , quale procuratrice della parte Parte_5
originaria , di quale procuratrice di , e CP_3 Parte_3 Controparte_1
della terza intervenuta ex art. 105 c.p.c. , quale procuratrice della Parte_2
, nei confronti del convenuto contumace;
Parte_1 Controparte_2
5) Condanna in solido la , quale procuratrice sia della parte originaria Parte_5 CP_3
, la quale procuratrice della cessionaria del credito
[...] Parte_3 Controparte_1
e la terza intervenuta , quale procuratrice della
[...] Parte_2 Controparte_5
al pagamento in favore di delle spese processuali, liquidate in €
[...] Parte_4
528,00 per spese vive ed € 12.678,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.»
2. La sentenza è stata appellata con distinti atti di citazione notificati nel
Parte maggio del 2020 da l. (d'ora innanzi, per brevità, ) e Controparte_6
nel luglio 2020 da (di seguito 2), le quali Controparte_1 CP_1
hanno lamentato l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata, sotto vari profili, chiedendone la riforma, con accoglimento delle domande svolte in primo grado (cause n. 2692/2020 e n. 3751/2020 R.G.).
pag. 4 di 36 ha chiesto, altresì, la condanna della alla Controparte_7 Pt_4
restituzione dell'importo di € 12.678,00, corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado (causa n. 2692/2020 R.G.) .
3. Con comparsa del 20.11.2020 si è costituita nel giudizio n. 3751/2020 R.G.
che ha contestato la fondatezza dell'appello promosso Parte_4
da e ha proposto appello incidentale, con riferimento al rigetto CP_1
dell'eccezione di difetto della titolarità attiva del rapporto controverso in capo alle società dichiaratesi cessionarie dei crediti vantati da CP_3
nei confronti di ha riproposto altresì le domande
[...] Controparte_2
avanzate in via gradata contro quest'ultimo e rimaste assorbite dalle statuizioni di rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc. ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello e, per l'effetto, e confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il consilium fraudis in capo alla sig.ra Parte_4
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nelle parti in cui ha rigettato le eccezioni sollevate dalla sig.ra sul difetto di prova Parte_4
dell'acquisto dei crediti da parte di e, per l'effetto, dichiarare che le suddette non Parte_7
hanno dimostrato di essersi rese cessionarie dei crediti posti a base dei rispettivi interventi ex art 111 c.p.c. e 105 c.p.c.;
-In via subordinata, nella denegata ipotesi per cui si dovesse accogliere la domanda proposta da parte appellante, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_8
nei confronti del e, per l'effetto,
[...] Controparte_8
condizionatamente all'espropriazione forzata dell'immobile oggetto dell'azione revocatoria,
pag. 5 di 36 dichiarare risolto il contratto di compravendita tra i suddetti intercorso quali, rispettivamente,
parte acquirente e parte venditrice e condannare il a restituire Controparte_8
alla il prezzo da questa corrisposto (€ 250.000,00), Parte_8
nonché a rimborsarle le spese sostenute per il contratto (€ 7.400,00), oltre gli interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo.»
4. Con ordinanza del 17.12.2020 la Corte: a) ha disposto la riunione delle impugnazioni ex art. 335 c.p.c.; b) ha dichiarato la contumacia di CP_2
attesa la regolare notificazione dei due atti di appello;
c) ha respinto
[...]
l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza avanzata da , riservando di valutare, unitamente al merito, la tempestività Parte_1
Parte dell'appello proposto da nei confronti della Pt_4
Disposti alcuni rinvii di ufficio e varie riassegnazioni a causa di eventi riguardanti il giudice relatore e la composizione del collegio, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e poi rimessa sul ruolo istruttorio,
dopo lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica .
All'udienza del 20.11.2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023
dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
5. Va esaminata, innanzitutto, l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata di inammissibilità dell'appello proposto da Pt_4 Parte_1
in ragione della inesistenza della sua notifica, erroneamente eseguita presso il vecchio domicilio del procuratore costituito in primo grado, poi pag. 6 di 36 trasferitosi, e della conseguente decadenza dall'impugnazione per decorrenza dei termini di cui all'art. 327 c.p.c.
L'eccezione è infondata, diversamente da quanto ritenuto dal Collegio, in base a un sommario esame, in sede di valutazione dell'istanza ex art. 283
c.p.c. avanzata da CP_1
Secondo il consolidato orientamento della S .C., nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell'appello, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati e identificati, risulti inefficace,
omessa o inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento), trova applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo, sicché il giudice non può dichiarare inammissibile il gravame, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (v. tra le molte, Cass. n. 20501/2015;
Cass. S.U. n. 14124/2010; Cass. n. 8727/2011).
Nel caso di specie, è pacifico che ha individuato nel proprio atto di Parte_1
appello tutti i litisconsorti necessari (dal punto di vista sostanziale e processuale) e che la notifica dell'atto è andata a buon fine quantomeno nei confronti di l. Ne consegue, alla stregua dei richiamati principi CP_7
giurisprudenziali, che l'appello non può essere dichiarato inammissibile,
essendo irrilevante, quindi, stabilire se la notifica, tentata presso il precedente recapito del difensore dell'appellata che aveva trasferito Pt_4
pag. 7 di 36 altrove il suo studio, sia nulla o inesistente e, quindi se sia o meno suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Va aggiunto che la si è tempestivamente costituita nel giudizio n. Pt_4
3751/2020 R.G., nel quale è stata regolarmente convenuta dall'appellante
; ciò che consente di ritenere già instaurato il contraddittorio nei CP_7
suoi confronti e inutile la rinnovazione della notifica dell'appello o l'integrazione ex art. 331 c.p.c. nel giudizio n. 2692/2020 R.G. , in quanto la stessa ha acquisito contezza dell'appello di allorché vi è stata la Parte_1
riunione dei due giudizi e ha potuto compiutamente esplicare il proprio diritto di difesa, prendendo posizione su tutte le questioni controverse.
A riprova di quanto detto, si osserva che, nell'ambito del citato giudizio n.
3751/2020 R.G., la ha proposto appello incidentale , chiedendo, in Pt_4
modo espresso e inequivoco, che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarato il difetto di titolarità del credito a tutela del quale è stata promossa l'azione revocatoria non solo da , ma anche da CP_1 [...]
per non avere la medesima dimostrato di essersi resa cessionaria del CP_9
credito posto a base del suo intervento ex art. 105 c.p.c.
L'estensione degli effetti dell'appello incidentale proposto nel giudizio n.
3751/2020 R.G. anche nei riguardi di è riconosciuta anche da Parte_1
quest'ultima, la quale ha chiaramente preso posizione su di esso e ha espressamente accettato il contraddittorio in ordine a tutte le difese contenute nella comparsa di costituzione e risposta dell a ammettendone Pt_4
l'efficacia «anche nei confronti ed in favore della SPV» (v. note conclusive pag. 8 di 36 del 13.2.2025, p. 5, e comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. del
26.6.2025, p. 3).
6. Passando al merito, si premette che saranno riportati innanzitutto i motivi dei due appelli proposti dalle società cessionarie dei crediti in origine vantati da nei confronti del debitore a tutela dei quali le Controparte_3 CP_2
stesse hanno spiegato intervento in primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. (Fino 2) e dell'art. 105 c.p.c. ( Si affronterà Parte_1
poi l'unico motivo dell'appello incidentale della e, ritenutane la Pt_4
fondatezza con riguardo alla sola posizione di , si esamineranno i Parte_1
motivi dell'appello svolto da l. Il loro accoglimento comporterà, CP_7
quindi, la parziale riforma della sentenza impugnata e la necessità di valutare la domanda risarcitoria riproposta ex art. 346 c.p.c. dalla contro il Pt_4
CP_2
7. L'appello di è affidato a due motivi. CP_10
Con il primo, si censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il presupposto del la consapevolezza in capo al terzo della lesione della garanzia patrimoniale creditoria e del danno potenzialmente creato dall'atto di compravendita del 27.7.2011 (consilium fraudis),
successivo al sorgere del credito, individuando una serie di rilevanti indizi in senso contrario a tale esistenza (v. sentenza, pp. 16 e 17).
L'appellante evidenzia la mancanza della prova del pagamento del prezzo pattuito, ritenendo a tal fine insufficiente sia la prova di aver contratto un mutuo per una somma corrispondente sia la produzione degli assegni circolari emessi in favore del compratore.
pag. 9 di 36 Deduce, inoltre, che il giudice avrebbe dovuto inferire la scientia damni dal rapporto di comproprietà sussistente tra acquirente e dante causa;
rapporto che, al pari del coniugio o della parentela, costituirebbe elemento fortemente indiziario della conoscenza in capo al terzo del pregiudizio derivante dall'atto, essendo il patrimonio comune esposto al rischio di esecuzione forzata in conseguenza dell'insolvenza dell'altro comproprietario.
Infine, la rinunzia all'ipoteca prevista nell'atto di compravendita a fronte della dilazione del termine di pagamento di 4/5 del prezzo, poi intervenuto tardivamente, costituirebbe ulteriore elemento presuntivo da valutare ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico di cui all'art. 2901 c.c.
Con il secondo motivo, chiede di riformare la sentenza di primo CP_10
grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata di condanna al risarcimento dei danni parametrata al valore dell'immobile
(c.d. revocatoria risarcitoria), stante l'indeterminatezza del soggetto contro cui la stessa è stata proposta e la mancata deduzione e prova dell'alienazione a terzi dei beni che la (peraltro inconsapevole del pregiudizio arrecato Pt_4
dall'atto alle ragioni creditorie) aveva acquistato dal CP_2
Sul punto l'appellante sostiene che la domanda era stata proposta per l'ipotesi di rigetto della domanda principale ex art. 2901 c.c., il che renderebbe superflua la prospettazione dell'alienazione dei beni da parte del terzo avente causa e che la domanda era stata proposta nei confronti della
«parte convenuta», essendo tale espressione riferibile sia a l terzo che Pt_4
al debitore disponente CP_2
pag. 10 di 36 8. Con un unico articolato motivo anche lamenta la erronea e/o CP_11
contradditoria applicazione dell'art. 2901 c.c., laddove il giudice di primo grado ha escluso che la fosse consapevole del pregiudizio che la Pt_4
compravendita arrecava alle ragioni dei creditori.
A sostegno del motivo deduce c he, nel corso del giudizio di prime cure, non sarebbe stata raggiunta la prova dell'effettivo pagamento del prezzo convenuto, non essendo dimostrato l'effettivo incasso degli assegni circolari versati in atti. Aggiunge, inoltre, che dalla contitolarità dell'immobile,
costituente l'unico cespite di titolarità del sarebbe stato senz'altro CP_2
possibile desumere la consapevolezza in capo alla del pregiudizio Pt_4
derivante dall'atto, il che avrebbe condotto all'accoglimento dell 'azione revocatoria.
9. L'appello incidentale (tempestivamente proposto) è articolato in un unico motivo.
La contesta la decisione del giudice di primo grado laddove ha Pt_4
rigettato l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto controverso in capo
Parte alle società e , ritenendo che gli avvisi pubblicati nella Gazzetta CP_1
Ufficiale fossero sufficienti ai fini della prova dell'intervenuta cessione, in loro favore, dei crediti originariamente vantati da nei Controparte_3
confronti del CP_2
Deduce altresì che detti avvisi, a causa della loro genericità, non consentirebbero di appurare che i crediti vantati da nei confronti CP_3
del fossero ricompresi nel novero dei rapporti ceduti, risultando , a tal CP_2
fine, indispensabile la produzione del contratto di cessione .
pag. 11 di 36 10. Stante la sua priorità logica -giuridica rispetto ai motivi articolati dalle
Parte appellanti e , va trattato con precedenza l'appello incidentale, CP_1
avente ad oggetto il rigetto della eccezione, sollevata dalla di difetto Pt_4
di prova della titolarità, in capo alle cessionarie, della qualità di creditori del debitore disponente CP_2
10.1. Al riguardo va respinta, in primo luogo, l'eccezione sollevata da
[...]
di difetto di legittimazione della a contestare la qualità di CP_12 Pt_4
creditore in capo ad essa, in quanto “coinvolta” nell'azione in ragione soltanto della qualità di acquirente dell'immobile di proprietà del il CP_2
quale ultimo soltanto è il debitore e sarebbe legittimato a far valere detta eccezione.
È sufficiente rilevare, infatti, che il terzo acquirente, convenuto in giudizio
ex art. 2901 c.c., ha un interesse evidente a contestare l'esistenza della titolarità dei crediti in capo ai soggetti che si qualificano come cessionari dei crediti vantati nei confronti del debitore ceduto, che li legittimano, quali portatori di un interesse attuale e concreto a un risultato utile giuridicamente rilevante, a proseguire l'azione promossa dalla cedente (art. 111 c.p.c.) o a chiedere l'emissione di una sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto ex
art. 2901 c.c. nei suoi confronti a tutela di un diverso credito, anch'esso ceduto da (art. 105 c.p.c.), nonché a proporre appello , Controparte_3
rimanendo estraneo all'oggetto del giudizio l'accertamento della effettiva esistenza del credito.
10.2. Nel merito, l'appello incidentale è parzialmente fondato e va accolto nel senso e nei limiti delle considerazioni che seguono.
pag. 12 di 36 Secondo la più recente giurisprudenza, il cessionario del credito che intenda agire in revocatoria è tenuto a provare la propria legittimazione sostanziale;
ciò anche qualora la cessione intervenga in pendenza del giudizio e il cessionario intervenga ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (Cass. n. 28333/2025)
Per assolvere a tale onere, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, può limitarsi a produrre l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solo qualora esso sia sufficientemente circostanziat o e consenta di accertare se il credito azionato rientri effettivamente tra quelli inclusi nell'operazione (Cass. n.
2511/2025).
Ne consegue che, qualora non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale,
può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, purché tali indicazioni consentano di ricondurre in modo puntuale il credito azionato tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, tra le tante, Cass. n. 17310/2025; Cass. n. 391/2025; Cass. n. 28790/2024; Cass. n.
17944/2023; Cass. n. 9412/2023).
Nella specie, l'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dalla Parte_1
(doc. 2 comparsa di intervento del 23.6.2017), unico documento depositato pag. 13 di 36 per dimostrare la titolarità del credito posto a fondamento dell'intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c. spiegato in primo grado , non consente di appurare che detto credito rientri tra le posizioni cedute in blocco da CP_3
[...]
Con l'avviso di cessione pro soluto pubblicato nella G.U., parte seconda, n.
111 del 17.9.2016, e hanno comunicato che, in Controparte_3 Parte_1
forza di un contratto di cessione di crediti concluso l'11.8.2016, modificato il 7.9.2017, con effetto dall'8.9.2016, la seconda ha acquistato dalla prima
«tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, con effetti economici a far tempo dal 31 dicembre 2015
(escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di credito in varie forme tecniche e da scoperti di conto corrente non autorizzati o utilizzati in eccesso alla autorizzazione concessa che alla data del 31 dicembre 2015 risultavano di titolarità di I suddetti crediti sono qualificabili come “crediti sorti da Controparte_3
contratti stipulati nell'esercizio dell'impresa” ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio
1991, n. 52 e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 1, secondo paragrafo della Legge
sulla Cartolarizzazione. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del Parte_1
combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti ad dai contratti di credito e dagli Controparte_3
scoperti di conto corrente richiamati nel suddetto contratto di cessione - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti».
pag. 14 di 36 Detta cessione, dunque, non ha ad oggetto qualsiasi credito di CP_3
riconducibile a una determinata categoria di rapporti bancari, m a, al contrario, soltanto i crediti specificamente elencati nel contratto di cessione,
richiamato per relationem nell'avviso, che non sono altrove individuabili, in assenza di altri documenti .
Le considerazioni suesposte portano ad affermare – diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice (v. sentenza, pp. 11 e 12) – che l'avviso in questione, a fronte delle specifiche contestazioni svolte fin dal primo grado dalla sia inidoneo a dimostrare con certezza l'effettiva inclusione Pt_4
nell'operazione di cessione in blocco del credito di € 549.301,07 (oltre interessi e spese), portato dal decreto ingiuntivo n. 21095/2011 del
28.10.2011 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di a Controparte_3
carico (anche) del fideiussore a titolo di saldo debitore di Controparte_2
tre conti correnti bancari intestati a , posto a fondamento Parte_9
Parte dell'intervento adesivo autonomo spiegato da in data 23.6.2017 (doc. 3).
Conferma tale conclusione anche il testo dell'avviso di cessione prodotto da
, di cui si dirà di seguito, che indica nell'oggetto della cessione CP_1
(sempre di crediti di p.a.) in modo molto ampio, sotto il profilo CP_13
oggettivo e temporale, sì da ricomprendere, in astratto, anche il credito a tutela del quale ha esperito l'azione revocatoria. Parte_1
Prive di pregio, infine, sono le considerazioni svolte da circa il Parte_1
significato da attribuire al comportamento tenuto in giudizio dalla cedente
Parte p.a. (per non essersi opposta all'intervento di in primo grado CP_13
ed essere rimasta contumace in appello), che andrebbe interpretato nel senso pag. 15 di 36 di una «definitiva conferma dell'intervenuta cessione del credito vantato nei confronti del sig. CP_2
Nel caso in esame, infatti, non viene in rilievo la questione dell'esistenza del contratto di cessione, che può essere provata senza limiti di forma e, quindi,
anche in base a presunzioni ex art. 2729 c.c. (Cass. ord. n. 10200/2021
richiamata da v. anche Cass. ord. n. 5478/2024), ma quella della Parte_1
inclusione dello specifico credito in quelli trasferiti in massa con il contratto,
in relazione alla quale vanno applicati i principi generali sopra richiamati in tema di onere della prova a carico del cessionario (paragrafo 10.2).
Si aggiunga, da ultimo, che (diversamente da ) non è Parte_1 CP_7
intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare del credito originariamente fatto valere da a Controparte_3
fondamento della revocatoria. Al contrario, ha spiegato intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c., sulla base dell'affermata titolarità di diversi crediti cedutigli dall'originaria parte attrice;
il che vale ulteriormente a escludere che dal contegno di possa desumersi la titolarità in Controparte_3
capo a del credito azionato in revocatoria . Parte_1
L'accoglimento dell'appello incidentale comporta che, in riforma della sentenza gravata, le domande di revocatoria, ordinaria e c.d. risarcitoria,
proposte (in via principale e subordinata) da e, per essa, dalla Parte_1
procuratrice siano da rigettare per difetto di Parte_2
titolarità del credito in capo a con la ulteriore conseguenza che Parte_1
deve essere respinto l'appello principale di senza necessità di Parte_1
esaminare i motivi che ne sono a fondamento (paragrafo 7).
pag. 16 di 36 10.3. L'appello incidentale della non può essere accolto, invece, con Pt_4
riguardo alla contestata titolarità del credito in capo alla cessionaria CP_7
[...]
Invero, nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 93 dell'8.8.2017 (doc. 4 comparsa di intervento del 31.10.2019) ,
si dà atto della cessione in blocco, in favore di , di «tutti i crediti (per CP_1
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti Controparte_3
erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.»
La formulazione dell'avviso risulta – come affermato dal primo giudice –
sufficientemente precisa e dunque idonea a dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario , riferendosi a «tutti» i crediti deteriorati risultanti da aperture di credito o finanziamenti in altre forme tecniche , la cui identificazione non è demandata ad ulteriori atti.
Alla stregua di quanto precede, per accertare se il credito azionato da intervenuta in primo grado ex art. 111 c.p.c., sia ricompreso CP_3
nell'operazione in questione, è sufficiente stabilire se lo stesso sia riconducibile a un'apertura di credito o ad altri finanziamenti in altre forme pag. 17 di 36 tecniche avvenuti compresi tra il 1976 ed il 2016 e se, alla data della cessione, potesse o meno qualificarsi come deteriorato .
Quanto al primo profilo, non può dubitarsi che il credito azionato nei confronti del fideiussore origini da un'apertura di credito o da CP_2
finanziamenti in altre forme tecniche e che l'esposizione sia maturata nel periodo di riferimento.
Il credito garantito, pari ad € 437.684,00 (oltre interessi e spese) , portato dal decreto ingiuntivo n. 21097/2011 emesso il 28.10.2011 ad istanza di p.a. (doc. 1 fasc. primo grado deriva dai «saldi CP_13 CP_3
debitori» di quattro conti correnti intestati a e, dunque, Parte_10
dagli affidamenti concessi da alla società correntista (v. sul punto, CP_3
la sentenza impugnata, pp. 5, 10 e 11); orbene, lo scoperto di conto è
un'operazione che consente all'impresa di conseguire liquidità, a fronte dell'impegno di ripristinare l'originaria disponibilità del conto attraverso le rimesse, e, dunque, è qualificabile come finanziamento a breve termine che la banca concede al titolare di un conto corrente per coprire temporanee carenze di liquidità.
Quanto al secondo profilo, l'esposizione debitoria di e, per Parte_11
essa, del fideiussore è qualificabile come «deteriorata»; Controparte_2
categoria molto ampia, che comprende, oltre alle sofferenze e alle inadempienze probabili, anche le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, ossia le esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.
pag. 18 di 36 Nel caso di specie, la revoca degli affidamenti risale al 4.7.2011 , cui è
seguita la revoca di ogni fido e la diffida al rientro immediato, inviata al con lettera a.r. dell'11.7.2011 e, pertanto, alla data della loro cessione, CP_2
i crediti risultavano scaduti da oltre cinque anni, risultando senz'altro definibili come deteriorati.
Dal momento che l'appellante incidentale non ha contestato l'esistenza o la validità del contratto di cessione sottostante, ma solo la riferibilità dei crediti azionati al blocco delle posizioni trasferite a può CP_1
considerarsi raggiunta la prova della effettiva titolarità in capo a quest'ultima del credito originariamente fatto valere da p.a., pur CP_13
in mancanza del relativo contratto di cessione in blocco e della prova dell'allegato possesso da parte della cessionaria di tutta la documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del credito, peraltro non rilevante (Cass. ord.
n. 23849/2025).
11. Va analizzato, a questo punto, l'unico motivo d'appello proposto da
, che si rivela fondato. CP_1
Sono pacifiche e devono, pertanto, ritenersi provate le seguenti circostanze.
Con lettera raccomandata a.r. 11.7.2011, informò Controparte_3 CP_2
quale fideiussore d i l., della revoca di «ogni
[...] Parte_11
facilitazione creditizia» concessa alla società garantita, intimando il pagamento dell'importo di € 361.602,47 , corrispondente all'importo massimo garantito.
Sedici giorni dopo, e precisamente il 27.7.2011, con atto pubblico a rogito del notaio il trasferì la propria quota pari ad 1/2 della Per_2 CP_2
pag. 19 di 36 proprietà del fabbricato sito in Cetona, alla via Tamburino nn. 53, 55, 57, 59
e 61 e dell'annesso terreno a già titolare della restante Parte_4
quota di 1/2, al prezzo di € 250.000,00.
Il prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti modalità: i) €
50.000,00 all'atto del rogito;
ii) € 200.000,00 «nelle forme di legge entro e non oltre il 31 ottobre 2011» . In relazione al prezzo, l'acquirente rilasciò
quietanza «per quanto già corrisposto» con «rinuncia all'ipoteca legale» (v.
art. 3 del contratto, sub doc. 2 del fascicolo di primo grado della . Pt_4
Il 15.12.2011 l'acquirente mutuò da Banco di Sardegna s.p.a. Pt_4
l'importo di € 250.000,00; somma di cui è controversa l'effettiva destinazione (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado . Pt_4
Il successivo 27.1.2012 furono emessi da Banco di Sardegna n. 4 assegni circolari in favore del l'effettivo incasso di detti assegni da parte del CP_2
venditore è, del pari, controverso (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado
. Pt_4
Dall'atto di compravendita risulta che le parti e avevano Pt_4 CP_2
acquistato congiuntamente il bene in questione il 20.5.2009.
Inoltre, la quota di comproprietà del menzionato immobile costituiva la sola garanzia patrimoniale del credito di cui aveva intimato il CP_3
pagamento.
Parte Sulla base della esposizione debitoria di l., in accoglimento Parte_12
del ricorso di el 10.10.2011, come già detto, con decreto n. Controparte_3
21097/2011 del 28.10.2011 il Tribunale di Roma ingiunse (anche) al CP_2
quale fideiussore, il pagamento dell'importo di € 437.684,24.
pag. 20 di 36 Ritiene la Corte che le anzidette circostanze dimostrino la consapevolezza , in capo alla del carattere pregiudizievole della compravendita conclusa Pt_4
con il CP_2
Giova premettere che, in tema di azione revocatoria ordinaria , quando l'atto di disposizione è, come nella specie, successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
in particolare, non
è necessaria la precisa conoscenza da parte del terzo dello specifico credito,
ma lo stesso deve essere consapevole che il proprio dante causa ha già
contratto debiti con altri soggetti e che, quindi, l'atto astrattamente revocabile può pregiudicare le pretese di detti altri creditori. Al riguardo la
S.C. ha precisato che la scientia damni del terzo non può tradursi in mera e semplice consapevolezza del pregiudizio, giacché la ratio dell'istituto è
quella di tutelare i creditori da atti che possano compromettere la garanzia patrimoniale del debitore, dovendo essere invero intesa come percezione da parte del terzo della lesione cagionata al soddisfo dei creditori dall'atto compiuto (Cass. ord. n. 25552/2025; Cass. ord. n. 23326/2018).
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, il cui apprezzamento, da effettuare termini rigorosi e attenti, è
devoluto al giudice di merito (v. , oltre alle pronunce citate, anche Cass. ord.
n. 16842/2025; Cass. n. 3375/2020; Cass. n. 16221/2019; Cass. n.
1286/2019).
pag. 21 di 36 Nella specie, la prova della scientia damni da parte del terzo acquirente è
desumibile – di contrario avviso rispetto a quanto affermato dal giudice di primo grado – vuoi dalla situazione di contitolarità dell'immobile di cui il trasferì la quota di 1/2, vuoi dalle concrete modalità dell'operazione, CP_2
che rendono estremamente improbabile la mancata conoscenza, da parte dell'acquirente, della grave situazione debitoria gravante sul disponente .
Più specificamente, si rileva che l'atto di compravendita oggetto di revocatoria fu perfezionato subito dopo l'intimazione rivolta al da CP_2
di ripianare la rilevante esposizione debitoria d i l. e CP_3 Parte_11
che, alla data dell'acquisto, non preceduto da trattative e dalla stipula di un contratto preliminare, la non disponeva nemmeno della provvista Pt_4
necessaria ai fini del saldo del prezzo;
provvista che è stata successivamente acquisita mediante l'accensione di un mutuo ipotecario con Banco di
Sardegna s.p.a.
Si aggiunga che dall'atto pubblico di compravendita emerge che la contitolarità del bene non pervenne in modo causale alle parti, le quali acquisirono congiuntamente il bene già nel 2009.
Le predette circostanze convergono nel far ritenere che le parti, ancorché non legate da vincoli affettivi o di parentela, avessero una conoscenza reciproca sufficientemente intensa da condurli a effettuare investimenti comuni;
il che,
secondo l'id quod plerumque accidit, postula la conoscenza dell'attività
professionale svolta dal soggetto coinvolto nell'operazione e della sua situazione patrimoniale, potendo l'insolvenza di quest'ultimo produrre rilevanti conseguenze sul patrimonio del comproprietario solvibile (si pensi pag. 22 di 36 al rischio di dover fare fronte alle totalità delle spese di gestione del bene comune).
Peraltro, la risalente conoscenza del da parte della è confermata CP_2 Pt_4
proprio da quest'ultima, la quale, nei propri scritti difensivi, evidenzia come le parti fossero dedite a investire in comune i propri risparmi per la sistemazione di «vecchi ruderi».
Appare, dunque, del tutto inverosimile che la esercente la professione Pt_4
di commercialista, come risulta dalle dichiarazioni contenute nell'atto pubblico di compravendita, non fosse a conoscenza del fatto che la quota cedutagli nel 2011 costituisse l'unico bene appartenente al CP_2
È parimenti da escludere che l'acquirente non si fosse interrogata sulle ragioni per le quali il comproprietario, pochi anni dopo il comune investimento, intendesse addivenire celermente all'alienazione del bene e fosse disposto a concedere una significativa dilazione del pagamento della quasi totalità del prezzo in assenza di particolari garanzie.
Indipendentemente dal fatto che la rinuncia alla garanzia ipotecaria contenuta nell'art. 2 del contratto di compravendita fosse stata disposta per la sola parte di prezzo già percepita o per l'intero, consta, invero, che l'ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c. non fu mai iscritta (v. nota di trascrizione,
doc. 2 fasc. primo grado della;
il che conferma ulteriormente la Pt_4
particolare fiducia riposta dal nella persona della in assenza CP_2 Pt_4
della quale non sarebbe stata ipotizzabile la regolazione del prezzo di vendita nei termini predetti.
pag. 23 di 36 Tantomeno può trascurarsi come gli indicati rapporti esistenti tra le parti costituiscano un grave indizio del proposito di sottrarre il bene comune a possibili azioni esecutive da parte dei creditori del che avrebbero CP_2
potuto condurre all'alienazione forzosa dell'intero cespite, con possibile pregiudizio anche del comproprietario solvibile .
L'art. 599 c.p.c. consente, infatti, il pignoramento dei beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore , nel qual caso è fatto divieto a questi ultimi di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice. All'esito del pignoramento della cosa comune, s e la separazione in natura del bene non è chiesta o non è
possibile, può essere disposta la divisione del bene a norma del codice civile;
divisione che, ai sensi del combinato degli artt. 1116 e 716 c.c., può condurre infine alla vendita all'incanto del bene comune.
Le conclusioni sopra riportate risultano viepiù avvalorate dallo scambio di e-
mail intervenuto tra la e il del 20.5.2011 (v. doc. 6 del Pt_4 CP_2
fascicolo di primo grado . Pt_4
Da tale scambio, si desume come, negli originari intendimenti delle parti, la cessione avrebbe dovuto essere preceduta dalla stipulazione di un contratto preliminare;
ciò in ragione dell'indisponibilità, da parte della della Pt_4
provvista necessaria per addivenire all'acquisto.
Tuttavia, a fronte di tale iniziale proposito, l'operazione ha subito un'improvvisa quanto anomala accelerazione, che, per quanto detto, ha condotto alla repentina alienazione della quota di contitolarità del bene nel luglio 2011, pochi giorni dopo la ricezione, da parte del della CP_2
pag. 24 di 36 comunicazione con cui diffidava il rientro immediato Controparte_3
dell'esposizione debitoria.
Dette circostanze portano a ritenere che la fosse a conoscenza della Pt_4
grave situazione debitoria del comproprietario e abbia per tale ragione CP_2
assentito all'operazione di vendita, condotta con modalità e tempi del tutto anomali e divergenti rispetto a quelli originariamente prospettati, diretti a sottrarre il bene comune all'aggressione da parte di quindi Controparte_3
ricollegabili a una presumibile volontà elusiva dei diritti della stessa.
Sussistono, in definitiva, indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere che l'acquirente fosse consapevole delle gravi difficoltà economiche dell'alienante e che l'atto poteva pregiudicare le pretese dei suoi creditori,
compromettendo la garanzia patrimoniale del debitore .
È da escludere, infine, che, allo scopo di accertare il consilium fraudis
rilevante per la revocabilità dell'atto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., sia necessario stabilire se gli assegni circolari prodotti da lla siano stati o Pt_4
meno incassati dal circostanza che avrebbe avuto portata dirimente CP_2
nella diversa ipotesi in cui le parti avessero dedotto la simulazione, anche solo relativa, della compravendita.
Essendo, invece, incontestata l'effettiva onerosità dell'atto in questione e comunque accertata la scientia fraudis dell'acquirente non appare rilevante stabilire se il prezzo sia stato o meno corrisposto , attesa la perdurante efficacia inter partes della compravendita revocata ex art. 2901 c.c., che, in mancanza dell'effettiva evizione, potrebbe astrattamente condurre al suo successivo saldo.
pag. 25 di 36 Poiché sussistono anche gli ulteriori requisiti dell'eventus damni e della
scientia fraudis del debitore – il cui accertamento puntualmente compiuto dal giudice di prime cure non ha formato motivo di appello – deve trovare accoglimento l'azione revocatoria proposta da e la sentenza CP_1
gravata deve essere, di conseguenza, riformata nel senso di dichiarare inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto impugnato.
Tale conclusione non è impedita dalla circostanza che l'appellante CP_7
non abbia evocato in giudizio la dante causa .,
[...] CP_13
emergendo dagli atti che quest'ultima ha dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, ha accettato il contraddittorio nei confronti del solo successore, sussistendo pertanto i presupposti per l'estromissione tacita dal giudizio di appello della cedente,
con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria (Cass. n. 20533/2017).
12. Dall'accoglimento dell'appello proposto da discende CP_11
l'esigenza di trattare la domanda da quest'ultima avanzata di condanna alla restituzione dell'importo di € 12.678,00, corrisposto in favore della in Pt_4
esecuzione delle statuizioni di condanna (al pagamento delle spese processuali) della sentenza di primo grado.
La domanda può essere accolta, tenuto conto che l'appellata non ha neppure genericamente contestato l'avvenuta corresponsione dell'importo indicato.
Se è necessario, ai fini della restituzione di quanto versato in ottemperanza a una sentenza provvisoriamente esecutiva, provare il pagamento, è pur vero che tale prova può desumersi dal comportamento processuale della pag. 26 di 36 controparte (Cass. n. 1736/2011; v. anche Cass. n. 11115/2021, che lo ha affermato nel contesto dell'azione restitutoria ex art. 389 c.p.c., «alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e del principio di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale»).
La va condannata quindi a restituire a l. la somma di € Pt_4 CP_7
12.678,00, oltre interessi legali dalla data del relativo pagamento;
ciò in applicazione dell'orientamento costante secondo cui «l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del
solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento» (v. Cass. ord. n. 27943/2022; Cass. ord. n.
24171/2020).
13. L'accoglimento dell'appello di l. comporta anche la necessità CP_7
di trattare la domanda riconvenzionale , svolta in via subordinata, dalla nei confronti del rimasta assorbita in primo grado in Pt_4 CP_2
conseguenza del rigetto dell'azione revocatoria;
domanda riproposta nel presente giudizio ex art. 346 c.p.c., per la quale non è prevista la pag. 27 di 36 notificazione all'appellato rimasto contumace, richiesta soltanto per CP_2
l'appello incidentale ex art. 292 c.p.c. (cfr. in termini, Cass. n. 8973/2000).
In particolare, subordinatamente all'accoglimento dell'azione revocatoria, la chiede di essere garantit a in caso di espropriazione dell'immobile da Pt_4
parte del creditore vittorioso in revocatoria e di privazione della proprietà
del bene oggetto, quindi di evizione;
garanzia contrattuale da cui discenderebbe, in forza del combinato disposto degli artt. 1483 e 1479 c.c., la risoluzione del contrat to, la restituzione del prezzo di vendita , i rimborsi delle spese sostenute per il contratto e la cosa e il pagamento degli interessi .
Conclude, pertanto, per la condanna del condizionatamente CP_2
all'espropriazione forzata dell'immobile ai suoi danni e ritenuto risolto il contratto di compravendita, alla restituzione del prezzo pagato (€
250.000,00) e delle spese sostenute per il contratto (€ 7.400,00), oltre interessi dalla domanda giudiziale (v. conclusioni precisate in primo grado con la prima memoria ex art. 183, comma 6, riprese nell'appello incidentale).
Sul punto, la soggiunge che «tale garanzia contrattuale dovuta dal Pt_4
dante causa consegue al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla conoscenza del compratore, al momento della conclusione del contratto, del futuro fatto evizionale;
ciò in quanto la perdita del bene comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale ...»
La domanda va accolta nei termini di seguito precisati.
Occorre richiamare i principi enunciati in materia dalla S.C. nella sentenza del 7.11.2018 n. 28428, che si è pronunciata sulla domanda riconvenzionale pag. 28 di 36 di manleva, svolta in via subordinata, dall'acquirente nei confronti dell'alienante nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2901 c.c.
In particolare, la Corte, dopo avere indicato, in modo ampio e puntuale, la funzione dell'azione revocatoria ordinaria, afferma che, poiché l'effetto dell'accoglimento di tale azione è l'inefficacia relativa in pregiudizio al creditore dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore e quindi la possibilità di esercitare l'azione esecutiva sul bene, possono essere richiamate le disposizioni dettate in materia di evizione del bene compravenduto.
Prosegue quindi sostenendo che: «Questa Corte ha da tempo chiarito che gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art. 1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto (Cass. 21675/2005; Cass. 20877/2011; Cass. 5561/2015). E, con riferimento specifico alle azioni di garanzia proponibili nell'ambito di un giudizio ex art. 2901 c.c.,
questa Corte ha affermato che “nel giudizio in cui sia stata esercitata l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.), il debitore alienante è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente poiché l'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902 c.c., comma 2), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito della pag. 29 di 36 evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l'accertamento della sua frode e dell'esistenza del credito. Ne consegue che dell'intero giudizio debbono necessariamente essere parti il terzo acquirente ed il debitore alienante e, nel caso di morte di costoro, i loro eredi” (Cass. 8952/2000).
Ne consegue che il terzo acquirente, in qualità di soggetto passivo dell'azione esecutiva che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo,
può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda,
al momento dell'instaurazione della lite per revocatoria ordinaria, non può che essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli, non note ancora, dell'instaurata azione revocatoria, non potendosi per ciò solo ritenere generica e non specifica.»
Orbene, nella specie non possono essere accolte le conclusioni formulate dalla dirette a ottenere immediatamente la restituzione del prezzo e il Pt_4
risarcimento dei danni, in quanto il presupposto dell'esercizio della garanzia per l'evizione è costituito non già dall'accoglimento dell 'azione revocatoria,
ma dalla successiva eventuale espropriazione forzosa del bene oggetto dell'atto revocato ad opera del creditore nei cui confronti lo stesso è
dichiarato inefficace.
Sul punto la S.C. ha chiarito che l'accoglimento dell'azione revocatoria non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei soli confronti del creditore che agisce per ottenerla;
pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto
l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la pag. 30 di 36 perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione (Cass. ord. n.
21097/2025; Cass. n. 25209/2023; Cass. ord. n. 16614/2021).
La domanda dell'acquirente può essere interpretata però quale Pt_4
domanda di garanzia nei confronti dell'alienante nel senso indicato CP_2
dalla citata sentenza della Corte di cassazione n. 28428/2018, di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli (perdita del bene), ancora ignote,
derivanti dall'eventuale azione esecutiva promossa da CP_1
14. La riforma della sentenza di primo grado determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336 c.p.c.) e una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (v.
Cass. n. 33412/2024; Cass. n. 22306/2022; Cass. n. 27056/2021).
14.1. In applicazione di tali principi, nei rapporti tra e la le Parte_1 Pt_4
spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della prima, i n quanto soccombente, e si liquidano utilizzando, per entrambi i gradi, i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornati, da ultimo, con d.m. n.
147/2022, vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. n. 19989 /2021;
Cass. ord. n. 31884/2018), valori medi dello scaglione compreso tra €
pag. 31 di 36 520.000,01 ed € 1.000.000,00, individuato ex art. 5, comma 1, del suddetto d.m., in base all'entità del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria da , come specificato al paragrafo 10.2 (Cass. ord. n. Parte_1
8818/2024; Cass. ord. n. 25883/2023; Cass. ord. n. 3697/2020) .
Si liquidano, pertanto, le seguenti somme:
- per il primo grado, € 528,00 per spese vive e complessivi € 29.193,00 per compensi (€ 4.607,00 per fase di studio;
€ 3.039,00 per fase introduttiva;
€
13.534,00 per fase istruttoria/ di trattazione;
€ 8.013,00 per fase decisionale);
- per il grado di appello, € 777,00 per spese vive e complessivi € 26.155,00
per compensi (€ 5.706,00 per fase di studio;
€ 3.318,00 per fase introduttiva;
€ 7.644,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 9.487,00 per fase decisionale).
14.2. Nulla si dispone per le spese nei rapporti tra e CP_10 CP_2
rimasto contumace in entrambi i gradi.
[...]
14.3. Quanto ai rapporti tra da un lato, e e CP_1 Controparte_2
dall'altro, le spese dell'intero giudizio devono essere Parte_4
poste a carico dei secondi, in quanto soccombenti.
Applicando i parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. sopra indicati, ma con riferimento allo scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00
(determinati, come detto, in base al credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria, indicato al paragrafo 10.3), valori medi per tutte le fasi,
si liquidano:
- per il primo grado, complessivi € 22.457,00 per compensi (€ 3.544,00, per fase di studio;
€ 2.338,00 per fase introduttiva;
€ 10.411,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 6.164,00 per fase decisionale);
pag. 32 di 36 - per il grado di appello, € 839,72 per spese vive (€ 804,00 per anticipazioni ed € 35,72 per spese di notifica) e complessivi € 20.119,00 per compensi (€
4.389,00 per fase di studio;
€ 2.552,00 per fase introduttiva;
€ 5.880,00 per fase istruttoria/di trattazione;
7.298,00 per fase decisionale ).
14.4. Stante l'accoglimento della domanda subordinata della il Pt_4 CP_2
deve essere condannato alla rifusione delle spese del doppio grado nei di lei confronti;
spese che si liquidano nei limiti dell'accolto, in base ai ridetti parametri aggiornati previsti dal d.m. n. 55/2014, ma con riferimento ai valori medi delle cause di valore indeterminabile di complessità media :
- per il primo grado, in complessivi € 10.860,00 per compensi (€ 2.127,00,
per fase di studio;
€ 1.416,00 per fase introduttiva;
€ 3.738,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 3.579,00 per fase decisionale);
- per il grado di appello, in complessivi € 12.156,00 per compensi (€
2.518,00 per fase di studio;
€ 1.665,00 per fase introduttiva;
€ 3.686,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 4.287,00 per fase decisionale).
14.5. Nulla va disposto per le spese del presente grado nei rapporti tra le parti costituite e p.a., che non ha svolto attività difensiva. CP_13
14.6. Il rigetto dell'appello di l. costituisce il Controparte_6
presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012, se dovuto (Cass. S.U. n. 4315 /2020).
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando s ugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1976/2020 pubblicata il 29.1.2020, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello incidentale proposto da nei Parte_4
confronti di quale mandataria di Parte_2 Controparte_6
[...
.l., e respinge l'appello principale proposto da quest'ultima; per l'effetto,
in parziale riforma della sentenza gravata, rigetta tutte le domande avanzate da quale mandataria di;
Parte_2 Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da nei confronti Parte_4
di quale mandataria di l. e accoglie Parte_3 Controparte_7
l'appello proposto da quest'ultima; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di quale mandataria di l., Parte_3 Controparte_7
della compravendita stipulata da e con Controparte_2 Parte_4
atto a rogito del notaio del 27.7.2011, rep. n. 107604, Persona_1
racc. n. 17161;
3. condanna alla restituzione, in favore di Parte_4 Pt_3
quale mandataria di , della somma di €
[...] Controparte_1
12.678,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo;
4. accoglie la domanda subordinata avanzata da nei Parte_4
confronti di e, per l'effetto, dichiara quest'ultimo tenuto a Controparte_2
manlevare la da ogni conseguenza pregiudizievole deriva nte alla Pt_4
pag. 34 di 36 medesima dall'azione esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore vittorioso nell'azione ex art. 2901 c.c. ; Controparte_1
5. condanna quale mandataria di Parte_2 Controparte_6
[...
.l., alla rifusione, in favore di delle spese dei due Parte_4
gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 528,00 per esborsi ed €
29.193,00 per compensi e per il secondo grado in € 777,00 per esborsi ed €
26.155,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa,
come per legge;
6. nulla per le spese di lite nei rapporti tra quale Parte_2
mandataria di e contumace;
Parte_1 Controparte_2
7. condanna e in solido tra loro, alla Controparte_2 Parte_4
rifusione, in favore di quale mandataria di Parte_3 [...]
, delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il Controparte_1
primo grado in € 22.457,00 per compensi e per il secondo grado in € 839,72
per esborsi ed € 20.119,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge;
8. condanna alla rifusione, in favore di Controparte_2 Parte_4
delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado
[...]
in € 10.860,00 per compensi e per il secondo grado in € 12.156,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge;
9. nulla per le spese nei rapporti tra e le altre parti costituite;
Controparte_3
10. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di quale mandataria di l., Parte_2 Controparte_6
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per pag. 35 di 36 l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Roma il 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- DE IN - - CH TA -
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