Decreto presidenziale 4 ottobre 2025
Decreto presidenziale 17 ottobre 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2024, proposto da Aurora S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, NE Storoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Mancinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati SA Api, BR Giantomassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Petriano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Montana Alta Valle del Metauro, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche, Anas Struttura Territoriale Marche, Anas S.p.A., Comune di Urbino, Assemblea Territoriale D'Ambito Rifiuti n. 1 Marche Nord, non costituiti in giudizio;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Pesaro Urbino, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro e Urbino, Ministero della Cultura, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
LA HE, VI AR, ND AC, A.S.T. Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, Marche Multiservizi S.p.A., non costituiti in giudizio;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
e con l'intervento di
ad opponendum :
OV RI, OV RI, LI NI, UI OL, LE IO, ND ARnelli, MI DU, LA IN, EL CA, IA OS, LM RI, BI RI, BR OL, RO OM, OR AN, AR EL, AN LP, DA EL, OL IN, ED RD, ES DO, ND ER, NE GA, MI IN, IO CI, ZO CI, TT CI, IO LE, DR AL, RM OM, AN ND, ARa SS Uguccioni, SO CI, OS OVni, AT CI, ON LE, EL OVni, IA IL, VI CE, TO EN, FL IN, ET BO, ZO AR, TA SI, IS AR, ND ID, MA IE, SA EZ, BO SC, MI OL, LA EZ, NA CI, GI MA, LU RI, ES AT, LE MA, AZ FR, MI ARnelli, SA SE, BE DU, SA AR, EL RD, AC NA De LU, IN IO, NO RI, IL LE, RO AR, IA UZ, LU ARnelli, ARo FA, IC OL, ID ARnelli, BR OL, LA OL, EL D’GO, MA D’GO, NO FA, RA ID, SI EN, DR ER, ST ER, AU BR, ARa SA MA, MA OS, DO TI, UI DU, IN CU, AN ARni, MI IN, TO RI, NU EC, IL BA, AC RI, DE DA, BE MA, LA NC, NA EN, IO LE, GO SE, IA SE, AR OR, RA MA, DR ZI, LO CI, MA AN, BE DO, NE ZI, TO ARotti, MA TT, SA GE, LA CL, DR AS, LI CC, AR IE, IO De AN, IO IN, NA TA OL, IA OL, MA IG, ARa IA PI, SI ARni, DI ARni, AR NE, LO EN, ZO EN, ID ER, MI TT, NU AL, VI AR, Az. Agricola HE LA, L'Angolo Verde di NC Monica Snc, Az. Agr. AR RO e SA, Az. Agr. IN, Impr. Edile F.Lli OL, PI PI, AR MB, MI MB, NT IG, OV CE, NT TT, DI DE LD, LU MB, ARa UI CI, UR ZI, AR SE, rappresentati e difesi dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione del Servizio 3 – Amministrativo, Ambiente, Trasporto privato, Urbanistica, IAnificazione territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1405 del 15.10.2024 con la quale è stata adottata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art.14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990, la motivata conclusione - con esito negativo comportante il rigetto dell’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico presentata dalla Società Aurora S.r.l. per il progetto relativo alla costruzione e all’esercizio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località Riceci, Ponte Armellina, nel Comune di Petriano e della nota a mezzo Pec del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 40374 del 15.10.2024 con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento e trasmessa la predetta Determinazione n. 1405 del 15.10.2024, con i relativi allegati di seguito indicati;
- del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 19.09.2024, allegato come parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 1405 del 15.10.2024, con i relativi allegati di seguito indicati;
- della Valutazione negativa di Impatto Ambientale;
- del diniego di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- del parere negativo di Valutazione di Incidenza Ambientale espresso dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro;
- del parere negativo di compatibilità geomorfologica con riguardo agli aspetti idrologici idraulici della Regione Marche, Settore Genio Civile Marche Nord, espresso alla Conferenza di Servizi decisoria del 19.09.2024, che ha richiamato il contributo espresso dalla Regione con nota prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 32002 del 06.08.2024;
- del parere negativo del Comune di Petriano in merito alla variante urbanistica e conseguentemente al rilascio del titolo edilizio formulato alla Conferenza di Servizi del 19.09.2024, così come espresso dal Consiglio Comunale con DEibera n. 54 del 11.10.2022, prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 34982 del 17.10.2022;
- del parere negativo al progetto per l’antincendio ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e ss. mm. ii. espresso dal rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino alla Conferenza di Servizi decisoria del 19.09.2024;
- della nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 14828 del 21.04.2023;
- della nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 3824 del 01.02.2024 e relativa nota di trasmissione del Servizio 3 della Provincia prot. n. 5402 del 12.02.2024;
- della deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 25 del 22.06.2023 e relativa nota di trasmissione del 25.10.2023, prot. 39492;
- del decreto del Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino del 02.11.2023 n. 250 ad oggetto “Revisione macro struttura dell’Ente”, nei limiti di cui ai motivi di ricorso e della proposta di riorganizzazione predisposta dal Direttore Generale ivi richiamata e non conosciuta;
- della nota del Dirigente del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 47009 del 22.12.2023;
- della nota del Dirigente del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 406 del 05.01.2024;
- della nota del Dirigente del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 2192 del 19.01.2024;
- della nota del Dirigente del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 8221 del 28.02.2024;
- della nota a firma congiunta del Segretario Generale e del Direttore Generale della Provincia di Pesaro e Urbino del 22.03.2024 e relativa nota di trasmissione a firma del Direttore Generale prot. 11477 in pari data;
- della nota del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 12976 del 04.04.2024 e allegata determina dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro n. 43 del 05.05.2023;
- del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 06.08.2024;
- del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 14.03.2024;
- del contributo espresso dall’ATA Rifiuti n. 1 Marche Nord alla Conferenza di Servizi istruttoria del 14.03.2024, come da relativo verbale;
- della valutazione negativa espressa dal Sindaco del Comune di Urbino alla Conferenza di Servizi decisoria del 06.08.2024, come da relativo verbale;
- della nota dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 31952 del 06.08.2024;
- del IAno Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n. 128 del 14.04.2015 e della D.A.C.R. n. 29 del 22.02.2022, nei limiti di cui ai motivi di ricorso;
- della nota della Regione Marche, Settore Fonti energetiche, rifiuti cave e miniere, prot. n. 30384671 del 25.07.2023;
- del PRG del Comune di Petriano nei limiti di cui ai motivi di ricorso, con particolare riferimento alla Tavola denominata “Ex Galasso” ed alla Tavola denominata “Tutela dei versanti”, entrambe pubblicate nel SIT;
- del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Petriano e assunto nel procedimento;
Nonché, per quanto occorrer possa,
- della nota ARPAM, Servizio territoriale della Provincia di Pesato e Urbino, ad oggetto “… Invio valutazioni su integrazioni – VIA”, prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 31927 del 05.08.2024;
- della nota ARPAM, Servizio territoriale della Provincia di Pesato e Urbino, ad oggetto “… Invio valutazioni su integrazioni - IAno di Monitoraggio e Controllo (PMC)”, prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 31928 del 05.08.2024;
- della nota ARPAM, Servizio territoriale della Provincia di Pesato e Urbino, ad oggetto “… Valutazione documentale per la Valutazione di Impatto Ambientale”, prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 19908 del 26.05.2023;
- della nota ARPAM, Servizio territoriale della Provincia di Pesato e Urbino, ad oggetto “… Valutazione documentale. IAno di Monitoraggio e Controllo (PMC)”, prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 19907 del 26.05.2023;
- del contributo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino in occasione della Conferenza di Servizi decisoria del 19.09.2024, acquisito al prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 36874 del 19.09.2024;
- del contributo espresso dall’AST Pesaro e Urbino in occasione della Conferenza di Servizi decisoria del 19.09.2024, acquisito al prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 36627 del 17.09.2024;
- della nota ANAS, Servizio territoriale Marche, prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 30349 del 03.08.2023;
- del documento “Iter procedimentale ed elenco della documentazione progettuale” prot. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 37027 del 19.09.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Pesaro e Urbino e di Regione Marche e di Comune di Petriano e di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e di Comando Provinciale Vigili del Fuoco Pesaro Urbino e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Ancona Pesaro e Urbino e di Ministero della Cultura e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. BI LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente informa che ha presentato in data 6.2.2023 istanza di avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico in variante allo strumento urbanistico comunale ex art. 27-bis D. Lgs. n. 152/2006 e artt. 6 e 7 L.R. n. 11/2019, per la realizzazione, ai sensi dell’art. 208 D.lgs. n. 152/2006, di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in prevalenza provenienti da rifiuti derivanti da attività di recupero/trattamento dei rifiuti urbani, in regime di libero mercato.
La Provincia di Pesaro e Urbino con atto n. 1405 del 15.10.2024, a seguito della conferenza dei servizi decisoria del 19.9.2024, ex artt. 27-bis comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990, ha negato il provvedimento autorizzatorio unico relativo al progetto presentato.
Contro tale decisione, con impugnativa anche di tutti i molteplici atti indicati in epigrafe, la ricorrente propone, quindi, l’odierno ricorso, articolato in sei motivi di diritto, sviluppati in dodici sotto motivi di censura.
Le doglianze presentate sono in funzione di ciascuno degli atti di diniego confluiti nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi e quindi nel provvedimento di rigetto n. 1405/2024 emanato dalla Provincia.
2. Primo motivo di diritto (relativo al procedimento).
Violazione e mancata applicazione dell’art. 97 cost., dei principi di imparzialità, buona amministrazione, legalità – art. 107 d. Lgs. N. 267/2000 – artt. 25, 27-bis d. Lgs. N. 152/2006 – legge n. 241/1990, artt. 1, 6-bis, 14 e ss. – assenza di motivazione – contraddittorietà intrinseca – sviamento di potere per interferenza degli indirizzi politici e per violazione del principio di legalità .
Vengono dedotti vizi che hanno asseritamente inciso sulla possibilità di formare una adeguata istruttoria e qualificazione dei pareri resi nella conferenza dei servizi, nonché sviamento di potere riguardo ai principi di imparzialità, legalità e buona amministrazione per interferenza politica.
Si deduce che la delibera del Consiglio Provinciale n. 25/2023 contiene due previsioni puntuali che in realtà attengono all’attività di gestione e, come tali, sono estranee alla sfera di attribuzioni del Consiglio, ossia, da un lato la richiesta di interpretazione autentica delle Tabelle 12.8.1 e 12.8.2 del IAno Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) in punto di distanze delle discariche dai centri abitati, dall’altro, l’invito agli Uffici della Provincia, nel momento in cui sarà convocata la conferenza dei servizi, ad accogliere tutte le eventuali richieste delle amministrazioni che volessero parteciparvi per esprimere il proprio parere sulla VIA, ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006.
Secondo la ricorrente l’esame del suddetto atto denota fin dall’inizio una fortissima volontà degli organi politici dell’Ente di fornire un indirizzo politico al procedimento.
Si evidenzia che mentre era in corso l’istruttoria procedimentale, è intervenuta la riorganizzazione della Provincia, come da decreto presidenziale del 2.11.2023 n. 250.
Le motivazioni della riorganizzazione, si dice, risultano apparenti, mentre non sono state in alcun modo individuate le ragioni d’urgenza alla luce delle quali la riorganizzazione andava attuata.
Al Servizio n. 6 dell’amministrazione provinciale, si osserva, sono state sottratte le funzioni in materia di “Urbanistica” e di “IAnificazione territoriale”, ivi compresa la VIA; le predette funzioni “Urbanistica” e “IAnificazione territoriale” sono state attribuite al Servizio 3; le strutture di E.Q. (elevata qualificazione) già denominate E.Q. 6.2 ed E.Q. 6.3 ed inserite nel Servizio 6, competenti rispettivamente in materia di VIA e di VAS, sono stare ridenominate E.Q. 3.2 ed E.Q. 3.6 ed incardinate nel Servizio 3.
Il motivo contiene, poi, stralci di articoli di giornale e deduzioni, volte a criticare lo spostamento di competenze procedimentali e organizzative interne alla Provincia, nonché a criticare la modalità di conduzione dell’istruttoria del dirigente della struttura competente in materia di VIA.
Si critica, in sintesi, che la responsabilità dell’urbanistica e dei procedimenti di VIA e VAS, la quale richiede competenze in discipline ingegneristiche/architettoniche, sia stata affidata a un esperto in materie giuridiche.
In particolare si deduce, poi, che la partecipazione del dirigente della struttura competente a fianco del Presidente della Provincia all’incontro del 24 gennaio 2024 con i comitati contrari al progetto, denota violazione del dedotto principio di imparzialità e di equidistanza del funzionario pubblico. Cosicché quest’ultimo aveva, per ciò e per le dichiarazioni al pubblico contrarie alla discarica rese dal Presidente, l’obbligo di astenersi, per conflitto di interessi che doveva essere dichiarato anche ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990.
Nel motivo si critica la decisione di indire una conferenza istruttoria non prevista dall’art. 27 bis TUA e di invitarvi amministrazioni e soggetti non competenti al rilascio di pareri, i quali avrebbero anche partecipato alla prima riunione della conferenza decisoria prevista dal ridetto art. 27 bis.
3. Secondo motivo; relativo alla VIA, in particolare alla Distanza dai centri abitati e siti sensibili (tutela della popolazione e tabelle 12.8.1 e 12.8.2 PRGR – sezione livelli di tutela specifici cap. 12.8.2).
Sotto motivo al secondo motivo.
II.1) violazione e falsa applicazione dell’art. 106, par. 1 e 2 Tfue - violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 43 cost. - violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria 2008/98, come modificata dalla direttiva 2018/851, artt. 15, comma 1 e 13 comma 1 - violazione e falsa applicazione del d. Lgs. N. 152/2006, artt. 181, comma 5, 182 bis, 183, comma 1 lett. B ter), 184, comma 1 - violazione e falsa applicazione del d. L. N. 1/2012, art. 25 comma 4 - eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e disparità di trattamento - violazione ed errata applicazione del Prgr Marche, capitoli 12.8.1 e 12.8.2.
II.2) Violazione direttiva Ue 2008/98, modificata dalla direttiva 2018/851 - violazione e falsa applicazione regolamento Ue 14-06-2006, n. 1013 - violazione e falsa applicazione artt. 2, 4, 5, 6 e 7 d. Lgs. N. 36/2003 nonché all. I “criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica” - violazione e falsa applicazione artt. 179, 181, comma 5, 183 e 184 d. Lgs. N. 152/2006 - eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e sviamento - violazione ed errata applicazione del Prgr Marche, capitoli 12.8.1 e 12.8.2.
II.3) Impugnazione del Prgr – delibera amministrativa del consiglio regionale n. 128 del 14-04-2015, con riferimento alla tutela della popolazione, criterio localizzativo “distanza dai centri abitati e distanza da funzioni sensibili”, nonché le tabelle 12.8.1 e 12.8.2, nonché della delibera di assemblea regionale delle Marche n. 29 del 22-02-2022 recante “interpretazione autentica resa ai fini applicativi di quanto previsto ai capitoli 12 e 13 del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell’assemblea legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015”, nonché della nota della Regione Marche, settore fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere, prot. N. 30384671 del 25.07.2023 – violazione e falsa applicazione art. 117, comma 1, lett. e) ed s) cost. – violazione e falsa applicazione artt. 41 e 43 cost. – violazione e falsa applicazione art. 199 del d. Lgs. N. 152/2006 – violazione e falsa applicazione del d. Lgs. N. 36/2003, allegato 1 – eccesso di potere, illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento – violazione e falsa applicazione artt. 181, comma 5 e 198 comma 1 del d. Lgs. N. 152/2006.
Si osserva che il IAno Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) delle Marche, approvato con D.A.C.R. n. 128/2015, stabilisce al paragrafo 12.8 le distanze minime che devono intercorrere tra le discariche e i centri abitati o i siti sensibili. In particolare, è prevista una distanza di: - 500 metri per le discariche che ricevono per oltre il 50% rifiuti urbani non pericolosi; - 2.000 metri per tutte le altre tipologie di discariche.
La ricorrente nello studio di impatto ambientale evidenzia che “ La discarica che la società Aurora srl propone di realizzare nel sito individuato nel comune di Petriano, riceverà i seguenti rifiuti così ripartiti: ‐per la prevalente quota del 50%, rifiuti derivanti da attività di recupero/trattamento degli urbani, così come definiti dall’ art. 183, comma 1, lett. b ter (Definizione di rifiuti urbani n.d.r.), nonché da quelli indicati dall’allegato L‐quater prodotti dalle attività di cui all’ allegato L‐quinques del TUA (rifiuti urbani per definizione ex D.Lgs. 116/2020, ossia assimiilati ex lege agli urbani) per i quali verrà rispettato il principio di prossimità; ‐per la restante quota, rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, TUA, che interesseranno rifiuti produttivi diretti o provenienti da impianti di recupero e trattamento dei medesimi, generati da imprese dirette o di recupero provenienti dalla regione Marche e dalle regioni limitrofe, tenuto conto della ubicazione dell’impianto progettato ”.
Si afferma che l’autorità competente al rilascio del PAU (Provincia), ha ritenuto che la prescrizione della distanza dei 500 metri dai centri abitati consti, in sostanza, in una deroga alla prescrizione di carattere generale (distanza di 2000 metri dai centri abitati) riservata alle sole discariche gestite direttamente dalla p.a. in regime di privativa e soggette alla pianificazione pubblica destinate a ricevere, in prevalenza (oltre il 50%), “rifiuti urbani”. Ove per “rifiuti urbani” si dovrebbero intendere, in tesi avversaria, esclusivamente quelli indifferenziati, sottoposti al solo trattamento meccanico-biologico, che non ne modifica le caratteristiche chimico fisiche e che, pertanto, non costituisce un trattamento idoneo a consentire il recupero/riciclo della materia ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 36/2003.
Secondo questa lettura, gli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, come carta, cartone e plastiche selezionate, sono, invece, considerati “rifiuti speciali”.
Le discariche “a mercato”, come quella proposta dalla ricorrente, che riceverebbero, quindi, rifiuti “speciali” derivanti da trattamenti conformi all’ art. 2 del D. lgs. n. 36/2003 (es. sovvalli), non potrebbero beneficiare della presunta deroga dovendo rispettare la distanza minima di 2.000 metri.
Viceversa, per la ricorrente i rifiuti urbani, come attualmente definiti dall’art. 183, comma 1 b ter) del TUA, alla luce delle modifiche ex d. lgs. n. 116/2020 e con l’introduzione degli allegati alla Parte Quarta L quater ed L quinquies hanno subito un ampliamento notevole sia per quanto riguarda le frazioni merceologiche (EER), sia per quanto riguarda le attività economiche che possono produrli. Sono, dunque “urbani” i rifiuti organici, carta e cartone, plastica, legno, metallo, imballaggi compositi, multimateriale, vetro, tessile, toner, ingombranti, vernici, inchiostri, adesivi, adesivi e resine, detergenti, altri rifiuti, rifiuti urbani e indifferenziati provenienti sia dalle attività domestiche da attività economiche quali la gran parte delle imprese artigiane, parte dell’industria, la grande distribuzione, le Stazioni di servizio autostradali e ferroviarie, aeroporti e porti, compresi ovviamente, anche i rifiuti indifferenziati da questi prodotti. Quelli appena citati sono, appunto, i rifiuti che l’impianto proposto da Aurora ha previsto di ricevere, con la sola esclusione degli indifferenziati.
Una lettura della prescrizione del PRGR conforme alle norme imperative, generali e speciali, di settore (art. 195, c. 1 lett. p. del TUA e All. I d. lgs. n. 36/2003), pertanto, avrebbe dovuto condurre a ritenere che il materiale decadente dal trattamento di rifiuti urbani, come definiti dall’art. 183, comma 1 b ter del TUA, siano essi differenziati o indifferenziati, sono a tutti gli effetti “urbani”. Sono, invece, “speciali” ex art. 184 TUA, tutti i residui dalle attività di trattamento dei rifiuti di provenienza diversa da quella ex art. 183 b ter) TUA.
Alla luce di quanto precede, si afferma, l’interpretazione della prescrizione di cui al paragrafo 12.8 del IAno Regione di Gestione dei Rifiuti marchigiano operata dall’Autorità Competente sulla base anche dell’“interpretazione autentica” resa dall’Assemblea legislativa delle Marche con delibera n. 29/22, volta a limitare l’applicazione della distanza di 500 metri alle sole discariche previste dalla pianificazione pubblica che ricevono rifiuti indifferenziati, concreta violazione di legge e sviamento di potere, posto che, penalizzano in modo ingiustificato l’impianto “a mercato”.
In secondo luogo, determina una violazione di legge (Allegato I d. lgs. n. 36/2003, tutela della salute della popolazione) perché ritiene autorizzabile ad una distanza di 500 metri dai centri abitati e dai siti sensibili un impianto destinato a ricevere rifiuti indifferenziati non trattati in modo adeguato ritenendoli “meno nocivi” rispetto a quelli che hanno subito un trattamento conforme al d. lgs. n. 36/2003.
In sintesi l’autorità competente avrebbe dovuto applicare all’impianto proposto dalla ricorrente la distanza di 500 metri dai centri abitati e dai siti sensibili.
Nel motivo (nel ricorso, sub motivo 3) si è inteso impugnare, in parte qua, il PRGR Marche, con specifico riferimento al paragrafo “Tutela della Popolazione, Criterio localizzativo “Distanza dai Centri Abitati e distanza da Funzioni Sensibili” e alle Tabelle di cui ai par. 12.8.1 e 12.8.2, la cui concreta lesività origina, rispettivamente, dall’interpretazione autentica ai fini applicativi, resa dall’Assemblea legislativa della Regione Marche con delibera n. 29 del 22/02/2022 nonché tramite l’applicazione distorta della prescrizione da parte dell’autorità Competente.
La normativa statale di riferimento, rappresentata dal d. lgs. n. 36/2003, si dice, prevede che la distanza dai centri abitati debba essere valutata caso per caso, la previsione generalizzata contenuta nel PRGR regionale, che impone un limite fisso di 2.000 metri, si pone, pertanto, in netto contrasto con tale disposizione.
Si deduce violazione della riserva statale in materia ambientale e di concorrenza e dell’art. 199, comma 3, lett. l) del Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006).
4. Terzo motivo di diritto, relativo alla VIA, ulteriori fattori di tutela e Vinca.
Sotto motivi al terzo motivo.
III.1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione artt. 115, 177, 182, 195, 197, 199, 208, allegato 3 alla parte iii (salvo altri) del d.lgs. n. 152/06. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2003 (in particolare all. 1). Violazione e falsa applicazione art. 13 l.r. n. 34/1992. Violazione e falsa applicazione del cap. 12 del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla DACR marche n. 14 aprile 2015, n. 193 (PRGR). Violazione e falsa
Applicazione della delibera di consiglio provinciale della provincia di Pesaro Urbino n. 2/2018 (DCP n. 2/2018). Violazione e falsa applicazione artt. 3, 27, 27 bis, 29, 30, 31, 60 (salvo altri) delle nta del ppar marche. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4.06.01, 4.06.04, 4.06.07, 4.06.09 (salvo altri) delle nta del prg del comune di petriano. Violazione e falsa applicazione del piano di tutela delle acque delle marche. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, sproporzione, contraddittorietà.
4.1 Si evidenzia che la Provincia obietta la sussistenza di interferenze dell’area di intervento con i criteri così descritti nel PRGR (pag. 354 e 356 della Parte Seconda del PRGR): - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (Dlgs 152/06, IAno di Tutela delle Acque), stabilita ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 del D.Lgs 152/06 - Corsi d’acqua (PPAR, art. 29). Il PPAR individua per i corsi d’acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate una zona di rispetto inedificabile da 10 a 100 mt.
I criteri localizzativi di tutela integrale del PRGR dei corsi d’acqua, si osserva, richiamano specifiche tutele dettate dal PPAR. Il PPAR, tuttavia, prevede delle esenzioni. In particolare, l’art. 60 delle NTA (richiamato dall’art. 4.06.09 delle NTA del PRG del Comune di Petriano), prevede che “ le prescrizioni di base di cui alla lettera c) dell’articolo 3 del presente IAno, non si applicano per: (…) 4) le opere necessarie all’adeguamento degli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti alle disposizioni del D.P.R. 915/82. Sono incluse nel regime delle esenzioni le varianti urbanistiche conseguenti le procedure di cui all’articolo 3 bis della legge 441/87. Le relative opere sono soggette alla verifica di compatibilità ambientale di cui all’articolo 63 bis e ter ”.
L’art. 3 bis della l. n. 441/87 si afferma l’antesignano dell’attuale art. 208 del D.Lgs. 152/06, giacché disciplina l’autorizzazione degli impianti “ di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi ” prevedendo altresì che “ l’approvazione (…) costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ”.
La disposizione è stata abrogata dapprima dal Decreto CH (D.lgs. 22/1997) e poi dal D.Lgs. 152/06, ma, si afferma, è rimasta sostanzialmente immutata la previsione circa l’effetto di variante dell’autorizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.
Il richiamo che il PPAR fa all’art. 3 bis della l. n. 441/87 va oggi riferito all’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e comunque alla variante urbanistica ex lege derivante dall’autorizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. In forza di ciò, nello specifico caso della predetta variante urbanistica, si applica l’esenzione dalle tutele del PPAR. Ciò significa che, in presenza della variante urbanistica ex lege, i criteri del PRGR che si fondano su tali tutele non sono criteri di tutela integrale e quindi non sono escludenti.
L’affermazione dell’autorità competente, secondo cui la variante urbanistica ex lege non supera i vincoli localizzativi del PRGR è, si dice, sbagliata. Al contrario, alla luce della predetta normativa, i criteri di tutela integrale del PRGR sono sterilizzati proprio in ragione della variante urbanistica e non sarebbero escludenti.
La Provincia, si lamenta, non ha mai approfondito le caratteristiche intrinseche dei due corsi d’acqua che interferirebbero con il progetto di discarica. In realtà, si dice, tali corsi d’acqua non sono mappati dal IAno di tutela delle acque della Regione, ciò si riflette anche sulla tutela paesaggistica e quindi sul criterio localizzativo dei “Corsi d’acqua”.
Sarebbe palesemente irragionevole e sproporzionato il diniego di VIA impugnato, che attribuisce carattere ostativo a due impluvi episodici non tutelabili ai sensi del PTA, come fossero fiumi o corsi d’acqua di terza classe. Il solo fatto che essi sono mappati nel PRG del Comune di Petriano, non sarebbe per la ricorrente sufficiente. Peraltro, si evidenzia, stando alle tavole del SIT del Comune di Petriano neanche il PRG di tale Comune individua nella zona in esame dei corsi d’acqua tutelati.
Si dice che il PRG adeguato al PPAR è la fonte da cui trarre l’esistenza di “corsi d’acqua” tutelati, pertanto il criterio localizzativo individuato dal PRGR, non sarebbe più sussistente. La contraria conclusione della Provincia si pone in contrasto con gli artt. 199 e 208 del D.Lgs. 152/06, con l’art. 13 della l.r. n. 34/1992 e con gli artt. 3, 27 e 27 bis delle NTA del PPAR.
Viene, inoltre, evidenziato che la Provincia di Pesaro Urbino con DCP n. 2/2018 ha individuato le aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di rifiuti. L’area dell’impianto progettato non è individuata come non idonea. In particolare, in tutte le tavole allegate alla DCP, tranne in quella di sintesi, è riportato il reticolo idrografico, e nessuna di esse indica corsi d’acqua nella zona interessata dalla discarica.
Infine, prudenzialmente e in via subordinata, sono gravati il PRG del Comune di Petriano e il Certificato di Assetto Territoriale per errata individuazione cartografica del bene vincolato in contrasto con l’art. 115 del D.Lgs. 152/06 e con il PTA delle Marche.
4.2 In merito all’asserito contrasto con la Categoria “Tutela Beni culturali e paesaggistici” fattore “Crinali” (art. 30 PPAR), la ricorrente evidenzia che la Provincia annette una prevalenza al criterio ostativo del PRGR, che nelle fasce di rispetto dei crinali vieta qualsiasi impianto, ritenendo irrilevante l’art. 4.06.04 delle NTA del PRG del Comune di Petriano nella parte in cui nelle fasce di tutela dei crinali vieta solo alcuni tipi di costruzioni (tra cui non rientrano le strade).
Tale approccio, si afferma, è contraddittorio con quello assunto dalla Provincia in relazione al fattore escludente relativo ai corsi d’acqua, dove invece, come visto, la Provincia si fonda esclusivamente sulle mappature del PRG.
Come nel caso dei corsi d’acqua, la ricorrente ritiene che essendo il PRG di Petriano adeguato al PPAR e prevedendo quest’ultimo il meccanismo delle deroghe ex art. 60 NTA PPAR, il criterio di tutela dei crinali fissato dal PRGR, viene sterilizzato dal fatto che il PRG di Petriano non prevede per i crinali una tutela assoluta e integrale, dovendosi, viceversa, valutare la specifica tipologia di manufatto che si intende realizzare nella fascia di tutela dei crinali per valutarne l’assentibilità.
Le norme pianificatorie poste alla base del fattore localizzativo in esame tutelano la “visuale” dei crinali, che non deve essere alterata da nuove costruzioni che “spiccano” oltre la linea di crinale.
Si deduce che una strada, come è quella che interferisce con il crinale a sud est nel progetto Aurora, non rientra nelle costruzioni vietate, né dalle NTA del PRG, né dalle NTA del PPAR e dunque neanche dal PRGR, che di esse fa applicazione.
4.3 La Provincia obietta la sussistenza di interferenze con il criterio così descritto nel PRGR (pag. 357 della Parte Seconda del PRGR): “Versanti (PPAR, art. 31) Sulle aree di versante, aventi pendenza assoluta superiore al 30%, sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.
Ciò perché il sito di discarica è interessato dalla presenza di versanti che in più punti anche estesi presentano una pendenza maggiore del 30%.
Anche in questo caso vengono richiamate le esenzioni dalle tutele paesistiche ex art. 60 delle NTA del PPAR, da cui discende la sterilizzazione dei criteri localizzativi del PRGR fondati sul PPAR, cui consegue che la compatibilità del progetto va verificata caso per caso.
La ricorrente afferma di aver effettuato uno studio (perizia giurata di professore ordinario in geologia applicata) che ha registrato che la pendenza assoluta è inferiore al 30%, pertanto il vincolo non sussisterebbe.
III.2) violazione di legge. Violazione e falsa applicazione art. 6 direttiva 92/43/cee “habitat”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del dpr n. 357/1997 e ss.mm.ii.. Violazione e falsa applicazione della dgr n. 1661 del 30.12.2020. Eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e motivazione.
4.4 Si censura il fatto che la Provincia ha inviato la richiesta di integrazioni riferita alla Vinca solo con nota prot. 12976 del 4.04.2024, pur essendo stata trasmessa più di un anno prima la determina n. 43/2023 di esito negativo dello screening di VIncA da parte dell’Unione Montana.
Sulla base di un proprio studio tecnico, si contraddicono le conclusioni a cui è venuta l’autorità di Vinca.
Si deduce il macroscopico travisamento in cui è incorsa l’Unione Montana consiste nel non aver tenuto conto che l’area in esame non ricade all’interno di un sito Rete Natura, ma è al di fuori di esso e lo Studio d’Incidenza ha rilevato solamente impatti indiretti sul sito Natura 2000 più vicino.
Dalla illegittimità del parere dell’Unione Montana, si afferma, discende l’illegittimità derivata del giudizio di VIA negativo in riferimento all’interferenza del progetto con il fattore localizzativo “Fascia di rispetto Rete Natura 2000”, il quale si fonda esclusivamente sul parere negativo di VIncA.
Inoltre si censura il documento di VIA e il diniego di PAUR laddove attribuiscono un valore ostativo assoluto al parere negativo reso dall’Unione Montana in relazione alla VIncA.
Secondo la ricorrente occorreva accedere al “Livello III” della VIncA, dove vengono individuate le misure di compensazione poiché l’impianto di gestione dei rifiuti, è di interesse pubblico (art. 5 c. 9 del DPR 357/97).
III.3) Violazione e/o falsa e/o errata applicazione del capitolo 12.8.4 “livelli di opportunità localizzativa” (criterio degli “impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)”) del Prgr Marche, anche in riferimento al capitolo 12.6 – errato o falso presupposto – insufficiente istruttoria e motivazione inadeguata illogicità e contraddittorietà manifeste, anche in riferimento agli artt. 8, comma 1, lett. L) e 13 e allegato 2 del d. Lgs. N. 36/2003.
4.5 Si censura il mancato riconoscimento del “criterio di priorità localizzativa” relativo a “ Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti”.
Si evidenzia che nel sito prescelto insisteva la discarica di Riceci, ricompresa nell’elenco delle discariche incontrollate e incontrollate-controllate di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 2 alla “Relazione generale dello studio per il IAno regionale di bonifica delle aree inquinate” del PRGR Marche 1999.
III.4) Violazione di legge. Violazione degli artt. 183, 208, 239 e 240 del d.lgs. N. 152/06. Eccesso di potere sotto plurimi profili: carenza di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, sproporzione, sviamento.
4.6 I giudizi di impatti negativi riferiti a ciascuna matrice di seguito esaminata, si dice, sono privi di un’adeguata istruttoria e motivazione.
Sulla “Matrice Acqua”, si deduce che l’osservazione provinciale è generica e quindi viziata per carenza di motivazione, tenuto conto dell’approfondimento svolto nel SIA della ricorrente e delle contro deduzioni di geologo di parte.
Nelle indagini geologiche prescritte dal Genio Civile, si afferma, è emerso che nell’area non sono presenti acque sotterranee, pertanto, manca l’oggetto della tutela (acque sotterranee).
Sulla “Matrice Aria”, si dice che le considerazioni provinciali sono travisate per le ragioni riportate in specifica relazione tecnica.
Sulla “Matrice Suolo e Sottosuolo” si deduce invalidità derivata della valutazione provinciale o in quanto fondata su un illegittimo parere del Genio Civile. Si censura la contraddittorietà e la violazione dei diritti partecipativi di Aurora. Il tema delle indagini geologiche è stato oggetto di appositi tavoli tecnici tra ditta, Provincia e Regione Marche. Nel tavolo tecnico del 6.11.2023 è stato concordato un piano di indagini, poi recepito nella revisione del parere del Genio Civile. Né in tale sede né in alcuna delle conferenze dei servizi è stato mai obiettato alcunché in relazione all’asserita mancanza delle predette indagini geologiche e geotecniche, che solo oggi viene sottolineata dalla Provincia. Neppure l’ARPAM ha mai richiesto indagini geologiche e geotecniche come quelle indicate dalla Provincia. Si rinvia integralmente alle censure in relazione al parere del Genio Civile, in specie nella parte concernente la viabilità esterna di accesso all’impianto.
Contrariamente a quanto affermato dalla Provincia le modalità di approntamento delle operazioni di stabilizzazione e consolidamento dell’area, il successivo approntamento a discarica e la conseguente quantificazione dei movimenti terra, sono, si dice, diffusamente illustrati negli elaborati prodotti.
Si critica sotto un profilo tecnico le asserzioni provinciali in tema di movimenti terra e suolo.
Sulla “Matrice Rifiuti” si deduce che le valutazioni provinciali si fondano sui temi esaminati nel cap. 5 del documento di VIA con riferimento alla qualificazione delle tipologie di rifiuti che saranno conferiti nell’impianto. Si richiama, quindi, integralmente quanto illustrato nel motivo relativo al criterio localizzativo di PRGR della distanza dai centri abitati, dove è allegata l’infondatezza degli assunti provinciali.
Viene censurata la sproporzione e la violazione diritti partecipativi: né la Provincia né ARPAM hanno mai segnalato eventuali carenze descrittive riguardo ai rifiuti in uscita dall’impianto, né comunque esse giustificherebbero il giudizio di impatto negativo sulla matrice in esame, sia per il mancato confronto procedimentale, sia perché risolvibili mediante prescrizioni.
Quanto alla “Matrice Viabilità e Traffico” si eccepisce inoltre che né la Provincia né ARPAM hanno mai formulato alcuna richiesta di integrazioni/chiarimenti in ordine allo studio della viabilità e a eventuali discordanze in merito alla viabilità di accesso.
Si dice che la valutazione di impatto acustico è sovrabbondante, in quanto svolta anche su tratto di strada che non va più considerato.
Si sostiene che l’autorizzazione di impianti di gestione dei rifiuti comporta la dichiarazione di pubblica utilità e tanto basta anche ai fini della realizzabilità dell’impianto e delle opere connesse anche su aree private e/o oggetto di convenzione di lottizzazione con il Comune.
L’osservazione provinciale è carente, si lamenta, giacché manca un’autonoma istruttoria provinciale su quanto illustrato da ANAS, Ente che non concorre alla formazione del giudizio di VIA ma esprime un mero contributo istruttorio.
Sulla “Matrice Biodiversità, Habitat, Vegetazione e Fauna”, si afferma che la conclusione contraddice il parere dell’Unione Montana, la quale non ha formulato alcuna obiezione in merito alla definizione degli impatti contenuta nello Studio d’Incidenza. Si rinvia comunque a tutto quanto censurato in merito alla illegittimità del parere dell’Unione Montana.
Sulla “Matrice Popolazione e Salute pubblica”, tenuto conto dell’espresso rinvio al tema della distanza dai centri abitati previsto dal PRGR, si richiamano integralmente le censure formulate in merito nell’apposito motivo di censura riferito al pertinente criterio localizzativo del PRGR.
Si sottolinea che l’ARPAM in nessuno dei suoi due contributi si esprime sul profilo della salute pubblica, né la Provincia indica quali aspetti delle osservazioni svolte da ARPAM in riferimento ad altre matrici sarebbero rilevanti anche per le valutazioni da svolgere in ordine alla salute pubblica. Quanto al parere di AST reso il 17.09.2024 esso non è negativo, bensì va qualificato come favorevole con prescrizioni.
Sulla “Matrice Paesaggio e Patrimonio Culturale” si evidenzia come a pagg. 62 del documento di VIA la Provincia ha accertato la non interferenza del progetto con il fattore localizzativo del PRGR “Punti panoramici e strade panoramiche”, mentre nella valutazione in esame, contraddittoriamente sostiene che sussiste un’interferenza con la visuale e lo scenario di insieme.
Inoltre, non doveva tenersi conto del parere del Comune di Urbino, posto che tale ente non doveva partecipare al procedimento. La Provincia travisa poi la nota della Soprintendenza (che ha comunque espresso fuori dalla conferenza la propria posizione, ciò che dovrebbe equivalere a parere positivo) e, che ha tutt’altro oggetto, essendo riferita sostanzialmente a profili di interesse archeologico.
L’osservazione fatta dalla Provincia in merito ai “principi indicati nel PPAR”, è, si afferma, generica.
In merito alla “Matrice Energia e Luminosità”, si dice che “ Nel documento di VIA e nel verbale di CdS del 19.09.2024 non è ricompresa tale matrice tra quelle per le quali sarebbero stati accertati o comunque non esclusi impatti negativi e significativi. Pertanto, le considerazioni critiche formulate nel paragrafo ad essa dedicato non hanno concorso alla formazione del giudizio di impatto ambientale negativo. Esse, quindi, non assumono carattere lesivo. Tuttavia, per ragioni di cautela difensiva, si censura che le presunte carenze progettuali e informative eccepite a pag. 106 del documento di VIA, cui si rinvia, non sono mai state sottoposte al contraddittorio con Aurora”.
5. Quarto motivo di diritto, Compatibilità geomorfologica.
Sotto motivi al quarto motivo.
IV. 1 Illogicità e contraddittorietà manifeste, anche in riferimento ad atti precedentemente assunti – errato presupposto – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 89 d.p.r. n. 380/2001 – illogicità, violazione dei criteri di adeguatezza, ragionevolezza, utilità e proporzionalità dell’istruttoria in riferimento ai livelli della progettazione – sviamento – violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 5, comma 1 lett. G.), 23 comma 1, 27- bis comma 1 del d. Lgs. N. 152/2006, anche in combinato disposto con l’art. 23, commi 7 e 8, del d. Lgs. N. 50/2016 – violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1 lett. A) e comma 2, del d.lgs. N. 36/2003, anche in combinato disposto con l’art. 27, comma 1, del d. Lgs. N. 22/1997.
Il sotto motivo ha ad oggetto il parere negativo di compatibilità geomorfologica formulato dalla Regione.
Viene dedotta illogicità della motivazione perché non ha tenuto conto del riesame (parziale) delle richieste istruttorie della Regione svolto nel corso del procedimento autorizzativo. Coerentemente alla richiesta rimodulata, la ricorrente presentava in data 16.7.2024 le integrazioni progettuali scaturenti dalla medesima. Nel parere negativo formulato nella conferenza di servizi decisoria, la Regione omette di riferire i passaggi sopra descritti e di considerare il proprio atto del 3.1.2024, il quale contiene la definitiva richiesta di integrazioni sugli aspetti geologici-geomorfologici (parzialmente riesaminata rispetto a quella di maggio 2023) e che non viene nemmeno menzionato nel parere conclusivo. Tale parere menziona la prima richiesta di integrazioni di maggio 2023 e le integrazioni prodotte dalla proponente a luglio 2024, ma non cita né i contributi tecnici offerti da Aurora fin dall’avvio della fase di riesame, né le integrazioni prodotte a gennaio 2024, né soprattutto il citato atto con cui la Regione ha riformulato la richiesta istruttoria aderendo alla proposta della società di presentare gli schemi tipologici.
La Regione giunge ad esprimere un diniego sulla base di una richiesta istruttoria che era stata riesaminata e di un elemento (“progetto di bonifica”) che in realtà aveva riconosciuto non dovuto.
Inoltre si lamenta la contestazione circa la mancanza di elementi che sono propri della progettazione esecutiva di dettaglio e che, come tali, non rientrano nella valutazione che deve essere svolta dalla struttura regionale.
IV.2) Violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 89 d.p.r. n. 380/2001 sotto ulteriore profilo – incompetenza – eccesso di potere per errato presupposto, sviamento – illogicità e contraddittorietà manifeste, anche in riferimento ad atti precedentemente assunti – violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 14-ter, comma 3 e 14-bis, commi 3 e 5,legge n. 241/1990 e dei principi di efficacia, efficienza, economicità dell’azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento – omessa istruttoria – difetto di motivazione – violazione dei criteri di adeguatezza, ragionevolezza, proporzionalità dell’istruttoria in riferimento ai livelli della progettazione e della normativa di settore in materia di discariche richiamata nell’epigrafe del precedente motivo .
Il sotto motivo ha ad oggetto il parere negativo di compatibilità geomorfologica formulato dalla Regione nella parte in cui ha evidenziato carenze documentali su vari aspetti tecnici (in estrema sintesi, viabilità, fronti di sbanco, erosione diffusa, invarianza idraulica, regime acque meteoriche, corpi idrici).
Si dice che questa parte della motivazione si riferisce a richieste istruttorie che non sono state, in massima parte, oggetto di riesame nel corso del procedimento.
Gli aspetti di tale motivazione vengono puntualmente contrastati sotto il profilo tecnico dalla ricorrente.
6. Quinto motivo di diritto, relativo ad AIA E VV.FF
Sotto motivi al quinto motivo.
V.1) Violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 183, comma 1, lett. n), 240, comma 1, lett. a), 239, comma 2, 242 e 208 del d. lgs. n. 152/2006 – difetto di istruttoria e di motivazione – violazione dei principi di efficacia, economicità e non aggravamento dell’azione amministrativa – sviamento – illogicità e contraddittorietà manifeste.
Il presente sotto motivo ha ad oggetto la motivazione del diniego di AIA nella parte intitolata “ Landfill mining e bonifiche ” del relativo documento istruttorio, in esso, riassuntivamente, si deduce, mancata comprensione degli elaborati progettuali della ricorrente.
V.2) Difetto di istruttoria e di motivazione in riferimento alla valutazione della documentazione tecnica riguardante il biogas e gli apparati di combustione ad esso connessi, mancata comprensione del progetto – sviamento – illogicità e contraddittorietà manifeste – violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’allegato 1, punto 2.5 del d. Lgs. N. 36/2003.
Il sotto motivo ha ad oggetto la motivazione del diniego di AIA nella parte intitolata “Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 e sua applicazione”.
Si lamentano irregolarità procedurali e che sia ARPAM che i Vigili del Fuoco si sono costantemente sottratti al contraddittorio con la proponente, non partecipando ad alcuna delle conferenze di servizi, sia in sede istruttoria che decisoria, salvo quella finale a cui hanno partecipato i soli Vigili del Fuoco.
Si afferma che il diniego dell’AIA è basato sul parere negativo reso dai Vigili del Fuoco su di un’unica componente del progetto, costituita dall’impianto di cogenerazione del biogas.
Si deduce travisamento della normativa speciale, sia da parte dell’autorità competente che di ARPAM e Vigili del Fuoco, la prima tramite il contributo allegato al verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, i secondi, tramite il parere negativo reso ai sensi del d.lgs. n. 151/2011.
7. Sesto motivo, sulle determinazioni del Comune di Petriano.
Si ricorda che “ L’art. 14 ter, comma 7, secondo periodo, della Legge n. 241/1990 afferma che “si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ”.
Si osserva che alla seduta della conferenza dei servizi decisoria del 6.8.2024 il Comune, pur partecipando alla seduta, ha esplicitato che non avrebbe espresso alcun parere, cosicché, ai sensi del comma 7, il parere andava qualificato come positivo senza prescrizioni.
Il Comune non avrebbe potuto esprimere successivamente un altro parere di segno diverso, avendo già definitivamente consumato il proprio potere di non assumere alcuna posizione. Inoltre, le dichiarazioni rese dal rappresentante del Comune nella seduta del 19.9.2024 denotano comunque un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
8. Si sono costituite per resistere le Amministrazioni in epigrafe; si sono altresì costituite le Amministrazioni controinteressate e gli interventori ad opponendum , parimenti indicati in epigrafe.
Dopo lo scambio di articolate memorie e repliche, il deposito di corposa documentazione e la discussione orale, il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2025.
9. Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Va rilevato che il ponderoso e notevolmente esteso ricorso non reca espressa gradazione dei motivi sottoposti all’esame di questo Collegio, per cui, in virtù della ragione più liquida, funzionale al rispetto del principio di ragionevole durata del processo, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. anche Consiglio di Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, parag. 9.3.4.3), sono preliminarmente scrutinabili, vista la loro priorità logica, il terzo e il quarto motivo di diritto.
9.1 In particolare, con riferimento al terzo motivo, vanno disattesi il sotto motivo III.1, nella parte in cui mediante perizia di parte mira a contestare la qualificazione di “versante” rilevante ai fini della tutela paesaggistica; il sotto motivo III.2 nella parte in cui, mediante studio di parte mira a contestare le conclusioni in materia di valutazione di incidenza sul sito Natura 2000 e sulla Zona di Protezione speciale; il sotto motivo III.3, nella parte in cui contesta tutte le valutazioni di incidenza relative alle matrici ambientali esaminate.
Deve precisarsi che relativamente a tali ridette censure, sono irrilevanti le critiche recate nel primo motivo di diritto (in disparte qualsiasi valutazione circa la loro fondatezza), in quanto responsabile del procedimento di VIA è un funzionario architetto, titolare di Elevata qualificazione, in relazione al quale, in sintesi, alcuna allegazione in tema di commistione “politica – amministrazione” è dedotta.
Queste ultime allegazioni, inoltre e a maggior ragione, non incidono sulla correttezza o legittimità del procedimento che ha condotto alla Vinca negativa, poiché emanata da Amministrazione diversa dalla Provincia, essendo di competenza dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro.
9.2 Parimenti, in relazione al quarto motivo di ricorso, va disatteso il sotto motivo IV.2, in relazione al quale non sono dedotte violazioni procedurali, bensì sono contrastate le valutazioni tecniche effettuate dalla Regione.
Anche in questo caso le deduzioni contenute nel primo motivo di diritto, volte a stigmatizzare interferenze politiche nel procedimento amministrativo, sono del tutto ultronee, in quanto focalizzate sulla Provincia, mentre nel quarto motivo è la Regione ad essere nel fuoco delle censure di parte ricorrente.
9.5 Tutti i sotto motivi di censura richiamati vanno disattesi in quanto, per insegnamento pacifico della giurisprudenza, “ il giudizio di valutazione di impatto ambientale è espressione di un'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sindacabile dal Giudice di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici, vuoi per contraddittorietà intrinseca, vuoi per errato apprezzamento dei presupposti di fatto. Inoltre, questo tipo di giudizi non può di regola essere messo in discussione attraverso documentazione tecnica di parte, perché ciò equivarrebbe a sostituire un punto di vista alternativo, espresso dal privato, a quello dell'amministrazione istituzionalmente competente alla cura di quell'interesse: sul principio, per tutte, da ultimo C.d.S. sez. VII 4 aprile 2024 n.3070 ”, (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2025, n. 172).
Nella specie la valutazione di impatto ambientale, è avvenuta a seguito di un notevole approfondimento istruttorio, esitato in un documento di oltre 170 pagine, in relazione al quale, nonostante lo sforzo argomentativo profuso da parte ricorrente, non emergono travisamenti di fatto o macroscopiche illogicità che legittimino il sindacato del giudice amministrativo.
Lo stesso vale per la valutazione geomorfologica espressa dalla Regione Marche, relativamente agli aspetti indicati, frutto di approfondita istruttoria tecnica.
Deve anche tenersi conto che “ per pacifica giurisprudenza "la funzione tipica della VIA sia quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Id. 1 marzo 2019, n. 1423), che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del Giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto" (Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987; Cons. Stato Sez. IV, 08 aprile 2024, n. 3204; Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248; Sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3112; Sez. IV, 18 novembre 2021, n. 7714; Sez. VI, n. 4484 del 2018; Sez. IV, n. 1240 del 2018).
Infatti, "il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di viluppo economico - sociale) e privati (Cons. Stato Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575)" Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2024, n. 7987; Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248; CGARS, n. 271/2021; Cons. Stato, 2 gennaio 2019, n. 16; Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3034; ecc.), (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 giugno 2025, n. 5285).
Gli elementi ostativi alla VIA contrastati inefficacemente da parte ricorrente nei sotto motivi indicati, forniscono alla stessa adeguata e sufficiente motivazione.
Accertata la legittimità della VIA, consegue la reiezione anche del quinto motivo di ricorso, perché, come condivisibilmente affermato, “ una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto positiva (cfr., Cons. Stato, sez. V, n. 313 del 2015) , (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2024, n. 5154; in termini Consiglio di Stato, sez. V, n. 3000/2016, punto 6.1.3).
Peraltro il quinto motivo di diritto va disatteso anche relativamente alla critica inerente all’assenza del parere positivo anti incendio, tematica di particolare rilievo per il tipo di impianto oggetto di istanza, che è stato negato per carenze documentali. Anche in questo caso parte ricorrente deduce la mancata comprensione tecnica della normativa da parte dell’Amministrazione, tentando di sostituire le proprie (legittimamente) interessate valutazioni di parte, a quella dell’organo legislativamente preposto.
Va rilevato che anche con riferimento al parere anti incendio, le questioni sollevate nel primo motivo di diritto sono del tutto ultronee, non riguardando l’Amministrazione dei Vigili del Fuoco.
In ultimo, da disattendere è anche il sesto motivo di diritto, perché la posizione espressa in seno alla conferenza decisoria da parte del Comune di Petriano non può essere circoscritta alla prima riunione, dovendosi qualificare alla stregua del complessivo dipanarsi della conferenza.
Tenuto conto della Via negativa, cui consegue l’AIA negativa, considerata la Vinca negativa e il negativo parere di Regione, Vigili del Fuoco e Comune, il diniego di Paur assunto all’esito della relativa conferenza dei servizi, va esente da critiche.
10. In conclusione per le ragioni esposte, il terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, nei termini indicati in motivazione, vanno respinti.
Gli ulteriori motivi di censura sono irrilevanti, posto che, da un lato, il diniego di PAUR trova più che sufficiente giustificazione negli atti passati indenni al vaglio di legittimità e dall’altro le critiche procedurali ed organizzative rivolte all’Ente Provincia non sono idonee ad inficiarne la legittimità.
Deve, infatti, tenersi presente che il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) non sostituisce, ma include i singoli titoli autorizzatori, che conservano la loro autonomia formale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11/6/2024, n. 5241) e sui quali le dedotte disfunzioni amministrative dell’Ente Provincia (in disparte qualsiasi valutazione sulla loro fondatezza), non hanno capacità di incidere (per le ragioni esposte al punto 9.1, nemmeno sulla VIA).
Più in generale, quanto al primo motivo di diritto, deve anche evidenziarsi che le censure verso la DEibera del Consiglio provinciale n. 25/2023, nonché verso la decisione (nota provinciale del 19.1.2024) di effettuare una conferenza dei servizi istruttoria propedeutica alla conferenza decisoria ex art. 27 bis D.lgs. 152/2006 e parte delle deduzioni inerenti la violazione del principio di separazione tra attività politica e attività burocratica, sono duplicazione delle censure mosse con ricorso N.R.G. 140/2024, anch’esso chiamato in decisione all’odierna udienza e definito con separata sentenza.
11. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Ciò vale anche per le articolate e complesse deduzioni inerenti il secondo motivo di ricorso (che comporterebbero, preliminarmente, la soluzione di altrettanto complesse questioni relative alla natura del rinvio statico o dinamico, effettuato dal IAno regionale di gestione dei rifiuti, che è atto amministrativo, alla nozione di “rifiuto urbano”, fissata, viceversa, da fonte legislativa; nonché relative alla ammissibilità di atti amministrativi di interpretazione autentica di altri atti amministrativi) le quali, alla luce delle superiori considerazioni, risultano, in definitiva, irrilevanti ai fini del decidere.
12. Ai sensi dell’art. 26 c.p.a. le spese seguono la soccombenza e sono così liquidate, euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, a favore di ciascuna delle seguenti amministrazioni: Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Petriano; complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori, a favore degli interventori ad opponendum ; euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori a favore di ciascuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell’Interno, Ministero della Cultura; euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori a favore dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta come da motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite come segue: euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, a favore di ciascuna delle seguenti amministrazioni: Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Petriano, per un totale di euro 18.000,00 (diciottomila/00) oltre accessori; complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori, a favore degli interventori ad opponendum ; euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori a favore di ciascuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell’Interno, Ministero della Cultura, per un totale di euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori; euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori a favore dell’Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino centrale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
IA Morri, Consigliere
BI LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI LF | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO