TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4
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Decreto presidenziale 4 ottobre 2025
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Decreto presidenziale 17 ottobre 2025
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Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Primo motivo di diritto (relativo al procedimento)

    Le censure relative alle interferenze politiche e organizzative interne alla Provincia sono irrilevanti ai fini della legittimità del procedimento di VIA, la cui responsabilità è attribuita a un funzionario architetto. Le critiche alla riorganizzazione non incidono sulla correttezza del procedimento. Le allegazioni relative alla commistione tra politica e amministrazione non sono dedotte in relazione alla procedura di VIA e Vinca.

  • Rigettato
    Secondo motivo di diritto (relativo alla VIA - Distanza dai centri abitati e siti sensibili)

    Le critiche relative alla distanza dai centri abitati sono irrilevanti poiché il giudizio di VIA è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in casi di illogicità manifesta o travisamento dei fatti. La valutazione di impatto ambientale è avvenuta a seguito di approfondimento istruttorio e non emergono macroscopiche illogicità. La valutazione geomorfologica è frutto di approfondita istruttoria.

  • Rigettato
    Terzo motivo di diritto (relativo alla VIA, ulteriori fattori di tutela e Vinca)

    Le critiche relative alle tutele ambientali (corsi d'acqua, crinali, versanti) e alla Vinca sono irrilevanti poiché il giudizio di VIA è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in casi di illogicità manifesta o travisamento dei fatti. La valutazione di impatto ambientale è avvenuta a seguito di approfondimento istruttorio e non emergono macroscopiche illogicità. La valutazione geomorfologica è frutto di approfondita istruttoria. Le critiche relative alla Vinca sono irrilevanti in quanto emanata da un'amministrazione diversa dalla Provincia.

  • Rigettato
    Quarto motivo di diritto (Compatibilità geomorfologica)

    Le critiche relative alla valutazione tecnica della Regione sono irrilevanti poiché il giudizio di VIA è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in casi di illogicità manifesta o travisamento dei fatti. La valutazione geomorfologica è frutto di approfondita istruttoria tecnica. Le censure relative alle interferenze politiche sono ultronee in quanto focalizzate sulla Provincia, mentre nel quarto motivo è la Regione ad essere nel fuoco delle censure.

  • Rigettato
    Sotto motivo III.4 (Valutazione impatti negativi su matrici ambientali)

    Le critiche relative alle valutazioni di impatto ambientale su ciascuna matrice sono irrilevanti poiché il giudizio di VIA è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in casi di illogicità manifesta o travisamento dei fatti. La valutazione di impatto ambientale è avvenuta a seguito di approfondimento istruttorio e non emergono macroscopiche illogicità. Le critiche procedurali e organizzative rivolte all'Ente Provincia non sono idonee a inficiarne la legittimità.

  • Rigettato
    Quinto motivo di diritto (AIA E VV.FF)

    Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Il diniego dell'AIA è legittimo anche in presenza di una VIA positiva. Il diniego dell'AIA è basato sul parere negativo dei Vigili del Fuoco su un'unica componente del progetto, costituita dall'impianto di cogenerazione del biogas. Le questioni sollevate nel primo motivo di diritto sono ultronee rispetto al parere dei Vigili del Fuoco.

  • Rigettato
    Sesto motivo di diritto (determinazioni del Comune di Petriano)

    La posizione espressa in seno alla conferenza decisoria da parte del Comune di Petriano non può essere circoscritta alla prima riunione, dovendosi qualificare alla stregua del complessivo dipanarsi della conferenza. Tenuto conto della VIA negativa, cui consegue l'AIA negativa, considerata la Vinca negativa e il negativo parere di Regione, Vigili del Fuoco e Comune, il diniego di PAUR assunto all'esito della relativa conferenza dei servizi, va esente da critiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 4
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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