CASS
Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di immigrazione clandestina, la sentenza di non luogo a procedere ex art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consegue anche al rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari, che trova giustificazione nel riconoscimento dei diritti della famiglia e dell'agevolazione dei relativi compiti, a norma degli artt. 29 e 31 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 49246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49246 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
49246-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1077-23 VITO DI NICOLA - Presidente - -UP 11/10/2023 GI CI R.G.N. 18421/2023 FR IF EL PU MI SS TO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JI UE nato il [...] avverso la sentenza del 17/02/2022 del GIUDICE DI PACE di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MI SS;
udito il Pubblico Ministero, VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 Febbraio 2022 il giudice di pace di Bari ha condannato Gjini Ndue alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato dell'art 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per essersi trattenuto nel territorio dello Stato dopo la scadenza del permesso di soggiorno;
fatto avvenuto in Bari in data 11 settembre 2019. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello, riqualificato in ricorso per cassazione, l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. ven CR 1 pen., in cui deduce che la permanenza illegale era stata motivata dall'esistenza in Italia del nucleo familiare dell'imputato, che la norma dell'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 prevede l'improcedibilità dell'azione in caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale, e tale norma andrebbe letta estensivamente anche per casi analoghi quali nel caso in esame la richiesta di permesso per motivi familiari;
deduce, inoltre, che erroneamente il giudice non ha ritenuto l'esistenza della causa di improcedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. 74 del 2000. Con memoria depositata in corso di giudizio la difesa del ricorrente ha evidenziato che nelle more, l'11 ottobre 2022, l'imputato ha ottenuto il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa Valentina Manuali, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La norma dell'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 prevede una ipotesi particolare di improcedibilità del giudizio per il reato dell'art. 10-bis, comma 1, stesso decreto, nel caso in cui l'imputato consegua nelle more alcune particolari tipologie di permesso di soggiorno. Essa, in particolare, dispone che: "acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere". La norma non chiarisce espressamente con quale formula debba essere pronunciata la sentenza di non luogo a procedere, ma la giurisprudenza ha chiarito che si tratta di una causa sopravvenuta di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 1, Sentenza n. 27353 del 10/06/2021, Karpets, Rv. 281633). La norma dell'art. 10-bis, comma 6, cita soltanto alcune particolari ipotesi di permesso di soggiorno, perché, oltre quello derivante dal riconoscimento della protezione internazionale, menziona soltanto il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 (ovvero, il permesso per protezione speciale), quello di cui agli articoli 18 (ovvero, il permesso per motivi ven 4 2 di protezione sociale), 18-bis (ovvero, il permesso per le vittime di violenza domestica), 20-bis (ovvero, il permesso per motivi di calamità), 22, comma 12- quater (ovvero, il permesso per particolare sfruttamento lavorativo), 42-bis del testo unico (ovvero, il permesso per atti di particolare valore civile) e quello di cui all'art. 10 I. n. 47 del 2017 (ovvero, il permesso per minori stranieri). Tra essi non vi è il permesso per motivi familiari ottenuto nelle more dal ricorrente. Il collegio ritiene, però, di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità che ha ritenuto che la previsione dell'art. 10-bis, comma 6, debba essere estesa anche a tale tipologia di permesso, in quanto, per lo stesso, è possibile una lettura orientata della norma di fonte primaria alla luce degli artt. 29 e 31 Cost., secondo cui la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (Sez. 1, Ordinanza n. 32858 del 24/06/2013, HA, Rv. 256994: "in tema di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, il rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari assume rilevanza ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 10 bis, comma sesto, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286"). In particolare, nella motivazione della pronuncia HA si legge che: "il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 6, secondo periodo e ultima parte, e successive modifiche, prevede infatti che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere, acquisita la documentazione del rilascio del permesso di soggiorno, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6, dello stesso testo unico, tra cui rientrano i permessi rilasciati dal questore per seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, e la tutela della famiglia, della prole e dell'infanzia rientra certamente tra i compiti primari della Repubblica italiana a norma degli artt. 29 e 31 Cost., con la conseguente rilevanza del permesso di soggiorno per motivi familiari". Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, in cui il giudice di pace dovrà esaminare le produzioni documentali dell'imputato e verificare se la situazione dello stesso rientra nel caso previsto dalla disposizione dell'art. 10-bis, comma 6, come letta in questa pronuncia. Il motivo sulla causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 74 del 2000 è assorbito.
2. Il giudizio di rinvio dovrà essere svolto dallo stesso ufficio del giudice di pace in diversa persona fisica (Sez. 5, Sentenza n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278791, secondo cui in caso di annullamento con rinvio da parte 3 ven della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Bari in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023. Il consigliere estensore Il presidente Carmine Russo Vito Di CO nto diuine Li n k CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pr a Serique Donale. PA 11/12/223 Rome # IL FUN IL FUNZIONARIO GIDIZIARIO RI NI
udita la relazione svolta dal Consigliere MI SS;
udito il Pubblico Ministero, VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 Febbraio 2022 il giudice di pace di Bari ha condannato Gjini Ndue alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato dell'art 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per essersi trattenuto nel territorio dello Stato dopo la scadenza del permesso di soggiorno;
fatto avvenuto in Bari in data 11 settembre 2019. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello, riqualificato in ricorso per cassazione, l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. ven CR 1 pen., in cui deduce che la permanenza illegale era stata motivata dall'esistenza in Italia del nucleo familiare dell'imputato, che la norma dell'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 prevede l'improcedibilità dell'azione in caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale, e tale norma andrebbe letta estensivamente anche per casi analoghi quali nel caso in esame la richiesta di permesso per motivi familiari;
deduce, inoltre, che erroneamente il giudice non ha ritenuto l'esistenza della causa di improcedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. 74 del 2000. Con memoria depositata in corso di giudizio la difesa del ricorrente ha evidenziato che nelle more, l'11 ottobre 2022, l'imputato ha ottenuto il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa Valentina Manuali, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La norma dell'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 prevede una ipotesi particolare di improcedibilità del giudizio per il reato dell'art. 10-bis, comma 1, stesso decreto, nel caso in cui l'imputato consegua nelle more alcune particolari tipologie di permesso di soggiorno. Essa, in particolare, dispone che: "acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere". La norma non chiarisce espressamente con quale formula debba essere pronunciata la sentenza di non luogo a procedere, ma la giurisprudenza ha chiarito che si tratta di una causa sopravvenuta di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 1, Sentenza n. 27353 del 10/06/2021, Karpets, Rv. 281633). La norma dell'art. 10-bis, comma 6, cita soltanto alcune particolari ipotesi di permesso di soggiorno, perché, oltre quello derivante dal riconoscimento della protezione internazionale, menziona soltanto il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 (ovvero, il permesso per protezione speciale), quello di cui agli articoli 18 (ovvero, il permesso per motivi ven 4 2 di protezione sociale), 18-bis (ovvero, il permesso per le vittime di violenza domestica), 20-bis (ovvero, il permesso per motivi di calamità), 22, comma 12- quater (ovvero, il permesso per particolare sfruttamento lavorativo), 42-bis del testo unico (ovvero, il permesso per atti di particolare valore civile) e quello di cui all'art. 10 I. n. 47 del 2017 (ovvero, il permesso per minori stranieri). Tra essi non vi è il permesso per motivi familiari ottenuto nelle more dal ricorrente. Il collegio ritiene, però, di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità che ha ritenuto che la previsione dell'art. 10-bis, comma 6, debba essere estesa anche a tale tipologia di permesso, in quanto, per lo stesso, è possibile una lettura orientata della norma di fonte primaria alla luce degli artt. 29 e 31 Cost., secondo cui la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (Sez. 1, Ordinanza n. 32858 del 24/06/2013, HA, Rv. 256994: "in tema di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, il rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari assume rilevanza ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 10 bis, comma sesto, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286"). In particolare, nella motivazione della pronuncia HA si legge che: "il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 6, secondo periodo e ultima parte, e successive modifiche, prevede infatti che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere, acquisita la documentazione del rilascio del permesso di soggiorno, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6, dello stesso testo unico, tra cui rientrano i permessi rilasciati dal questore per seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, e la tutela della famiglia, della prole e dell'infanzia rientra certamente tra i compiti primari della Repubblica italiana a norma degli artt. 29 e 31 Cost., con la conseguente rilevanza del permesso di soggiorno per motivi familiari". Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, in cui il giudice di pace dovrà esaminare le produzioni documentali dell'imputato e verificare se la situazione dello stesso rientra nel caso previsto dalla disposizione dell'art. 10-bis, comma 6, come letta in questa pronuncia. Il motivo sulla causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 74 del 2000 è assorbito.
2. Il giudizio di rinvio dovrà essere svolto dallo stesso ufficio del giudice di pace in diversa persona fisica (Sez. 5, Sentenza n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278791, secondo cui in caso di annullamento con rinvio da parte 3 ven della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Bari in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023. Il consigliere estensore Il presidente Carmine Russo Vito Di CO nto diuine Li n k CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pr a Serique Donale. PA 11/12/223 Rome # IL FUN IL FUNZIONARIO GIDIZIARIO RI NI