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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
602/2024 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MANUELA ALESSANDRINO in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE TORTORA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. LUCA MUSMECI in sostituzione dell'avv. SILVIO TOMMASINI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 602/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), in proprio e nella qualità di titolare della cessata ditta C.F._1 individuale (P.IVA , Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. Giuseppe Tortora presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Catania, Corso
Italia n. 104, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Silvio
Tommasini presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 20 maggio 2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 456/2023 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 6.230,24 oltre interessi e spese della procedura in favore di in forza della domanda di finanziamento del 05 febbraio 2018, prot. n. CP_1
2701.
2 Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 10 luglio 2024, le parti venivano invitate in sede di verifiche preliminari a dedurre nelle memorie istruttorie sulla competenza per valore di questo Ufficio e all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni dalle stesse precisate e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002). L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n.
25584/2018).
Nella specie, l'eccezione di incompetenza sollevata dal debitore opponente è fondata.
L'art. 7 c.p.c. stabilisce che il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore superiore a diecimila euro, quando dalle legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, mentre l'art. 5 c.p.c. la competenza si determina con riguardo alla legge e allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda, specificando altresì che i successivi mutamenti non hanno rilevanza.
Ora, posto che non vi è alcuna riserva di competenza del Tribunale per le controversie bancarie, con il ricorso depositato il 13 dicembre 2023 ha CP_1 domandato il pagamento di € 6.230,24 calcolati al 7 novembre 2023 “oltre ulteriori
3 spese da quantificare, interessi legali e moratori maturati e maturandi (convenzionali, legali ed ultralegali)”.
Al di là dell'espressione di stile impiegata nel ricorso, è pacifico che “ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi di mora già maturati ante litem ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore” (Cass., n. 17860/72017). Pertanto, alla somma richiesta (€ 6.230,24) vanno aggiunti gli interessi maturati successivamente alla data del 7 novembre 2023 e fino al momento della domanda monitoria (i.e. 13 dicembre 2023) che, invero, sono pari a € 73,74.
Siccome il valore complessivo della domanda è pari a € (6.230,24 + 73,74 =)
6.303,98, la soglia di legge che attribuisce la cognizione della controversia al giudice il Giudice di Pace non è superata, neppure sommando – si noti, impropriamente – le spese del giudizio monitorio.
La dichiarazione di incompetenza comporta la revoca del decreto ingiuntivo nullo
(Cass., n. 10586/1005; Cass., n. 6646/1996; Cass., n. 1121/2022); il che spiega perché il provvedimento adottato non ha la forma dell'ordinanza ex art. 279 c.p.c.
(preceduta dalla precisazione delle conclusioni: Cass., S.U., n. 20449/2014), bensì di sentenza.
3. – Le spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza, sono poste a carico dell'opposta e liquidate – in ragione della natura conclusiva di questo provvedimento – come in dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal D.M.
n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 602/2024 R.G., così decide:
1) dichiara la propria incompetenza per valore essendo competente il Giudice di
Pace e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 456/2023 emesso da questo
Tribunale il 20 dicembre 2023;
4 2) assegna alle parti termine di due mesi, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione della causa davanti all'organo competente;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite CP_1 Parte_1 liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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