CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2071/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16729/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087483870000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2121/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250087483870000 di
€ 991,90 per omesso pagamento tassa automobilistica dell'anno 2020.
La ricorrente contesta l'omessa notifica del prodromico e necessario avviso di accertamento nonché la conseguente maturata prescrizione.
La ricorrente ha ricevuto la notifica in data 20.6.2025 e ha provveduto alla notifica all'Agente della
SC e all'Ente impositore in data 16.9.2025, costituendosi in data 5.10.2025.
SI è costituita l'Agenzia delle Entrate e SC, chiedendo il rigetto del ricorso, rappresentando, peraltro, dii non essere responsabile in ogni caso dell'omessa eventuale notifica dell'atto prodromico.
Si è, altresì, costituita la Regione Cmapania, rappresentando di aver notificato l'avviso prodromico con due raccomandate in data 29.7.2023, per entrambe le automobili oggetto di tassazione. La Regione rappresenta che la dall'esame dell'esito di notifica degli avvisi di accertamento è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza gli stessi sono stati restituiti al mittente, specificando l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. La notifica, quindi, sarebbe valida per compiuta giacenza.
Precisamente, gli avvisi di accertamento sono quelli riportanti il n. 064048817383 2020 e il n.
064140716294.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa con cui contesta la regolarità della notifica-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, posto che è incomprensibile la documentazione relativa alla notifica degli avvisi depositata dalla Regione Campania.
Da tale documentazione, infatti, vista la cattiva qualità della copia depositata, non è dato comprendere se sia o meno adempiuto all'adempimento formale dell'avviso di giacenza.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna, in solido tra loro, le parti resistenti al pagamento, in favore di
Ricorrente_1, delle spese processuali, liquidate, quanto ai compensi, € 278,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ulteriori accessori con attribuzione in favore all'avv. anticipataria Difensore_1
Napoli, 5.2.2026
Il Magistrato
IO EP
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16729/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250087483870000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2121/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250087483870000 di
€ 991,90 per omesso pagamento tassa automobilistica dell'anno 2020.
La ricorrente contesta l'omessa notifica del prodromico e necessario avviso di accertamento nonché la conseguente maturata prescrizione.
La ricorrente ha ricevuto la notifica in data 20.6.2025 e ha provveduto alla notifica all'Agente della
SC e all'Ente impositore in data 16.9.2025, costituendosi in data 5.10.2025.
SI è costituita l'Agenzia delle Entrate e SC, chiedendo il rigetto del ricorso, rappresentando, peraltro, dii non essere responsabile in ogni caso dell'omessa eventuale notifica dell'atto prodromico.
Si è, altresì, costituita la Regione Cmapania, rappresentando di aver notificato l'avviso prodromico con due raccomandate in data 29.7.2023, per entrambe le automobili oggetto di tassazione. La Regione rappresenta che la dall'esame dell'esito di notifica degli avvisi di accertamento è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza gli stessi sono stati restituiti al mittente, specificando l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. La notifica, quindi, sarebbe valida per compiuta giacenza.
Precisamente, gli avvisi di accertamento sono quelli riportanti il n. 064048817383 2020 e il n.
064140716294.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa con cui contesta la regolarità della notifica-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, posto che è incomprensibile la documentazione relativa alla notifica degli avvisi depositata dalla Regione Campania.
Da tale documentazione, infatti, vista la cattiva qualità della copia depositata, non è dato comprendere se sia o meno adempiuto all'adempimento formale dell'avviso di giacenza.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna, in solido tra loro, le parti resistenti al pagamento, in favore di
Ricorrente_1, delle spese processuali, liquidate, quanto ai compensi, € 278,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ulteriori accessori con attribuzione in favore all'avv. anticipataria Difensore_1
Napoli, 5.2.2026
Il Magistrato
IO EP