TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 10/04/2026, n. 657
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Sentenza breve 10 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.

    Il rifiuto del rilascio del titolo è giustificato dalla pendenza del procedimento penale per reati gravi, che supporta il giudizio di pericolosità sociale. La natura 'premiale' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo giustifica un'applicazione restrittiva della norma.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 8 CEDU

    Il rigetto è giustificato dalla pendenza del procedimento penale per reati gravi. Il ricorrente potrà richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in esito favorevole del processo penale.

  • Rigettato
    Contraddittorietà dell’azione amministrativa e violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998.

    La natura 'premiale' del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo giustifica un'applicazione restrittiva della norma. Il rigetto è motivato, proporzionato e rispettoso degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998.

  • Accolto
    Illegittimità del diniego della conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

    Il provvedimento non ha considerato la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno di tipo ordinario, per motivi di lavoro, anziché per protezione sussidiaria. Risulta sproporzionato e non conforme alla norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 10/04/2026, n. 657
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 657
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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