Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 10/04/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00657/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bologna - Ministero dell'Interno, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Bologna Prot. -OMISSIS- del 9 gennaio 2026, notificato in pari data, con cui è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente in data 4 giugno 2024, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la contestuale conversione del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna - Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa RA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente, cittadino afghano, è entrato in Italia nel 2013 e ha ottenuto un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria valido sino al 19 giugno 2024.
In data 4 giugno 2024, in prossimità della scadenza del proprio titolo, il Sig. -OMISSIS- ha presentato alla Questura di Bologna un’istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da "protezione sussidiaria" a "lavoro subordinato" e, contestualmente, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. Immigrazione), documentando lo svolgimento di regolare attività lavorativa.
L’istanza, però, è stata rigettata, in quanto lo straniero è risultato rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. nell'ambito del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Bologna.
Ritenendo tale atto illegittimo, il richiedente il titolo lo ha impugnato, deducendo i seguenti vizi di legittimità:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. L’amministrazione avrebbe illegittimamente fatto discendere il giudizio di pericolosità dal rinvio a giudizio, senza indagare concretamente la situazione personale dello straniero caratterizzata dalla lunga permanenza del ricorrente in Italia (dal 2013, ovvero da oltre dodici anni), il suo stabile inserimento lavorativo, comprovato già in sede di istanza e l'assenza di sentenze di condanna definitive a suo carico;
2. violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 8 CEDU;
3. contraddittorietà dell’azione amministrativa e violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998. La stessa Amministrazione, infatti, ha dichiarato nel provvedimento di aver "provveduto ad inoltrare richiesta di parere alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale" al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il rinnovo del permesso per protezione sussidiaria: il che risulterebbe contraddittorio rispetto a un giudizio di pericolosità sociale. Ma, soprattutto, l’Amministrazione avrebbe applicato lo stesso parametro di valutazione sia alla richiesta del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, che alla richiesta di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il ricorso, così articolato, può trovare solo parziale accoglimento, proprio in ragione di quest’ultimo vizio dedotto.
Il gravame deve, infatti, essere rigettato nella parte in cui ha ad oggetto il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, in quanto - precisato che la norma demanda al Questore di valutare, oltre alla permanenza in Italia e alla regolare attività lavorativa, altri elementi che denotino l’integrazione sociale e famigliare che non sono stati rappresentati nel caso di specie - il rifiuto del rilascio del titolo richiesto appare giustificato dalla pendenza del procedimento penale per reati tanto gravi quali quelli di cui il ricorrente è accusato e che ben può supportare il giudizio di pericolosità sociale cui è addivenuta l’Amministrazione.
Ciò anche in considerazione del fatto che, qualora dovesse intervenire la condanna, la Questura si vedrebbe costretta alla revoca del titolo, per cui, in un’ottica di efficacia, efficienza e buon andamento dell’amministrazione appare corretto il diniego della concessione del titolo “premiale” rappresentato dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, che lo straniero potrà eventualmente richiedere in esito alla favorevole chiusura del processo penale.
Rispetto a tale parte del provvedimento, lo stesso risulta, dunque, essere immune dai vizi dedotti, in quanto adeguatamente motivato, proporzionale e rispettoso degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, attesa la natura premiale del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, che giustifica un’applicazione della norma molto restrittiva.
Non altrettanto, però, può dirsi con riferimento al fatto che il provvedimento non prende in considerazione la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno di tipo ordinario, per motivi di lavoro, anziché per protezione sussidiaria. Esso risulta, infatti, sproporzionato e non conforme alla norma.
Ne deriva il parziale annullamento del provvedimento, rimettendo all’Amministrazione di valutare nuovamente l’istanza al fine del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di durata limitata, così che, in fase di rinnovo, possa essere verificata la sussistenza dei presupposti per il mantenimento dello stesso ovvero per la concessione del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo laddove dovesse intervenire una conclusione del procedimento penale in corso con l’assoluzione.
Attesa la particolarità della questione esaminata e il solo parziale accoglimento del ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, rimettendo all’Amministrazione l’adozione degli atti conseguenti.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RI, Presidente
RA LI, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LI | OL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.