TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 147/2023 RG avente ad
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro e differenze retributive vertente TRA
rapp. e dif. dall'Avv. Roberto Cimmino, elett.te dom.to c/o il difensore, in Parte_1 via Cavour n. 22, Somma Vesuviana (Na)
RICORRENTE E
, in persona in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t., rapp. e dif. dall'Avv. Giovanni Manna, elett.te dom.to c/o il difensore in via Roma n.148, Casalnuovo di Napoli (Na)
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10/01/2023, il ricorrente in epigrafe premetteva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 09/12/2020 al 30/06/2021 presso la sede di Pomigliano D'arco; di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato e full-time, in qualità di manovale stradale con la qualifica di operaio I livello del CCNL “1810- Metalmeccanica-Industria”; di aver svolto, durante il periodo di lavoro dedotto, la mansione di installatore di cavi fibra ottica su direttiva dei capisquadra sig.ri
[...]
e , a loro volta sottoposti alle direttive dei Geom. Parte_2 Controparte_2 Parte_3
e di aver osservato un orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì,
[...] Parte_4 dalle ore 7:00 alle ore 17:30; di aver percepito la retribuzione specificata in ricorso;
di aver ricevuto, in data 1/07/2021, comunicazione da parte del sig. di non recarsi a Parte_2 lavoro e di presentarsi il giorno successivo per la comunicazione verbale da parte del titolare della società convenuta, sig. che di fatto lo stesso l'indomani si presentava al Persona_1
Barone che lo informava che a causa della mancanza di lavoro non sarebbe più stato chiamato e che si sarebbe dovuto, dapprima, mettere in malattia e, poi, dimettere;
di non aver dato seguito alla suddetta comunicazione rimanendo in forze all'interno dell'azienda fino al 31/12/2022; di aver manifestato alla società convenuta la propria disponibilità a lavorare e le sue doglianze, a cui facevano seguito, nel mese di settembre 2021, delle proposte mai formalizzate;
di aver inutilmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Napoli, a causa dell'assenza della società resistente;
di non aver percepito i ratei di tredicesima mensilità, né il Tfr. Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva nei seguenti termini: “1) accertare e dichiarare la sussistenza tra il sig.re e la , Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato continuativo e ininterrotto dal 09/12/2020 al 31/12/2022; 2) condannare la
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 33.752,97, come da conteggi allegati, o di quella maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà più congrua, oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 cpc, da determinarsi il tutto anche a mezzo CTU;
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA”. Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva che il rapporto di lavoro instaurato col ricorrente risultava di fatto sospeso alla data del 01/07/2021 a seguito del rifiuto dello stesso di proseguire l'attività lavorativa, assentandosi volontariamente dai luoghi di lavoro;
di non aver mai comunicato al ricorrente, per tramite del legale rapp.te p.t. sig. e/o altro CP_3 preposto, di non recarsi più al lavoro, né di avere materialmente impedito allo stesso di espletare le mansioni a lui assegnate dal 01/07/2021 al 31/12/2022, data in cui venivano rassegnate da parte del ricorrente le dimissioni volontarie;
che il ricorrente, a far data dal 1/07/2021, si limitava a richiedere, nelle varie comunicazioni inoltrate, il pagamento delle retribuzioni omettendo di rendersi disponibile nell'immediato a svolgere le mansioni lavorative cui era adibito;
che tale disponibilità veniva formulata dal ricorrente solo nel settembre 2022, a seguito dell'avvio del procedimento disciplinare avente ad oggetto la contestazione delle assenze ingiustificate dal luglio 2021; di aver corrisposto al ricorrente, durante il rapporto di lavoro ed alla cessazione dello stesso, quanto maturato a titolo di retribuzione ed ogni altro istituto contrattuale. Tanto premesso, la società resistente concludeva nei termini seguenti: “
1. accertare e dichiarare, per i detti motivi, la nullità e/o la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, del ricorso introduttivo;
2. accertare e dichiarare, nel merito l'infondatezza del ricorso formulato da controparte per le ragioni in fatto ed in diritto innanzi evidenziate e rigettare lo stesso;
3. ovvero, in via subordinata, ridurre l'importo richiesto in considerazione delle eccezioni innanzi formulate;
4. condannare, in ogni caso, il ricorrente alle spese del presente giudizio, diritti ed onorario di avvocato, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata dall'ill.mo giudice adito ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ult. co.”. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 27/02/2024, ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento in favore del ricorrente delle differenze retributive che sarebbero maturate nel corso del rapporto dallo stesso intrattenuto con la società resistente, in particolar modo nell'arco temporale dall'1.7.2021 al 31.12.2022, periodo nel quale è pacifico che la prestazione lavorativa non veniva resa. Va a tal proposito rilevato come nella ricostruzione attorea la ragione della sospensione della prestazione lavorativa risiederebbe nella volontà datoriale di risolvere il rapporto comunicata oralmente al circostanza recisamente contestata da parte resistente che ha di contro Pt_1 sostenuto che sarebbe stato il lavoratore a non presentarsi più a lavoro salvo rifarsi vivo il 20-9- 2022. Ebbene, alla luce della prova testimoniale espletata in corso di causa, ad avviso del giudicante, non appare possibile pervenire ad una ricostruzione univoca delle vicende che portavano alla sospensione della prestazione lavorativa a far data dal luglio 2021. Appare all'uopo utile riportare, di seguito, le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria. All'udienza del 24/09/2024, il teste ha dichiarato: “adr: indifferente. Testimone_1
Lavoro per la resistente dal 2016 regolarmente inquadrato come responsabile lavori presso il capannone di Pomigliano d'Arco. ADR: Conosco il ricorrente che ha lavorato per 5-6 mesi con noi, nel 2021 da inizio anno all'estate, come manovale. ADR: lavorava dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30, dando una mano come posatore di cavi ma non era esperto sulla posa cavi. adr Lavorava in squadre di 3 o più persone ma non ricordo chi fossero né chi fosse il caposquadra. ADR: ricordo che a un tratto non lo vedemmo più, nonostante nel fare le squadre vedevo che risultava come forza attiva ed infatti lo sollecitarono a rientrare ma non è mai rientrato”. All'udienza del 12/11/2024, il teste ha dichiarato: “Adr: indifferente. Testimone_2
Adr: ho lavorato per la resistente per due anni e mezzo, se non erro, dal 2021 al novembre 2023. Adr: anche io ho un giudizio pendente a Napoli. Adr: il ricorrente arrivò quando io già lavoravo, io ero capo squadra e lui fu affiancato ad altro capo squadra, tale . Persona_2
Adr: il 1° luglio del 2021, mentre stavamo caricando i furgoni e il ricorrente era con me, nel piazzale, si avvicinò lo che era un capo squadra che a volte si scambiava il ruolo Parte_2 con il , dicendo al ricorrente che dal giorno dopo il titolare e non voleva più che venisse CP_2
a lavorare. Adr: l'indomani il ricorrente scese a lavorare ed anzi fece così quasi tutta la settimana. Adr: si metteva dove noi la mattina firmavamo, poi noi tutti partivamo e lui aspettava a braccia conserte il titolare. Adr: quando poi lo sentivo mi diceva che il titolare lo aveva fatto stare in attesa due ore giù senza riceverlo. Adr: so che il titolare gli disse di mettersi in malattia e poi di licenziarsi, ma lui non lo fece. Adr: quest'ultima circostanza me la riferì il ricorrente e comunque in azienda si sapeva. Adr: posso dire che fino al 19 novembre, che non mi fu più rinnovato il contratto, ancora qualche volta vedevo il ricorrente che veniva per vedere se ci fosse bisogno di lui a lavoro. Adr: in tali ultime occasioni lo vedevo presso il magazzino”. Si osserva come se anche il teste confermava la tesi attorea circa l'ascrivibilità del Tes_2 mancato espletamento della prestazione lavorativa ad un volere datoriale, trattasi di soggetto anch'egli coinvolto in analogo contenzioso contro la società, dunque dotato di una attendibilità attenuata, che comunque riferiva per conoscenza diretta solo dell'esternazione da parte dello dell'intenzione del titolare di risolvere il rapporto lavorativo, ma che non era Parte_2 presente alla successiva conversazione tra il ed il e che riferiva degli episodi Pt_1 Per_1 successivi per averne appreso de relato actoris. A tali ragioni di dubbio si va ad aggiungere il tenore della dichiarazione del teste che Tes_1 riferiva che a un tratto il ricorrente non si presentò più a lavoro, così ponendosi in aperto contrasto con quella dell' e pertanto confermando la ricostruzione di parte resistente Tes_2 nei termini di dimissioni de facto. In ogni modo, anche in disparte tale preliminare considerazione in ordine alla contraddittorietà delle dichiarazioni circa le concrete circostanze fattuali che davano origine alla sospensione del rapporto di lavoro, va rilevato come la domanda per come proposta non potrebbe essere accolta anche sotto altro profilo che si viene ad illustrare. Ed invero, dalla lettura del ricorso si evince che la parte ha inteso chiedere la condanna del datore di lavoro a corrispondere le retribuzioni maturate in un periodo nel quale è pacifico che la prestazione non veniva resa, sulla base della circostanza dell'imputabilità al datore di lavoro del mancato espletamento della prestazione unitamente alla messa a disposizione delle proprie energie lavorative. Tuttavia, osserva il giudice come, quand'anche risultasse provata la mora credendi, nei termini di ascrivibilità ad un volere datoriale della sospensione della prestazione e di idoneità della condotta del lavoratore ad integrare la messa a disposizione delle proprie energie, la tesi di parte ricorrente non appare in punto di diritto condivisibile nella parte in cui la stessa intende farne discendere quale precipitato logico-giuridico il proprio diritto a percepire le retribuzioni medio tempore maturate. Va infatti in linea generale ricordato che la retribuzione è tale solo ed in quanto sia in rapporto funzionale di sinallagmaticità con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
in assenza di prestazione, pur essendo formalmente in essere, il rapporto rimane sospeso e, difettando il rapporto di sinallagmaticità, non è configurabile una retribuzione. E' stato invero ripetutamente affermato il principio per cui la retribuzione è collegata alla prestazione effettiva del lavoro, non soltanto ai fini della sua commisurazione (ai sensi dell'art. 36 Cost.), ma anche per la stessa configurazione del relativo diritto, il quale non sorge ex se in ragione della esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone - per la natura sinallagmatica del contratto di lavoro - la corrispettività delle prestazioni. Non si ignora che a tale principio, secondo cui quando non vi è prestazione lavorativa non vi può essere neppure lato sensu retribuzione difettando il sinallagma funzionale del contratto, fanno eccezione i casi di illegittima interruzione o unilaterale sospensione del rapporto, nei quali l'obbligo retributivo è riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente del datore di lavoro. In proposito, occorre infatti osservare come, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del datore di lavoro, ne possa sussistere una -non meno rilevante sul piano del diritto- solo giuridicamente resa allorquando il rapporto di lavoro sia stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del datore di lavoro) ripristinato. Ed infatti al dipendente la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, quanto se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio 2008, n. 20316). Con specifico riguardo alla sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro ad esempio non si dubita che in base agli artt. 1218 e 1256 cod. civ. la stessa se giustificata esoneri il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, laddove l'obbligo retributivo permane nel caso in cui sia imputabile a fatto dello stesso (Cass. 22 ottobre 1999, n. 11916; Cass. 10 aprile 2002, n. 5101; Cass. 16 aprile 2004, n. 7300; Cass. 9 agosto 2004, n. 15372). A tale proposito vale la pena rammentare pure il tradizionale orientamento (formatosi antecedentemente alla modifica dell'art. 18 l. 300/1970 con la l. 108/1990) secondo il quale la pronuncia che dichiarava l'illegittimità del licenziamento e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro faceva insorgere l'obbligo del datore, che non ottemperasse a tale ordine, di corrispondere la retribuzione dovuta, in ragione della riaffermata vigenza della lex contractus e della ininterrotta continuità del rapporto di lavoro, con la correlativa equiparazione, alla effettiva utilizzazione delle energie lavorative del dipendente, della mera utilizzabilità di esse, in relazione alla disponibilità del lavoratore a riprendere servizio (Cass. S.U. 13 aprile 1988, n. 2925). Tanto premesso, va allora osservato come nel caso di specie la parte, in assenza di qualsivoglia allegazione in ordine alla illegittimità della condotta datoriale (in nessuna parte del ricorso la parte ha articolato censure in merito all'illegittimità del licenziamento che le sarebbe stato intimato oralmente chiedendo accertarsene la nullità), sulla scorta della sola ascrivibilità al volere datoriale della mancata attuazione del rapporto e della propria messa a disposizione della prestazione lavorativa, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive;
tuttavia, in mancanza dell'accertamento dell'illegittimità a monte del comportamento della società, l'intimazione del lavoratore alla società resistente di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione) non è di per sé sufficiente all'equiparazione della prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa e quindi a far nascere il diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione (ma semmai al solo risarcimento del danno, che tuttavia non è oggetto del presente giudizio). Il ricorso va in conclusione in parte qua respinto. La domanda si appalesa di contro fondata e deve essere accolta limitatamente alla parte in cui ha ad oggetto la retribuzione di giugno 2021, i ratei di tredicesima mensilità ed il TFR. A tale titolo spetterà al ricorrente l'importo di € 1.951,44 così conteggiato € 491,00 a titolo di retribuzione dell'ultimo mese di lavoro prestato quale differenza tra l'importo dovuto pari ad € 1.488,00 e quello corrisposto di € 997,00 come da pagina 2 del ricorso, € 744,00 a titolo di ratei di 13^ mensilità ed infine € 716,44 a titolo di TFR, oltre accessori come in dispositivo. Le spese di lite sono poste a carico di parte resistente nella misura di cui in dispositivo, nei limiti di valore dell'accoglimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: a) In parziale accoglimento della domanda condanna la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di
[...]
della somma complessiva di € 1.951,44 di cui € 716,44 a titolo Parte_1 di TFR oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, parte che liquida in di € 1.278,00 per le causali di cui in motivazione, oltre IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 18.11.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 147/2023 RG avente ad
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro e differenze retributive vertente TRA
rapp. e dif. dall'Avv. Roberto Cimmino, elett.te dom.to c/o il difensore, in Parte_1 via Cavour n. 22, Somma Vesuviana (Na)
RICORRENTE E
, in persona in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t., rapp. e dif. dall'Avv. Giovanni Manna, elett.te dom.to c/o il difensore in via Roma n.148, Casalnuovo di Napoli (Na)
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10/01/2023, il ricorrente in epigrafe premetteva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 09/12/2020 al 30/06/2021 presso la sede di Pomigliano D'arco; di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato e full-time, in qualità di manovale stradale con la qualifica di operaio I livello del CCNL “1810- Metalmeccanica-Industria”; di aver svolto, durante il periodo di lavoro dedotto, la mansione di installatore di cavi fibra ottica su direttiva dei capisquadra sig.ri
[...]
e , a loro volta sottoposti alle direttive dei Geom. Parte_2 Controparte_2 Parte_3
e di aver osservato un orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì,
[...] Parte_4 dalle ore 7:00 alle ore 17:30; di aver percepito la retribuzione specificata in ricorso;
di aver ricevuto, in data 1/07/2021, comunicazione da parte del sig. di non recarsi a Parte_2 lavoro e di presentarsi il giorno successivo per la comunicazione verbale da parte del titolare della società convenuta, sig. che di fatto lo stesso l'indomani si presentava al Persona_1
Barone che lo informava che a causa della mancanza di lavoro non sarebbe più stato chiamato e che si sarebbe dovuto, dapprima, mettere in malattia e, poi, dimettere;
di non aver dato seguito alla suddetta comunicazione rimanendo in forze all'interno dell'azienda fino al 31/12/2022; di aver manifestato alla società convenuta la propria disponibilità a lavorare e le sue doglianze, a cui facevano seguito, nel mese di settembre 2021, delle proposte mai formalizzate;
di aver inutilmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Napoli, a causa dell'assenza della società resistente;
di non aver percepito i ratei di tredicesima mensilità, né il Tfr. Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva nei seguenti termini: “1) accertare e dichiarare la sussistenza tra il sig.re e la , Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato continuativo e ininterrotto dal 09/12/2020 al 31/12/2022; 2) condannare la
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione in Controparte_1 favore del ricorrente della somma di € 33.752,97, come da conteggi allegati, o di quella maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà più congrua, oltre interessi e liquidazione del maggior danno ex art. 429 cpc, da determinarsi il tutto anche a mezzo CTU;
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA”. Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva che il rapporto di lavoro instaurato col ricorrente risultava di fatto sospeso alla data del 01/07/2021 a seguito del rifiuto dello stesso di proseguire l'attività lavorativa, assentandosi volontariamente dai luoghi di lavoro;
di non aver mai comunicato al ricorrente, per tramite del legale rapp.te p.t. sig. e/o altro CP_3 preposto, di non recarsi più al lavoro, né di avere materialmente impedito allo stesso di espletare le mansioni a lui assegnate dal 01/07/2021 al 31/12/2022, data in cui venivano rassegnate da parte del ricorrente le dimissioni volontarie;
che il ricorrente, a far data dal 1/07/2021, si limitava a richiedere, nelle varie comunicazioni inoltrate, il pagamento delle retribuzioni omettendo di rendersi disponibile nell'immediato a svolgere le mansioni lavorative cui era adibito;
che tale disponibilità veniva formulata dal ricorrente solo nel settembre 2022, a seguito dell'avvio del procedimento disciplinare avente ad oggetto la contestazione delle assenze ingiustificate dal luglio 2021; di aver corrisposto al ricorrente, durante il rapporto di lavoro ed alla cessazione dello stesso, quanto maturato a titolo di retribuzione ed ogni altro istituto contrattuale. Tanto premesso, la società resistente concludeva nei termini seguenti: “
1. accertare e dichiarare, per i detti motivi, la nullità e/o la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, del ricorso introduttivo;
2. accertare e dichiarare, nel merito l'infondatezza del ricorso formulato da controparte per le ragioni in fatto ed in diritto innanzi evidenziate e rigettare lo stesso;
3. ovvero, in via subordinata, ridurre l'importo richiesto in considerazione delle eccezioni innanzi formulate;
4. condannare, in ogni caso, il ricorrente alle spese del presente giudizio, diritti ed onorario di avvocato, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata dall'ill.mo giudice adito ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ult. co.”. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 27/02/2024, ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento in favore del ricorrente delle differenze retributive che sarebbero maturate nel corso del rapporto dallo stesso intrattenuto con la società resistente, in particolar modo nell'arco temporale dall'1.7.2021 al 31.12.2022, periodo nel quale è pacifico che la prestazione lavorativa non veniva resa. Va a tal proposito rilevato come nella ricostruzione attorea la ragione della sospensione della prestazione lavorativa risiederebbe nella volontà datoriale di risolvere il rapporto comunicata oralmente al circostanza recisamente contestata da parte resistente che ha di contro Pt_1 sostenuto che sarebbe stato il lavoratore a non presentarsi più a lavoro salvo rifarsi vivo il 20-9- 2022. Ebbene, alla luce della prova testimoniale espletata in corso di causa, ad avviso del giudicante, non appare possibile pervenire ad una ricostruzione univoca delle vicende che portavano alla sospensione della prestazione lavorativa a far data dal luglio 2021. Appare all'uopo utile riportare, di seguito, le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria. All'udienza del 24/09/2024, il teste ha dichiarato: “adr: indifferente. Testimone_1
Lavoro per la resistente dal 2016 regolarmente inquadrato come responsabile lavori presso il capannone di Pomigliano d'Arco. ADR: Conosco il ricorrente che ha lavorato per 5-6 mesi con noi, nel 2021 da inizio anno all'estate, come manovale. ADR: lavorava dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30, dando una mano come posatore di cavi ma non era esperto sulla posa cavi. adr Lavorava in squadre di 3 o più persone ma non ricordo chi fossero né chi fosse il caposquadra. ADR: ricordo che a un tratto non lo vedemmo più, nonostante nel fare le squadre vedevo che risultava come forza attiva ed infatti lo sollecitarono a rientrare ma non è mai rientrato”. All'udienza del 12/11/2024, il teste ha dichiarato: “Adr: indifferente. Testimone_2
Adr: ho lavorato per la resistente per due anni e mezzo, se non erro, dal 2021 al novembre 2023. Adr: anche io ho un giudizio pendente a Napoli. Adr: il ricorrente arrivò quando io già lavoravo, io ero capo squadra e lui fu affiancato ad altro capo squadra, tale . Persona_2
Adr: il 1° luglio del 2021, mentre stavamo caricando i furgoni e il ricorrente era con me, nel piazzale, si avvicinò lo che era un capo squadra che a volte si scambiava il ruolo Parte_2 con il , dicendo al ricorrente che dal giorno dopo il titolare e non voleva più che venisse CP_2
a lavorare. Adr: l'indomani il ricorrente scese a lavorare ed anzi fece così quasi tutta la settimana. Adr: si metteva dove noi la mattina firmavamo, poi noi tutti partivamo e lui aspettava a braccia conserte il titolare. Adr: quando poi lo sentivo mi diceva che il titolare lo aveva fatto stare in attesa due ore giù senza riceverlo. Adr: so che il titolare gli disse di mettersi in malattia e poi di licenziarsi, ma lui non lo fece. Adr: quest'ultima circostanza me la riferì il ricorrente e comunque in azienda si sapeva. Adr: posso dire che fino al 19 novembre, che non mi fu più rinnovato il contratto, ancora qualche volta vedevo il ricorrente che veniva per vedere se ci fosse bisogno di lui a lavoro. Adr: in tali ultime occasioni lo vedevo presso il magazzino”. Si osserva come se anche il teste confermava la tesi attorea circa l'ascrivibilità del Tes_2 mancato espletamento della prestazione lavorativa ad un volere datoriale, trattasi di soggetto anch'egli coinvolto in analogo contenzioso contro la società, dunque dotato di una attendibilità attenuata, che comunque riferiva per conoscenza diretta solo dell'esternazione da parte dello dell'intenzione del titolare di risolvere il rapporto lavorativo, ma che non era Parte_2 presente alla successiva conversazione tra il ed il e che riferiva degli episodi Pt_1 Per_1 successivi per averne appreso de relato actoris. A tali ragioni di dubbio si va ad aggiungere il tenore della dichiarazione del teste che Tes_1 riferiva che a un tratto il ricorrente non si presentò più a lavoro, così ponendosi in aperto contrasto con quella dell' e pertanto confermando la ricostruzione di parte resistente Tes_2 nei termini di dimissioni de facto. In ogni modo, anche in disparte tale preliminare considerazione in ordine alla contraddittorietà delle dichiarazioni circa le concrete circostanze fattuali che davano origine alla sospensione del rapporto di lavoro, va rilevato come la domanda per come proposta non potrebbe essere accolta anche sotto altro profilo che si viene ad illustrare. Ed invero, dalla lettura del ricorso si evince che la parte ha inteso chiedere la condanna del datore di lavoro a corrispondere le retribuzioni maturate in un periodo nel quale è pacifico che la prestazione non veniva resa, sulla base della circostanza dell'imputabilità al datore di lavoro del mancato espletamento della prestazione unitamente alla messa a disposizione delle proprie energie lavorative. Tuttavia, osserva il giudice come, quand'anche risultasse provata la mora credendi, nei termini di ascrivibilità ad un volere datoriale della sospensione della prestazione e di idoneità della condotta del lavoratore ad integrare la messa a disposizione delle proprie energie, la tesi di parte ricorrente non appare in punto di diritto condivisibile nella parte in cui la stessa intende farne discendere quale precipitato logico-giuridico il proprio diritto a percepire le retribuzioni medio tempore maturate. Va infatti in linea generale ricordato che la retribuzione è tale solo ed in quanto sia in rapporto funzionale di sinallagmaticità con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
in assenza di prestazione, pur essendo formalmente in essere, il rapporto rimane sospeso e, difettando il rapporto di sinallagmaticità, non è configurabile una retribuzione. E' stato invero ripetutamente affermato il principio per cui la retribuzione è collegata alla prestazione effettiva del lavoro, non soltanto ai fini della sua commisurazione (ai sensi dell'art. 36 Cost.), ma anche per la stessa configurazione del relativo diritto, il quale non sorge ex se in ragione della esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone - per la natura sinallagmatica del contratto di lavoro - la corrispettività delle prestazioni. Non si ignora che a tale principio, secondo cui quando non vi è prestazione lavorativa non vi può essere neppure lato sensu retribuzione difettando il sinallagma funzionale del contratto, fanno eccezione i casi di illegittima interruzione o unilaterale sospensione del rapporto, nei quali l'obbligo retributivo è riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente del datore di lavoro. In proposito, occorre infatti osservare come, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del datore di lavoro, ne possa sussistere una -non meno rilevante sul piano del diritto- solo giuridicamente resa allorquando il rapporto di lavoro sia stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del datore di lavoro) ripristinato. Ed infatti al dipendente la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, quanto se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio 2008, n. 20316). Con specifico riguardo alla sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro ad esempio non si dubita che in base agli artt. 1218 e 1256 cod. civ. la stessa se giustificata esoneri il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, laddove l'obbligo retributivo permane nel caso in cui sia imputabile a fatto dello stesso (Cass. 22 ottobre 1999, n. 11916; Cass. 10 aprile 2002, n. 5101; Cass. 16 aprile 2004, n. 7300; Cass. 9 agosto 2004, n. 15372). A tale proposito vale la pena rammentare pure il tradizionale orientamento (formatosi antecedentemente alla modifica dell'art. 18 l. 300/1970 con la l. 108/1990) secondo il quale la pronuncia che dichiarava l'illegittimità del licenziamento e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro faceva insorgere l'obbligo del datore, che non ottemperasse a tale ordine, di corrispondere la retribuzione dovuta, in ragione della riaffermata vigenza della lex contractus e della ininterrotta continuità del rapporto di lavoro, con la correlativa equiparazione, alla effettiva utilizzazione delle energie lavorative del dipendente, della mera utilizzabilità di esse, in relazione alla disponibilità del lavoratore a riprendere servizio (Cass. S.U. 13 aprile 1988, n. 2925). Tanto premesso, va allora osservato come nel caso di specie la parte, in assenza di qualsivoglia allegazione in ordine alla illegittimità della condotta datoriale (in nessuna parte del ricorso la parte ha articolato censure in merito all'illegittimità del licenziamento che le sarebbe stato intimato oralmente chiedendo accertarsene la nullità), sulla scorta della sola ascrivibilità al volere datoriale della mancata attuazione del rapporto e della propria messa a disposizione della prestazione lavorativa, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive;
tuttavia, in mancanza dell'accertamento dell'illegittimità a monte del comportamento della società, l'intimazione del lavoratore alla società resistente di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione) non è di per sé sufficiente all'equiparazione della prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa e quindi a far nascere il diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione (ma semmai al solo risarcimento del danno, che tuttavia non è oggetto del presente giudizio). Il ricorso va in conclusione in parte qua respinto. La domanda si appalesa di contro fondata e deve essere accolta limitatamente alla parte in cui ha ad oggetto la retribuzione di giugno 2021, i ratei di tredicesima mensilità ed il TFR. A tale titolo spetterà al ricorrente l'importo di € 1.951,44 così conteggiato € 491,00 a titolo di retribuzione dell'ultimo mese di lavoro prestato quale differenza tra l'importo dovuto pari ad € 1.488,00 e quello corrisposto di € 997,00 come da pagina 2 del ricorso, € 744,00 a titolo di ratei di 13^ mensilità ed infine € 716,44 a titolo di TFR, oltre accessori come in dispositivo. Le spese di lite sono poste a carico di parte resistente nella misura di cui in dispositivo, nei limiti di valore dell'accoglimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: a) In parziale accoglimento della domanda condanna la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di
[...]
della somma complessiva di € 1.951,44 di cui € 716,44 a titolo Parte_1 di TFR oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, parte che liquida in di € 1.278,00 per le causali di cui in motivazione, oltre IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 18.11.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci