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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 782/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2274/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 IMU 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5037/2025 depositato il 09/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31.3.2025 al COMUNE di GIOIOSA IONICA depositato in data 4.4.2025, Ricorrente_1, col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento dell'INTIMAZIONE di PAGAMENTO e PREAVVISO DI PIGNORAMENTO n. N. 436-2025 (CRON 4956) del 10.2.2025 notificatale in data 18.2.2025 e relativa all'omesso versamento di IMU anni 2013-17, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 6.760,82.
A motivo del ricorso deduceva il ricorrente l'illegittimità:
- per non essere l'ente impositore, contrariamente a quanto assunto in atto, titolare delle potestà di promuovere azioni cautelari e conservative a tutela del credito, come appunto il fermo, essendo dette potestà esclusivamente proprie del concessionario;
- per essere stata omessa la notifica dell'atto presupposto e conseguentemente verificata la decadenza dell'azione accertativa e comunque prescrizione del credito tributario.
Invocava pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite in favore del difensore antistatario. Si costituiva il COMUNE intimato e, resistendo al ricorso, opponeva la legittimità dell'attività di riscossione in forza del disposto della legge di bilancio 2020 che all'art. 1 commi 784 a 781 aveva introdotto l'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto già accade per le entrate erariali: l'accertamento esecutivo consente all'ente impositore di emettere, anche in proprio, un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo e di portarlo ad esecuzione. Quanto al secondo motivo, opponeva la regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposto, come da produzione allegata e dunque il rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza e degli altri rilievi.
Con successiva memoria la difesa ricorrente, oltre a insistere nei motivi di ricorso, opponeva la inutilizzabilità della produzione dell'ente resistente perché priva di attestazione di conformità.
All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di pregio.
Quanto all'eccezione relativa alla carenza del potere di riscossione diretta da parte del Comune, essa è infondata, riposando tale potestà sulle norme di cui ai commi da 784 a 815 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che hanno introdotto la possibilità da parte degli enti locali di procedere alla emissione di accertamenti esecutivi e alla successiva fase della riscossione, anche coattiva, avvalendosi pertanto di tutti gli strumenti fino ad allora riservati all'agente per la riscossione, ivi compreso quello di richiedere il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei crediti o dei beni del debitore. Il comma 792 e il comma 793 della suddetta legge disciplinano chiaramente la materia, conferendo ai Comuni la facoltà di decidere se avvalersi, per la riscossione, dei concessionari abilitati ovvero se procedere direttamente, avvalendosi di tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla legge;
ciò che evidentemente il Comune di Gioiosa ha inteso fare.
Passando al merito, pure infondate le eccezioni di parte ricorrente proposte con la memoria sopra indicata d'inutilizzabilità degli allegati prodotti dal comune resistente. Muovendo dal rilievo concernente l'omessa attestazione di conformità agli originali, è senza meno necessario intanto misurarsi con il testo dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992 che recita:
“
1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.”
Il comma 5 bis è stato introdotto dal Dlgs n. 220 del 30/12/2023.
Secondo l'interpretazione difensiva, esso porrebbe un obbligo generalizzato di attestazione di conformità agli allegati non nativi digitali, a pena di inutilizzabilità dei documenti stessi. Detta interpretazione non può trovate accoglimento.
Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”. Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità. Ne deriva, come peraltro acutamente osservato da più parti, che senza il presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme detto potere di autenticazione non possa essere esercitato. L'art. 25-bis, al primo comma, prevede che il difensore del ricorrente possa attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti detenuti «in originale o in copia conforme», non di attestare la conformità all'originale di qualsiasi altro documento di cui abbia, nell'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità.
Come sopra accennato, ulteriore argomento a sostegno della tesi della non applicabilità generalizzata della norma in esame è dato dalla collocazione della disposizione in esame.
La norma sull'obbligo del giudice di non tener conto di documenti originali cartacei di cui non sia stata depositata copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non infatti è contenuta in un apposito articolo, né in un apposito comma. Al contrario, la disposizione costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti prodotti in primo grado o comunque in un precedente grado di giudizio. Una norma così innovativa rispetto al regime di documentazione processuale delle prove avrebbe dovuto essere contenuta, invero in una articolo o in un comma a parte. Pare dunque ragionevole ritenere che la corretta interpretazione della disposizione in parola sia imprescindibilmente legata alla disciplina della formazione del fascicolo telematico, e che dunque essa faccia esclusivo riferimento alla eventuale presenza di documenti in formato cartaceo preesistenti. Ad ulteriore conforto della non applicabilità generalizzata della disposizione in esame, soccorrono le disposizioni di cui all'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale, queste sì aventi portata generale, disposizioni che non risultano essere state espressamente derogate in ordine al processo tributario telematico. Esso recita:
1. “ I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”
Pertanto, ai sensi del comma 3 della disposizione sopra riportata, le copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico hanno efficacia probatoria uguale all'originale, se non ne sia espressamente disconosciuta la conformità. Ovviamente, per aversi disconoscimento validamente effettuato, il che, per costante giurisprudenza di legittimità , implica che si oppongano specificamente da parte chi lo rileva gli elementi da cui trae il dubbio di conformità, non bastando un disconoscimento espresso in forma generica (come invece avvenuto nella fattispecie). Coerentemente con le superiori considerazioni, le eccezioni di inutilizzabilità devono essere rigettate. Il Comune resistente ha quindi dimostrato, con la produzione effettuata, la regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposto nelle date indicate nell'atto impugnato.
Tanto implica il rigetto (e prima ancora la inammissibilità) della relativa eccezione di illegittimità derivata della ingiunzione impugnata, ma anche del rilievo di decadenza dalla potestà accertativa che andava evidentemente opposto verso gli avvisi di accertamento nei termini di legge, nel mentre lo stesso è divenuto inoppugnabile a termini dell'art. 21 e 19 ult. co. D.lgs. 546/1992. Risulta poi, e in tal guisa, pure evidentemente interrotto il termine prescrizionale quinquennale del tributo ingiunto, sicché alla data della notifica dell'atto impugnato non era certamente decorso il nuovo termine quinquennale, e tanto, con riferimento alla più risalente notifica del 24.12.2020 anche a motivo della sospensione ex lege [ai sensi dell'art. 68 DL 18/2020, a mente del quale: “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”] per l'emergenza Covid-19, dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Ed infatti la sospensione dei termini di versamento implica necessariamente pure la sospensione della relativa attività di riscossione, e dunque la inesigibilità del credito e la sospensione del termine di decadenza/prescrizione.
Si impone dunque il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 780,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Massimo Minniti)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2274/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 IMU 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 436 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5037/2025 depositato il 09/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31.3.2025 al COMUNE di GIOIOSA IONICA depositato in data 4.4.2025, Ricorrente_1, col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento dell'INTIMAZIONE di PAGAMENTO e PREAVVISO DI PIGNORAMENTO n. N. 436-2025 (CRON 4956) del 10.2.2025 notificatale in data 18.2.2025 e relativa all'omesso versamento di IMU anni 2013-17, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 6.760,82.
A motivo del ricorso deduceva il ricorrente l'illegittimità:
- per non essere l'ente impositore, contrariamente a quanto assunto in atto, titolare delle potestà di promuovere azioni cautelari e conservative a tutela del credito, come appunto il fermo, essendo dette potestà esclusivamente proprie del concessionario;
- per essere stata omessa la notifica dell'atto presupposto e conseguentemente verificata la decadenza dell'azione accertativa e comunque prescrizione del credito tributario.
Invocava pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite in favore del difensore antistatario. Si costituiva il COMUNE intimato e, resistendo al ricorso, opponeva la legittimità dell'attività di riscossione in forza del disposto della legge di bilancio 2020 che all'art. 1 commi 784 a 781 aveva introdotto l'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto già accade per le entrate erariali: l'accertamento esecutivo consente all'ente impositore di emettere, anche in proprio, un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo e di portarlo ad esecuzione. Quanto al secondo motivo, opponeva la regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposto, come da produzione allegata e dunque il rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza e degli altri rilievi.
Con successiva memoria la difesa ricorrente, oltre a insistere nei motivi di ricorso, opponeva la inutilizzabilità della produzione dell'ente resistente perché priva di attestazione di conformità.
All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di pregio.
Quanto all'eccezione relativa alla carenza del potere di riscossione diretta da parte del Comune, essa è infondata, riposando tale potestà sulle norme di cui ai commi da 784 a 815 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che hanno introdotto la possibilità da parte degli enti locali di procedere alla emissione di accertamenti esecutivi e alla successiva fase della riscossione, anche coattiva, avvalendosi pertanto di tutti gli strumenti fino ad allora riservati all'agente per la riscossione, ivi compreso quello di richiedere il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei crediti o dei beni del debitore. Il comma 792 e il comma 793 della suddetta legge disciplinano chiaramente la materia, conferendo ai Comuni la facoltà di decidere se avvalersi, per la riscossione, dei concessionari abilitati ovvero se procedere direttamente, avvalendosi di tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla legge;
ciò che evidentemente il Comune di Gioiosa ha inteso fare.
Passando al merito, pure infondate le eccezioni di parte ricorrente proposte con la memoria sopra indicata d'inutilizzabilità degli allegati prodotti dal comune resistente. Muovendo dal rilievo concernente l'omessa attestazione di conformità agli originali, è senza meno necessario intanto misurarsi con il testo dell'art. 25 bis del Dlgs n. 546/1992 che recita:
“
1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.”
Il comma 5 bis è stato introdotto dal Dlgs n. 220 del 30/12/2023.
Secondo l'interpretazione difensiva, esso porrebbe un obbligo generalizzato di attestazione di conformità agli allegati non nativi digitali, a pena di inutilizzabilità dei documenti stessi. Detta interpretazione non può trovate accoglimento.
Deve in primo luogo osservarsi che la norma in questione è contenuta nella seconda parte di disposizione che prevede la disciplina della formazione del fascicolo telematico, con specifico riguardo ai successivi gradi di giudizio. Essa, peraltro, non può non essere letta disgiuntamente dalla previsione contenuta nel primo comma del medesimo articolo, che attribuisce al difensore o al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori e i concessionari per la riscossione il potere di attestare l'autenticità del documento “formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme”. Presupposto della possibilità di effettuare l'autenticazione di documenti è pertanto che essi siano detenuti in originale o in copia conforme da chi ne deve attestare la conformità. Ne deriva, come peraltro acutamente osservato da più parti, che senza il presupposto della detenzione del documento in originale o in copia conforme detto potere di autenticazione non possa essere esercitato. L'art. 25-bis, al primo comma, prevede che il difensore del ricorrente possa attestare la conformità degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti detenuti «in originale o in copia conforme», non di attestare la conformità all'originale di qualsiasi altro documento di cui abbia, nell'esercizio delle proprie funzioni, la disponibilità.
Come sopra accennato, ulteriore argomento a sostegno della tesi della non applicabilità generalizzata della norma in esame è dato dalla collocazione della disposizione in esame.
La norma sull'obbligo del giudice di non tener conto di documenti originali cartacei di cui non sia stata depositata copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non infatti è contenuta in un apposito articolo, né in un apposito comma. Al contrario, la disposizione costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti prodotti in primo grado o comunque in un precedente grado di giudizio. Una norma così innovativa rispetto al regime di documentazione processuale delle prove avrebbe dovuto essere contenuta, invero in una articolo o in un comma a parte. Pare dunque ragionevole ritenere che la corretta interpretazione della disposizione in parola sia imprescindibilmente legata alla disciplina della formazione del fascicolo telematico, e che dunque essa faccia esclusivo riferimento alla eventuale presenza di documenti in formato cartaceo preesistenti. Ad ulteriore conforto della non applicabilità generalizzata della disposizione in esame, soccorrono le disposizioni di cui all'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale, queste sì aventi portata generale, disposizioni che non risultano essere state espressamente derogate in ordine al processo tributario telematico. Esso recita:
1. “ I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”
Pertanto, ai sensi del comma 3 della disposizione sopra riportata, le copie informatiche di documenti originariamente formati su supporto analogico hanno efficacia probatoria uguale all'originale, se non ne sia espressamente disconosciuta la conformità. Ovviamente, per aversi disconoscimento validamente effettuato, il che, per costante giurisprudenza di legittimità , implica che si oppongano specificamente da parte chi lo rileva gli elementi da cui trae il dubbio di conformità, non bastando un disconoscimento espresso in forma generica (come invece avvenuto nella fattispecie). Coerentemente con le superiori considerazioni, le eccezioni di inutilizzabilità devono essere rigettate. Il Comune resistente ha quindi dimostrato, con la produzione effettuata, la regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposto nelle date indicate nell'atto impugnato.
Tanto implica il rigetto (e prima ancora la inammissibilità) della relativa eccezione di illegittimità derivata della ingiunzione impugnata, ma anche del rilievo di decadenza dalla potestà accertativa che andava evidentemente opposto verso gli avvisi di accertamento nei termini di legge, nel mentre lo stesso è divenuto inoppugnabile a termini dell'art. 21 e 19 ult. co. D.lgs. 546/1992. Risulta poi, e in tal guisa, pure evidentemente interrotto il termine prescrizionale quinquennale del tributo ingiunto, sicché alla data della notifica dell'atto impugnato non era certamente decorso il nuovo termine quinquennale, e tanto, con riferimento alla più risalente notifica del 24.12.2020 anche a motivo della sospensione ex lege [ai sensi dell'art. 68 DL 18/2020, a mente del quale: “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”] per l'emergenza Covid-19, dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Ed infatti la sospensione dei termini di versamento implica necessariamente pure la sospensione della relativa attività di riscossione, e dunque la inesigibilità del credito e la sospensione del termine di decadenza/prescrizione.
Si impone dunque il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 780,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Massimo Minniti)