Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02263/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2025, proposto da
Garante per la Protezione dei Dati Personali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
contro
Comune Di Ascea, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 179 del 9 maggio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. IN Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (in appresso, Garante) agiva nei confronti del Comune di Ascea per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 179 del 9 maggio 2019;
- con la decisione in questa sede azionata, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva respinto l’opposizione proposta dal Comune di Ascea avverso l’ordinanza-ingiunzione del Garante n. 101 del 19 febbraio 2015, per l’effetto condannando l’ente locale opponente al pagamento, in favore dell’autorità opposta, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.735,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nel proporre il ricorso in epigrafe, il Garante richiedeva a questa Sezione di disporre l’esecuzione della suindicata sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 179 del 9 maggio 2019 mediante ordine all’intimato Comune di Ascea di pagare le somme con essa riconosciutegli a titolo di spese di lite, quantificate nell’ammontare complessivo di € 3.145,25, oltre interessi legali, e non ancora corrispostele;
- richiedeva, altresì, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia giurisdizionale azionata;
- l’intimato Comune di Ascea non si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 179 del 9 maggio 2019 – come documentato da parte ricorrente – è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi (avvenuta l’8 novembre 2024), ma le somme sulla base di essa spettanti a titolo di spese di lite in favore del Garante non risultano ancora corrisposte a quest’ultimo e perdura, quindi, l’inadempimento dell’amministrazione comunale intimata;
- sussistono, dunque, tutte le condizioni di legge per l’esercizio dell’azione di ottemperanza e per ordinare, di conseguenza, al Comune di Ascea di eseguire la menzionata sentenza n. 179 del 9 maggio 2019;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza, il ricorso in epigrafe va accolto;
- l’amministrazione dovrà, pertanto, eseguire l’azionata pronuncia giurisdizionale entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, provvedendo al pagamento degli importi dovuti, nella misura complessiva di € 3.145,25, oltre interessi legali maturati dalla data di pubblicazione della pronuncia anzidetta fino alla data di effettivo soddisfo;
- per il caso di perdurante inadempimento dopo lo spirare del prefissato termine di 60 giorni, si nomina fin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a funzionario anche non appartenente al suo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- le spettanze del Commissario ad acta sono fin d’ora liquidate nella misura complessiva di € 500,00 (oltre spese vive), a carico dell’amministrazione comunale intimata;
- stante la natura pubblica di entrambe le parti in causa, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite nei confronti del non costituito Comune di Ascea, ad eccezione del contributo unificato, che rimane a carico di quest’ultimo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Ascea di ottemperare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente decisione, alla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 179 del 9 maggio 2019, eseguendo il pagamento ivi indicato;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a funzionario anche non appartenente al suo Ufficio, che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza;
- determina fin d’ora, a carico del Comune di Ascea, nella misura complessiva di € 500,00 (oltre spese vive) il compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento del relativo incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione esecutiva;
- dichiara irripetibili le spese di lite, ad eccezione del contributo unificato, che rimane a carico del Comune di Ascea.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI US, Presidente
IN Di LO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di LO | PI US |
IL SEGRETARIO