Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 41391
CASS
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione ed erronea applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione agli artt. 666 e 671 c.p.p., e manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che la precedente istanza era stata rigettata perché il ricorrente non aveva allegato elementi dai quali desumere che la preordinazione dei fatti fosse avvenuta sin dall'inizio. I nuovi documenti prodotti, non valutati in precedenza, apparivano idonei a dimostrare la continuativa appartenenza e il ruolo apicale del ricorrente nella cosca mafiosa, nonché la riconducibilità dei delitti al medesimo disegno criminoso.

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Commentario1

  • 1Continuazione dei reati: l’istanza può essere riproposta se emergono nuovi elementi non valutati (Cass. Pen. n. 41391/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2026

    Continuazione dei reati e giudizio di esecuzione: quando è ammessa una nuova istanza In materia di continuazione dei reati ex art. 81 c.p., la Cassazione ribadisce che l'istanza di continuazione ex art. 671 c.p.p., anche se già rigettata, può essere riproposta quando siano dedotti elementi nuovi, compresi quelli preesistenti ma non valutati nella precedente decisione. Lo ha chiarito la Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza n. 41391/2025, annullando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile una nuova richiesta per asserita preclusione. Il caso: più condanne definitive e richiesta di continuazione Il condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 41391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41391
Data del deposito : 23 dicembre 2025

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