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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1584/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1584/2022, promossa
DA
, residente in [...], rappre- Parte_1 sentato e difeso dagli avv.ti Marco Libero Mangiantini , fax C.F._1
0572-634828, e Federico Mangiantini Email_1
( fax 0572 634828, federico , C.F._2 Email_2 con studio in Ponte Buggianese, via G. Matteotti, 10, presso i quali è elettivamente domi- ciliato, come da mandato in calce all'atto d'appello.
APPELLANTE
CONTRO
1 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco CP_1 C.F._3
De Cesari ( – – fax 0583/56607), presso C.F._4 Email_3 il quale in Lucca, Viale San Concordio 738, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 295/2022 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 29 marzo 2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: "Voglia la Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contra- ria istanza, in riforma della sentenza n. 295 pubblicata in data 29/03/2022 dal Tribu- nale di Pistoia: ritenutane la rilevanza, ammettere tutti i mezzi di prova già richiesti nel primo grado di giudizio come ribadito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/03/2022; accertata, ritenuta e dichiarata la sussistenza di una società di fatto ex art. 2247 c.c. fra la sig.ra ed il sig. per la gestio- CP_1 Controparte_2 ne della Ditta Individuale Impresa Edile NA SA , dichiarare obbligata la convenuta al pagamento delle obbligazioni contratte da CP_1 CP_3
quale titolare della Ditta suindicata nei confronti dell'attore e
[...] Parte_1 conseguentemente condannarla al pagamento della somma di euro 110.679,70, pari al credito vantato alla data odierna dal sig. , oltre gli ulteriori interessi le- Parte_1 gali sulla somma capitale residua di € 101.567,14 dalla data odierna fino al pagamen- to;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Piacca all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettare per le causali in atti l'appello proposto avverso la sentenza n. 295/2022 Tribunale di Pistoia emessa nel procedimento n. 7/2021 R.G. perchè infondato in fatto ed in diritto, con con- ferma della sentenza impugnata. In ipotesi respingere la domanda attrice poiché pre- scritto il credito reclamato e il diritto di azione relativo ad esso. In rito e per la denega- ta ipotesi di ammissione delle prove ex adverso articolate si insiste per l'ammissione
2 delle prove tutte capitolate nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. nonché nella controprova articolata nella terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.”.
Fatti di causa
Il giudizio di primo grado.
1. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Pistoia Rosa Parte_1 CP_4 se e, premesso di essere creditore del di lei marito, , titolare dell'omo- Controparte_2 nima impresa individuale Impresa Edile NA, della complessiva somma di euro
109.738,58 e che, in realtà, tale impresa era riferibile ad una società di fatto sussistente tra la e il marito, ne chiedeva la condanna al pagamento del predetto importo CP_1 quale debito sociale del quale doveva rispondere quale socia illimitatamente responsabi- le.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l'esistenza di una società di fatto, assumendo che, in ogni caso, l'attore non aveva fornito prova che il credito de quo na- scesse dall'attività d'impresa del di lei marito e proponendo, in subordine, eccezione di prescrizione.
Non ammesse le prove orali capitolate dall'attore, il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n.295/2022, respingeva la domanda, ritenendo non dimostrata l'esistenza di una società di fatto.
Il tribunale argomentava:
(a) che la circostanza che la convenuta avesse un ruolo attivo nella compagine aziendale, occupandosi di dare disposizioni ai dipendenti e di mantenere i rapporti con i creditori, era rimasta sfornita di prova, non risultando dimostrata dai docu- menti prodotti ed essendo inammissibili i capitoli di prova orale formulati sul pun- to dall'attore. Così testualmente: “[…] Il capitolo 4) è inammissibile per genericità, essendo del tutto indeterminato nel tempo, non specificando di quali pagamenti si tratti e per che entità, né specificando di quali crediti si tratti;
il capitolo 5) è inammissibile per genericità, ricoprendo un arco temporale eccessivamente am- pio (dal 2012 in poi), senza specificare su quali trattative debba riferire il teste;
il capitolo 6) è inammissibile per genericità, essendo indeterminato nel tempo, non specificando per quali debiti la sig.ra avrebbe offerto garanzie, né spe- CP_1
3 cificando quali tipi di garanzie avrebbe offerto;
il capitolo 7) è inammissibile per genericità, ricoprendo un arco temporale eccessivamente ampio (dal 2010 in avanti), non specificando di quali beni strumentali la convenuta rivendicava la proprietà, né specificando in quale occasione la convenuta avrebbe riferito tali di- chiarazioni (il capitolo indica più volte senza chiarire quando); il capitolo 8) at- tiene ad una circostanza da provare documentalmente ed è, peraltro, generico, non specificando quali beni strumentali apparterrebbero alla convenuta;
il capi- tolo 9) è inammissibile per genericità, ricoprendo un arco temporale eccessiva- mente ampio (dal 2010 in avanti), e non specificando di quali attrezzatture nel dettaglio si tratti;
il capitolo 10) è inammissibile per genericità, non specificando
a quali debiti la convenuta faceva riferimento, né chiarendo in che circostanze di tempo e luogo sarebbe state svolta tale affermazione (si fa riferimento all'arco temporale di un anno); il capitolo 11) è inammissibile per genericità, non conte- stualizzando in che circostanze di tempo e luogo la convenuta avrebbe svolto le af- fermazioni indicate;
i capitoli 12) e 13) attengono ad una circostanza documenta- le”;
(b) che la circostanza che la convenuta fosse intestataria di mezzi e strumenti di lavoro per l'edilizia era rimasta anch'essa sfornita di prova, l'attore avendo unicamente provato che la convenuta aveva vinto una gara d'asta quanto ad al- cuni strumenti edili, ma ciò era avvenuto “nel corso dell'anno 2020, anno nel quale la ditta del marito era pacificamente cessata, avendo la stessa interrotto formalmente la propria attività nel 2011, e, peraltro, il sig. era già in CP_2 pensione” e che la circostanza “appariva, quindi, irrilevante, al fine di dimo- strare l'esistenza di una società di fatto quanto alla impresa edile CP_2
né risulta, in alcun modo, provato che la ditta di
[...] Controparte_5 se sia una ditta prestanome”;
(c) che l'allegazione dell'attore, secondo cui la convenuta avesse occultato i ricavi dell'attività del marito, rendendosi proprietaria di svariati immobili, non prova- va l'esistenza di una società di fatto. Così testualmente: “[…] In merito all'attuale proprietà di immobili da parte della convenuta, si rileva che, di per
4 sé, tale circostanza non prova l'esistenza di una società di fatto con il marito.
Quanto all'operazione di acquisto/rivendita di terreni, la stessa egualmente non fornisce la prova dell'esistenza di uno degli elementi della società di fatto
(fondo comune, alea comune di guadagni e perdite, affectio societatis), appa- rendo corrispondere, quantomeno nella prospettazione attorea, ad una ipotesi di interposizione fittizia di persona. Peraltro, occorre rilevare che, negli anni in cui si eseguivano tali operazioni (anni '80), l'impresa individuale CP_2 non esisteva ancora, essendo la stessa sorta nel 1991. In sede di me-
[...] moria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., l'attore introduce l'argomentazione per cui ta- le operazione veniva eseguita dalla ditta di , di cui Controparte_6 CP_2
, ai tempi, era anch'esso socio occulto. Appare superfluo osservare
[...] come detta circostanza introduce, nel giudizio, un oggetto del tutto nuovo, re- lativo all'accertamento di un'ulteriore società di fatto, costituita all'epoca con
, laddove la domanda era limitata ad accertare la sussisten- Controparte_6 za di una società di fatto tra la convenuta e suo marito, quanto all'impresa di quest'ultimo”.
L'appello.
2. ha proposto tempestivo appello, ritenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta e formulando due motivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo censura la sentenza in punto di mancata ammissione delle prove orali;
assume che il tribunale ha violato gli artt.244 e 253 cpc, così come interpre- tati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.22254/21), che richiedono unicamente che nella formulazione dei capitoli di prova siano indicati gli elementi essenziali, potendo poi il giudice chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi.
2) Con il secondo motivo l'appellante opera una duplice censura:
(i) per un verso critica “l'idea, implicita nella motivazione, secondo cui i fatti ri- guardanti la al di fuori del periodo di esistenza della impresa edile CP_1 CP_2
(1991-2011) siano irrilevanti”, mentre, secondo lui, “ciò che conta è che il credito vanta- to dal nei confronti del e che nel presente giudizio viene azionato Pt_1 CP_2
5 contro la , sia sorto in un periodo in cui la società di fatto fra la Cala- CP_1 brese e il marito agiva formalmente come ditta individuale , fatto da cui di- CP_2 scende la responsabilità solidale e illimitata della Circostanza diversa è la CP_1 durata della società di fatto, la quale non ha certamente cessato di sussistere al mo- mento della cessazione della ditta individuale dato che ha continuato ad agire CP_2 nella denominazione formale della ditta prestanome SE EP OS e del resto la società di fatto esisteva anche prima della costituzione della ditta indivi- duale, negli anni '80, come dimostra la lottizzazione di cui ai punti 1 e 2 del documento
13 (relazione geom. , a cui aveva partecipato anche il quale socio occul- Per_1 CP_2 to come si vuole dimostrare tramite i capitoli di prova orale da 13) a 17) (cfr. doc. 18: memoria 183 n. 3 cpc). Ebbene il fatto che la società di fatto operasse anche in periodi precedenti (anni '80) e successivi (anni '10) alla esistenza della ditta individuale Bona-
fornisce, ad avviso dell'esponente, utili argomenti di prova alla circostanza che la Pt_2 società di fatto sussistesse anche nel periodo intermedio, in applicazione analogica del principio della presunzione di possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c.”;
(ii) per altro verso, si duole della decisione nella parte in cui il tribunale, richia- mando l'ipotesi di interposizione fittizia di persona, ha omesso di valutare l'operazione immobiliare descritta al punto n.7 della relazione geom. (doc.13 delle produzioni Per_1 in primo grado), che di per sé, secondo l'appellante, dimostra l'esistenza di una società di fatto. Tale operazione è così descritta (v. pag.11 atto d'appello): “1) il terreno edificabile
(mappale 656 del foglio 16 del Comune di Monsummano Terme) è di proprietà della
2) nell'anno 2000 i coniugi (in proprio e in veste CP_1 Controparte_2 di titolare dell'impresa edile ) e contraggono un mutuo ipote- CP_2 CP_1 cario iscritto su detto terreno edificabile (doc. 13 punto 7); 3) la ditta vi co- CP_2 struisce gli alloggi;
4) nell'anno 2002 la CARIPIT, mutuante ipotecaria, iscrive ipoteca su altra particella (sub 4: corrispondente ad un appartamento: cfr. Visure in atti doc. 5
e 6) del suddetto mappale, sempre di proprietà della per mancato pagamen- CP_1 to delle rate del mutuo di cui al punto 2); 5) epilogo dell'operazione, la CP_1 acquista la proprietà dei fabbricati costruiti dalla ditta del marito sul terreno di sua proprietà”.
6 Le difese dell'appellata.
3. L'appellata ha contestato le censure mosse alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio, ripro- ponendo, in via subordinata, l'eccezione di prescrizione rimasta assorbita in primo gra- do.
Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data 8-4-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con la concessione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali (D38+20).
Motivi della decisione
5. Il primo motivo d'appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha motivato in maniera ampia la mancata ammissione delle prove orali, spiegando, capitolo per capitolo, i motivi della decisione. Tale articolata mo- tivazione è stata censurata dall'appellante sull'assunto che il tribunale avrebbe violato gli artt.244 e 253 cpc in quanto i capitoli di prova da lui formulati non sarebbero generici, individuando gli elementi essenziali e potendo i dettagli essere lasciati al momento dell'audizione del teste con le domande a chiarimenti.
La critica è infondata.
L'art.244 cpc prescrive che la prova per testi deve essere dedotta mediante indica- zione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
I fatti a cui fa riferimento la disposizione possono essere o i fatti principali (costitu- tivi della fattispecie allegata a fondamento della domanda) o i fatti secondari (dalla cui dimostrazione si vuole trarre la prova presuntiva dei fatti principali).
I fatti devono essere specificamente indicati, sia per consentire al giudice di verifi- care la loro rilevanza rispetto al thema decidendum (ed è noto che la genericità per irri- levanza può essere rilevata d'ufficio), sia per consentire all'altra parte di articolare la
7 prova contraria (in presenza di un capitolo generico ma non irrilevante il giudice non può d'ufficio rilevare la genericità, ma l'altra parte può eccepirla e, in presenza dell'eccezione, il giudice deve verificare se effettivamente il capitolo di prova è generico così precludendo, fra l'altro, la prova contraria).
Il richiamo operato dall'appellante a Cass. civ., sez. L., 22254/21 evidenzia che egli non ha ben compreso i principi che governano la materia.
Tale decisione è stata resa in materia di causa di lavoro e in punto di distinzione tra allegazione dei fatti e loro prova. La Corte ha precisato che l'onere di allegazione concer- ne unicamente i fatti (nel caso deciso, le mansioni del lavoratore) e non le prove (docu- mentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice.
E, tuttavia, sia pure nel contesto del rito lavoristico, governato anche in materia di ammissione di prova da regole speciali (si pensi alla possibilità di ammettere d'ufficio le prove), la corte ha precisato che “la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllar- ne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi”.
Tale ultima facoltà non deve tuttavia tradursi in una sanatoria di una prova generi- ca perché, come pacificamente ripetuto dalla stessa Corte di legittimità, “l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla par- te istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con
l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 cod. proc. civ., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un' inammis- sibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria o nella
8 possibilità di introdurre [attraverso le c.d. domande a chiarimenti] fatti (principali o secondari) nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza ri- spetto all'onere probatorio della parte” (cfr., fra le altre, Cass. civ.10272-95; 3280-08;
18481-15; 15793-16).
Il giudice di primo grado ha fatto corretto governo di tali principi, accogliendo l'eccezione proposta dalla convenuta ed evidenziando per ciascun capitolo di prova la genericità (che riguarda proprio i fatti secondari dai quali l'attore avrebbe voluto desu- mere la prova presuntiva dell'esistenza della società di fatto), in particolare sotto il profi- lo della “adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate”.
In altre parole, la formulazione dei capitoli di prova non è autosufficiente e avrebbe necessariamente richiesto un intervento integrativo del giudice, con conseguente fru- strazione del diritto della controparte ad articolare una tempestiva prova contraria.
Ad esempio, il cap.4 non indica gli importi dei pagamenti, quando sarebbero stati fatti, quando e quali rassicurazioni erano state date dalla convenuta. Il cap. 5 riguarda un periodo indefinito (dal 2012 in poi) e chiede ai testi di dire che le trattative con la impre- sa erano state condotte dalla convenuta. Ma non specifica quali trat- Controparte_2 tative (fornitura di merci, vendita di prodotti, assunzione dei dipendenti, etc.), né le cir- costanze di tempo delle stesse.
Lo stesso può ripetersi per gli altri capitoli di prova.
In sintesi, può confermarsi de plano l'ampia motivazione del giudice di prima istanza, qui da intendersi richiamata per relationem, che si è attenuta ai consolidati principi della Corte di Cassazione.
6. Anche il secondo motivo d'appello è infondato in relazione ad entrambi i profili coltivati.
6.1. In particolare, il primo profilo della censura è inammissibile non correlandosi con la motivazione della decisione di primo grado.
Con riferimento specifico all'allegazione dell'attore, secondo cui “la convenuta ri- sulta intestataria di mezzi e strumenti di lavoro per l'edilizia”, il giudice ha motivato:
9 “L'attore, a ben vedere, ha esclusivamente provato che la convenuta ha vinto una gara
d'asta quanto ad alcuni strumenti edili (cfr. doc. 9 allegato all'atto di citazione). Dette gare sono state vinte dalla sig.ra nel corso dell'anno 2020, anno nel quale la CP_1 ditta del marito era pacificamente cessata, avendo la stessa interrotto formalmente la propria attività nel 2011, e, peraltro, il sig. era già in pensione (cfr. doc. 7 al- CP_2 legato all'atto di citazione). La circostanza appare, quindi, irrilevante, al fine di dimo- strare l'esistenza di una società di fatto quanto alla impresa edile Controparte_2 né risulta, in alcun modo, provato che la ditta di EP SE sia una ditta pre- stanome”.
Ora, la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto che non risulta provato che la società di fatto abbia in ipotesi continuato ad operare dopo il 2011 e che abbia conti- nuato a farlo sotto la veste formale della diversa impresa individuale di CP_7
(fratello della convenuta) non è censurata.
[...]
Così come del tutto inconferente, nella materia de qua, è il richiamo all'art.1142 c.c.
e alla presunzione di possesso intermedio: la norma non è evidentemente pertinente ai fatti di causa, in cui non viene in rilievo una lite in materia di possesso ma una lite che pone il tema della prova dell'esistenza di una società di fatto.
6.2. Il secondo profilo della censura è invece infondato.
Al riguardo, va ricordato che il giudice di primo grado, in relazione all'allegazione dell'attore, secondo cui la convenuta avrebbe occultato i ricavi dell'attività del marito, rendendosi proprietaria di svariati immobili, ha così motivato: “In particolare, si riferi- sce l'attore all'operazione, posta in essere dalla sig.ra di acquisto di alcuni CP_1 terreni edificabili, frazionati e rivenduti a terze persone. In merito all'attuale proprietà di immobili da parte della convenuta, si rileva che, di per sé, tale circostanza non prova
l'esistenza di una società di fatto con il marito. Quanto all'operazione di acqui- sto/rivendita di terreni, la stessa egualmente non fornisce la prova dell'esistenza di uno degli elementi della società di fatto (fondo comune, alea comune di guadagni e perdite, affectio societatis), apparendo corrispondere, quantomeno nella prospettazione atto- rea, ad una ipotesi di interposizione fittizia di persona. Peraltro, occorre rilevare che, negli anni in cui si eseguivano tali operazioni (anni '80), l'impresa individuale
[...]
[...]
[...] [...]
non esisteva ancora, essendo la stessa sorta nel 1991. In sede di memoria CP_8 ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., l'attore introduce l'argomentazione per cui tale operazione veniva eseguita dalla ditta di , di cui , ai tempi, Controparte_6 Controparte_2 era anch'esso socio occulto. Appare superfluo osservare come detta circostanza intro- duce, nel giudizio, un oggetto del tutto nuovo, relativo all'accertamento di un'ulteriore società di fatto, costituita all'epoca con , laddove la domanda era li- Controparte_6 mitata ad accertare la sussistenza di una società di fatto tra la convenuta e suo marito, quanto all'impresa di quest'ultimo”.
Ora, tale articolata motivazione non è sostanzialmente impugnata dal se Pt_1 non per un'asserita omessa valutazione dell'operazione immobiliare di cui al punto 7 del- la relazione del geom. (doc.13 di parte attrice) che, secondo l'assunto dell'appel- Per_1 lante, da sola basterebbe a dimostrare l'esistenza della società di fatto.
La censura non può essere condivisa per due ragioni: anzitutto, non è affatto vero che il giudice non abbia valutato anche l'operazione in questione, come si ricava dal pas- saggio della decisione in cui ha detto che “In merito all'attuale proprietà di immobili da parte della convenuta, si rileva che, di per sé, tale circostanza non prova l'esistenza di una società di fatto con il marito”.
In secondo luogo, un'operazione quale quella descritta dall'appellante, in cui in so- stanza su un terreno edificabile di proprietà della convenuta sono stati costruiti degli ap- partamenti rimasti in proprietà alla stessa (in forza dell'istituto dell'accessione, n.d.r.) con la provvista fornita da un mutuo fondiario sottoscritto (oltre che dalla convenuta) anche dal marito, che avrebbe poi eseguito i lavori di costruzione degli immobili con la propria impresa individuale usando tali risorse, non prova affatto l'esistenza di una so- cietà di fatto, essendo compatibile (come già indicato dal giudice di prime cure) con nu- merose altre fattispecie giuridiche.
Peraltro, il compimento di una simile operazione (così come è stato contestato fin da subito dalla convenuta) non può dirsi dimostrato nei termini affermati dall'attore, non essendo all'uopo sufficiente la sintetica relazione del geometra di parte, alla quale nemmeno sono allegati gli atti notarili in essa richiamati.
11 7. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo in coerenza con la notula in atti.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di questo gra- do, che liquida in complessivi euro € 7.440,00 per compenso professionale, ol- tre al rimborso delle spese generali (15%) e agli oneri fiscali e previdenziali (IVA
e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 18-6-2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Carmine Capozzi Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1584/2022, promossa
DA
, residente in [...], rappre- Parte_1 sentato e difeso dagli avv.ti Marco Libero Mangiantini , fax C.F._1
0572-634828, e Federico Mangiantini Email_1
( fax 0572 634828, federico , C.F._2 Email_2 con studio in Ponte Buggianese, via G. Matteotti, 10, presso i quali è elettivamente domi- ciliato, come da mandato in calce all'atto d'appello.
APPELLANTE
CONTRO
1 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco CP_1 C.F._3
De Cesari ( – – fax 0583/56607), presso C.F._4 Email_3 il quale in Lucca, Viale San Concordio 738, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 295/2022 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 29 marzo 2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: "Voglia la Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contra- ria istanza, in riforma della sentenza n. 295 pubblicata in data 29/03/2022 dal Tribu- nale di Pistoia: ritenutane la rilevanza, ammettere tutti i mezzi di prova già richiesti nel primo grado di giudizio come ribadito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/03/2022; accertata, ritenuta e dichiarata la sussistenza di una società di fatto ex art. 2247 c.c. fra la sig.ra ed il sig. per la gestio- CP_1 Controparte_2 ne della Ditta Individuale Impresa Edile NA SA , dichiarare obbligata la convenuta al pagamento delle obbligazioni contratte da CP_1 CP_3
quale titolare della Ditta suindicata nei confronti dell'attore e
[...] Parte_1 conseguentemente condannarla al pagamento della somma di euro 110.679,70, pari al credito vantato alla data odierna dal sig. , oltre gli ulteriori interessi le- Parte_1 gali sulla somma capitale residua di € 101.567,14 dalla data odierna fino al pagamen- to;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Piacca all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettare per le causali in atti l'appello proposto avverso la sentenza n. 295/2022 Tribunale di Pistoia emessa nel procedimento n. 7/2021 R.G. perchè infondato in fatto ed in diritto, con con- ferma della sentenza impugnata. In ipotesi respingere la domanda attrice poiché pre- scritto il credito reclamato e il diritto di azione relativo ad esso. In rito e per la denega- ta ipotesi di ammissione delle prove ex adverso articolate si insiste per l'ammissione
2 delle prove tutte capitolate nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. nonché nella controprova articolata nella terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.”.
Fatti di causa
Il giudizio di primo grado.
1. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Pistoia Rosa Parte_1 CP_4 se e, premesso di essere creditore del di lei marito, , titolare dell'omo- Controparte_2 nima impresa individuale Impresa Edile NA, della complessiva somma di euro
109.738,58 e che, in realtà, tale impresa era riferibile ad una società di fatto sussistente tra la e il marito, ne chiedeva la condanna al pagamento del predetto importo CP_1 quale debito sociale del quale doveva rispondere quale socia illimitatamente responsabi- le.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l'esistenza di una società di fatto, assumendo che, in ogni caso, l'attore non aveva fornito prova che il credito de quo na- scesse dall'attività d'impresa del di lei marito e proponendo, in subordine, eccezione di prescrizione.
Non ammesse le prove orali capitolate dall'attore, il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n.295/2022, respingeva la domanda, ritenendo non dimostrata l'esistenza di una società di fatto.
Il tribunale argomentava:
(a) che la circostanza che la convenuta avesse un ruolo attivo nella compagine aziendale, occupandosi di dare disposizioni ai dipendenti e di mantenere i rapporti con i creditori, era rimasta sfornita di prova, non risultando dimostrata dai docu- menti prodotti ed essendo inammissibili i capitoli di prova orale formulati sul pun- to dall'attore. Così testualmente: “[…] Il capitolo 4) è inammissibile per genericità, essendo del tutto indeterminato nel tempo, non specificando di quali pagamenti si tratti e per che entità, né specificando di quali crediti si tratti;
il capitolo 5) è inammissibile per genericità, ricoprendo un arco temporale eccessivamente am- pio (dal 2012 in poi), senza specificare su quali trattative debba riferire il teste;
il capitolo 6) è inammissibile per genericità, essendo indeterminato nel tempo, non specificando per quali debiti la sig.ra avrebbe offerto garanzie, né spe- CP_1
3 cificando quali tipi di garanzie avrebbe offerto;
il capitolo 7) è inammissibile per genericità, ricoprendo un arco temporale eccessivamente ampio (dal 2010 in avanti), non specificando di quali beni strumentali la convenuta rivendicava la proprietà, né specificando in quale occasione la convenuta avrebbe riferito tali di- chiarazioni (il capitolo indica più volte senza chiarire quando); il capitolo 8) at- tiene ad una circostanza da provare documentalmente ed è, peraltro, generico, non specificando quali beni strumentali apparterrebbero alla convenuta;
il capi- tolo 9) è inammissibile per genericità, ricoprendo un arco temporale eccessiva- mente ampio (dal 2010 in avanti), e non specificando di quali attrezzatture nel dettaglio si tratti;
il capitolo 10) è inammissibile per genericità, non specificando
a quali debiti la convenuta faceva riferimento, né chiarendo in che circostanze di tempo e luogo sarebbe state svolta tale affermazione (si fa riferimento all'arco temporale di un anno); il capitolo 11) è inammissibile per genericità, non conte- stualizzando in che circostanze di tempo e luogo la convenuta avrebbe svolto le af- fermazioni indicate;
i capitoli 12) e 13) attengono ad una circostanza documenta- le”;
(b) che la circostanza che la convenuta fosse intestataria di mezzi e strumenti di lavoro per l'edilizia era rimasta anch'essa sfornita di prova, l'attore avendo unicamente provato che la convenuta aveva vinto una gara d'asta quanto ad al- cuni strumenti edili, ma ciò era avvenuto “nel corso dell'anno 2020, anno nel quale la ditta del marito era pacificamente cessata, avendo la stessa interrotto formalmente la propria attività nel 2011, e, peraltro, il sig. era già in CP_2 pensione” e che la circostanza “appariva, quindi, irrilevante, al fine di dimo- strare l'esistenza di una società di fatto quanto alla impresa edile CP_2
né risulta, in alcun modo, provato che la ditta di
[...] Controparte_5 se sia una ditta prestanome”;
(c) che l'allegazione dell'attore, secondo cui la convenuta avesse occultato i ricavi dell'attività del marito, rendendosi proprietaria di svariati immobili, non prova- va l'esistenza di una società di fatto. Così testualmente: “[…] In merito all'attuale proprietà di immobili da parte della convenuta, si rileva che, di per
4 sé, tale circostanza non prova l'esistenza di una società di fatto con il marito.
Quanto all'operazione di acquisto/rivendita di terreni, la stessa egualmente non fornisce la prova dell'esistenza di uno degli elementi della società di fatto
(fondo comune, alea comune di guadagni e perdite, affectio societatis), appa- rendo corrispondere, quantomeno nella prospettazione attorea, ad una ipotesi di interposizione fittizia di persona. Peraltro, occorre rilevare che, negli anni in cui si eseguivano tali operazioni (anni '80), l'impresa individuale CP_2 non esisteva ancora, essendo la stessa sorta nel 1991. In sede di me-
[...] moria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., l'attore introduce l'argomentazione per cui ta- le operazione veniva eseguita dalla ditta di , di cui Controparte_6 CP_2
, ai tempi, era anch'esso socio occulto. Appare superfluo osservare
[...] come detta circostanza introduce, nel giudizio, un oggetto del tutto nuovo, re- lativo all'accertamento di un'ulteriore società di fatto, costituita all'epoca con
, laddove la domanda era limitata ad accertare la sussisten- Controparte_6 za di una società di fatto tra la convenuta e suo marito, quanto all'impresa di quest'ultimo”.
L'appello.
2. ha proposto tempestivo appello, ritenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta e formulando due motivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo censura la sentenza in punto di mancata ammissione delle prove orali;
assume che il tribunale ha violato gli artt.244 e 253 cpc, così come interpre- tati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.22254/21), che richiedono unicamente che nella formulazione dei capitoli di prova siano indicati gli elementi essenziali, potendo poi il giudice chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi.
2) Con il secondo motivo l'appellante opera una duplice censura:
(i) per un verso critica “l'idea, implicita nella motivazione, secondo cui i fatti ri- guardanti la al di fuori del periodo di esistenza della impresa edile CP_1 CP_2
(1991-2011) siano irrilevanti”, mentre, secondo lui, “ciò che conta è che il credito vanta- to dal nei confronti del e che nel presente giudizio viene azionato Pt_1 CP_2
5 contro la , sia sorto in un periodo in cui la società di fatto fra la Cala- CP_1 brese e il marito agiva formalmente come ditta individuale , fatto da cui di- CP_2 scende la responsabilità solidale e illimitata della Circostanza diversa è la CP_1 durata della società di fatto, la quale non ha certamente cessato di sussistere al mo- mento della cessazione della ditta individuale dato che ha continuato ad agire CP_2 nella denominazione formale della ditta prestanome SE EP OS e del resto la società di fatto esisteva anche prima della costituzione della ditta indivi- duale, negli anni '80, come dimostra la lottizzazione di cui ai punti 1 e 2 del documento
13 (relazione geom. , a cui aveva partecipato anche il quale socio occul- Per_1 CP_2 to come si vuole dimostrare tramite i capitoli di prova orale da 13) a 17) (cfr. doc. 18: memoria 183 n. 3 cpc). Ebbene il fatto che la società di fatto operasse anche in periodi precedenti (anni '80) e successivi (anni '10) alla esistenza della ditta individuale Bona-
fornisce, ad avviso dell'esponente, utili argomenti di prova alla circostanza che la Pt_2 società di fatto sussistesse anche nel periodo intermedio, in applicazione analogica del principio della presunzione di possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c.”;
(ii) per altro verso, si duole della decisione nella parte in cui il tribunale, richia- mando l'ipotesi di interposizione fittizia di persona, ha omesso di valutare l'operazione immobiliare descritta al punto n.7 della relazione geom. (doc.13 delle produzioni Per_1 in primo grado), che di per sé, secondo l'appellante, dimostra l'esistenza di una società di fatto. Tale operazione è così descritta (v. pag.11 atto d'appello): “1) il terreno edificabile
(mappale 656 del foglio 16 del Comune di Monsummano Terme) è di proprietà della
2) nell'anno 2000 i coniugi (in proprio e in veste CP_1 Controparte_2 di titolare dell'impresa edile ) e contraggono un mutuo ipote- CP_2 CP_1 cario iscritto su detto terreno edificabile (doc. 13 punto 7); 3) la ditta vi co- CP_2 struisce gli alloggi;
4) nell'anno 2002 la CARIPIT, mutuante ipotecaria, iscrive ipoteca su altra particella (sub 4: corrispondente ad un appartamento: cfr. Visure in atti doc. 5
e 6) del suddetto mappale, sempre di proprietà della per mancato pagamen- CP_1 to delle rate del mutuo di cui al punto 2); 5) epilogo dell'operazione, la CP_1 acquista la proprietà dei fabbricati costruiti dalla ditta del marito sul terreno di sua proprietà”.
6 Le difese dell'appellata.
3. L'appellata ha contestato le censure mosse alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio, ripro- ponendo, in via subordinata, l'eccezione di prescrizione rimasta assorbita in primo gra- do.
Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data 8-4-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con la concessione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali (D38+20).
Motivi della decisione
5. Il primo motivo d'appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha motivato in maniera ampia la mancata ammissione delle prove orali, spiegando, capitolo per capitolo, i motivi della decisione. Tale articolata mo- tivazione è stata censurata dall'appellante sull'assunto che il tribunale avrebbe violato gli artt.244 e 253 cpc in quanto i capitoli di prova da lui formulati non sarebbero generici, individuando gli elementi essenziali e potendo i dettagli essere lasciati al momento dell'audizione del teste con le domande a chiarimenti.
La critica è infondata.
L'art.244 cpc prescrive che la prova per testi deve essere dedotta mediante indica- zione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
I fatti a cui fa riferimento la disposizione possono essere o i fatti principali (costitu- tivi della fattispecie allegata a fondamento della domanda) o i fatti secondari (dalla cui dimostrazione si vuole trarre la prova presuntiva dei fatti principali).
I fatti devono essere specificamente indicati, sia per consentire al giudice di verifi- care la loro rilevanza rispetto al thema decidendum (ed è noto che la genericità per irri- levanza può essere rilevata d'ufficio), sia per consentire all'altra parte di articolare la
7 prova contraria (in presenza di un capitolo generico ma non irrilevante il giudice non può d'ufficio rilevare la genericità, ma l'altra parte può eccepirla e, in presenza dell'eccezione, il giudice deve verificare se effettivamente il capitolo di prova è generico così precludendo, fra l'altro, la prova contraria).
Il richiamo operato dall'appellante a Cass. civ., sez. L., 22254/21 evidenzia che egli non ha ben compreso i principi che governano la materia.
Tale decisione è stata resa in materia di causa di lavoro e in punto di distinzione tra allegazione dei fatti e loro prova. La Corte ha precisato che l'onere di allegazione concer- ne unicamente i fatti (nel caso deciso, le mansioni del lavoratore) e non le prove (docu- mentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice.
E, tuttavia, sia pure nel contesto del rito lavoristico, governato anche in materia di ammissione di prova da regole speciali (si pensi alla possibilità di ammettere d'ufficio le prove), la corte ha precisato che “la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllar- ne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi”.
Tale ultima facoltà non deve tuttavia tradursi in una sanatoria di una prova generi- ca perché, come pacificamente ripetuto dalla stessa Corte di legittimità, “l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla par- te istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con
l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 cod. proc. civ., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un' inammis- sibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria o nella
8 possibilità di introdurre [attraverso le c.d. domande a chiarimenti] fatti (principali o secondari) nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza ri- spetto all'onere probatorio della parte” (cfr., fra le altre, Cass. civ.10272-95; 3280-08;
18481-15; 15793-16).
Il giudice di primo grado ha fatto corretto governo di tali principi, accogliendo l'eccezione proposta dalla convenuta ed evidenziando per ciascun capitolo di prova la genericità (che riguarda proprio i fatti secondari dai quali l'attore avrebbe voluto desu- mere la prova presuntiva dell'esistenza della società di fatto), in particolare sotto il profi- lo della “adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate”.
In altre parole, la formulazione dei capitoli di prova non è autosufficiente e avrebbe necessariamente richiesto un intervento integrativo del giudice, con conseguente fru- strazione del diritto della controparte ad articolare una tempestiva prova contraria.
Ad esempio, il cap.4 non indica gli importi dei pagamenti, quando sarebbero stati fatti, quando e quali rassicurazioni erano state date dalla convenuta. Il cap. 5 riguarda un periodo indefinito (dal 2012 in poi) e chiede ai testi di dire che le trattative con la impre- sa erano state condotte dalla convenuta. Ma non specifica quali trat- Controparte_2 tative (fornitura di merci, vendita di prodotti, assunzione dei dipendenti, etc.), né le cir- costanze di tempo delle stesse.
Lo stesso può ripetersi per gli altri capitoli di prova.
In sintesi, può confermarsi de plano l'ampia motivazione del giudice di prima istanza, qui da intendersi richiamata per relationem, che si è attenuta ai consolidati principi della Corte di Cassazione.
6. Anche il secondo motivo d'appello è infondato in relazione ad entrambi i profili coltivati.
6.1. In particolare, il primo profilo della censura è inammissibile non correlandosi con la motivazione della decisione di primo grado.
Con riferimento specifico all'allegazione dell'attore, secondo cui “la convenuta ri- sulta intestataria di mezzi e strumenti di lavoro per l'edilizia”, il giudice ha motivato:
9 “L'attore, a ben vedere, ha esclusivamente provato che la convenuta ha vinto una gara
d'asta quanto ad alcuni strumenti edili (cfr. doc. 9 allegato all'atto di citazione). Dette gare sono state vinte dalla sig.ra nel corso dell'anno 2020, anno nel quale la CP_1 ditta del marito era pacificamente cessata, avendo la stessa interrotto formalmente la propria attività nel 2011, e, peraltro, il sig. era già in pensione (cfr. doc. 7 al- CP_2 legato all'atto di citazione). La circostanza appare, quindi, irrilevante, al fine di dimo- strare l'esistenza di una società di fatto quanto alla impresa edile Controparte_2 né risulta, in alcun modo, provato che la ditta di EP SE sia una ditta pre- stanome”.
Ora, la parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto che non risulta provato che la società di fatto abbia in ipotesi continuato ad operare dopo il 2011 e che abbia conti- nuato a farlo sotto la veste formale della diversa impresa individuale di CP_7
(fratello della convenuta) non è censurata.
[...]
Così come del tutto inconferente, nella materia de qua, è il richiamo all'art.1142 c.c.
e alla presunzione di possesso intermedio: la norma non è evidentemente pertinente ai fatti di causa, in cui non viene in rilievo una lite in materia di possesso ma una lite che pone il tema della prova dell'esistenza di una società di fatto.
6.2. Il secondo profilo della censura è invece infondato.
Al riguardo, va ricordato che il giudice di primo grado, in relazione all'allegazione dell'attore, secondo cui la convenuta avrebbe occultato i ricavi dell'attività del marito, rendendosi proprietaria di svariati immobili, ha così motivato: “In particolare, si riferi- sce l'attore all'operazione, posta in essere dalla sig.ra di acquisto di alcuni CP_1 terreni edificabili, frazionati e rivenduti a terze persone. In merito all'attuale proprietà di immobili da parte della convenuta, si rileva che, di per sé, tale circostanza non prova
l'esistenza di una società di fatto con il marito. Quanto all'operazione di acqui- sto/rivendita di terreni, la stessa egualmente non fornisce la prova dell'esistenza di uno degli elementi della società di fatto (fondo comune, alea comune di guadagni e perdite, affectio societatis), apparendo corrispondere, quantomeno nella prospettazione atto- rea, ad una ipotesi di interposizione fittizia di persona. Peraltro, occorre rilevare che, negli anni in cui si eseguivano tali operazioni (anni '80), l'impresa individuale
[...]
[...]
[...] [...]
non esisteva ancora, essendo la stessa sorta nel 1991. In sede di memoria CP_8 ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., l'attore introduce l'argomentazione per cui tale operazione veniva eseguita dalla ditta di , di cui , ai tempi, Controparte_6 Controparte_2 era anch'esso socio occulto. Appare superfluo osservare come detta circostanza intro- duce, nel giudizio, un oggetto del tutto nuovo, relativo all'accertamento di un'ulteriore società di fatto, costituita all'epoca con , laddove la domanda era li- Controparte_6 mitata ad accertare la sussistenza di una società di fatto tra la convenuta e suo marito, quanto all'impresa di quest'ultimo”.
Ora, tale articolata motivazione non è sostanzialmente impugnata dal se Pt_1 non per un'asserita omessa valutazione dell'operazione immobiliare di cui al punto 7 del- la relazione del geom. (doc.13 di parte attrice) che, secondo l'assunto dell'appel- Per_1 lante, da sola basterebbe a dimostrare l'esistenza della società di fatto.
La censura non può essere condivisa per due ragioni: anzitutto, non è affatto vero che il giudice non abbia valutato anche l'operazione in questione, come si ricava dal pas- saggio della decisione in cui ha detto che “In merito all'attuale proprietà di immobili da parte della convenuta, si rileva che, di per sé, tale circostanza non prova l'esistenza di una società di fatto con il marito”.
In secondo luogo, un'operazione quale quella descritta dall'appellante, in cui in so- stanza su un terreno edificabile di proprietà della convenuta sono stati costruiti degli ap- partamenti rimasti in proprietà alla stessa (in forza dell'istituto dell'accessione, n.d.r.) con la provvista fornita da un mutuo fondiario sottoscritto (oltre che dalla convenuta) anche dal marito, che avrebbe poi eseguito i lavori di costruzione degli immobili con la propria impresa individuale usando tali risorse, non prova affatto l'esistenza di una so- cietà di fatto, essendo compatibile (come già indicato dal giudice di prime cure) con nu- merose altre fattispecie giuridiche.
Peraltro, il compimento di una simile operazione (così come è stato contestato fin da subito dalla convenuta) non può dirsi dimostrato nei termini affermati dall'attore, non essendo all'uopo sufficiente la sintetica relazione del geometra di parte, alla quale nemmeno sono allegati gli atti notarili in essa richiamati.
11 7. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo in coerenza con la notula in atti.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di questo gra- do, che liquida in complessivi euro € 7.440,00 per compenso professionale, ol- tre al rimborso delle spese generali (15%) e agli oneri fiscali e previdenziali (IVA
e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 18-6-2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Carmine Capozzi Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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