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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 970/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 970/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
SA DA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Antonella Vallauri, che la rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, già con sentenza parziale in caso di opposizione dalla sig.ra , tra i sig.ri (C.F.: Controparte_1 Parte_2 C.F._1
), nato a [...] il [...] e residente in [...], e
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
San Dalmazzo (CN), Via Adige n. 13 contratto con atto anno 1995 parte 2 serie A numero 11 del
Comune di Boves disponendo ogni consequenziale trascrizione sui registri di stato civile;
pagina 1 di 5 - con il favore di onorari e spese di giudizio, in caso di opposizione.”
Per la convenuta:
“- respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione;
- piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito pronunziare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Boves (CN) in data 01/05/1995 tra i coniugi Sig.ri e , mandando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile competente di eseguire le dovute annotazioni, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
- che il Sig. versi entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra , quale Parte_1 Controparte_1 concorso al suo mantenimento un assegno divorzile pari ad € 300,00, con aggiornamento automatico ISTAT da computarsi al decorrere di ogni anno;
- compensate le spese legali.”
All'udienza del 2.12.2025, la convenuta ha dichiarato di essere disponibile ad accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice avente ad oggetto un assegno divorzile pari a 150,00 euro mensili.
Per il Pubblico Ministero:
“Si disponga come da proposta conciliativa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 30.4.2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del proprio matrimonio con celebrato a Boves il 1.5.1995, non essendosi Controparte_1 ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi a seguito della separazione personale, omologata dal Tribunale di Cuneo in data 24.11.2022.
Si è costituita in giudizio la la quale, pur non opponendosi alla pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ha domandato un assegno divorzile di 300,00 euro mensili, allegando di trovarsi in condizioni economiche deteriori rispetto a quelle del marito e di aver sacrificato la propria attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia.
All'udienza del 16.10.2025, il Giudice relatore designato ha sentito le parti e ha formulato una proposta conciliativa avente ad oggetto un assegno divorzile pari a 150,00 euro mensili. In assenza di provvedimenti provvisori da assumere e di mezzi istruttori dedotti, è stata fissata per la discussione orale della causa l'udienza del 2.12.2025. Il ricorrente ha insistito per il rigetto della domanda di assegno divorzile, mentre la convenuta ha dichiarato di essere disponibile ad pagina 2 di 5 accettare la proposta conciliativa. Il P.M. è intervenuto in giudizio, chiedendo disporsi come da proposta conciliativa.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, con decreto di questo Tribunale del 24.11.2022 è stata omologata la separazione personale fra i coniugi e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione. Dalle dichiarazioni delle parti, risulta pacifico che la convivenza non è più ripresa e che non è possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale.
3. Essendo i due figli della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti, l'unica questione controversa è quella relativa all'assegno divorzile.
Sul punto occorre partire dal principio di diritto elaborato da Cass. SS..UU. n. 1827/2018, secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Nel caso di specie, risulta uno squilibrio economico tra i due coniugi tutto sommato contenuto. Il ricorrente è attualmente socio amministratore di una società che si occupa di manutenzione e ha dichiarato nel 2024 redditi per circa 24.000,00 euro, in netto calo rispetto al momento della separazione, quando era socio di un'altra società e dichiarava oltre 54.000,00 euro. È vero che, in caso di attività in proprio, le dichiarazioni dei redditi hanno valore meramente indiziario, ma non
è emerso alcun elemento, né è stato allegato alcunché al riguardo dalla convenuta, che faccia presumere la percezione di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati. Il è inoltre Pt_1 proprietario per un sesto di un immobile e vive in un'abitazione dell'attuale compagna per la quale contribuisce alle spese. La convenuta svolge invece attività di barista con contratti a tempo determinato che però risultano costanti nel tempo e vive in locazione, sostenendo un canone mensile di 400,00 euro. La afferma di essere assunta con un contratto part-time e di CP_1
pagina 3 di 5 percepire una retribuzione di circa 900,00 euro mensili, ma è stata prodotta dal ricorrente una relazione investigativa, non contestata, con la quale è stata accertata per più giorni la presenza della convenuta presso il bar con orari non compatibili con un contratto di ventiquattr'ore settimanali (dalle 7 alle 15/16 e, in talune occasioni, sino a sera). Risulta inoltre particolarmente significativo che la avesse al 31.12.2023 (gli estratti conto 2024 non sono stati prodotti) CP_1 un saldo sul conto di oltre 59.000,00 euro derivanti dalla vendita della casa coniugale: laddove la convenuta fosse in grave difficoltà economica come dalla stessa sostenuto, avrebbe intaccato tale riserva in misura assai più consistente di quanto sinora effettuato.
Quanto alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, va osservato che è pacifico che la convenuta abbia interrotto per alcuni anni l'attività lavorativa in occasione della nascita dei due figli, ma ha ripreso a lavorare a tempo pieno (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
16.30) quando la secondogenita aveva solamente cinque anni, con un tipo di occupazione corrispondente a quella svolta prima del matrimonio. Nel 2013, con i figli ancora in età scolare, ha poi aperto un proprio bar che ha gestito sino al 2022, quando, in concomitanza con la separazione, è tornata a lavorare come dipendente quale commessa o barista. Nella comparsa di costituzione, è stato allegato che la chiusura del bar sarebbe dovuta a una depressione conseguente alla separazione, ma si tratta di una circostanza del tutto sfornita di prova, non essendo stata depositata documentazione medica e non essendo stati indicati mezzi di prova sul punto.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno divorzile. La non è infatti priva di mezzi adeguati, in quanto è dotata di redditi CP_1 modesti, ma presumibilmente superiori a quelli dichiarati, ha una buona capacità lavorativa messa a frutto in passato anche attraverso un'attività imprenditoriale in proprio e può godere di risparmi. Non vi è inoltre alcuna prova che l'attuale condizione economica della convenuta derivi dalle scelte comunemente effettuate dai coniugi in costanza di matrimonio e dai sacrifici effettuati nell'interesse della famiglia, essendo anzi emerso che, durante il matrimonio, la stessa ha addirittura migliorato la propria posizione aprendo un bar. La successiva scelta di tornare a svolgere attività precarie non può certo essere fatta ricadere sull'ex coniuge. A nulla rileva poi che, al momento della separazione, il marito si sia reso disponibile a versare alla moglie 300,00 euro mensili, data la differenza di natura e presupposti tra il contributo al mantenimento, che si fonda sulla permanenza del vincolo coniugale ed è volto a garantire al coniuge debole la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e l'assegno divorzile.
pagina 4 di 5 La domanda di assegno divorzile deve pertanto essere rigettata.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate così come in dispositivo in virtù dei valori minimi previsti per le cause di valore indeterminato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della ridotta complessità della causa ed esclusa la fase istruttoria, vanno poste integralmente a carico della convenuta, soccombente sull'unica questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
28.8.1969, e , nata a [...] il [...], matrimonio celebrato a Boves il 1.5.1995 Controparte_1
e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 11 parte 2 serie A anno 1995,
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Boves di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
RIGETTA la domanda di assegno divorzile,
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 2.906,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 970/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
SA DA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Antonella Vallauri, che la rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, già con sentenza parziale in caso di opposizione dalla sig.ra , tra i sig.ri (C.F.: Controparte_1 Parte_2 C.F._1
), nato a [...] il [...] e residente in [...], e
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
San Dalmazzo (CN), Via Adige n. 13 contratto con atto anno 1995 parte 2 serie A numero 11 del
Comune di Boves disponendo ogni consequenziale trascrizione sui registri di stato civile;
pagina 1 di 5 - con il favore di onorari e spese di giudizio, in caso di opposizione.”
Per la convenuta:
“- respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione;
- piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito pronunziare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Boves (CN) in data 01/05/1995 tra i coniugi Sig.ri e , mandando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile competente di eseguire le dovute annotazioni, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
- che il Sig. versi entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra , quale Parte_1 Controparte_1 concorso al suo mantenimento un assegno divorzile pari ad € 300,00, con aggiornamento automatico ISTAT da computarsi al decorrere di ogni anno;
- compensate le spese legali.”
All'udienza del 2.12.2025, la convenuta ha dichiarato di essere disponibile ad accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice avente ad oggetto un assegno divorzile pari a 150,00 euro mensili.
Per il Pubblico Ministero:
“Si disponga come da proposta conciliativa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 30.4.2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del proprio matrimonio con celebrato a Boves il 1.5.1995, non essendosi Controparte_1 ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi a seguito della separazione personale, omologata dal Tribunale di Cuneo in data 24.11.2022.
Si è costituita in giudizio la la quale, pur non opponendosi alla pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ha domandato un assegno divorzile di 300,00 euro mensili, allegando di trovarsi in condizioni economiche deteriori rispetto a quelle del marito e di aver sacrificato la propria attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia.
All'udienza del 16.10.2025, il Giudice relatore designato ha sentito le parti e ha formulato una proposta conciliativa avente ad oggetto un assegno divorzile pari a 150,00 euro mensili. In assenza di provvedimenti provvisori da assumere e di mezzi istruttori dedotti, è stata fissata per la discussione orale della causa l'udienza del 2.12.2025. Il ricorrente ha insistito per il rigetto della domanda di assegno divorzile, mentre la convenuta ha dichiarato di essere disponibile ad pagina 2 di 5 accettare la proposta conciliativa. Il P.M. è intervenuto in giudizio, chiedendo disporsi come da proposta conciliativa.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, con decreto di questo Tribunale del 24.11.2022 è stata omologata la separazione personale fra i coniugi e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione. Dalle dichiarazioni delle parti, risulta pacifico che la convivenza non è più ripresa e che non è possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale.
3. Essendo i due figli della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti, l'unica questione controversa è quella relativa all'assegno divorzile.
Sul punto occorre partire dal principio di diritto elaborato da Cass. SS..UU. n. 1827/2018, secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Nel caso di specie, risulta uno squilibrio economico tra i due coniugi tutto sommato contenuto. Il ricorrente è attualmente socio amministratore di una società che si occupa di manutenzione e ha dichiarato nel 2024 redditi per circa 24.000,00 euro, in netto calo rispetto al momento della separazione, quando era socio di un'altra società e dichiarava oltre 54.000,00 euro. È vero che, in caso di attività in proprio, le dichiarazioni dei redditi hanno valore meramente indiziario, ma non
è emerso alcun elemento, né è stato allegato alcunché al riguardo dalla convenuta, che faccia presumere la percezione di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati. Il è inoltre Pt_1 proprietario per un sesto di un immobile e vive in un'abitazione dell'attuale compagna per la quale contribuisce alle spese. La convenuta svolge invece attività di barista con contratti a tempo determinato che però risultano costanti nel tempo e vive in locazione, sostenendo un canone mensile di 400,00 euro. La afferma di essere assunta con un contratto part-time e di CP_1
pagina 3 di 5 percepire una retribuzione di circa 900,00 euro mensili, ma è stata prodotta dal ricorrente una relazione investigativa, non contestata, con la quale è stata accertata per più giorni la presenza della convenuta presso il bar con orari non compatibili con un contratto di ventiquattr'ore settimanali (dalle 7 alle 15/16 e, in talune occasioni, sino a sera). Risulta inoltre particolarmente significativo che la avesse al 31.12.2023 (gli estratti conto 2024 non sono stati prodotti) CP_1 un saldo sul conto di oltre 59.000,00 euro derivanti dalla vendita della casa coniugale: laddove la convenuta fosse in grave difficoltà economica come dalla stessa sostenuto, avrebbe intaccato tale riserva in misura assai più consistente di quanto sinora effettuato.
Quanto alla funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, va osservato che è pacifico che la convenuta abbia interrotto per alcuni anni l'attività lavorativa in occasione della nascita dei due figli, ma ha ripreso a lavorare a tempo pieno (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
16.30) quando la secondogenita aveva solamente cinque anni, con un tipo di occupazione corrispondente a quella svolta prima del matrimonio. Nel 2013, con i figli ancora in età scolare, ha poi aperto un proprio bar che ha gestito sino al 2022, quando, in concomitanza con la separazione, è tornata a lavorare come dipendente quale commessa o barista. Nella comparsa di costituzione, è stato allegato che la chiusura del bar sarebbe dovuta a una depressione conseguente alla separazione, ma si tratta di una circostanza del tutto sfornita di prova, non essendo stata depositata documentazione medica e non essendo stati indicati mezzi di prova sul punto.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno divorzile. La non è infatti priva di mezzi adeguati, in quanto è dotata di redditi CP_1 modesti, ma presumibilmente superiori a quelli dichiarati, ha una buona capacità lavorativa messa a frutto in passato anche attraverso un'attività imprenditoriale in proprio e può godere di risparmi. Non vi è inoltre alcuna prova che l'attuale condizione economica della convenuta derivi dalle scelte comunemente effettuate dai coniugi in costanza di matrimonio e dai sacrifici effettuati nell'interesse della famiglia, essendo anzi emerso che, durante il matrimonio, la stessa ha addirittura migliorato la propria posizione aprendo un bar. La successiva scelta di tornare a svolgere attività precarie non può certo essere fatta ricadere sull'ex coniuge. A nulla rileva poi che, al momento della separazione, il marito si sia reso disponibile a versare alla moglie 300,00 euro mensili, data la differenza di natura e presupposti tra il contributo al mantenimento, che si fonda sulla permanenza del vincolo coniugale ed è volto a garantire al coniuge debole la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e l'assegno divorzile.
pagina 4 di 5 La domanda di assegno divorzile deve pertanto essere rigettata.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate così come in dispositivo in virtù dei valori minimi previsti per le cause di valore indeterminato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della ridotta complessità della causa ed esclusa la fase istruttoria, vanno poste integralmente a carico della convenuta, soccombente sull'unica questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
28.8.1969, e , nata a [...] il [...], matrimonio celebrato a Boves il 1.5.1995 Controparte_1
e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 11 parte 2 serie A anno 1995,
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Boves di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
RIGETTA la domanda di assegno divorzile,
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 2.906,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5