Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 699
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Omologazione della separazione personale e decorso del termine

    La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale in data anteriore e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione. La convivenza non è più ripresa e non è possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale.

  • Rigettato
    Presupposti per l'assegno divorzile

    Non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno divorzile. La convenuta non è priva di mezzi adeguati, in quanto è dotata di redditi modesti ma presumibilmente superiori a quelli dichiarati, ha una buona capacità lavorativa messa a frutto in passato anche attraverso un'attività imprenditoriale in proprio e può godere di risparmi. Non vi è prova che l'attuale condizione economica derivi da scelte comuni effettuate in costanza di matrimonio e sacrifici nell'interesse della famiglia. La successiva scelta di tornare a svolgere attività precarie non può ricadere sull'ex coniuge. Non rileva la disponibilità del marito a versare un contributo al mantenimento, data la differenza tra contributo al mantenimento e assegno divorzile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 699
    Giurisdizione : Trib. Cuneo
    Numero : 699
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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