Art. 4.
All'onere di lire 208.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1952-53, sara' fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio predetto. A quello di lire 278.000.000 per l'esercizio 1953-54 si provvedera' con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
All'onere di lire 208.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1952-53, sara' fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio predetto. A quello di lire 278.000.000 per l'esercizio 1953-54 si provvedera' con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.