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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/12/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio
composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
dott. AF AN Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa AR RI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 268/2024 avente ad oggetto “separazione giudiziale e cessazione effetti civili del
matrimonio” come riunito al n. 1445/2024 e vertente
TRA
n. ad AN (AV) il 24.8.1962 cf , rappresentato Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marco Dragone
RICORRENTE
E
n. a Guardia de' Lombardi il 4.5.1964 cf rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Liana Nesta
RESISTENTE
NONCHE'
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del
10.12.2025;
Parere del PM acquisito in data 17.6.2025
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fatto
Con ricorso del 26.1.2024, ha chiesto la separazione giudiziale con Parte_1 addebito nei confronti della coniuge . CP_1
Ha dedotto di aver contratto matrimonio in data 12 agosto 1986 in Guardia Lombardi, con trascrizione nei registri del Comune di AN (atto n. 6, parte II, Serie B). In origine il regime patrimoniale era di comunione legale, successivamente modificato in separazione dei beni con atto notarile del 8 febbraio 2000.
Dal matrimonio sono nate tre figlie: (04.10.1987), (17.12.1992) e Per_1 Persona_2
(30.09.2002), tutte oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La famiglia ha Per_3 abitato stabilmente, dal 1995 circa, nell'immobile sito in AN alla Via Mattinella n. 37/39.
Il ricorrente ha individuato come motivo di addebito l'abbandono della casa coniugale da parte CP_ della avvenuto nel maggio 2023, senza giustificato motivo, con trasferimento a Milano per ragioni presumibilmente lavorative. Tale condotta, secondo il ricorso, integra violazione dell'obbligo di coabitazione e convivenza.
Ha riferito che la resistente ha sporto querela nei suoi confronti per presunti maltrattamenti, ritenuti falsi, circostanza che avrebbe aggravato la crisi coniugale. CP_ Quanto alla situazione economica, la è infermiera professionale con retribuzione mensile di circa € 1.800,00 e titolare di TFR pari a circa € 40.000,00; attualmente lavora in Lombardia. Il
invece, è disoccupato e privo di reddito. Le figlie non necessitano di regolamentazione Pt_1 particolare per le visite, essendo maggiorenni.
Nelle conclusioni, il ricorrente chiede:
• pronuncia di separazione giudiziale con addebito alla resistente;
• assegnazione della casa coniugale in AN, con autorizzazione all'uso dei mobili e suppellettili;
• esclusione di qualsiasi assegno di mantenimento in favore della resistente, ritenuta economicamente autosufficiente;
• regolamentazione delle visite paterne secondo le esigenze delle figlie;
• condanna della controparte alle spese di lite.
Si è costituita proponendo domanda riconvenzionale di addebito e chiedendo la CP_1 riunione con il procedimento n. 1445/2024 RG, avente medesimo oggetto.
Ha esposto che l'allontanamento dal domicilio familiare, avvenuto nel maggio 2023, è stato determinato da impossibilità morale e materiale di prosecuzione della convivenza a seguito di un'aggressione subita dal coniuge in data 3 maggio 2023, che aveva comportato ricovero ospedaliero, apertura di “Codice Rosso” e instaurazione del procedimento penale n. 2003/2023. In seguito, la resistente si trasferiva a Milano, dove lavorava presso l'Istituto Nazionale dei Tumori.
In data 18 maggio 2024, ha proposto ricorso per separazione giudiziale con richiesta di addebito al coniuge, nonché domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. A sostegno della domanda, deduceva una lunga serie di condotte vessatorie e violente, verbali e fisiche, protrattesi nel tempo, oltre alla totale assenza di contributo economico da parte del marito e alla gestione fallimentare di un'attività commerciale, i cui debiti venivano ripianati dalla moglie.
Ha allegato referti medici e decreto di giudizio immediato del 23 gennaio 2024.
La resistente ha precisato di aver sempre provveduto al mantenimento familiare con il proprio lavoro di infermiera e di aver sostenuto le spese universitarie delle figlie. Attualmente è ospite della figlia a Milano e si fa carico delle spese per la figlia maggiorenne ma non Per_1 Per_3 autosufficiente, iscritta alla Facoltà di Medicina.
Conclusioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. ; Parte_1
• autorizzare i coniugi a vivere separati;
• nulla disporre sulla casa coniugale, che non intende occupare;
• disporre un assegno di mantenimento in suo favore;
• disporre un assegno di € 500,00 mensili per la figlia oltre il 50% delle spese Per_3 universitarie;
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12.08.1986, con annotazioni presso lo Stato Civile;
• condanna alle spese di lite.
In data 5.12.2024 veniva disposta la riunione dei giudizi e si procedeva all'ascolto delle parti.
In data 11.4.2025, la scrivente procedeva all'ascolto ulteriore del ricorrente nonché della figlia
; alla successiva udienza del 28.5.2025 veniva ascoltata anche . Per_3 CP_1 Con ordinanza emessa in data 12.6.2025, la causa veniva rinviata per la decisione, dando atto della non necessità di emettere provvedimenti urgenti.
Sulla separazione
Va esaminata la domanda di separazione.
La domanda va senz'altro accolta ricorrendo gli estremi per la pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma
1 c.c.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi dal maggio 2023,
i gravi accadimenti che hanno interessato i coniugi, unitamente agli accertamenti svolti dalla Procura della Repubblica, nonché le risultanze processuali e le dichiarazioni rese in corso di causa, infatti, hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, attestando la persistenza di una crisi del rapporto, ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Sulla richiesta di addebito
Le parti hanno reciprocamente chiesto l'addebito della separazione.
In diritto, è il caso di ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo, (cfr. Cass n.
2740/2008, Cass. n. 12383/2005 e n. 14840/2006 secondo cui “ sulla parte la quale richiede
l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro. Infatti solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass n. 14162/2001).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve rilevarsi quanto segue.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 12 agosto 1986; la convivenza si è interrotta nel maggio 2023, quando la coniuge ha lasciato il domicilio familiare di CP_1
AN (AV) e si è trasferita a Milano. L'allontanamento è stato preceduto da un episodio di violenza fisica verificatosi il 3 maggio 2023, come dedotto dalla resistente e confermato da documentazione sanitaria e testimonianze.
In particolare, il referto del Pronto Soccorso (cartella P.S. n. 2023020116) attesta l'accesso di il 4 maggio 2023 con codice giallo e motivo “Percorso Rosa”, riportando “aggressione CP_1 fisica da parte del coniuge” avvenuta il giorno precedente presso il domicilio, con la seguente diagnosi: trauma cranico non commotivo, contusione al braccio destro, escoriazione sovrapubica, stato di agitazione;
prognosi di 10 giorni. Il referto veniva segnalato all'Autorità giudiziaria ai fini dell'attivazione del percorso per vittime di violenza domestica.
E' in atti anche il provvedimento n. 152 del 14 luglio 2023 della Fondazione IRCCS -Istituto
Nazionale Tumori (Milano) -ove attualmente lavora la resistente- che ha disposto il trasferimento di
, infermiera ASL Avellino, con decorrenza 16 luglio 2023, richiamando l'art. 53, comma CP_1
7, CCNL 2022 (“congedi per donne vittime di violenza”) e l'art. 24 D.Lgs. 80/2015.
Tale atto conferma che il trasferimento è stato motivato da esigenze di tutela della dipendente in quanto vittima di violenza.
All'udienza dell'11.4.2025, lo stesso ha confermato l'allontanamento Parte_1 della moglie e la figlia ha riferito di aver accompagnato la madre al Pronto Soccorso dopo Per_3
l'aggressione del 3 maggio 2023, descrivendo lesioni visibili e confermando la prognosi di 10 giorni.
Ha inoltre riferito di condotte abitualmente aggressive del padre, consistenti in urla, pugni sul tavolo e richieste di denaro, nonché di un clima familiare incandescente.
Il giudice, a questa udienza, riprendeva, peraltro, più volte il a seguito di atteggiamenti Pt_1 estremamente aggressivi verso l'avvocato di controparte e refrattari agli ammonimenti del giudice, circostanza che conferma la persistenza di una condotta intimidatoria anche in sede processuale.
Nel caso di specie, gli atti acquisiti dimostrano:
• violazione del dovere di rispetto e protezione (art. 143 c.c.) mediante condotte violente e vessatorie;
• nesso causale tra tali condotte e l'intollerabilità della convivenza, culminata nell'aggressione del 3 maggio 2023; • non arbitrarietà dell'allontanamento della moglie, giustificato da ragioni di sicurezza personale e attestato dal trasferimento lavorativo con tutela speciale.
La condotta aggressiva tenuta dal anche in udienza, nonostante gli ammonimenti del Pt_1 giudice, costituisce ulteriore indice della sua refrattarietà alle regole di rispetto e conferma la gravità del comportamento.
In sintesi, alla luce di quanto esposto, non ha dubbi il Collegio nel ritenere che la crisi coniugale sia imputabile alle condotte di , cosicché la separazione deve essere Parte_1 addebitata a suo carico ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c
Sul mantenimento dei figli
Nulla deve disporsi in relazione al mantenimento delle figlie, atteso che le stesse risultano tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ad eccezione di la quale, pur Per_3 essendo ancora studentessa universitaria, ha dichiarato di non volere alcun contributo economico da parte del padre.
Considerato che
, in quanto maggiorenne, non è possibile imporre di autorità un assegno di mantenimento in suo favore contro la sua volontà, non sussistono i presupposti per statuire in merito.
Così, Corte di Cassazione – Ordinanza n. 12121/2025 secondo cui il mantenimento non cessa automaticamente con la maggiore età, ma solo con il raggiungimento dell'indipendenza economica ma l'eventuale assegno può essere disposto solo se richiesto dal figlio maggiorenne (o dal genitore convivente), con l'onere della prova dell'insussistenza di autosufficienza, e non d'ufficio dal giudice.
Sulla casa coniugale
insiste sull'assegnazione della casa coniugale. Parte_1
Su di essa nulla deve disporsi, atteso che le figlie sono tutte maggiorenni e non vi è più alcun legame abitativo con esse. In particolare, – unica figlia non ancora economicamente Per_3 autonoma – ha dichiarato di vivere stabilmente a Napoli per motivi di studio e, quando possibile, di recarsi a Milano presso la madre, senza alcun interesse a mantenere rapporti con l'abitazione di
AN. Pertanto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., si applicano le regole ordinarie in tema di disponibilità del bene e va rigettata la richiesta reiterata del ricorrente che, pur consapevole di tale situazione, ha insistito sino alla fine nella richiesta di assegnazione, priva di fondamento giuridico e di attualità, impedendo, di fatto, qualsiasi soluzione conciliativa. La pretesa sulla casa -ove fondata- sarà fatta valere secondo le ordinarie regole proprietarie.
Sull'assegno separativo
Il riconoscimento dell'addebito a carico di impedisce qualsiasi previsione Parte_1 di assegno in suo favore. Nulla deve disporsi con riferimento a la quale ha dichiarato di essere CP_1 economicamente autosufficiente e ha, inoltre, rinunciato a qualsivoglia pretesa per sé stessa.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
Pronuncia la separazione personale dei coniugi n. ad AN il 24.8.1962 e Parte_1
n. Guardia de' Lombardi il 4.5.1964 con addebito a carico di;
CP_1 Parte_1
autorizza i coniugi a vivere separatamente;
rigetta ogni altra domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5077,00 oltre Parte_1
Iva e cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Liana Nesta dichiaratasi anticipataria;
provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio/divorzio;
Spese al definitivo
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 22.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
DO AR RI DO AF AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio
composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
dott. AF AN Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa AR RI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 268/2024 avente ad oggetto “separazione giudiziale e cessazione effetti civili del
matrimonio” come riunito al n. 1445/2024 e vertente
TRA
n. ad AN (AV) il 24.8.1962 cf , rappresentato Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marco Dragone
RICORRENTE
E
n. a Guardia de' Lombardi il 4.5.1964 cf rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Liana Nesta
RESISTENTE
NONCHE'
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del
10.12.2025;
Parere del PM acquisito in data 17.6.2025
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fatto
Con ricorso del 26.1.2024, ha chiesto la separazione giudiziale con Parte_1 addebito nei confronti della coniuge . CP_1
Ha dedotto di aver contratto matrimonio in data 12 agosto 1986 in Guardia Lombardi, con trascrizione nei registri del Comune di AN (atto n. 6, parte II, Serie B). In origine il regime patrimoniale era di comunione legale, successivamente modificato in separazione dei beni con atto notarile del 8 febbraio 2000.
Dal matrimonio sono nate tre figlie: (04.10.1987), (17.12.1992) e Per_1 Persona_2
(30.09.2002), tutte oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La famiglia ha Per_3 abitato stabilmente, dal 1995 circa, nell'immobile sito in AN alla Via Mattinella n. 37/39.
Il ricorrente ha individuato come motivo di addebito l'abbandono della casa coniugale da parte CP_ della avvenuto nel maggio 2023, senza giustificato motivo, con trasferimento a Milano per ragioni presumibilmente lavorative. Tale condotta, secondo il ricorso, integra violazione dell'obbligo di coabitazione e convivenza.
Ha riferito che la resistente ha sporto querela nei suoi confronti per presunti maltrattamenti, ritenuti falsi, circostanza che avrebbe aggravato la crisi coniugale. CP_ Quanto alla situazione economica, la è infermiera professionale con retribuzione mensile di circa € 1.800,00 e titolare di TFR pari a circa € 40.000,00; attualmente lavora in Lombardia. Il
invece, è disoccupato e privo di reddito. Le figlie non necessitano di regolamentazione Pt_1 particolare per le visite, essendo maggiorenni.
Nelle conclusioni, il ricorrente chiede:
• pronuncia di separazione giudiziale con addebito alla resistente;
• assegnazione della casa coniugale in AN, con autorizzazione all'uso dei mobili e suppellettili;
• esclusione di qualsiasi assegno di mantenimento in favore della resistente, ritenuta economicamente autosufficiente;
• regolamentazione delle visite paterne secondo le esigenze delle figlie;
• condanna della controparte alle spese di lite.
Si è costituita proponendo domanda riconvenzionale di addebito e chiedendo la CP_1 riunione con il procedimento n. 1445/2024 RG, avente medesimo oggetto.
Ha esposto che l'allontanamento dal domicilio familiare, avvenuto nel maggio 2023, è stato determinato da impossibilità morale e materiale di prosecuzione della convivenza a seguito di un'aggressione subita dal coniuge in data 3 maggio 2023, che aveva comportato ricovero ospedaliero, apertura di “Codice Rosso” e instaurazione del procedimento penale n. 2003/2023. In seguito, la resistente si trasferiva a Milano, dove lavorava presso l'Istituto Nazionale dei Tumori.
In data 18 maggio 2024, ha proposto ricorso per separazione giudiziale con richiesta di addebito al coniuge, nonché domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. A sostegno della domanda, deduceva una lunga serie di condotte vessatorie e violente, verbali e fisiche, protrattesi nel tempo, oltre alla totale assenza di contributo economico da parte del marito e alla gestione fallimentare di un'attività commerciale, i cui debiti venivano ripianati dalla moglie.
Ha allegato referti medici e decreto di giudizio immediato del 23 gennaio 2024.
La resistente ha precisato di aver sempre provveduto al mantenimento familiare con il proprio lavoro di infermiera e di aver sostenuto le spese universitarie delle figlie. Attualmente è ospite della figlia a Milano e si fa carico delle spese per la figlia maggiorenne ma non Per_1 Per_3 autosufficiente, iscritta alla Facoltà di Medicina.
Conclusioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. ; Parte_1
• autorizzare i coniugi a vivere separati;
• nulla disporre sulla casa coniugale, che non intende occupare;
• disporre un assegno di mantenimento in suo favore;
• disporre un assegno di € 500,00 mensili per la figlia oltre il 50% delle spese Per_3 universitarie;
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12.08.1986, con annotazioni presso lo Stato Civile;
• condanna alle spese di lite.
In data 5.12.2024 veniva disposta la riunione dei giudizi e si procedeva all'ascolto delle parti.
In data 11.4.2025, la scrivente procedeva all'ascolto ulteriore del ricorrente nonché della figlia
; alla successiva udienza del 28.5.2025 veniva ascoltata anche . Per_3 CP_1 Con ordinanza emessa in data 12.6.2025, la causa veniva rinviata per la decisione, dando atto della non necessità di emettere provvedimenti urgenti.
Sulla separazione
Va esaminata la domanda di separazione.
La domanda va senz'altro accolta ricorrendo gli estremi per la pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma
1 c.c.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi dal maggio 2023,
i gravi accadimenti che hanno interessato i coniugi, unitamente agli accertamenti svolti dalla Procura della Repubblica, nonché le risultanze processuali e le dichiarazioni rese in corso di causa, infatti, hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, attestando la persistenza di una crisi del rapporto, ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Sulla richiesta di addebito
Le parti hanno reciprocamente chiesto l'addebito della separazione.
In diritto, è il caso di ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo, (cfr. Cass n.
2740/2008, Cass. n. 12383/2005 e n. 14840/2006 secondo cui “ sulla parte la quale richiede
l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro. Infatti solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass n. 14162/2001).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve rilevarsi quanto segue.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 12 agosto 1986; la convivenza si è interrotta nel maggio 2023, quando la coniuge ha lasciato il domicilio familiare di CP_1
AN (AV) e si è trasferita a Milano. L'allontanamento è stato preceduto da un episodio di violenza fisica verificatosi il 3 maggio 2023, come dedotto dalla resistente e confermato da documentazione sanitaria e testimonianze.
In particolare, il referto del Pronto Soccorso (cartella P.S. n. 2023020116) attesta l'accesso di il 4 maggio 2023 con codice giallo e motivo “Percorso Rosa”, riportando “aggressione CP_1 fisica da parte del coniuge” avvenuta il giorno precedente presso il domicilio, con la seguente diagnosi: trauma cranico non commotivo, contusione al braccio destro, escoriazione sovrapubica, stato di agitazione;
prognosi di 10 giorni. Il referto veniva segnalato all'Autorità giudiziaria ai fini dell'attivazione del percorso per vittime di violenza domestica.
E' in atti anche il provvedimento n. 152 del 14 luglio 2023 della Fondazione IRCCS -Istituto
Nazionale Tumori (Milano) -ove attualmente lavora la resistente- che ha disposto il trasferimento di
, infermiera ASL Avellino, con decorrenza 16 luglio 2023, richiamando l'art. 53, comma CP_1
7, CCNL 2022 (“congedi per donne vittime di violenza”) e l'art. 24 D.Lgs. 80/2015.
Tale atto conferma che il trasferimento è stato motivato da esigenze di tutela della dipendente in quanto vittima di violenza.
All'udienza dell'11.4.2025, lo stesso ha confermato l'allontanamento Parte_1 della moglie e la figlia ha riferito di aver accompagnato la madre al Pronto Soccorso dopo Per_3
l'aggressione del 3 maggio 2023, descrivendo lesioni visibili e confermando la prognosi di 10 giorni.
Ha inoltre riferito di condotte abitualmente aggressive del padre, consistenti in urla, pugni sul tavolo e richieste di denaro, nonché di un clima familiare incandescente.
Il giudice, a questa udienza, riprendeva, peraltro, più volte il a seguito di atteggiamenti Pt_1 estremamente aggressivi verso l'avvocato di controparte e refrattari agli ammonimenti del giudice, circostanza che conferma la persistenza di una condotta intimidatoria anche in sede processuale.
Nel caso di specie, gli atti acquisiti dimostrano:
• violazione del dovere di rispetto e protezione (art. 143 c.c.) mediante condotte violente e vessatorie;
• nesso causale tra tali condotte e l'intollerabilità della convivenza, culminata nell'aggressione del 3 maggio 2023; • non arbitrarietà dell'allontanamento della moglie, giustificato da ragioni di sicurezza personale e attestato dal trasferimento lavorativo con tutela speciale.
La condotta aggressiva tenuta dal anche in udienza, nonostante gli ammonimenti del Pt_1 giudice, costituisce ulteriore indice della sua refrattarietà alle regole di rispetto e conferma la gravità del comportamento.
In sintesi, alla luce di quanto esposto, non ha dubbi il Collegio nel ritenere che la crisi coniugale sia imputabile alle condotte di , cosicché la separazione deve essere Parte_1 addebitata a suo carico ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c
Sul mantenimento dei figli
Nulla deve disporsi in relazione al mantenimento delle figlie, atteso che le stesse risultano tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ad eccezione di la quale, pur Per_3 essendo ancora studentessa universitaria, ha dichiarato di non volere alcun contributo economico da parte del padre.
Considerato che
, in quanto maggiorenne, non è possibile imporre di autorità un assegno di mantenimento in suo favore contro la sua volontà, non sussistono i presupposti per statuire in merito.
Così, Corte di Cassazione – Ordinanza n. 12121/2025 secondo cui il mantenimento non cessa automaticamente con la maggiore età, ma solo con il raggiungimento dell'indipendenza economica ma l'eventuale assegno può essere disposto solo se richiesto dal figlio maggiorenne (o dal genitore convivente), con l'onere della prova dell'insussistenza di autosufficienza, e non d'ufficio dal giudice.
Sulla casa coniugale
insiste sull'assegnazione della casa coniugale. Parte_1
Su di essa nulla deve disporsi, atteso che le figlie sono tutte maggiorenni e non vi è più alcun legame abitativo con esse. In particolare, – unica figlia non ancora economicamente Per_3 autonoma – ha dichiarato di vivere stabilmente a Napoli per motivi di studio e, quando possibile, di recarsi a Milano presso la madre, senza alcun interesse a mantenere rapporti con l'abitazione di
AN. Pertanto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., si applicano le regole ordinarie in tema di disponibilità del bene e va rigettata la richiesta reiterata del ricorrente che, pur consapevole di tale situazione, ha insistito sino alla fine nella richiesta di assegnazione, priva di fondamento giuridico e di attualità, impedendo, di fatto, qualsiasi soluzione conciliativa. La pretesa sulla casa -ove fondata- sarà fatta valere secondo le ordinarie regole proprietarie.
Sull'assegno separativo
Il riconoscimento dell'addebito a carico di impedisce qualsiasi previsione Parte_1 di assegno in suo favore. Nulla deve disporsi con riferimento a la quale ha dichiarato di essere CP_1 economicamente autosufficiente e ha, inoltre, rinunciato a qualsivoglia pretesa per sé stessa.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
Pronuncia la separazione personale dei coniugi n. ad AN il 24.8.1962 e Parte_1
n. Guardia de' Lombardi il 4.5.1964 con addebito a carico di;
CP_1 Parte_1
autorizza i coniugi a vivere separatamente;
rigetta ogni altra domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5077,00 oltre Parte_1
Iva e cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Liana Nesta dichiaratasi anticipataria;
provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio/divorzio;
Spese al definitivo
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 22.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
DO AR RI DO AF AN