Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1459/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1459/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. LUIGI LUBINU
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv. DANIELA CABIDDU CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, l' , chiedendo il riconoscimento del danno biologico permanente con postumi CP_1 pari all'8% in conseguenza della malattia professionale contratta per “epicondilite bilaterale”, e, per l'effetto, la condanna dell' all'adeguamento ex art. 13, comma 5, Dlgs. n. 38/2000 in forza di CP_2 pregressa patologia causata da “tendinosi della cuffia dei rotatori e tenosinovite del capo lungo del bicipite bilaterale e marcata artrosi acromion-claveare dx da sollecitazioni, vibrazioni e usura compatibili con l'attività lavorativa effettuata negli anni dal paziente e correlabili a malattia professionale” e riconosciuta dall' (domanda n. 517077038 in atti). CP_2
Deduce l'odierno ricorrente di avere svolto, dal 1977 al 2020, attività lavorativa con mansioni di operaio edile (manovale) e conducente di veicoli di trasporto di materiali per l'edilizia per conto di varie società operanti nel settore e di avere presentato, in data 16/04/2021, denuncia di malattia professionale per “epicondilite bilaterale” (domanda n. 517076374 in atti) che l'Istituto, con provvedimento del 26/08/2021, non ha riconosciuto.
Costituitosi ritualmente, l' ha contestato in sede di giudizio la fondatezza della domanda CP_1 chiedendone il rigetto alla luce delle argomentazioni svolte in memoria difensiva. pagina 1 di 4
I testi escussi hanno confermato i fatti dedotti in giudizio.
Il teste ha infatti così dichiarato “ADR: io sono stato collega del ricorrente per 25 anni Tes_1 dal 1991 al 2016, in vari cantieri edili. Io ero muratore ed il ricorrente era autista ma all'occorrenza svolgeva anche le mansioni di aiutante nelle diverse lavorazioni. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) ho già risposto. Il ricorrente lavorava prevalentemente come autista e dava una mano sia in officina che nei cantieri. In officina lui dava una mano nella costruzione di opere metalliche come cancelli e ringhiere, occupandosi delle saldature, dei tagli del ferro, della verniciatura. In officina, poi, vi era un deposito dei materiali che doveva essere riordinato e a tale attività, se gli rimaneva tempo, vi provvedeva il ricorrente. In cantiere invece quest'ultimo dava una mano nelle pulizie dei vari ambienti e degli strumenti da lavoro;
inoltre dava una mano come manovale impastando il cemento con la betoniera, trasportando blocchetti, forati e quanto necessario.
Capo 2) è vero, ho già risposto. Preciso che prima, fino agli anni 2000, i sacchi di cemento pesavano
50 kg ed i blocchetti pesavano anche più di 50 kg. Dopo il 2000 i sacchi di cemento sono stati ridotti ad un peso di 25 kg. Anche i blocchetti sono stati ridotti, ma non saprei dire di quanti kg essendovi più tipologie. Comunque, ancora oggi vi sono blocchetti che pesano anche 35 kg. Capo 3) è vero;
il ricorrente oltre a condurre il mezzo dava una mano anche nel carico e nello scarico dello stesso.
Carico e scarico veniva spesso effettuato manualmente. Nel caso di pedane molto pesanti allora carico e scarico veniva fatto con la gru, se la stessa era in dotazione nel cantiere., altrimenti sempre a mano.
Capo 4) ho già risposto. Capo 5) è vero. Capo 6) è vero;
capitava che il ricorrente dovesse effettuare il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico anche fuori da Sassari verso le zone limitrofe come Porto Torres. Per le opere come le zincature si spostava invece nel cagliaritano e nel nuorese.
Capo 7) è vero, ho già risposto. ADr avv. Zicconi: tutte le volte che il ricorrente non doveva effettuare il trasporto di materiali, compresi i materiali di metallo, lui lavorava in cantiere. Capo 8) è vero, noi tutti lavoravamo otto ore al giorno per cinque giorni la settimana ameno che non ci venisse chiesto di fare degli straordinari per finire dei lavori”;
il teste ha, a sua volta, riferito “ADR: io sono stato collega di lavoro del ricorrente Testimone_2 dal 1981 fino al 2014, poi io sono andato in pensione. Noi lavoravamo per la . Io avevo CP_3 iniziato come manovale e così anche il ricorrente. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde:
Capo 1) è vero quanto mi si chiede. All'inizio noi facevamo di tutto, dall'impasto al trasporto di blocchetti, cantoni, foratini. Piazzavamo i ponteggi e li smontavamo con relativo spostamento dei relativi pezzi. Il ricorrente inoltre quando ha iniziato a lavorare anche come autista si occupava sia del trasporto dei materiali che del relativo carico e scarico del mezzo. Ora non sono in grado di dire esattamente in che anno il ricorrente ha iniziato a lavorare anche come autista. Posso solo dire che quando non vi erano trasporti da fare lui lavorava in cantiere come manovale. Posso anche aggiungere che ha lavorato anche in officina come fabbro effettuando tagli con la mola e Pt_1 saldature. Capo 2) è vero, ho già risposto. Confermo che i sacchi di cemento pesavano 50 kg fino al
2000, se non ricordo male, dopo sono stati ridotti a 25 kg. I sacchi di sabbia sono stati introdotti ultimamente, mentre prima, fino al 2000, la sabbia veniva portata dai camion e scaricata in cantiere.
Capo 3) è vero, ho già risposto. Capo 4) carico e scarico dei materiali veniva fatto normalmente a mano, anche all'interno del cantiere. Veniva usata anche la gru quando i materiali erano pesanti come le travi, i solai, le pedani di cemento ed i mattoni. Capo 5) è vero;
vi erano materiali o manufatti come gli infissi, che dovevano essere scaricati a mano. I materiali venivano poi spostati a mano all'interno del cantiere fatto salvo quanto detto prima circa l'utilizzo della gru. Capo 6) Il ricorrente effettuava viaggi fori Sassari, quando ad esempio vi erano ringhiere da zincare, ma non sono in grado di pagina 2 di 4 ricordare ora quante volte lui effettuava il trasporto fuori da Sassari. Posso aggiungere che abbiamo effettuato anche lavori nei paesi limitrofi come Ossi e Sennori e in tali casi il trasporto di materiali era più frequente. ADr avv. Zicconi: io ho accompagnato in tali viaggi qualche volta il ricorrente ma, comunque, io lo vedevo quando arrivava nel cantiere di Ossi o Sennori perché io lì vi lavoravo. Capo
7) se il ricorrente non era impegnato nelle trasferte lavorava o in cantiere o in officina. Capo 8) è vero quello di cui mi si chiede era il nostro orario di lavoro, otto ore per 5 giorni la settimana. Qualche volta si facevano degli straordinari”).
Il CTU nominato, all'esito dell'analisi dei dati obiettivi emersi dalla documentazione medica in atti nonché all'esito della valutazione del ricorrente sotto il profilo medico - legale, ha concluso l'elaborato peritale come segue:
“Agli atti la collegiale del 27/04/2022 attesta che è stato esposto a: “ posture incongrue, CP_1 movimentazione dei carichi, vibrazione mano braccio e corpo intero;
l'entità dell'esposizione di questo ultimo tipo è comunque rappresentativa di esposizione comunque presente, che associata alle posture fisse prolungate ed al sovraccarico biomeccanico esistente, può essere ammessa come azione per lo meno concausale nell'origine della patologia specifica indicata in diagnosi con riscontro clinico e strumentale (discopatia, protrusioni discali multiple e focalità erniaria L5/S1 con alterazioni artrosiche) nella misura del 8% con un grado complessivo del 21%”.
In base a tale documentazione che ha accertato per altra causa il sovraccarico e le vibrazioni a CP_1 mano braccio e a corpo intero è di tutta evidenza che gli arti superiori abbiano subito le stesse sollecitazioni della colonna vertebrale per cui le loro intrinseche articolazioni (spalle e gomiti) hanno sviluppato dei processi degenerativi, come peraltro documentato sia su base clinica che strumentale, che possono far riconoscere come origine professionale la patologia denunciata.
Pertanto, sia sulla base della documentazione sanitaria prodotta che dell'anamnesi lavorativa se è stato addetto a tali mansioni è possibile che queste lavorazioni abbiano determinato un aggravamento di una patologia degenerativa già esistente, e pertanto possa essere riconosciuta quale concausa diretta ed efficiente nella genesi della degenerazione tendinea ed artrosica di ambedue le scapolo- omerali e di ambedue i gomiti. Si ritiene pertanto che l'istante sia affetto da malattia professionale nella misura del sei per cento fin dalla data della domanda amministrativa”.
Inoltre, il Dott. nel rispondere alle osservazioni sulla CTU avanzategli dai difensori delle Persona_1 parti ha precisato quanto segue:
“Ho accertato che l'istante è affetto da malattia professionale nella misura del sei per cento fin dalla data della domanda amministrativa riferendomi all'epicondilite bilaterale Cod 232 tabelle CP_1
Nell'esame obiettivo ho evidenziato le limitazioni funzionali di ambedue i gomiti, come peraltro accertate anche strumentalmente.
Nelle conclusioni è vero per mero errore formale ho citato anche le due scapolo-omerali, anche se le alterazioni patologiche di queste articolazioni erano già state riconosciute derivanti da malattia professionale per cui ribadisco che il sei per cento intendevo ed intendo attribuirlo all'epicondilite bilaterale cod 232 tabelle L'equivoco si è generato perché sia la tendinopatia delle scapolo- CP_1 omerali che l'epicondilite bilaterale hanno ambedue origine professionale”.
pagina 3 di 4 Tutto ciò premesso, le conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso le operazioni peritali, condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo in quanto coerenti con la documentazione medica in atti, possono porsi a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso.
Consegue la condanna dell' resistente a versare, in favore di una CP_2 Parte_1 rendita pari al 6%, quale riconosciuta nel presente giudizio, oltre interessi legali, ed a disporre il conseguente adeguamento ai sensi dell'art. 13 c. 5 D. Lgv. 38/2000, tenuto conto della pregressa patologia riconosciuta.
Le spese del giudizio sono poste a carico di , come da dispositivo. CP_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il ricorrente affetto da epicondilite bilaterale con postumi inabilitanti permanenti nella misura del 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa (16/04/2021);
- condanna a versare la rendita rapportata alla percentuale del 6%, come sopra determinata, oltre CP_1 interessi legali, ed a disporre il conseguente adeguamento ai sensi dell'art. 13 c. 5 D. Lgv. 38/2000;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Sassari, 20/03/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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