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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1244/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1244/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Rita Lamazza Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Rita Lamazza sito in Crotone alla Via Libertà
n. 27/b
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande CP_1 P.IVA_1
n. 21, con il patrocinio dell'avv. Carnovale Mariagrazia, elettivamente domiciliato in Via Grazia
Deledda 1 88900 Crotone presso Avvocatura Inps
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.5.23, il ricorrente, avendo proposto istanza di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 nonché lo status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 con esito negativo, avendo il consulente tecnico ritenuto l'insussistenza dei presupposti medici, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il diritto a conseguire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge n. 118/71 e succ. mod., o in subordine dichiarare lo status di soggetto invalido in misura pari o superiore al 46% al fine di usufruire dei benefici della legge 68/99, nonché lo status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 o in subordine dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi oltre interessi legali dalla CP_1 data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo, oltre rifusione delle spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Sosteneva l'erroneità e la sussistenza di rilevanti vizi diagnostici e metodologici nella relazione redatta dal perito medico-legale che pregiudicherebbe l'adeguatezza della stessa e la corretta valutazione complessiva dell'invalidità. In particolare, assumeva l'errata valutazione dell'ipoacusia, in quanto Il CTU avrebbe erroneamente considerato l'ipoacusia come monolaterale (attribuendo un punteggio del 16%), mentre la documentazione medica evidenzierebbe una ipoacusia bilaterale;
non sarebbe stato applicato il criterio analogico per valutare la patologia dell'ernia iatale con esofagite di grado A, nonostante sarebbe previsto per le infermità non tabellate;
ciò avrebbe determinato una errata assegnazione delle percentuali tabellari di invalidità; il CTU, inoltre, avrebbe omesso la valutazione dello status di portatore di handicap. Infine, deduceva la sussistenza di un aggravamento della patologia otorinolaringoiatrica (certificato ASP di Crotone del 17/01/2023) e di un peggioramento generale del suo stato di salute a seguito della diagnosi di psoriasi (certificato ASP del 05/04/2023).
CP_ Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del capo di domanda finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in mancanza della prova del requisito sanitario previsto per la concessione dei benefici in esame.
La causa, istruita mediante richiesta di relazione tecnica integrativa contenente la specificazione della natura monolaterale o bilaterale dell'ipoacusia anche in relazione alla documentazione medica del 28.2.22 presente in atti (all. fascicolo atp), le ragioni del relativo inquadramento tabellare, la sussistenza dello status di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/92 e, comunque, dei requisiti sanitari previsti per le prestazioni richieste alla luce della documentazione sanitaria depositata nel giudizio, lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, è così decisa.
In via preliminare è inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni oggetto del giudizio, trattandosi di giudizio intrapreso in seguito all'espletamento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, limitato all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei termini di cui di seguito.
A seguito dell'integrazione peritale disposta dal giudice, alla luce della documentazione sanitaria depositata da parte ricorrente in epoca successiva al deposito della precedente relazione peritale, il CTU, nominato in sede di ATP, ha riformulato la diagnosi a cui era pervenuto nella prima fase
(assegnando un grado di invalidità del 50 (cinquanta ) % ), giungendo nel presente giudizio a tale conclusione diagnostica: “Spondilodiscoartrosi del rachide in ipoacusia percettiva pantonale Au dx e sin. ( bilaterale ). Spondilite anchilosante con secondaria coxite bilaterale e artrosi della articolazione tibiotarsica dx e sin. “. Le singole patologie di cui affetto il ricorrente vengono a interessare organi ed apparati funzionalmente distinti uniti fra loro con invalidità coesistenti e concorrenti.” Sulla base di tale successivo accertamento, che si ritiene immune da vizi logici e supportato dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si condivide, ha riconosciuto una percentuale di invalidità totale pari all'84% , riconoscendo anche il beneficio della
L. 104/92 nel suo art. 3 comma 1 (non ritenendo i presupposti di gravità tali da poter assegnare il comma 3); entrambi vengono riconosciuti a decorrere da luglio del 2024. Valga la pena osservare che, in risposta al quesito integrativo formulato dal giudice, il consulente tecnico ha effettivamente riconosciuto la natura bilaterale dell'ipoacusia che, tuttavia, da sola non bastava in epoca antecedente al luglio 2024, al riconoscimento del requisito sanitario de quo. Del resto, manca allegazione e prova dei sintomi invalidanti della patologia di “esofagite” lamentata dal ricorrente che, pertanto, si riene irrilevante ai fini di causa, neppure risultando specificate le ragioni scientifiche dell'erroneità della valutazione tabellare operata dal ctu.
In definitiva, si ritiene che, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico nel presente giudizio, sussiste in capo al ricorrente il requisito sanitario previsto per l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 118/1971 e per il riconoscimento del beneficio dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 a partire dal mese di luglio 2024, con conseguente parziale accoglimento del ricorso. Manca poi la prova che la documentazione sanitaria depositata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo fosse sufficiente a dimostrare le ulteriori patologie riconosciute dal consulente tecnico in sede di relazione integrativa, contrariamente a quanto ritenuto da quest'ultimo.
Si ritengono, dunque, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante l'integrazione del requisito sanitario in corso di causa, successivamente alla visita peritale del giudizio di accertamento tecnico preventivo (13.1.23).
CP_ Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 e lo status persona con handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92 in capo ad
[...]
a far data dal luglio 2024; Parte_1
Compensa le spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto;
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1244/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Rita Lamazza Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Rita Lamazza sito in Crotone alla Via Libertà
n. 27/b
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande CP_1 P.IVA_1
n. 21, con il patrocinio dell'avv. Carnovale Mariagrazia, elettivamente domiciliato in Via Grazia
Deledda 1 88900 Crotone presso Avvocatura Inps
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.5.23, il ricorrente, avendo proposto istanza di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 nonché lo status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 con esito negativo, avendo il consulente tecnico ritenuto l'insussistenza dei presupposti medici, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il diritto a conseguire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge n. 118/71 e succ. mod., o in subordine dichiarare lo status di soggetto invalido in misura pari o superiore al 46% al fine di usufruire dei benefici della legge 68/99, nonché lo status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 o in subordine dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi oltre interessi legali dalla CP_1 data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo, oltre rifusione delle spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Sosteneva l'erroneità e la sussistenza di rilevanti vizi diagnostici e metodologici nella relazione redatta dal perito medico-legale che pregiudicherebbe l'adeguatezza della stessa e la corretta valutazione complessiva dell'invalidità. In particolare, assumeva l'errata valutazione dell'ipoacusia, in quanto Il CTU avrebbe erroneamente considerato l'ipoacusia come monolaterale (attribuendo un punteggio del 16%), mentre la documentazione medica evidenzierebbe una ipoacusia bilaterale;
non sarebbe stato applicato il criterio analogico per valutare la patologia dell'ernia iatale con esofagite di grado A, nonostante sarebbe previsto per le infermità non tabellate;
ciò avrebbe determinato una errata assegnazione delle percentuali tabellari di invalidità; il CTU, inoltre, avrebbe omesso la valutazione dello status di portatore di handicap. Infine, deduceva la sussistenza di un aggravamento della patologia otorinolaringoiatrica (certificato ASP di Crotone del 17/01/2023) e di un peggioramento generale del suo stato di salute a seguito della diagnosi di psoriasi (certificato ASP del 05/04/2023).
CP_ Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del capo di domanda finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in mancanza della prova del requisito sanitario previsto per la concessione dei benefici in esame.
La causa, istruita mediante richiesta di relazione tecnica integrativa contenente la specificazione della natura monolaterale o bilaterale dell'ipoacusia anche in relazione alla documentazione medica del 28.2.22 presente in atti (all. fascicolo atp), le ragioni del relativo inquadramento tabellare, la sussistenza dello status di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/92 e, comunque, dei requisiti sanitari previsti per le prestazioni richieste alla luce della documentazione sanitaria depositata nel giudizio, lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, è così decisa.
In via preliminare è inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni oggetto del giudizio, trattandosi di giudizio intrapreso in seguito all'espletamento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, limitato all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei termini di cui di seguito.
A seguito dell'integrazione peritale disposta dal giudice, alla luce della documentazione sanitaria depositata da parte ricorrente in epoca successiva al deposito della precedente relazione peritale, il CTU, nominato in sede di ATP, ha riformulato la diagnosi a cui era pervenuto nella prima fase
(assegnando un grado di invalidità del 50 (cinquanta ) % ), giungendo nel presente giudizio a tale conclusione diagnostica: “Spondilodiscoartrosi del rachide in ipoacusia percettiva pantonale Au dx e sin. ( bilaterale ). Spondilite anchilosante con secondaria coxite bilaterale e artrosi della articolazione tibiotarsica dx e sin. “. Le singole patologie di cui affetto il ricorrente vengono a interessare organi ed apparati funzionalmente distinti uniti fra loro con invalidità coesistenti e concorrenti.” Sulla base di tale successivo accertamento, che si ritiene immune da vizi logici e supportato dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si condivide, ha riconosciuto una percentuale di invalidità totale pari all'84% , riconoscendo anche il beneficio della
L. 104/92 nel suo art. 3 comma 1 (non ritenendo i presupposti di gravità tali da poter assegnare il comma 3); entrambi vengono riconosciuti a decorrere da luglio del 2024. Valga la pena osservare che, in risposta al quesito integrativo formulato dal giudice, il consulente tecnico ha effettivamente riconosciuto la natura bilaterale dell'ipoacusia che, tuttavia, da sola non bastava in epoca antecedente al luglio 2024, al riconoscimento del requisito sanitario de quo. Del resto, manca allegazione e prova dei sintomi invalidanti della patologia di “esofagite” lamentata dal ricorrente che, pertanto, si riene irrilevante ai fini di causa, neppure risultando specificate le ragioni scientifiche dell'erroneità della valutazione tabellare operata dal ctu.
In definitiva, si ritiene che, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico nel presente giudizio, sussiste in capo al ricorrente il requisito sanitario previsto per l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 118/1971 e per il riconoscimento del beneficio dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 a partire dal mese di luglio 2024, con conseguente parziale accoglimento del ricorso. Manca poi la prova che la documentazione sanitaria depositata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo fosse sufficiente a dimostrare le ulteriori patologie riconosciute dal consulente tecnico in sede di relazione integrativa, contrariamente a quanto ritenuto da quest'ultimo.
Si ritengono, dunque, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante l'integrazione del requisito sanitario in corso di causa, successivamente alla visita peritale del giudizio di accertamento tecnico preventivo (13.1.23).
CP_ Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 e lo status persona con handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92 in capo ad
[...]
a far data dal luglio 2024; Parte_1
Compensa le spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto;
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri