Art. 35. 1. Il giudice istruttore e il pretore trasmettono senza ritardo al pubblico ministero gli atti dei procedimenti indicati nell' art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . La segreteria del pubblico ministero provvede all'iscrizione dei procedimenti medesimi nel registro previsto dall'art. 335 del codice.
Note all'art. 35:
- L'art. 258 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , allegate al D.Lgs. n. 271/1989 , e' cosi' formulato:
"Art. 258 (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). - 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1".
- Per il testo dell' art. 335 del codice di procedura penale si veda la nota all'art. 3.
Note all'art. 35:
- L'art. 258 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , allegate al D.Lgs. n. 271/1989 , e' cosi' formulato:
"Art. 258 (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). - 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1".
- Per il testo dell' art. 335 del codice di procedura penale si veda la nota all'art. 3.