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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/05/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 503/2025 RG
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Oggi all'udienza del 20.5.2025 ore 11,45 avanti alla Giudice Maria Antonia Maiolino sono comparsi:
l'avv. Orio per parte attrice;
nessuno per parte convenuta.
L'avv. Orio si richiama alle note depositate ed insiste per le conclusioni ivi precisate.
La Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni e tenuto conto della discussione, si ritira in camera di consiglio, riservando la pronuncia della decisione all'esito delle attività di udienza.
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
Ad ore 16,15 la Giudice rientra in udienza dalla camera di consiglio e decide la causa come da sentenza di cui al verbale che segue.
Non sono presenti le parti.
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Maria Antonia Maiolino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. ORIO CHRISTIAN e GRASSELLI
FRANCESCO ( ) VIA E. FILIBERTO DI SALVOIA 37, PADOVA;
C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA E. FILIBERTO DI SAVOIA 37, PADOVA, presso il difensore avv. ORIO CHRISTIAN
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore
CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“- Accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione del 13.6.2022 per grave inadempimento del conduttore;
- Ordinare a l'immediato rilascio dell'immobile descritto nella premessa del Controparte_1
presente atto, fissando la data del rilascio;
2 - Condannare al pagamento in favore del Sig. della Controparte_1 Parte_2 somma di € 2.475,00 per canoni arretrati sino maggio 2025 compreso, oltre ai canoni fino alla dichiarazione di risoluzione del contratto, oltre interessi moratori fino al saldo effettivo;
- Condannare a corrispondere al Sig. l'indennità di Controparte_1 Parte_2 occupazione dell'immobile in questione fino all'effettivo rilascio, nella misura pari al canone di locazione di € 275,00 mensili salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese di procedura di intimazione di sfratto per morosità oltre alle spese e competenze della presente causa ex DM 55/2014 e ss.mm.ii.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è rivolto al Tribunale di Padova intimando lo sfratto per morosità con Parte_1
contestuale citazione per la convalida alla società cui aveva concesso in Controparte_1
locazione ad uso non abitativo l'immobile di sua proprietà sito in vicolo Martiri della Libertà
n. 10, a San Vito di Vigonza (Padova), con contratto del 13.6.2022 registrato il 21.6.2022.
2. Il signor ha dedotto che la società conduttrice ometteva di pagare il canone di Parte_1
locazione, convenuto nell'importo annuo di € 3.300 e da corrispondere in rate bimestrali anticipate di € 550, per tre bimestri consecutivi (da marzo ad agosto 2024), maturando così una morosità di € 1.650: ha quindi chiesto, previa dichiarazione di risoluzione del contratto anche ai sensi dell'art. 15 dello stesso, la condanna della società al rilascio immediato dell'immobile, nonché al pagamento degli importi dovuti a titolo di canoni/indennità di occupazione sino all'effettivo rilascio.
3. All'udienza del 4.2.2025 lo sfratto non è stato convalidato, in quanto la morosità dedotta nell'intimazione è stata nelle more sanata dal conduttore, il quale, tuttavia, ha nuovamente omesso il pagamento dei canoni da settembre 2024.
4. All'udienza dell'8.4.2025, disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 447bis c.p.c., è stata fissata l'odierna udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., ove la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dall'attore, come in epigrafe riportate.
***
In via preliminare
5. Il giudizio è procedibile, visto l'esperimento negativo della procedura di mediazione (doc.
10), condizione obbligatoria di procedibilità in materia locatizia ex d.lgs n. 28/2010.
6. Va peraltro dichiarata la contumacia della società resistente, la quale, nonostante la regolare notifica (cfr. docc. 3 e 5 per la notificazione - rispettivamente - dell'intimazione di sfratto e della successiva udienza fissata a seguito della conversione del rito ex art. 667 c.p.c.), non si è mai costituita.
3 La morosità maturata e la risoluzione del contratto
7. Come sopra ricostruito, il ricorrente ha dedotto che la conduttrice già Controparte_1
morosa in relazione ai canoni di locazione da marzo ad agosto 2024, dopo la notifica dell'intimazione di sfratto ha sanato il proprio debito, omettendo tuttavia di pagare i canoni successivamente maturati dal mese di settembre 2024 e di rilasciare l'immobile entro il
31.12.2024, come si era invece impegnata a fare con propria comunicazione del 20.9.2024
(doc. 4).
8. Tale ricostruzione del signor trova evidenza documentale quanto alla stipula di un Parte_1
valido contratto di locazione ad uso non abitativo con la (doc. 1) Controparte_1
debitamente registrato (doc. 2), avente ad oggetto l'immobile sito a Vigonza (Padova) in vicolo Martiri della Libertà n. 10 e alle relative pattuizioni: la durata del contratto era di 6 anni con decorrenza dal 13.6.2022 (clausola n. 2), al canone annuale di € 3.300 da pagarsi in 6 rate bimestrali anticipate di € 550 entro il 20 del mese (clausola n. 3).
9. Ebbene, il signor ha diritto al pagamento dell'importo richiesto a titolo di canoni Parte_1
di locazione a mente del pacifico principio secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento” (Cass. SSUU n. 13533/2001): nel caso di specie, infatti, il locatore ha documentato la nascita del proprio diritto di credito con la stipula di un valido ed efficace contratto di locazione, cosicchè l'allegazione dell'inadempimento del conduttore risulta sufficiente al fine di riconoscere la fondatezza della pretesa della ricorrente rispetto alla corresponsione del canone contrattuale.
10. Risulta senz'altro sussistente il grave inadempimento di che giustifica la Controparte_1
pronuncia di risoluzione del contratto di locazione, anche considerato il tenore della clausola n. 15 (cfr. doc. 1), secondo cui è rilevante ai fini della risoluzione del contratto il mancato o ritardato pagamento di anche due sole mensilità del canone: il debito accumulato è infatti ben superiore alle due mensilità.
11. La società va quindi condannata al pagamento dei canoni di locazione scaduti e impagati nonché dell'indennità di occupazione determinata in misura pari al canone contrattuale ex art. 1591 c.c. fino all'effettivo rilascio dell'immobile, precisando che la condanna in futuro è ammissibile anche nei giudizi ordinari successivi alla conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità (cfr. Cass. n. 24819/2023: “A seguito della conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento, è
4 ammissibile la condanna del conduttore al pagamento (anche) dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato (..)”).
12. Quanto all'ordine di rilascio non va invece assegnato alcun termine allo scopo, come chiede il ricorrente: la previsione è normativamente prevista a favore del resistente nel procedimento di sfratto per il carattere di specialità e speditezza che contraddistingue quel procedimento, mentre l'odierna decisione, pronunciata all'esito di un contraddittorio pieno, è immediatamente eseguibile.
13. Ricapitolando, la società conduttrice va quindi condannata al rilascio dell'immobile, nonché
al pagamento dei canoni di locazione scaduti e impagati fino alla risoluzione del contratto per complessivi € 2.475: si tratta in particolare dei quattro bimestri da settembre 2024 ad aprile
2025 (€ 550x4) e della sola mensilità di maggio 2025 per € 275 (cfr. memoria 15.5.2025).
Inoltre, fino all'effettivo rilascio dell'immobile la conduttrice va altresì condannata al pagamento dell'indennità di occupazione mensile di € 275,00.
Le conclusioni e le spese di lite
14. In conclusione: va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione del 13.6.2022 per grave inadempimento della conduttrice Controparte_1
15. va altresì condannata al pagamento dei canoni di locazione scaduti e Controparte_1
impagati da settembre 2024 al mese di maggio 2025 per complessivi € 2.475, oltre interessi ex art. 1284/IV c.c. da ciascuna scadenza al saldo effettivo, atteso che il debito è maturato in data successiva alla domanda giudiziale. La società va altresì condannata al pagamento di € 275,00 mensili da giugno 2025 fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
16. va altresì condannata al rilascio immediato dell'immobile sito in vicolo Controparte_1
Martiri della Libertà n. 10 a Vigonza (Padova), libero da persone e cose.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della società resistente nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad € 5.200. I compensi sono liquidati attestandosi sui valori tra minimo e medio di riferimento per le fasi di studio ed introduttiva, atteso lo svolgimento della fase sommaria, e minimo per la fase decisionale, in considerazione della semplicità dell'unica questione controversa, della speditezza e della brevità dell'iter del giudizio, peraltro svoltosi nella contumacia della società resistente, che ha visto un'attività defensionale limitata. Nulla spetta invece per la fase di trattazione, non essendovi stata attività istruttoria.
18. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 503/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione concluso dalle parti e datato 13.6.2022;
- condanna al pagamento in favore di di € 2.475, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi ex art. 1284/IV c.c. dalla scadenza di ciascuna mensilità e fino al saldo;
- condanna al pagamento in favore di di € 275,00 mensili Controparte_1 Parte_1
da giugno 2025 fino all'effettivo rilascio dell'immobile;
- condanna a rilasciare l'immobile sito in vicolo Martiri della Libertà n. 10 a Controparte_1
Vigonza (Padova), libero da persone e cose;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.200 per Controparte_1
compensi, oltre ad € 86,00 per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Non sono presenti le parti.
Padova, 20/05/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
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