TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione ex art.281sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7337 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, e in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
esercente la potestà genitoriale sui minori e , Persona_1 Controparte_1
con il proc. dom. avv. Francesca Santoro
- attori -
e
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova Controparte_2
- convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e quest'ultima anche per i figli Parte_1 Parte_2 Parte_3
minori e , convenivano in giudizio il Per_1 Controparte_1 Controparte_2
per ottenere, in qualità di familiari del defunto il risarcimento
[...] Per_2
dei danni patiti iure proprio in conseguenza del decesso del predetto, in tesi determinato dall'esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa prestata dal
1 1964 al 1996, in assenza dell'assolvimento da parte del delle dovute CP_2
cautele e protezioni degli operatori che venivano a contatto con l'amianto.
A sostegno della propria tesi gli attori richiamavano quanto statuito dal Tribunale
della Spezia con sentenza n.272/22 che, nel giudizio promosso per il risarcimento
iure hereditatis del danno patito dal de cuius, aveva accertato che il mesotelioma che aveva cagionato la morte del era stato determinato dalla esposizione ad Pt_2
amianto del predetto durante l'attività lavorative e in assenza di adeguate forme di protezione.
Su detti presupposti gli attori, quindi, agivano per il riconoscimento del danno patito per la perdita del rapporto parentale con il congiunto (marito di
[...]
, padre di e nonno di e Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_1 [...]
). Per_1
Il si costituiva in giudizio evidenziando di aver impugnato Controparte_2
la sopra menzionata sentenza del Tribunale della Spezia solo in punto quantum e che la controversia era stato decisa della Corte d'Appello di Genova con sentenza impugnata in Cassazione ma senza censure riguardanti l'accertamento della responsabilità del . Ciò posto, il , nel rilevare che gli attori CP_2 CP_2
erano comunque gravati dell'onere della prova della colpa della P.A., censurava essenzialmente la quantificazione del danno proposta da controparte, rilevando la necessità di idonea prova di tutti gli elementi che contribuivano, in applicazione del criterio tabellare, alla liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale;
ricordava, infine, la necessità di considerare - in compensazione - gli
2 emolumenti eventualmente corrisposti agli attori, in relazione alla vicenda,
dall'INAIL.
* * * * *
Considerato che
- la documentazione in atti - e soprattutto l'assenza di contestazione alcuna da parte del in ordine alla causa del decesso del de cuius e alla propria CP_2
responsabilità, circostanze peraltro accertate, in separato giudizio intercorso tra i medesimi soggetti, con statuizione non oggetto di gravame - consente di dare per pacifica la sussistenza della responsabilità anche extracontrattuale del
, non potendosi seriamente revocare in dubbio il ricorrere di una CP_2
condotta colposa della Pubblica Amministrazione in relazione alla omessa predisposizione degli esigibili presidi di protezione a tutela dei soggetti che per motivi di servizio pativano l'esposizione ad amianto;
- pertanto, in difetto di prova alcuna (neppure tentata) dell'adempimento agli obblighi di protezione di cui era gravato il ex art.2087c.c., deve CP_2
affermarsi il ricorrere della allegata condotta omissiva del datore di lavoro;
l'omissione dell'amministrazione convenuta è, infatti, certamente caratterizzata da colpa, ricordandosi che, ex art.2087c.c., il datore di lavoro è
sempre tenuto ad attivarsi per conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata, in base alle migliori conoscenze tecniche scientifiche del momento storico, e sottolineandosi che la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nell'affermare che la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900,
3 che la consapevolezza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale, e che in ogni caso (cfr. tra le molte
Cass.n.38991/2010) l'accertamento dell'epoca di conoscenza della nocività
dell'amianto non rileva ai fini della responsabilità del datore per mesotelioma pleurico, perché le misure protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall'una o dall'altra malattia), e ciò in quanto,
ai fini del nesso causale tra condotta ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi (cfr. tra le molte Cass. civ., sez. lav.,
n.18503/2016);
- va dunque conclusivamente affermato il ricorrere di idonea prova dell'ascrivibilità del decesso del de cuius al convenuto, con CP_2
l'evidente conseguenza della fondatezza della domanda risarcitoria svolta dagli attori iure proprio in relazione a detto accadimento, salve le specificazioni che seguono in relazione a ciascuno degli attori;
- va, tuttavia, premesso - a giustificazione della liquidazione che segue - che l'istruttoria orale svolta ha dato conto di un nucleo famigliare davvero coeso,
della coabitazione tra il defunto e tutti gli attori, ivi compresi i nipoti, che
4 abitavano nel medesimo edificio, dell'intenso legame e rapporto di frequentazione tra il defunto e gli attori;
- pertanto, con riferimento alla posizione di (moglie del Parte_1
de cuius) deve rilevarsi quanto segue;
▪ l'attrice domanda il riconoscimento di un importo risarcitorio in relazione alla perdita del rapporto parentale;
▪ non può tenersi conto, in compensazione di detto importo, della costituzione di “rendita ai superstiti” in favore della sig.ra , che emerge dalla lettura Pt_1
della documentazione pervenuta a fascicolo telematico da INAIL in data
9.5.2025; infatti, il danno oggetto di liquidazione nella presente sede (derivato agli attori dalla perdita del rapporto parentale con il de cuius) non è oggetto di copertura assicurativa INAIL e non è riconducibile alle voci di danno indennizzate con la prestazione erogata dal menzionato ente, che è volta a ristorare forfettariamente una perdita patrimoniale (cfr. Cass.n.17655/2020:
“in particolare, la rendita erogata ai superstiti … è diretta a indennizzare solo
il danno patrimoniale dei congiunti ed è estranea ai pregiudizi di carattere
non patrimoniale di cui si controverte”; v. pure Cass.n.6306/171);
5 ▪ in applicazione delle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale (i cui criteri di liquidazione e presupposti logici, condivisi dallo scrivente, si intendono in questa sede richiamati, non procedendosi alla dettagliata elencazione atteso il carattere di notorietà), e ricordandosi che il de cuius, vittima primaria, aveva 74 anni al momento del decesso, e la vittima secondaria, l'attrice, ne aveva 66, il danno patito da va liquidato con attribuzione dei seguenti punti Parte_1
(valore punto euro 3.911,00): 12 per l'età della vittima primaria;
16 per l'età
della vittima secondaria;
16 per il rapporto di convivenza;
9 in relazione alla sopravvivenza di altri membri del nucleo familiare;
30 (importo massimo) per l'intensità del vincolo;
dunque un totale di 83 punti, che conducono a un importo di euro 324.613,00;
- non risulta che gli altri attori abbiano percepito alcun emolumento in conseguenza del decesso del proprio congiunto, così che
- con riferimento alla posizione di (figlio del de cuius), il danno Parte_2
da perdita del rapporto parentale, in ribadita applicazione delle tabelle milanesi, va liquidato come segue: punti 12 per l'età della vittima primaria;
22
per l'età della vittima secondaria (39 anni); 16 per il rapporto di convivenza;
9
in relazione alla sopravvivenza di altri membri del nucleo familiare;
15 per l'intensità del vincolo;
dunque, un totale di 74 punti, che conducono a un importo di euro 289.414,00, liquidato all'attualità e con diritto agli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
ristorare pregiudizi identici (criterio per <
6 - con riferimento alla posizione di (figlia del de cuius): punti Parte_3
12 per l'età della vittima primaria;
20 per l'età della vittima secondaria (41
anni); 8 per il rapporto di convivenza nello stesso stabile;
9 in relazione alla sopravvivenza di altri membri del nucleo familiare;
15 per l'intensità del vincolo;
dunque, un totale di 64 punti, che conducono a un importo di euro
250.304,00, liquidato all'attualità e con diritto agli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
- con riferimento alla posizione di (nipote del de cuius): punti Persona_1
8 per l'età della vittima primaria;
20 per l'età della vittima secondaria (3 anni);
8 per il rapporto di convivenza nello stesso stabile;
6 in relazione alla sopravvivenza di (almeno 4) altri parenti entro il secondo grado;
10 per l'intensità del vincolo;
dunque, un totale di 52 punti, che conducono (valore punto di euro 1.698,00) a un importo di euro 88.296,00, liquidato all'attualità
e con diritto agli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
- con riferimento alla posizione di (nipote del de cuius): Controparte_1
punti 8 per l'età della vittima primaria;
20 per l'età della vittima secondaria (1
anno); 8 per il rapporto di convivenza nello stesso stabile;
6 in relazione alla sopravvivenza di (almeno 4) altri parenti entro il secondo grado;
5 per l'intensità del vincolo;
dunque, un totale di 47 punti, che conducono (valore punto di euro 1.698,00) a un importo di euro 79.806,00, liquidato all'attualità
e con diritto agli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
7
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna il a pagare l'importo di Controparte_2
▪ euro euro 324.613,00 in favore di , Parte_1
▪ euro euro 289.414,00 in favore di Parte_2
▪ euro euro 250.304,00 in favore di Parte_3
▪ euro euro 88.296,00 in favore di , Persona_1
▪ euro euro 79.806,00 in favore di , per tutti oltre interessi Controparte_1
come indicati in motivazione;
- condanna il a rifondere le spese di lite in favore degli Controparte_2
attori; spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 520.000,01 a €
1.000.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22),
considerati gli aumenti ex art.4co.2 per il numero dei soggetti rappresentati e applicati valori prossimi ai minimi in ragione della non eccessiva complessità
della controversia - si liquidano in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 10.12.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda altresì Cass.ord.n.30293/23, ove si chiarisce che ““Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n.12566 del 22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito. Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicurazione sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione alla salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello ... di sottrarre tout court per intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato <> calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo <