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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/07/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati dott. Valeria Di Stefano Presidente dott. Caterina Musumeci Consigliere dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23/2022 N.r.g., promossa da:
Parte_1
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Catania presso l'Ufficio dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Pt_1
Maria Rosaria Battiato e Ivano Marcedone, giusta procura generale alle liti in atti appellante
contro
:
P E T R U Z Z E L L O A N T O N I N O ( c .f.
), elettivamente domiciliato in Catania presso CodiceFiscale_1
lo studio dell'Avv. Pietro Ferlito che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti appellato
Avente ad oggetto: pensione di anzianità
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.8.2017, , Parte_2 premesso che l' gli aveva revocato la pensione di anzianità, in un Pt_1
primo tempo concessagli, stante la prosecuzione dell'attività lavorativa, esponeva: a) di aver presentato nuova domanda di pensione anticipata in data 15.5.2013 a seguito della cessazione di ogni rapporto lavorativo e che l' gliela aveva erogata con decorrenza dall'1.6.2013; b) rilevato che la Pt_1
pensione era stata liquidata considerando i contributi versati fino a tutto il mese di novembre 2012 e con esclusione della contribuzione relativa al mese di dicembre 2012 e ai mesi successivi fino al tutto il 15 maggio 2013, aveva presentato istanza per la ricostituzione del trattamento pensionistico in data 11.2.2016; c) che nel prospetto di liquidazione della pensione di anzianità, poi revocata, le settimane utili al calcolo della c.d. quota A
(ovvero della contribuzione e correlativa retribuzione fino al 31.12.1992) per la pensione nel sistema retributivo risultavano 1092, mentre quelle indicate nel prospetto di liquidazione della pensione anticipata in godimento risultavano in numero inferiore – e cioè pari a 1031; d) che le retribuzioni imponibili utilizzate dall' per il calcolo delle quote A (quelle Pt_1
afferenti agli ultimi 5 anni 2012-2007) e B (e cioè quelle afferenti ai dieci anni anteriori 2002-2012) della pensione retributiva non erano corrispondenti a quelle effettivamente percepite dal ricorrente;
che aveva infruttuosamente proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento. Chiedeva quindi che il Tribunale di Siracusa adito gli riconoscesse il diritto alla ricostituzione della pensione anticipata di anzianità con decorrenza dall'1.6.2013 e condannasse l' al pagamento Pt_1
delle differenze dovute e agli accessori di legge.
Si costituiva l' che in un primo momento chiedeva dichiararsi la Pt_1
cessazione della materia del contendere, rilevando che le procedure informatiche di riliquidazione della pensione erano state chiuse su tutto il territorio nazionale e che sarebbe stata operata la ricostituzione ed il conseguente pagamento del nuovo e diverso importo mensile, con arretrati dalla decorrenza, allorquando le stesse procedure sarebbero state riaperte.
Successivamente l' provvedeva alla ricostituzione del Pt_1 trattamento pensionistico, per l'importo lordo di € 3.676,67, e liquidato gli arretrati, a decorrere dall' 1.6.2013, per l'ammontare complessivo di €
19.837,82. Disposta ed espletata TU, il Tribunale facendo proprie le conclusioni peritali, riteneva che l' non avesse liquidato correttamente l'importo Pt_1
della pensione rispetto a quello conteggiato dal ricorrente sulla base delle quote di retribuzioni non contestate dall' . Effettuate le modifiche Pt_1
necessarie sui calcoli di parte ricorrente, il ctu determinava in € 3.758,34
l'importo mensile della pensione con decorrenza da giugno 2013 e calcolava le differenze rispetto alle somme erogate dall' per come Pt_1
indicate nella comunicazione dell'01.03.2019, quantificandole in €
35.166,20 compresi gli accessori di legge, in relazione al periodo dall'1.6.2013 al 31.12.2019. Di conseguenza il Tribunale riconosceva al il diritto al rateo di pensione mensile pari a € 3.758,34 con Parte_2
decorrenza dal 1 giugno 2013 e alla corresponsione dell'ammontare residuo degli arretrati relativi al trattamento pensionistico erogato dall' dal 1 Pt_1
giugno 2013 al 31 dicembre 2019 pari a € 15.328,38 (ossia alla differenza tra € 35.166,20, riconosciuto all'esito della consulenza tecnica ed €
19.837,82, già erogato dall' , per effetto della riliquidazione Pt_1
comunicata l' 1 marzo 2019), somma comprensiva degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto fino al 31 maggio 2020. Spese a carico dell' Pt_1
Avverso la sentenza l' ha proposto appello al quale ha resistito Pt_1
l'appellato.
La causa veniva posta in decisione in data 13.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante si duole che il Tribunale si sia uniformato alle conclusioni del ctu trascurando il calcolo del trattamento pensionistico fatto dall' In particolare, l' aveva prodotto l'estratto conto Pt_1 Pt_1
certificativo lavoratori marittimi ed aveva contestato la relazione peritale con note depositate in corso di causa.
1.1 Come fatto presente nel precedente grado, secondo l'appellante il ctu di 1 grado ha errato nel considerare, per la determinazione della base retributiva, integralmente i dati retributivi, come ad esempio le settimane retributive annue includendovi erroneamente anche quelle non lavorate, perché coperte dall'indennità di malattia. Ciò ha comportato che, ai fini del computo delle quote A e B (corrispondenti rispettivamente alle retribuzioni degli ultimi 5 e 10 anni), le retribuzioni relative a periodi inferiori all'anno erano state parametrate alla retribuzione che il contribuente avrebbe percepito in un anno pieno (52 settimane). Di conseguenza tale maggiore retribuzione aveva generato una rilevante maggiorazione dell'importo pensionistico.
2. L'appellante evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dal ctu, sia l'estratto conto previdenziale sia il prospetto “gestione conto assicurativo” hanno valore probatorio dei dati in essi riportati e non contrastano con le risultanze dell'estratto conto dei lavoratori marittimi,
Ecomar.
3. Sulla base di tali motivazioni l'appellante chiede che venga confermata la legittimità della liquidazione già effettuata dall' del Pt_1
trattamento pensionistico, previo rinnovo della perizia contabile.
4. La questione che si pone all'attenzione della Corte è se la riliquidazione del trattamento pensionistico effettuato dall' con Pt_1 provvedimento dell'1.3.2019 sulla base dei dati retributivi inerenti alle annualità dal 2011 al 2013 in cui risultano periodi di malattia, sia corretto.
Secondo l' infatti, ai fini del calcolo della pensione, la Pt_1 retribuzione annua, da considerare per l'anno 2011 è pari a € 56.845,69 di cui € 2.663,69 a titolo di retribuzione figurativa ai fini pensionistici per 4 settimane di malattia;
per l'anno 2012 è pari a € 65.741,88 di cui €
19.303,88 a titolo di retribuzione figurativa ai fini pensionistici per 29 settimane di malattia;
per l'anno 2013 è pari a € 13.313,02 a titolo di retribuzione figurativa ai fini pensionistici per 20 settimane di malattia;
si tratta di importi inferiori a quelli indicati dal in primo grado e Parte_2
recepiti dal precedente TU.
5. Fatta tale premessa, è stato conferito mandato contabile al TU di verificare la congruità e correttezza della riliquidazione della pensione di anzianità, nonché calcolare gli accessori di legge dovuti sulla differenza già liquidata e quella da liquidare come da domanda, in base alle risultanze degli atti di causa e dei rilievi di entrambe le parti.
Le operazioni peritali sono state condotte alla luce del dato normativo di riferimento di cui all'art. 8 della legge n. 155/1981 secondo cui- comma
1. “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; comma 6: “Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”
6. Secondo il TU, che richiama la circolare 11 del 24/01/2013 in Pt_1
materia di calcolo automatizzato delle retribuzioni figurative da attribuire agli eventi registrati negli estratti conto, per la determinazione della retribuzione teorica e quindi per la valorizzazione degli eventi figurativi, occorre tener conto dei dati comunicati dal datore di lavoro con i flussi
EMens. Tuttavia, secondo la predetta circolare la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell'evento di malattia e le voci retributive correlate all'attività lavorativa, né le competenze ultramensili .
Sulla scorta della documentazione in atti, il TU ha desunto la
“retribuzione teorica settimanale”, utile alla determinazione della retribuzione figurativa di malattia, dall'estratto conto assicurativo del 28/02/2019 nella colonna “Retr. Settim” , pari al valore di euro 665,92 per il periodo di malattia dal 17/02/2011 al 21/03/2011 ed al valore di euro
665,65 per il periodo di malattia dal 07/03/2012 al 15/05/2013.
Per quel che riguarda invece le settimane contributive utili per il calcolo delle quote A e B di pensione nel sistema retributivo e quota C di pensione nel sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, sono state considerate nella misura rispettivamente di nr. 1092, nr. 988 e nr. 72 sì come indicate dal ricorrente nell'atto introduttivo e successivamente dall' nella Pt_1 riliquidazione di pensione dell'1.3.2019.
7. Il TU ha quindi confermato la correttezza della riliquidazione della pensione (pari a € 3.623,39 mensili lordi) e del calcolo degli arretrati. Ha poi quantificato in € 334,39 gli accessori di legge sulle differenze tra gli importi già liquidati nel mod. TE08 in atti (antecedenti alla riliquidazione dell'1.03.2019) e gli importi dovuti.
Le conclusioni cui è prevenuto il TU si conformano alla tesi dell' Pt_1
circa le modalità della retribuzione teorica, per come indicate dalla circolare dello stesso Istituto, in virtù della quale non si deve tener conto delle competenze ultramensili e di quelle correlate alla effettiva prestazione lavorativa.
8. Al riguardo va detto che le circolari amministrative dell' , Pt_1
essendo atti interni, possono orientare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza (v. ex multis Cass. 10728/2024).
9. Nella fattispecie occorre piuttosto considerare che proprio ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente sia determinato, ai sensi della L. n. 155 del 1981, art. 8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12. (Cass. lav. - 19/08/2013, n. 19207). Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie –
l'indennità di navigazione e persino lo straordinario erogato con continuità
– come nella fattispecie in esame - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana, purchè abbiano carattere continuativo.
In tal senso si è pronunciata questa Corte in fattispecie riguardanti differenti aspetti previdenziali dei marittimi (si trattava di determinare la base dell'indennità di malattia e, nello specifico, la composizione del sala- rio effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco
(art. 10 R.D.L. n. 1918/1937), costituito, ai sensi del primo comma dell'art. 71 R.D. n. 200/1937, “dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carat- tere continuativo e dal valore convenzionale della panatica”) per le quali si
è ritenuto di dover tener conto della base retributiva costituita dalla somma delle componenti fisse e continuative della retribuzione (v. sentenza n.875/2024, nrg. 257/2021; sentenza del 9.4.2024, nrg.550/2021)
Gravando sul lavoratore la prova della natura fissa e continuativa delle voci retributive percepite, detta prova può dirsi adeguatamente offerta dall'appellato attraverso la produzione dei cedolini paga relativi al periodo dal 2011 al 2013 dai quali si evince la corresponsione continuativa di voci retributive inerenti al rapporto di lavoro, anche correlate all'effettività della prestazione lavorativa.
10. Deve allora valorizzarsi il secondo conteggio eseguito dal TU alla luce dei superiori criteri, che ha condotto alla determinazione dell'importo del rateo di pensione nella misura di euro 3.868,15, superiore a quella liquidata dall , dell'importo delle differenze residue di pensione da Pt_1
giugno 2013 a marzo 2019 pari a € 18.595,53 lordo, oltre agli interessi legali pari a € 647,18.
11. L'appello dell' pertanto, non può trovare accoglimento e la Pt_1
sentenza di primo grado, che non è stata oggetto di appello incidentale da parte del , deve essere confermata. Parte_2
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
Le spese di TU , come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese Pt_1
processuali del grado che liquida in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell le spese di TU come liquidate Pt_1
con separato decreto.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, all'esito della camera di Consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dott. Stefania Interdonato dott. Valeria Di Stefano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati dott. Valeria Di Stefano Presidente dott. Caterina Musumeci Consigliere dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23/2022 N.r.g., promossa da:
Parte_1
, (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Catania presso l'Ufficio dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Pt_1
Maria Rosaria Battiato e Ivano Marcedone, giusta procura generale alle liti in atti appellante
contro
:
P E T R U Z Z E L L O A N T O N I N O ( c .f.
), elettivamente domiciliato in Catania presso CodiceFiscale_1
lo studio dell'Avv. Pietro Ferlito che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti appellato
Avente ad oggetto: pensione di anzianità
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.8.2017, , Parte_2 premesso che l' gli aveva revocato la pensione di anzianità, in un Pt_1
primo tempo concessagli, stante la prosecuzione dell'attività lavorativa, esponeva: a) di aver presentato nuova domanda di pensione anticipata in data 15.5.2013 a seguito della cessazione di ogni rapporto lavorativo e che l' gliela aveva erogata con decorrenza dall'1.6.2013; b) rilevato che la Pt_1
pensione era stata liquidata considerando i contributi versati fino a tutto il mese di novembre 2012 e con esclusione della contribuzione relativa al mese di dicembre 2012 e ai mesi successivi fino al tutto il 15 maggio 2013, aveva presentato istanza per la ricostituzione del trattamento pensionistico in data 11.2.2016; c) che nel prospetto di liquidazione della pensione di anzianità, poi revocata, le settimane utili al calcolo della c.d. quota A
(ovvero della contribuzione e correlativa retribuzione fino al 31.12.1992) per la pensione nel sistema retributivo risultavano 1092, mentre quelle indicate nel prospetto di liquidazione della pensione anticipata in godimento risultavano in numero inferiore – e cioè pari a 1031; d) che le retribuzioni imponibili utilizzate dall' per il calcolo delle quote A (quelle Pt_1
afferenti agli ultimi 5 anni 2012-2007) e B (e cioè quelle afferenti ai dieci anni anteriori 2002-2012) della pensione retributiva non erano corrispondenti a quelle effettivamente percepite dal ricorrente;
che aveva infruttuosamente proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento. Chiedeva quindi che il Tribunale di Siracusa adito gli riconoscesse il diritto alla ricostituzione della pensione anticipata di anzianità con decorrenza dall'1.6.2013 e condannasse l' al pagamento Pt_1
delle differenze dovute e agli accessori di legge.
Si costituiva l' che in un primo momento chiedeva dichiararsi la Pt_1
cessazione della materia del contendere, rilevando che le procedure informatiche di riliquidazione della pensione erano state chiuse su tutto il territorio nazionale e che sarebbe stata operata la ricostituzione ed il conseguente pagamento del nuovo e diverso importo mensile, con arretrati dalla decorrenza, allorquando le stesse procedure sarebbero state riaperte.
Successivamente l' provvedeva alla ricostituzione del Pt_1 trattamento pensionistico, per l'importo lordo di € 3.676,67, e liquidato gli arretrati, a decorrere dall' 1.6.2013, per l'ammontare complessivo di €
19.837,82. Disposta ed espletata TU, il Tribunale facendo proprie le conclusioni peritali, riteneva che l' non avesse liquidato correttamente l'importo Pt_1
della pensione rispetto a quello conteggiato dal ricorrente sulla base delle quote di retribuzioni non contestate dall' . Effettuate le modifiche Pt_1
necessarie sui calcoli di parte ricorrente, il ctu determinava in € 3.758,34
l'importo mensile della pensione con decorrenza da giugno 2013 e calcolava le differenze rispetto alle somme erogate dall' per come Pt_1
indicate nella comunicazione dell'01.03.2019, quantificandole in €
35.166,20 compresi gli accessori di legge, in relazione al periodo dall'1.6.2013 al 31.12.2019. Di conseguenza il Tribunale riconosceva al il diritto al rateo di pensione mensile pari a € 3.758,34 con Parte_2
decorrenza dal 1 giugno 2013 e alla corresponsione dell'ammontare residuo degli arretrati relativi al trattamento pensionistico erogato dall' dal 1 Pt_1
giugno 2013 al 31 dicembre 2019 pari a € 15.328,38 (ossia alla differenza tra € 35.166,20, riconosciuto all'esito della consulenza tecnica ed €
19.837,82, già erogato dall' , per effetto della riliquidazione Pt_1
comunicata l' 1 marzo 2019), somma comprensiva degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto fino al 31 maggio 2020. Spese a carico dell' Pt_1
Avverso la sentenza l' ha proposto appello al quale ha resistito Pt_1
l'appellato.
La causa veniva posta in decisione in data 13.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante si duole che il Tribunale si sia uniformato alle conclusioni del ctu trascurando il calcolo del trattamento pensionistico fatto dall' In particolare, l' aveva prodotto l'estratto conto Pt_1 Pt_1
certificativo lavoratori marittimi ed aveva contestato la relazione peritale con note depositate in corso di causa.
1.1 Come fatto presente nel precedente grado, secondo l'appellante il ctu di 1 grado ha errato nel considerare, per la determinazione della base retributiva, integralmente i dati retributivi, come ad esempio le settimane retributive annue includendovi erroneamente anche quelle non lavorate, perché coperte dall'indennità di malattia. Ciò ha comportato che, ai fini del computo delle quote A e B (corrispondenti rispettivamente alle retribuzioni degli ultimi 5 e 10 anni), le retribuzioni relative a periodi inferiori all'anno erano state parametrate alla retribuzione che il contribuente avrebbe percepito in un anno pieno (52 settimane). Di conseguenza tale maggiore retribuzione aveva generato una rilevante maggiorazione dell'importo pensionistico.
2. L'appellante evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dal ctu, sia l'estratto conto previdenziale sia il prospetto “gestione conto assicurativo” hanno valore probatorio dei dati in essi riportati e non contrastano con le risultanze dell'estratto conto dei lavoratori marittimi,
Ecomar.
3. Sulla base di tali motivazioni l'appellante chiede che venga confermata la legittimità della liquidazione già effettuata dall' del Pt_1
trattamento pensionistico, previo rinnovo della perizia contabile.
4. La questione che si pone all'attenzione della Corte è se la riliquidazione del trattamento pensionistico effettuato dall' con Pt_1 provvedimento dell'1.3.2019 sulla base dei dati retributivi inerenti alle annualità dal 2011 al 2013 in cui risultano periodi di malattia, sia corretto.
Secondo l' infatti, ai fini del calcolo della pensione, la Pt_1 retribuzione annua, da considerare per l'anno 2011 è pari a € 56.845,69 di cui € 2.663,69 a titolo di retribuzione figurativa ai fini pensionistici per 4 settimane di malattia;
per l'anno 2012 è pari a € 65.741,88 di cui €
19.303,88 a titolo di retribuzione figurativa ai fini pensionistici per 29 settimane di malattia;
per l'anno 2013 è pari a € 13.313,02 a titolo di retribuzione figurativa ai fini pensionistici per 20 settimane di malattia;
si tratta di importi inferiori a quelli indicati dal in primo grado e Parte_2
recepiti dal precedente TU.
5. Fatta tale premessa, è stato conferito mandato contabile al TU di verificare la congruità e correttezza della riliquidazione della pensione di anzianità, nonché calcolare gli accessori di legge dovuti sulla differenza già liquidata e quella da liquidare come da domanda, in base alle risultanze degli atti di causa e dei rilievi di entrambe le parti.
Le operazioni peritali sono state condotte alla luce del dato normativo di riferimento di cui all'art. 8 della legge n. 155/1981 secondo cui- comma
1. “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; comma 6: “Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”
6. Secondo il TU, che richiama la circolare 11 del 24/01/2013 in Pt_1
materia di calcolo automatizzato delle retribuzioni figurative da attribuire agli eventi registrati negli estratti conto, per la determinazione della retribuzione teorica e quindi per la valorizzazione degli eventi figurativi, occorre tener conto dei dati comunicati dal datore di lavoro con i flussi
EMens. Tuttavia, secondo la predetta circolare la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell'evento di malattia e le voci retributive correlate all'attività lavorativa, né le competenze ultramensili .
Sulla scorta della documentazione in atti, il TU ha desunto la
“retribuzione teorica settimanale”, utile alla determinazione della retribuzione figurativa di malattia, dall'estratto conto assicurativo del 28/02/2019 nella colonna “Retr. Settim” , pari al valore di euro 665,92 per il periodo di malattia dal 17/02/2011 al 21/03/2011 ed al valore di euro
665,65 per il periodo di malattia dal 07/03/2012 al 15/05/2013.
Per quel che riguarda invece le settimane contributive utili per il calcolo delle quote A e B di pensione nel sistema retributivo e quota C di pensione nel sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, sono state considerate nella misura rispettivamente di nr. 1092, nr. 988 e nr. 72 sì come indicate dal ricorrente nell'atto introduttivo e successivamente dall' nella Pt_1 riliquidazione di pensione dell'1.3.2019.
7. Il TU ha quindi confermato la correttezza della riliquidazione della pensione (pari a € 3.623,39 mensili lordi) e del calcolo degli arretrati. Ha poi quantificato in € 334,39 gli accessori di legge sulle differenze tra gli importi già liquidati nel mod. TE08 in atti (antecedenti alla riliquidazione dell'1.03.2019) e gli importi dovuti.
Le conclusioni cui è prevenuto il TU si conformano alla tesi dell' Pt_1
circa le modalità della retribuzione teorica, per come indicate dalla circolare dello stesso Istituto, in virtù della quale non si deve tener conto delle competenze ultramensili e di quelle correlate alla effettiva prestazione lavorativa.
8. Al riguardo va detto che le circolari amministrative dell' , Pt_1
essendo atti interni, possono orientare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza (v. ex multis Cass. 10728/2024).
9. Nella fattispecie occorre piuttosto considerare che proprio ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente sia determinato, ai sensi della L. n. 155 del 1981, art. 8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12. (Cass. lav. - 19/08/2013, n. 19207). Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie –
l'indennità di navigazione e persino lo straordinario erogato con continuità
– come nella fattispecie in esame - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana, purchè abbiano carattere continuativo.
In tal senso si è pronunciata questa Corte in fattispecie riguardanti differenti aspetti previdenziali dei marittimi (si trattava di determinare la base dell'indennità di malattia e, nello specifico, la composizione del sala- rio effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco
(art. 10 R.D.L. n. 1918/1937), costituito, ai sensi del primo comma dell'art. 71 R.D. n. 200/1937, “dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carat- tere continuativo e dal valore convenzionale della panatica”) per le quali si
è ritenuto di dover tener conto della base retributiva costituita dalla somma delle componenti fisse e continuative della retribuzione (v. sentenza n.875/2024, nrg. 257/2021; sentenza del 9.4.2024, nrg.550/2021)
Gravando sul lavoratore la prova della natura fissa e continuativa delle voci retributive percepite, detta prova può dirsi adeguatamente offerta dall'appellato attraverso la produzione dei cedolini paga relativi al periodo dal 2011 al 2013 dai quali si evince la corresponsione continuativa di voci retributive inerenti al rapporto di lavoro, anche correlate all'effettività della prestazione lavorativa.
10. Deve allora valorizzarsi il secondo conteggio eseguito dal TU alla luce dei superiori criteri, che ha condotto alla determinazione dell'importo del rateo di pensione nella misura di euro 3.868,15, superiore a quella liquidata dall , dell'importo delle differenze residue di pensione da Pt_1
giugno 2013 a marzo 2019 pari a € 18.595,53 lordo, oltre agli interessi legali pari a € 647,18.
11. L'appello dell' pertanto, non può trovare accoglimento e la Pt_1
sentenza di primo grado, che non è stata oggetto di appello incidentale da parte del , deve essere confermata. Parte_2
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
Le spese di TU , come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese Pt_1
processuali del grado che liquida in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell le spese di TU come liquidate Pt_1
con separato decreto.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, all'esito della camera di Consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dott. Stefania Interdonato dott. Valeria Di Stefano