Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di TI, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, notificata in data 08/03/2022, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso da parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’azionata sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di TI, notificata in data 8.3.2022, passata in giudicato, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al “… riconoscimento in favore del ricorrente, all’atto della immissione in ruolo e superamento del periodo di prova, della progressione di carriera e/o stipendiale fin dalla costituzione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato; - la ricostruzione della carriera del ricorrente ai fini giuridici ed economici di anni 9 mesi 6 e giorni 25 ed al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze economiche maturate e quantificate in euro 6.154,94, oltre i ratei di 13^ mensilità, più euro 105,75 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale, oltre interessi e rivalutazione come per legge” .
In mancanza di adempimento, il ricorrente ha domandato a questo Tribunale di: a) assegnare all’Amministrazione intimata un termine per dare esecuzione alla sentenza; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva; c) condannare l’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora ex art. 114 cpa.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita con memoria di forma.
3. All’udienza camerale del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo stata la sentenza notificata in 8.3.2022.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
6. Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o un funzionario dallo stesso delegato, che, nei successivi sessanta giorni, su richiesta di parte ricorrente, senza compenso, darà corso all’esecuzione della sentenza, compiendo tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
7. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, che appare manifestamente ingiusta in considerazione dell’entità delle somme richieste e dell’oggetto delle statuizioni rimaste inadempiute.
8. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Seconda), accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta indicato in motivazione che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al precedente capo 1);
3) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
4) respinge la domanda di condanna ex art. 114 cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO