Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 245/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 245/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROSSANIGO GIAMPIERO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Sannazzaro de' Burgondi, Via Saffi n. 38;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 07.10.2000, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla Parte
I, n. 1636, dell'anno 2000, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1.I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza e rilasciandosi, sin d'ora, reciproca autorizzazione all'espatrio.
2.I figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti e sceglieranno autonomamente dove stabilire la propria residenza;
3.I figli minorenni e , verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, conservando la residenza anagrafica e la collocazione principale presso la pag. 1 di 4
economicamente indipendente ad oggi non risiede più con il nucleo familiare, mentre il figlio maggiorenne , pur essendo economicamente indipendente, ad oggi risiede Per_4
con la madre.
4.Il padre trascorrerà con i figli minori il periodo del fine settimana, a week end alternati, dalle 10 del sabato alle 21.00 della domenica. Il padre trascorrerà, altresì, con i figli il mercoledì sera (ovvero il giorno concordemente individuato dalle parti) dalla fine del proprio orario lavorativo sino alle 21.15, prelevandoli e riaccompagnandoli alla casa materna. Il padre trascorrerà poi 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
entro il medesimo termine la IG.ra comunicherà al padre le ferie che trascorrerà con i figli (ovviamente durante Pt_1
tale periodo saranno sospese le visite del padre ma saranno consentiti i contatti telefonici). Una settimana nel periodo di festività natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, compatibilmente con gli impegni lavorativi. Durante il periodo delle festività natalizie, i genitori terranno i figli ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Nel giorno di Natale i figli staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, alterandosi di anno in anno (nel 2025 a pranzo con la madre e la cena con il padre). I minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua nonché i due giorni precedenti e con l'altro il giorno di Pasquetta e i due successivi. I minori trascorreranno con uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza. In ogni caso le parti potranno accordarsi
(preferibilmente per iscritto anche tramite messaggistica o mail) per una diversa frequentazione del padre alla luce delle eIGenze lavorative dei genitori e scolastiche sportive o ludiche dei figli, naturalmente tenendo in considerazione gli impegni di studio e delle attività extrascolastiche dei figli. I genitori potranno sentire telefonicamente i figli nell' arco della giornata nei periodi in cui sono collocati presso l'altro genitore
5.Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, la somma mensile di €
600,00 (300,00 per ciascun figlio), mediante bonifico bancario da versarsi entro il giorno
20 di ogni mese sul c/c intestato alla IG.ra al seguente codice IBAN Pt_1
[...] Il predetto contributo verrà rivalutato annualmente pag. 2 di 4 secondo gli indici ISTAT del costo della vita per operai e impiegati verificatisi nel corso dell'anno precedente.
6.Le parti prevedono altresì che l'assegno unico venga percepito per intero dal genitore collocatario conseguentemente disporre che l'altro genitore fornisca tutta la documentazione e la collaborazione necessaria affinché l'Ente possa erogare l'assegno.
7.Per quanto concerne le spese fuori assegno, le stesse verranno effettuate seguendo quanto disposto dal protocollo in uso presso al Tribunale di Pavia, che viene qui richiamato e verranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50%, e per le spese superiori ad € 100,00 l'importo verrà anticipato nella rispettiva misura da entrambi i genitori.
8.La casa coniugale viene assegnata con quanto contiene in diritto d'abitazione alla IG.ra , mentre il IG. si è già trasferito altrove. Parte_1 Controparte_1
9.Per quanto riguarda tutti gli ulteriori rapporti economici le parti dichiarano di averli già definiti in epoca antecedente al presente accordo e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno d'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Milano, in data Controparte_1
07.10.2000, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Milano alla Parte I, n. 1636, dell'anno 2000;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 08/04/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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