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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8471 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 17457/2025 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. AURICCHIO Parte_1 C.F._1 ROSA presso il cui studio in Ottaviano (Na) elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. VINCENZO ROMANO, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli Controparte_1 RESISTENTI
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso del 16.07.25 parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022,2023 e 2024/2025 per i periodi e presso gli Istituti meglio indicati in ricorso, e di essere docente a tempo indeterminato dal 30.06.2025, ha chiesto condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva tempestivamente in giudizio il , eccependo in via Controparte_1 preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alla domanda proposta. Nel merito, l'Amministrazione resistente chiedeva di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla parte ricorrente alla percezione del c.d. “bonus docente” per l'anno scolastico 2020/2021 e, comunque, di rigettare integralmente il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Concludeva chiedendo la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625). Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne Controparte_1 consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Quanto alla legittimazione passiva dell' , va richiamata Controparte_2 una recentissima pronuncia della Cassazione, avente n. 32938 del 9.11.2021, secondo cui “l'
[...]
o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo privo di soggettività Controparte_1 appartenente al , può essere evocato in Controparte_3 giudizio rispetto al contenzioso con il personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto e ciò anche in forza CP_1 dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"”. Ne consegue che, nel caso de quo, può affermarsi sussistente la legittimazione passiva del CP_1 e dell' quale rappresentante processuale del . Pt_2 CP_1 Nel merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1 Da ultimo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha stabilito alcuni principi:
<<1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”>>. Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 (cfr. contratti in atti) ricevendo incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999. Quanto all'eccezione di prescrizione del beneficio relativamente all'a.s. 2020/21, sollevata tempestivamente da parte resistente, va osservato che il termine di prescrizione deve essere ritenuto quello quinquennale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie, cui va ricondotta la fattispecie in esame, pur con le sue peculiarità di scopo, con cadenza periodica ex art. 2948 n. 4 c.c.; la decorrenza va dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, soggiacendo la domanda di adempimento contrattuale nel caso di specie, fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE, alle stesse regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora la stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta. Tale termine di decorrenza iniziale della prescrizione va individuato, in conformità con quanto ritenuto dalla sentenza n. 29961\2023 della Cassazione, nel “momento di conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, poiché il conferimento dell'incarico è avvenuto con contratto del 28.10.20;
considerato che
la costituzione di parte resistente è avvenuta il 10.10.2025; deve desumersi che la notifica del ricorso sia intervenuta nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione, interrompendolo efficacemente. La relativa eccezione va pertanto disattesa. In quanto interna al sistema delle docenze scolastiche al momento della presente pronuncia giudiziale, va dunque affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. In tal senso deve reputarsi accolto parzialmente il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: 1) accerta il diritto di all'attribuzione della Carta Docente, secondo il Parte_1 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025; 2) condanna il , in persona del pro tempore al Controparte_1 CP_4 rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.313,00, oltre €. 49,00 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. AURICCHIO ROSA. Così deciso in Napoli, il 18/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Manzon Roberta
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 17457/2025 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. AURICCHIO Parte_1 C.F._1 ROSA presso il cui studio in Ottaviano (Na) elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. VINCENZO ROMANO, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli Controparte_1 RESISTENTI
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso del 16.07.25 parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022,2023 e 2024/2025 per i periodi e presso gli Istituti meglio indicati in ricorso, e di essere docente a tempo indeterminato dal 30.06.2025, ha chiesto condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva tempestivamente in giudizio il , eccependo in via Controparte_1 preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alla domanda proposta. Nel merito, l'Amministrazione resistente chiedeva di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla parte ricorrente alla percezione del c.d. “bonus docente” per l'anno scolastico 2020/2021 e, comunque, di rigettare integralmente il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Concludeva chiedendo la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625). Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne Controparte_1 consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Quanto alla legittimazione passiva dell' , va richiamata Controparte_2 una recentissima pronuncia della Cassazione, avente n. 32938 del 9.11.2021, secondo cui “l'
[...]
o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo privo di soggettività Controparte_1 appartenente al , può essere evocato in Controparte_3 giudizio rispetto al contenzioso con il personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto e ciò anche in forza CP_1 dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"”. Ne consegue che, nel caso de quo, può affermarsi sussistente la legittimazione passiva del CP_1 e dell' quale rappresentante processuale del . Pt_2 CP_1 Nel merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1 Da ultimo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha stabilito alcuni principi:
<<1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”>>. Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 (cfr. contratti in atti) ricevendo incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999. Quanto all'eccezione di prescrizione del beneficio relativamente all'a.s. 2020/21, sollevata tempestivamente da parte resistente, va osservato che il termine di prescrizione deve essere ritenuto quello quinquennale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie, cui va ricondotta la fattispecie in esame, pur con le sue peculiarità di scopo, con cadenza periodica ex art. 2948 n. 4 c.c.; la decorrenza va dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, soggiacendo la domanda di adempimento contrattuale nel caso di specie, fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE, alle stesse regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora la stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta. Tale termine di decorrenza iniziale della prescrizione va individuato, in conformità con quanto ritenuto dalla sentenza n. 29961\2023 della Cassazione, nel “momento di conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, poiché il conferimento dell'incarico è avvenuto con contratto del 28.10.20;
considerato che
la costituzione di parte resistente è avvenuta il 10.10.2025; deve desumersi che la notifica del ricorso sia intervenuta nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione, interrompendolo efficacemente. La relativa eccezione va pertanto disattesa. In quanto interna al sistema delle docenze scolastiche al momento della presente pronuncia giudiziale, va dunque affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. In tal senso deve reputarsi accolto parzialmente il ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: 1) accerta il diritto di all'attribuzione della Carta Docente, secondo il Parte_1 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025; 2) condanna il , in persona del pro tempore al Controparte_1 CP_4 rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.313,00, oltre €. 49,00 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. AURICCHIO ROSA. Così deciso in Napoli, il 18/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Manzon Roberta