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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2759 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza cartolare del 09/10/25 e vertente
TRA
- (C.F./P.IVA , in persona Pt_1 Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., (C.F. e Controparte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'Avv. Dionigi Neri (pec:
[...] C.F._2
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- attori opponenti -
e
- (C.F./P.IVA ) e, per essa, (C.F./P.IVA Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli Avv. Filippo Berardi, P.IVA_3
RL CA e AR DI (pec: , Email_2
e ) Email_3 Email_4
- convenuto opposto -
§§§
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i su indicati opponenti convenivano in giudizio il su indicato opposto, dinanzi al Tribunale di Foggia, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto:
“NEL MERITO:
- respingere tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 233/2017 emesso dal Tribunale di Foggia ovverosia condannare gli odierni opponenti al pagamento della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia
….
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
A seguito dello svolgimento della prima udienza, il giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e disposto lo svolgimento della mediazione obbligatoria.
Fallita la detta mediazione e concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., già con ordinanza del 27.10.18 il giudice precedentemente assegnatrio ha dichiarato inammissibile la CTU contabile chiesta da parte opponente e, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione attraverso le sole produzioni documentali delle parti, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
26.06.19.
Dopo diversi rinvii, la causa è stata da ultimo trattenuta in decisione alla su indicata udienza, previo deposito delle note di trattazione scritta.
§§§
L'opposizione è infondata e va respinta.
2 §§§
Occorre preliminarmente evidenziare la genericità dell'atto introduttivo di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dalla banca opposta, come sopra rappresentata.
Vero è che, in caso di opposizione a d.i., è la parte opposta, attrice sostanziale, che agisce per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria che assume gravare sul debitore ingiunto, a dover provare in via principale la sussistenza dell'obbligazione e il suo ammontare.
Occorre dunque che l'opposta fornisca, come di consueto, prova del titolo su cui fonda la propria pretesa, oltre che, nel caso specifico dei contratti bancari di conto corrente e connessi finanziamenti, il calcolo del credito residuo come certificato nei propri atti contabili, con la valenza prevista dall'art. 50 T.U.B., nonché soprattutto gli estratti conto riferiti all'intero rapporto, potendosi poi limitare ad allegare l'inadempimento del cliente.
Spetta invece all'asserito debitore eccepire e provare il fatto estintivo o modificativo dell'obbligazione restitutoria, con riguardo in particolare in questi casi all'eventuale invalidità di clausole contrattuali o all'illegittimità di comportamenti posti in essere dall'istituto di credito in fase esecutiva, in violazione di legge o dei patti contrattuali.
Nel caso di specie, l'opposta ha in effetti prodotto il contratto di conto corrente n. 1094 e gli estratti conto completi, nonché la certificazione del credito ex art. 50 TUB (già in sede monitoria e poi come documenti nn. 6, 7 e 8 allegati alla comparsa di costituzione).
Al contrario, parte opponente non ha assolto agli oneri innanzitutto allegatori e poi probatori che sulla stessa gravavano.
Infatti, nell'atto introduttivo sono state eccepite genericamente:
1) da un lato, la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di c/c affidato;
2) dall'altro, la sussistenza di interessi usurai, nconché di addebito degli stessi nel corso del rapporto in violazione del divieto di anatocismo.
Peraltro, va altresì segnalato che parte opponente non ha usufruito nemmeno del primo termine ex art. 183, co. 6 c.p.c. per la precisazione delle proprie richieste e assunti.
Con riguardo al primo aspetto, allora, si deve evidenziare innanzitutto l'erroneità dell'atto dal momento che l'opponente da per scontata la qualifica di consumatore, non solo in capo ai fideiussori persone fisiche ma, per la verità, sembrerebbe anche in capo al “cliente”, che in realtà è una persona giuridica.
Al riguardo, come noto, laddove la qualifica di consumatore non può mai essere attribuita a una persona giuridica, anche con riguardo ai fideiussori, soci della medesima società cliente della banca
3 opposta, la qualifica di consumatori, cioè di chi assume obbligazioni per finalità estranee alla propria attività economica professionale, appare fortemente dubbia.
In ogni caso spettava alla parte opponente dimostrare l'assunto, onere non assolto.
Ne deriva l'infondatezza in radice dei richiami alla disciplina consumeristica e alla vessatorietà delle clausole dei contratti bancari in discorso.
Ad ogni buon conto, l'unica clausola espressamente menzionata nell'atto introduttivo è quella relativa agli interessi moratori, qualificati dall'opponente come penale contrattuale.
Al riguardo, tuttavia, la giurisprudenza più recente, anche di legittimità, ha escluso la natura di clausola penale con riguardo alla pattuizione relativa agli interessi moratori convenzionali ultralegali, affermandone invece la natura di interessi tout court, non distinguibili quanto alla natura dagli interessi corrispettivi, rilevanti dunque (alle condizioni individuate dalla medesima giurisprudenza) ai fini della verifica del rispetto delle soglie-usura, ma non qualificabili di per sé come vessatori essendo anzi connaturati al tipo contrattuale.
Relativamente poi alla denunciata usurarietà degli interessi applicati, la scarsa pregnanza delle doglianze emerge già dall'evidenziare che nell'atto introduttivo:
- non si specifica mai se si faccia riferimento agli interessi corrispettivi, a quelli moratori o alla somma dei due;
- mentre appare abbastanza chiaro che il riferimento è ad un'usura semmai sopravvenuta, facendosi riferimento all'usura calcolata nei “19 trimestri dal 2006 al 2011”.
Come è invece ormai pacifico in giurisprudenza:
- laddove è esclusa in ogni caso la possibilità di sommatoria, ai fini della verifica del rispetto delle soglie-usura, degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e che, per gli uni e per gli altri, deve essere effettuato un confronto omogeneo con le rilevazioni della Banca d'Italia, trasfuse poi nei decreti ministeriali di individuazione dei tassi soglia trimestrali tempo per tempo vigenti (peraltro l'eventuale usura degli interessi di mora ultralegali non determina la nullità anche di quelli corrispettivi);
- d'altra parte, il punto di riferimento per la verifica dell'usura c.d. oggettiva in ogni caso sono le clausole contenute nei contratti originari, rilevando appunto l'usura originaria, mentre è di regola irrilevante la c.d. usura sopravvenuta.
Già solo i suddetti elementi di fondamentale incertezza contenuti nell'atto di opposizione, e non emendati nemmeno in sede di prima memoria istruttoria, depongono per il rigetto dell'opposizione, non essendovi tra l'altro nell'opposizione alcuna analitica distinzione, in tema di effetto finale sul
4 debito residuo, rispetto alla denunciata violazione del divieto di antocismo, i cui effetti non sono calcolati separatamente da quelli conseguenti alla presunta usura.
Peraltro, tale conclusione non muta anche a voler considerare integrabile tout court l'atto introduttivo con le risultanze della perizia di parte prodotta insieme a quello, sebbene si debba più correttamente ritenere che l'atto di opposizione debba almeno chiaramente enunciare gli elementi essenziali delle contestazioni formulate (se si tratti appunto degli interessi moratori o corrispettivi, la soglia che si ritiene sia stata superata originariamente, se si tratti di usura originaria o sopravvenuta, ecc.).
Come già peraltro rilevato nell'ordinanza del 2018, che correttamente non ha ammesso la CTU contabile richiesta da parte opponente (e non sul solo presupposto, come invece asserito dall'opponente, della mancata produzione dei DD.MM. rilevanti), anche la detta perizia appare infatti affetta da assunzioni errate, prima fra tutte la mancata distinzione dei rapporti (di c/c e di affidamento), oltre che il calcolo del superamento delle soglie usura effettuato tempo per tempo sulla base delle soglie vigenti nel corso del rapporto, anziché di quelle esistenti al momento delle pattuizioni originarie.
Sia nell'atto di opposizione che nella perizia si fa poi troppo generico riferimento alle commissione di massimo scoperto (e agli altri oneri) e alle modalità di calcolo della loro incidenza sull'asserita usura.
Dal punto di vista della quantificazione degli effetti, del pari, può ripetersi quanto sopra affermato con riguardo all'atto di opposizione anche per la perizia: anche il perito di parte non distingue analiticamente gli effetti dell'asserita usura da quelli dell'asserito anatocismo, individuando un'unica cifra finale di ipotizzata spettanza degli opponenti del tutto inverificabile, già nei presupposti concettuali.
Considerazioni analoghe a quelle sopra svolte con riguardo all'eccessiva genericità ed equivocità dei rilievi in materia di usura debbono poi essere svolte con riguardo alla denunciata violazione del divieto di anatocismo.
Gli opponenti, non solo non provano i propri assunti, ma prima ancora non chiariscono, con la minima analiticità richiesta, per quali periodi essi assumano la violazione delle norme succedutesi nel tempo con riguardo al calcolo degli interessi sugli interessi, essendo ben noto che il tema ha visto negli anni un succedersi di interventi giurisprudenziali e normativi che hanno inciso sull'applicazione del detto divieto in materia bancaria.
§§§
5 In definitiva l'opposizione va integralmente respinta per infondatezza e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Quanto alle spese del presente giudizio, stante l'integrale soccombenza di parte opponente, le stesse vanno regolate sulla base del detto principio e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito controverso (€ 41.972,93), al punto minimo, tenuto conto della non particolare complessità del giudizio e dell'assenza di una vera e propria fase istruttoria.
Non si rinvengono invece gli estremi per l'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, così provvede:
- respige l'opposizione spiegata e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia n. 233/2017 del 25/01/2017, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali
(15%) e oltre a IVA e C.P.A. se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 07/11/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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