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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/12/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Balba, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7608/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via Parte_1
Risorgimento prol. 66, presso lo studio dell'avv. Roberto Colicchia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- Ricorrente
Contro
, con sede in Controparte_1
Palazzo di Giustizia, Piazza Portoria n. 1, in persona del Presidente pro tempore Avv. CP_1
TE VI, elettivamente domiciliato in via Santi Giacomo e Filippo n. 15/8, CP_1
presso lo studio dell'avv. Ivano Cavanna, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e giusta delibera del 15/10/2025;
- Resistente
-
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 05/08/2025, ha agito nei confronti del Parte_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ti C.O.A.) al fine di ottenere CP_1
l'ammissione al patrocinio a spese dello relazione al giudizio civile pendente presso il Tribunale di Genova avente n. R.G. 6990/2025, previa revoca del provvedimento del 22/07/2025 con cui il C.O.A. ha rigettato l'istanza di ammissione provvisoria al patrocinio presentata il 21/07/2025. A sostegno delle domande formulate, la ricorrente ha addotto:
- Di aver presentato in data 21/07/2025, tramite il proprio difensore, istanza al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di per l'ammissione provvisoria al CP_1
pagina 1 di 4 patrocinio a spese dello Stato in vista della presentazione di un ricorso ex art. 700
c.p.c., dinanzi il Tribunale di Genova;
- Che l'istanza, presentata tramite il portale telematico "SFERA”, sebbene fosse corredata da tutti i documenti prescritti (domanda firmata, documentazione reddituale, documenti anagrafici) veniva rigettata dal sistema in quanto “priva dei documenti riguardanti l'oggetto della causa”;
- Che, a seguito di interlocuzioni con il C.O.A., questo precisava che il rifiuto era dovuto alla mancata allegazione del ricorso introduttivo del giudizio in relazione al quale si domandava l'ammissione al patrocinio e che, dal momento che il sistema non consente di integrare o modificare la domanda, l'unica soluzione consisteva nel presentare una nuova domanda contenente tutta la documentazione;
- Tale rifiuto, unitamente all'impossibilità di integrare la domanda di ammissione, costituisce comportamento lesivo dei diritti di difesa garantiti dall'art. 24 Cost, tanto più se considerato in relazione al tipo di procedimento che si era in procinto di instaurare, caratterizzato dal requisito dell'urgenza;
- Che, infine, il rigetto dell'istanza risultava infondato in quanto la domanda di ammissione già riportava i dati essenziali del giudizio che si voleva intraprendere e, in ogni caso, il documento mancante deve considerarsi meramente accessorio, in quanto non richiamato dalla normativa di riferimento quale requisito fondamentale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa del 17/10/2025 si è costituito in giudizio il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di deducendo che la notifica del ricorso era avvenuta senza che fosse CP_1
rispettato il termine minimo a comparire previsto dall'art. 281 undecies comma 2 c.p.c.; pertanto, formulava istanza affinché fosse fissata nuova udienza nel rispetto del termine riservandosi ogni ulteriore difesa nel merito.
Con successiva memoria integrativa depositata il 13/11/2025, il C.O.A. insisteva per il rigetto del ricorso ritenendolo inammissibile e comunque infondato. In particolare, a sostegno dell'inammissibilità adduceva: pagina 2 di 4 - L'irritualità dell'azione esperita dalla ricorrente, in quanto il D.P.R. 115/2002 non disciplina alcuna forma di “opposizione” quale rimedio avverso il diniego dell'ammissione al gratuito patrocinio disposto dal C.O.A.
- Che, a seguito di diniego del C.O.A., l'istanza può essere presentata nuovamente solo al giudice dinanzi al quale pende la causa in cui si domanda l'ammissione al patrocinio.
In subordine, a sostegno dell'infondatezza del ricorso adduceva che, ai sensi dell'art. 122
D.P.R. 122/2002, l'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, “le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende fare valere”, mentre l'odierna ricorrente non avrebbe né allegato l'atto introduttivo del giudizio che voleva proporre, né enunciato in altro modo le ragioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa, per cui l'istanza era comunque carente di uno dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità.
In disparte ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza in capo alla sig.ra dei Parte_1
requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché ogni considerazione circa l'effettiva necessità di allegare all'istanza l'atto introduttivo del giudizio che la ricorrente intendeva proporre, non può che condividersi il rilievo svolto dal C.O.A. a sostegno dell'inammissibilità del ricorso.
E' pacifico che il D.P.R. 115/2002 non contempla alcuna forma di “impugnazione” o di
“opposizione” avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal C.O.A. .
Il D.P.R. 115/2002, che costituisce l'unica fonte normativa che disciplina la materia, all'art. 126 comma 3, prevede testualmente che “Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile
l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto”.
L'unica forma di “opposizione” da proporre con ricorso al Presidente del Tribunale o al
Presidente della Corte d'Appello è disciplinata dall'art. 99 del D.P.R. 115/2002 con norma che, da una parte è dettata con riferimento al solo presso penale, giacché è contenuta nel
Titolo II della Parte III intitolato “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel pagina 3 di 4 processo penale”, dall'altra prevede tale forma di rimedio “Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione” e non già avverso il provvedimento adottato dal C.O.A..
In relazione al processo civile, pertanto, il solo rimedio previsto a favore del soggetto destinatario del provvedimento di rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio è costituito unicamente dalla possibilità di riproporre l'istanza al giudice dinanzi al quale pende il procedimento nel quale si domanda l'ammissione al patrocinio.
Di conseguenza, il ricorso introdotto in questa sede non può che essere dichiarato inammissibile in quanto finalizzato a proporre un'opposizione che, non solo non è contemplata dalla normativa di riferimento, ma risulta in aperto contrasto con il diverso rimedio specificamente predisposto dall'ordinamento per perseguire l'interesse coltivato dall'odierna ricorrente.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: dichiara il ricorso inammissibile;
compensa integralmente le spese di lite;
Genova, 4.12.25 Il Giudice Andrea Balba
Minuta redatta dal MOT Marco Tricerri
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Balba, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7608/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via Parte_1
Risorgimento prol. 66, presso lo studio dell'avv. Roberto Colicchia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- Ricorrente
Contro
, con sede in Controparte_1
Palazzo di Giustizia, Piazza Portoria n. 1, in persona del Presidente pro tempore Avv. CP_1
TE VI, elettivamente domiciliato in via Santi Giacomo e Filippo n. 15/8, CP_1
presso lo studio dell'avv. Ivano Cavanna, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e giusta delibera del 15/10/2025;
- Resistente
-
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 05/08/2025, ha agito nei confronti del Parte_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ti C.O.A.) al fine di ottenere CP_1
l'ammissione al patrocinio a spese dello relazione al giudizio civile pendente presso il Tribunale di Genova avente n. R.G. 6990/2025, previa revoca del provvedimento del 22/07/2025 con cui il C.O.A. ha rigettato l'istanza di ammissione provvisoria al patrocinio presentata il 21/07/2025. A sostegno delle domande formulate, la ricorrente ha addotto:
- Di aver presentato in data 21/07/2025, tramite il proprio difensore, istanza al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di per l'ammissione provvisoria al CP_1
pagina 1 di 4 patrocinio a spese dello Stato in vista della presentazione di un ricorso ex art. 700
c.p.c., dinanzi il Tribunale di Genova;
- Che l'istanza, presentata tramite il portale telematico "SFERA”, sebbene fosse corredata da tutti i documenti prescritti (domanda firmata, documentazione reddituale, documenti anagrafici) veniva rigettata dal sistema in quanto “priva dei documenti riguardanti l'oggetto della causa”;
- Che, a seguito di interlocuzioni con il C.O.A., questo precisava che il rifiuto era dovuto alla mancata allegazione del ricorso introduttivo del giudizio in relazione al quale si domandava l'ammissione al patrocinio e che, dal momento che il sistema non consente di integrare o modificare la domanda, l'unica soluzione consisteva nel presentare una nuova domanda contenente tutta la documentazione;
- Tale rifiuto, unitamente all'impossibilità di integrare la domanda di ammissione, costituisce comportamento lesivo dei diritti di difesa garantiti dall'art. 24 Cost, tanto più se considerato in relazione al tipo di procedimento che si era in procinto di instaurare, caratterizzato dal requisito dell'urgenza;
- Che, infine, il rigetto dell'istanza risultava infondato in quanto la domanda di ammissione già riportava i dati essenziali del giudizio che si voleva intraprendere e, in ogni caso, il documento mancante deve considerarsi meramente accessorio, in quanto non richiamato dalla normativa di riferimento quale requisito fondamentale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con comparsa del 17/10/2025 si è costituito in giudizio il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di deducendo che la notifica del ricorso era avvenuta senza che fosse CP_1
rispettato il termine minimo a comparire previsto dall'art. 281 undecies comma 2 c.p.c.; pertanto, formulava istanza affinché fosse fissata nuova udienza nel rispetto del termine riservandosi ogni ulteriore difesa nel merito.
Con successiva memoria integrativa depositata il 13/11/2025, il C.O.A. insisteva per il rigetto del ricorso ritenendolo inammissibile e comunque infondato. In particolare, a sostegno dell'inammissibilità adduceva: pagina 2 di 4 - L'irritualità dell'azione esperita dalla ricorrente, in quanto il D.P.R. 115/2002 non disciplina alcuna forma di “opposizione” quale rimedio avverso il diniego dell'ammissione al gratuito patrocinio disposto dal C.O.A.
- Che, a seguito di diniego del C.O.A., l'istanza può essere presentata nuovamente solo al giudice dinanzi al quale pende la causa in cui si domanda l'ammissione al patrocinio.
In subordine, a sostegno dell'infondatezza del ricorso adduceva che, ai sensi dell'art. 122
D.P.R. 122/2002, l'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, “le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende fare valere”, mentre l'odierna ricorrente non avrebbe né allegato l'atto introduttivo del giudizio che voleva proporre, né enunciato in altro modo le ragioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa, per cui l'istanza era comunque carente di uno dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità.
In disparte ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza in capo alla sig.ra dei Parte_1
requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché ogni considerazione circa l'effettiva necessità di allegare all'istanza l'atto introduttivo del giudizio che la ricorrente intendeva proporre, non può che condividersi il rilievo svolto dal C.O.A. a sostegno dell'inammissibilità del ricorso.
E' pacifico che il D.P.R. 115/2002 non contempla alcuna forma di “impugnazione” o di
“opposizione” avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal C.O.A. .
Il D.P.R. 115/2002, che costituisce l'unica fonte normativa che disciplina la materia, all'art. 126 comma 3, prevede testualmente che “Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile
l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto”.
L'unica forma di “opposizione” da proporre con ricorso al Presidente del Tribunale o al
Presidente della Corte d'Appello è disciplinata dall'art. 99 del D.P.R. 115/2002 con norma che, da una parte è dettata con riferimento al solo presso penale, giacché è contenuta nel
Titolo II della Parte III intitolato “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel pagina 3 di 4 processo penale”, dall'altra prevede tale forma di rimedio “Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione” e non già avverso il provvedimento adottato dal C.O.A..
In relazione al processo civile, pertanto, il solo rimedio previsto a favore del soggetto destinatario del provvedimento di rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio è costituito unicamente dalla possibilità di riproporre l'istanza al giudice dinanzi al quale pende il procedimento nel quale si domanda l'ammissione al patrocinio.
Di conseguenza, il ricorso introdotto in questa sede non può che essere dichiarato inammissibile in quanto finalizzato a proporre un'opposizione che, non solo non è contemplata dalla normativa di riferimento, ma risulta in aperto contrasto con il diverso rimedio specificamente predisposto dall'ordinamento per perseguire l'interesse coltivato dall'odierna ricorrente.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: dichiara il ricorso inammissibile;
compensa integralmente le spese di lite;
Genova, 4.12.25 Il Giudice Andrea Balba
Minuta redatta dal MOT Marco Tricerri
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