Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2364/2018, posta in decisione in data 25.10.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DALFINO Parte_1 P.IVA_1
DANIELE e con elezione di domicilio in via VIA EMERICO AMARI N. 94 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PERRINO MICHELE e CP_1 P.IVA_2
dall'Avv. e con elezione di domicilio in via VIA CATANIA 8 BIS 90100 PALERMO presso il medesimo difensore
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.04.2015 la società CP_1
(cessionaria della ha convenuto in giudizio innanzi al Controparte_2
Tribunale di Palermo per accertare la nullità di talune clausole Parte_1
del contratto di conto corrente n. 0947/64080129 e del conto anticipi n. 6152032636-
65 già intrattenuti dalla banca con la lamentando l'illecita Controparte_2
applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, di interessi, spese e criteri di regolazione delle valute in difetto di valide pattuizioni, nonché dalla violazione del tasso soglia di usura.
Costituitasi in prime cure, ha rilevato l'infondatezza Parte_1
della domanda attrice per difetto di legittimazione attiva nonché per prescrizione dei crediti.
Con sentenza n. 4732/2018 del 22.10.2018 (pubblicata il 31.10.2018) il
Tribunale di Palermo così statuiva: preliminarmente, rigettava l'eccezione di nullità della scrittura privata di cessione dei crediti, affermando la legittimazione ad agire Contr della nel merito, accoglieva parzialmente le pretese di parte attrice, dichiarando per il conto anticipi un saldo pari ad € 2.042,95 a debito del correntista (ipotesi 1B della CTU), per il conto corrente un saldo pari ad € 40.834,17 a credito del correntista
(ipotesi sub 3B della CTU: accertando il mancato superamento della soglia anti usura, escludendo i costi, commissioni anche di Massimo scoperto e spese non pattuite per iscritto nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 30.06.2000); conseguentemente, condannava la convenuta al pagamento della somma di € CP_3
38.791,22 (pari alla differenza dei saldi dei rapporti) con interessi di legge dalla chiusura dei rapporti sino al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU. Nel ricalcolo del saldo, il primo Giudice accoglieva l'eccezione di
2 prescrizione formulata dall'istituto di credito, ritenendo inesistente il c.d. “fido di fatto”, ma comunque non integralmente prescritta la pretesa creditoria dell'attrice.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Controparte_4
costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, a sua volta impugnando
[...]
in via incidentale la sentenza.
In data 24.11.2023 la causa veniva è stata posta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per effettuare un supplemento di C.T.U. contabile;
quindi, in data
25.10.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Per una migliore comprensione della causa, va premesso che la vicenda processuale trae origine da due rapporti bancari intercorrenti tra le parti, originariamente intrattenuti con (poi ceduti a con Controparte_2 CP_1
contratto di cessione dei crediti stipulato il 3.11.2014), e segnatamente:
- il contratto di conto corrente n. 0974/64080129, acceso il 4.3.1992 ed estinto il 14.4.2011;
- il contratto di conto anticipi n. 6152032636-65, acceso il 23.1.2004 ed estinto il 31.3.2008.
Sono stati prodotti in atti dalla già in primo grado, gli estratti conto CP_1
relativi ad entrambi i rapporti nonché il contratto del conto corrente ordinario n.
0974/64080129, mentre non è stato acquisito il contratto istitutivo del rapporto n.
6152032636-65.
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo di appello la reitera l'eccezione di difetto di CP_3
legittimazione attiva di per motivi legati alla patologia del contratto di CP_1
cessione dei crediti.
Avverso la reiezione di tale eccezione in primo grado, deduce: Parte_1
l'illiceità dell'oggetto del contratto di cessione del 3.11.2014, ai sensi dell'art. 1346 c.c., comportando la convenzione la cessione di un diritto di azione vietata dagli artt. 1260 e 1263 c.c. e dall'art. 81 c.p.c.: deduce che in ogni caso la cessione del credito non comporta il trasferimento della titolarità delle azioni inerenti all'essenza
3 dal contratto -che afferendo alla titolarità del negozio continuano ad appartenere al cedente-, ma solamente quelle funzionali alla tutela del credito, sicché il cessionario che agisce in giudizio esercitando un'azione contrattuale difetta dell'interesse ad agire, non potendo ottenere alcuna modificazione giuridica del rapporto contrattuale;
il difetto di causa in concreto del suddetto contratto, per l'assenza di corrispettività: l'appellante deduce che il pagamento di un prezzo di € 1.500,00 da parte di per la cessione di un credito asseritamente pari a circa € CP_1
422.336,29 darebbe luogo ad una vendita simbolica o apparente e pertanto nulla;
l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto poiché, pur indicando specificamente i rapporti bancari intrattenuti con le scritture Parte_1
non danno conto del titolo dei crediti, ossia delle annotazioni illegittime operate dalla banca che il contratto de quo è stato stipulato da soggetto privo di rappresentanza, cioè, concluso in difetto di una preventiva delibera assembleare della Controparte_2 che facoltizzasse l'amministratore della società a porre in essere un atto dispositivo patrimoniale di rilevanti dimensioni, atto dispositivo manifestamente estraneo all'oggetto sociale della . CP_2
Deve innanzitutto escludersi l'illiceità dell'oggetto del contratto di cessione.
Vale osservare che è ben vero che l'art. 81 c.p.c. vieta la sostituzione processuale disponendo che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tuttavia, nel caso in esame,
l'oggetto della cessione stipulata da non può essere identificato tout court CP_1 con un'azione giudiziale. Dalla scrittura in atti risulta, infatti, che la CP_2
Contr
ha ceduto al tutti i diritti di connessi ai rapporti contrattuali (correnti tra
[...]
la cedente e la stessa) indicati, in dettaglio ragioni creditorie di tipo restitutorio CP_3 derivanti dall'addebito di costi “potenzialmente contrari a legge e contratti”. La circostanza che il soddisfacimento dei diritti ceduti dipenda dall'esercizio di un'azione giudiziale è dovuta al fatto che la loro esistenza e il loro esatto ammontare, nel caso in esame, dipendono da un accertamento giudiziale (“il pronostico per le eventuali azioni legali verso Intesa San Paolo non può essere preventivamente stimato;
il credito viene ceduto ed accettato, con tutti gli accessori ed i frutti maturati
e maturandi e la cessione ha, per accordo tra le parti, natura aleatoria ed
4 indipendente dall'esito della riscossione del credito”, contratto di cessione dei crediti stipulato il 3.11.2014, in atti).
Il contratto di cessione risulta immune, altresì, dalle censure in punto di nullità per difetto di causa in concreto. Per consolidato orientamento della giurisprudenza il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale (art. 1418 e 1470 c.c.), non nell'ipotesi di pattuizione di prezzo tenue, vile ed irrisorio, ma quando risulti concordato un prezzo obbiettivamente non serio, o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato. La pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa compravenduta, ma non privo del tutto di valore intrinseco, può rilevare sotto il profilo dell'individuazione del reale intento negoziale delle parti e della effettiva configurazione ed operatività della causa del contratto, ma non può determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale. (Cass. civ., sez. II, 28/8/1993, n. 9144). Nel caso in esame, tuttavia, le parti hanno inteso realizzare una cessione con causa aleatoria. Quando stipulano un contratto aleatorio i contraenti assumono il rischio di vedere accresciuta per effetto del caso la prestazione a proprio carico ovvero ridotta o addirittura azzerata la prestazione avversa. La possibilità di uno squilibrio tra prestazioni - dovuto al caso- connota, dunque, il contratto aleatorio. La cessione del credito futuro oggetto di causa ha visto lo scambio di una prestazione in denaro -il prezzo di acquisto di € 1.500,00- con una controprestazione -il trasferimento di un credito - quello restitutorio- ancora da accertare e pertanto inesistente al momento della conclusione del contratto. Irrilevante è, dunque, l'eventuale futuro accertamento di un credito restitutorio di ammontare anche notevolmente più elevato rispetto al prezzo corrisposto, realizzando tale ipotesi il rischio assunto dalla cedente con il trasferimento di un diritto futuro senza l'assunzione dell'obbligo di attivarsi perché venga ad esistenza. La natura aleatoria del contratto osta, pertanto, alla possibilità di ritenere simbolico il prezzo corrisposto e nulla la cessione per difetto di causa in concreto, potendosi questa rinvenire nel rischio assunto dal cessionario -che ha acquistato un diritto ancora inesistente e la cui venuta ad esistenza dipende esclusivamente dal buon esito di un giudizio- dietro il pagamento di un prezzo che non può essere considerato irrisorio attese le caratteristiche del credito ceduto.
5 Deve, inoltre, escludersi l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto di cessione. Il codice civile, nel disciplinare la cessione dei crediti, non detta particolari prescrizioni di forma, limitandosi a prescrivere l'obbligo per il cedente di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso in caso di cessione totale o copia autentica dei documenti in caso di cessione parziale
(art. 1262 c.c.). Né il comune contratto di cessione del credito è annoverato tra quelli che “devono farsi per iscritto” dall'art. 1350 c.c. o dalla legislazione di carattere speciale. Atteso che la cessione del credito non richiede la forma scritta ad substantiam, l'oggetto della cessione potrebbe ritenersi determinato anche a prescindere dalla sua specifica indicazione nel documento contrattuale, purché si abbia la prova dell'accordo delle parti sul medesimo.
In ogni caso, dal contratto di cessione del 3.11.2014 in atti emerge chiaramente che la cessione effettuata da in favore di ha Controparte_2 CP_1
riguardato i crediti scaturenti dai rapporti bancari assistiti da linee di credito intrattenuti dalla cedente con Intesa San Paolo s.p.a. Infatti, dopo aver premesso che su tali rapporti bancari era stata eseguita, su incarico di una perizia tecnica CP_1 che aveva evidenziato la presenza di “annotazioni contabili potenzialmente contrarie a legge”, viene precisato che la correntista ha ceduto “tutti i diritti connessi ai rapporti contrattuali di cui sopra” con la ulteriore specificazione che i crediti sarebbero stati trasferiti “con tutti gli accessori ed i frutti maturati e maturandi” e che la cessione avrebbe avuto “per accordo tra le parti, natura aleatoria ed indipendente dall'esito della riscossione del credito”. Nel testo contrattuale si dà, infine, conto dell'avvenuta consegna di tutti i documenti relativi ai rapporti in oggetto (v. contratto di cessione dei crediti stipulato tra la e la il 3.11.2014, in Controparte_2 CP_1
atti).
Infine, la censura non può essere accolta nemmeno con riguardo al profilo dell'inefficacia del contratto di cessione per difetto del potere di rappresentanza in capo all'amministratore della società che lo ha stipulato. L'ordinamento prevede che la gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva agli amministratori (art. 2380 bis, primo comma), i quali hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2380 bis, primo comma) e una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società (art. 2384 del c.c., primo comma). Lo
6 statuto o l'atto di nomina o di delega possono limitare in vario modo questi poteri di gestione o di rappresentanza, o entrambi. In ogni caso, le limitazioni "che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti" anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384, co. 2 c.c.); nei rapporti interni, invece, la mancanza o eccesso di potere o l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale restano rilevanti quale base per un'azione di responsabilità, quale giusta causa di revoca e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale.
Questi essendo i riferimenti normativi, dalla visura camerale della Camera di
Commercio acquisita agli atti emerge chiaramente che il potere di stipula di contratti di cessione del credito, quale è il potere in contestazione, non rientra tra quelli vietati espressamente dallo Statuto o rimessi alla preventiva autorizzazione da parte dei soci
(v. visura in atti, “poteri da statuto”, p. 4, art. 20 dello Statuto).
Delineato l'oggetto del contratto ed esclusa la sua illiceità, si può qui affrontare la questione della legittimazione e sull'interesse ad agire di È noto CP_1
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto in quanto, avendo ad oggetto il trasferimento del solo diritto di credito derivante dal contratto, non determina la trasmissione delle azioni inerenti alla essenza del precedente contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1967, n. 776; Cass. civ., sez. III, 06/07/2018, n. 17727).
L'applicazione di tale regola presuppone, tuttavia, che la posizione contrattuale sia ancora cedibile e dunque che il rapporto sia ancora in essere. Ai sensi dell'art. 1460
c.c., infatti, “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”.
Se, dunque, come nel caso in esame -in cui tutti i rapporti bancari intrattenuti da sono stati estinti tra il 2008 e il 2011, ben prima della Controparte_2
stipula delle cessioni (3.11.2014) - il rapporto si è esaurito, possono essere oggetto di cessione esclusivamente le pretese creditorie residue, come, ad esempio, il diritto alla
7 restituzione di somme in seguito alla dichiarazione di nullità parziale del contratto.
Negare, in tale ipotesi, al cessionario la legittimazione ad agire per far valere anche solo incidenter tantum la nullità parziale del contratto impedirebbe di fatto l'esercizio dell'azione restitutoria, poiché il contratto non è più cedibile ma il titolare del rapporto si è già spogliato del credito restitutorio.
Se il credito ceduto dipende, dunque, direttamente dalla nullità parziale del contratto e l'accertamento dell'invalidità rileva al solo fine di giustificare la pretesa restitutoria, in quanto esclusivamente funzionale alla tutela del credito, allora il diritto di agire in giudizio non può che circolare con la cessione del credito, risultando altrimenti il cessionario privato della possibilità di far valere il proprio diritto. Ceduto il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione di rapporti bancari ormai esauriti, ha dunque acquistato anche la legittimazione CP_1
ad esercitare la connessa azione in giudizio che non spetta più dunque alla cedente che si è spogliata del credito.
Né può dubitarsi del fatto che sia portatrice di un interesse ad agire, in CP_1
quanto ormai unica titolare delle ragioni creditorie derivanti dai rapporti contrattuali originariamente intrattenuti da con Controparte_2 Parte_1
In conclusione, il contratto di cessione del credito di cui è causa è valido ed efficace.
Esclusa l'invalidità del contratto di cessione e rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di è possibile accedere al merito. CP_1
Motivi di ordine logico impongono di trattare previamente il terzo motivo di appello principale, con cui la banca censura la sentenza per l'accoglimento della domanda di nullità attorea nonostante il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della che non avrebbe prodotto in giudizio i documenti contrattuali CP_1
relativi ai rapporti bancari oggetto di giudizio.
È ben vero che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. si declina nel senso di gravare la parte che propone la domanda giudiziale dell'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto così che ove sia il correntista
-o, come nel caso in esame, il cessionario- ad assumere l'iniziativa giudiziale per
8 richiedere la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente annotate, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi.
In particolare, laddove l'illeceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n.
36585; Cass. civ., sez. VI, 03/08/2022, n. 24095; Cass. civ., 2/5/2019, n. 11543; Cass. civ., 28/11/2018, n. 30822; Cass. civ., 23/10/2017 n. 24948).
Ciò posto, correttamente ha fatto ricorso in via stragiudiziale agli CP_1
strumenti previsti dalla legislazione bancaria per sostenere la domanda in giudizio.
Con lettera raccomandata dell'11.3.2015, ha, infatti, avanzato istanza ex art. 119, comma 4 t.u.b. per la consegna dei contratti originari del conto corrente ordinario n.
0947/64080129 e del conto anticipi n. 6152032636-65, (doc. n. 6, fascicolo di parte di , ma in data 23.3.2015 otteneva riscontro negativo dalla banca (doc. n. 7, CP_1
fascicolo di parte di . A seguito di sollecito effettuato direttamente dalla CP_1
cedente con raccomandata del 13.5.2015 (doc. n. 8), la Controparte_2 CP_3
con lettera del 10 giugno 2015 ha trasmesso copia di contratto di conto corrente ordinario n. ***129 datato 4.3.1992, depositato tempestivamente dalla cedente (doc.
n. 9), e ha comunicato che “non è disponibile il conto anticipi”.
Il suddetto contratto di conto corrente, unitamente agli estratti conto riversati dalla stessa (docc. nn. 4 e 5, fascicolo di parte di , hanno CP_1 CP_1
consentito di effettuare gli accertamenti contabili necessari, e permettono, dunque, di ritenere pienamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attore.
Esaminate le doglianze relative all'assolvimento dell'onere probatorio, può procedersi alla trattazione degli ulteriori motivi di gravame.
Con il secondo motivo di appello principale, l'istituto di credito lamenta il mancato accoglimento integrale dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, sotto due profili diversi: la prescrizione decennale dei versamenti solutori e la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c degli interessi creditori.
Sotto il primo profilo, a dire della banca, infatti, non ha provato la CP_1 concessione di un'apertura di credito, sicché ogni versamento effettuato
9 anteriormente al decennio dalla domanda (cioè antecedente il 23/04/2005) deve considerarsi solutorio e dunque prescritto, sia in relazione al rapporto di conto corrente n. 0947/64080129 sia in relazione al conto anticipi n. 6152032636-65.
Sottolinea che, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto sottrarre dalle somme a credito l'intero importo delle rimesse solutorie, determinato dal consulente tecnico d'ufficio in € 352.267,37 (importo interamente assorbente il debito a titolo restitutorio di €
38.791,22). Invece, il giudice di primo grado, pur accertando l'inconsistenza dell'istituto del c.d. "fido di fatto”, ha ritenuto comunque non integralmente prescritta la pretesa creditoria di CP_1
Dell'eccezione di prescrizione decennale si tratterà in seguito, unitamente all'esame dell'appello incidentale.
Quanto al secondo profilo, riguardante gli interessi creditori, più specificamente il mancato rilievo accordato all'eccepita prescrizione breve quinquennale ex art. 2948
n. 4 c.c. del diritto al pagamento di interessi creditori maturati sui saldi risultanti a credito, che integra il quarto motivo dell'appello principale, la censura la CP_3 sentenza impugnata “in ordine al ricalcolo degli interessi creditori in favore dell'attrice seppure in difetto di una specifica domanda mai formulata in atto di citazione, e in ordine alla ricostruzione del saldo pur in presenza di valide pattuizioni contrattuali”.
Il motivo è infondato, sia in punto di prescrizione, che con riguardo alla mancanza di domanda.
Ed invero, una domanda diretta al riconoscimento degli interessi creditori può agevolmente desumersi dal tenore della citazione, in cui il correntista chiede la rideterminazione del saldo dei due conti oggetto di causa. In ogni caso, si osserva che il ricalcolo degli interessi creditori è un'inevitabile e fisiologica operazione ai fini della rideterminazione del saldo (il ctu fa, infatti, applicazione di tutti i tassi di interesse “pattuiti”), non essendo necessaria una apposita domanda sul punto.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione quinquennale, si rivela del tutto inconferente il richiamo all'art. 2948 n. 4 c.c dal momento che gli interessi attivi non costituiscono una prestazione periodica fissa e certa a carico della banca ma solo eventuale, dipendente cioè dalla sussistenza di un eventuale saldo attivo di conto
10 corrente. Ad ogni modo, si osserva che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, dunque, nel caso degli interessi creditori derivanti dai rapporti bancari dalla chiusura del conto. Nel caso in esame, il rapporto di conto corrente è stato estinto il 14.4.2011 e l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato in data 24.4.2015, quando ancora il termine quinquennale non era decorso.
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo, deduce che la in violazione della legge n. CP_1 CP_3
108/96, ha addebitato, in numerose chiusure trimestrali, competenze usurarie, in particolare il tasso soglia è stato superato limitatamente a un trimestre per il conto anticipi (acceso il 23.1.2004), con competenze usurarie pari a 2124,31 euro (doc. 12 fascicolo di parte); mentre, con riferimento al conto corrente, si è registrato un superamento del tasso soglia per 8 trimestri dal 2004 al 2009, con competenze usurarie pari a 47.539,86 euro.
Con riferimento al rapporto di conto corrente, la verifica del consulente tecnico d'ufficio in prime cure ha interessato il TEG applicato durante tutto il corso del rapporto, calcolato in base alla formula di cui all'art. 644 c.p. (“formula del TAEG”) con l'inclusione della commissione di massimo scoperto. Il teg così determinato è stato poi correttamente parametrato alle soglie relative alla categoria “apertura di credito in conto corrente”, facendo riferimento alla classe di importo corrispondente al fido tempo per tempo accordato (v. relazione tecnica di primo grado, pp. 13 e ss.).
Non può, infine, non rilevarsi che le indagini tecniche sono state compiute sulla base della formula del TAEG, ossia includendo un costo, quello della commissione di massimo scoperto, che andava invece escluso ai fini della verifica dell'usura in quanto espunto in sede di ricalcolo poiché illegittimamente applicato in difetto di valida pattuizione. Ciononostante, il consulente tecnico d'ufficio ha escluso il superamento del tasso soglia per tutta la durata del rapporto, sicché il primo motivo di gravame non può essere accolto.
Le doglianze veicolate dal primo motivo di gravame sono del tutto infondate
(oltre che generiche) anche con riferimento al rapporto di conto anticipi, atteso che il
Tribunale, accertato il difetto di pattuizione scritta delle condizioni economiche, ne
11 ha rideterminato il saldo sostituendo gli interessi applicati con quelli al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Si osserva, infine, che il denunciato superamento del tasso soglia riguarda trimestri compresi tra il 2004 al 2009, periodi successivi al contratto di contratto di conto corrente del 1992, configurando, dunque, usura sopravvenuta, ormai ritenuta irrilevante, come da fondamentale insegnamento della Cassazione, second la quale:
“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Cass. SS.UU. n. 24675 del 19.10.2017).
Fondato è, invece, il secondo motivo di gravame incidentale.
contesta il ricalcolo del C.T.U. di primo grado, effettuato espungendo CP_1
la capitalizzazione trimestrale degli interessi esclusivamente sino al 30.06.2000, ritenendo che, per il periodo successivo la banca avesse correttamente adeguato il contratto mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni della capitalizzazione. Lamenta, quindi, il difetto di espressa pattuizione CP_1 delle condizioni di reciprocità e di pari periodicità in conformità all'art. 120, comma
2 t.u.b. (nel testo vigente dopo la modifica del 1999) e della delibera attuativa del
CICR del 9.2.2000.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, poiché, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 (Corte Cost. 17 ottobre 2000, n. 425), le clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, è impraticabile il giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR (“Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni
12 precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30 dicembre 2000”) diretto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. civ., sez. I, sez. I, 19/05/2020, n. 9140).
Non può, peraltro, essere accolta la ricostruzione basata sulla circostanza che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 d.lgs. 342/1999 -che aveva sanato le clausole anatocistiche per i contratti bancari in essere da attuarsi mediante il meccanismo di cui all'art. 7, comma 2 della delibera CIRC 9 febbraio del 2000- non ha travolto anche l'art. 7 comma 2 richiamato, finalizzato a regolare la sorte delle clausole per il periodo successivo al 30.6.2000.
È vero che la delibera CICR 9 febbraio 2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nel d.lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa, e che la pronuncia di incostituzionalità non ha interessato l'art. 25, comma 3, nella parte in cui ha regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera del CICR. “La pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la Delib. 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime: profilo della disciplina, quest'ultimo, che presentava una propria innegabile autonomia logica e giuridica rispetto alla sanzionata previsione della sanatoria dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile
2000. Non potrebbe d'altro canto sostenersi che un adeguamento dei contratti contenenti le disposizioni vietate fosse incompatibile con lo scenario consegnato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale: il traghettamento dei contratti
13 contenenti le disposizioni nulle verso la nuova disciplina, introdotta dall'art. 25, comma 2, cit. (incentrata dalla pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori) trovava anzi una sicura giustificazione, consentendo di superare, per il futuro, la condizione di patologia che affliggeva le clausole relative alla capitalizzazione.” (Cass. civ. sez. I, 19/05/2020, n. 9140).
Tuttavia, come recentemente chiarito dalla stessa pronunzia di legittimità, “Il fatto che il potere regolamentare del CICR non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità non implica, però, che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della Delib. 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione. È precisamente in tale prospettiva che il riferimento alle “condizioni precedentemente applicate”, contenuta nell'art. 7, comma 2, della Delib., cui la banca ricorrente mostra di attribuire tanto valore, non può essere enfatizzato. La Delib. è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto
(giusta la sanatoria disposta dal D.Lgs. n. 342 del 1998, art. 25, comma 3, primo periodo) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone. In ragione della pronuncia di incostituzionalità (che ha ovviamente avuto - è davvero inutile rilevarlo
- efficacia retroattiva) le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR non possono che considerarsi nulle: e cioè colpite da quell'invalidità che l'art. 25, aveva inteso rimuovere (alla condizione del successivo adeguamento dei contratti, specificata nell'ultima parte del comma 3) con la più volte richiamata sanatoria. È quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della Delib. È, invece, incongruo ritenere che il CICR, con la disposizione in esame, abbia inteso far riferimento alla mera applicazione delle predette clausole, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime. Una tale lettura del testo normativo è priva di giustificazione sul piano logico;
infatti,
l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in concreto: e ciò perchè, come più volte osservato, la Delib. venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde
l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima.”. In altri termini,
14 “L'esegesi proposta finisce del resto per conferire rilevanza a un dato - l'esecuzione della disposizione negoziale nulla - che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt. 590,799,2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni efficacia, la Delib. CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre. (….) L'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro. La Delib. CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione. Va ricordato, in proposito, che l'art. 7 di tale Delib. allude specificamente a delle vere e proprie “condizioni”, e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, e ciò sul chiaro presupposto, più volte indicato, della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche. Come si è detto, l'art. 2, comma 2, subordina poi, per il futuro, la pratica anatocistica al fatto che nel conto corrente sia stabilita la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Appare dunque evidente che il carattere deteriore delle “condizioni precedentemente applicate” si debba misurare sul piano della capitalizzazione e della sua cadenza. Tale raffronto sarebbe stato concretamente attuabile in assenza della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, più volte citato, dal momento che in base alle norme bancarie uniformi del passato veniva normalmente praticata la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Per contro, in mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della Delib., sia favorevole o sfavorevole per il correntista. La conclusione è logica conseguenza del fatto che la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima inesistente.” (Cass. civ. sez. I,
19/05/2020, n. 9140).
15 Nel caso in esame, la banca si è limitata a pubblicare sulla Gazzetta ufficiale n.
136 del 13.6.2000 le necessarie modifiche delle condizioni di contratto di conto corrente allo scopo di garantire una pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori (doc. 3 comparsa di risposta della banca) e a comunicare a tutti i propri clienti, compresa l'odierna correntista, che la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi trimestrali a debito e credito prevista dalla Delibera citata sarebbe iniziata decorrere dal 1° luglio 2000 e che veniva chiuso il vecchio periodo di liquidazione al 30 giugno 2000. Inoltre, a far data dallo stesso 1° luglio
2000, tali condizioni sono state costantemente riprodotte dalla banca nei Fogli
Informativi Analitici affissi in tutte le filiali della banca. Difetta, tuttavia, la prova di una espressa pattuizione delle suddette nuove condizioni, sicché, in conformità alla ricostruzione sopra richiamata e condivisa, va riformata la pronuncia di primo grado nella parte in cui in sede di rideterminazione del saldo del conto corrente ha applicato la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 2000.
Ed invero, tenendo conto delle suddette considerazioni, la consulenza contabile espletata in secondo grado, in entrambe le ipotesi di calcolo prospettate A e B, esclude la capitalizzazione “per l'intero periodo”, vale a dire per tutta la durata del rapporto (v. relazione del ctu Dott. in atti). Per_1
Meritevole di accoglimento è, infine, anche il terzo motivo di impugnazione incidentale, da esaminare congiuntamente al secondo motivo di appello principale
(limitatamente al profilo dell'eccezione di prescrizione decennale), in quanto strettamente connessi.
L'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Per quanto l'azione di nullità sia imprescrittibile, le conseguenti azioni restitutorie, come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c., sono infatti soggette a prescrizione. Posto che l'azione promossa dal correntista per il recupero delle somme illegittimamente percepite dalla rientra CP_3
nel novero delle azioni restitutorie, essa è soggetta al termine decennale.
In funzione della regola generale espressa all'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Riguardo all'esatta individuazione di tale momento è necessario dare atto dell'elaborato meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario messo a fuoco
16 dalla sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 24418 del 2.12.2010 e di recente ancora ribadito da Cass. civ., sez. VI, 14/07/2020, n. 14958 “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato.”. Chiarisce la Suprema Corte che se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può continuare a disporre. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c. e sottomesse all'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione, decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo.
Dunque, soltanto nel caso in cui vengano effettuate rimesse solutorie il termine per la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere dal pagamento stesso, dovendosi invece a fronte di rimesse ripristinatorie far decorrere il suddetto termine
17 dalla data di chiusura del conto, sempre che il saldo finale sia illegittimamente a debito per il correntista.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare.
Sul punto, con il secondo motivo di gravame principale, Parte_1 argomenta che il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità dei contratti bancari, precluderebbe la prova di tali contratti tramite il ricorso alle presunzioni o alla confessione, nonché la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d. “di fatto”, desunto, esemplificativamente, dalla prolungata tolleranza della banca verso saldi debitori di conto corrente, così che l'apertura di credito non potrebbe in ogni caso ritenersi validamente pattuita e le rimesse intervenute sul conto corrente dovrebbero considerarsi tutte di natura solutoria.
L'argomento non è persuasivo.
Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle “nullità di protezione”. Tale peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato
(art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3 Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più contratti aventi a oggetto beni immobili intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca intermediario bancario e sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente. La
18 funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un.,
12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117
T.U.B. deriva l'impossibilità per -contraente forte del rapporto Parte_1
- di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto.
Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto, consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un fido, sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
Con riferimento al caso in esame, va rilevato che è stato prodotto in atti il contratto di conto corrente n. 0974/64080129 del 4.3.1992, mentre difetta la pattuizione per iscritto dell'ammontare del fido tempo per tempo concesso. Il contratto di conto anticipi n. 6152032636-65, acceso il 23.1.2004 ed estinto il
31.3.2008, infatti, non è stato prodotto, a seguito della richiesta della correntista e del riscontro negativo della banca (v. sopra). I documenti prodotti in giudizio da CP_1
hanno consentito, tuttavia, di ricostruire il fido agevolmente.
Mantenendo le scritturazioni estinte con rimesse solutorie eseguite dal correntista nel lasso di tempo compreso tra il primo estratto conto in atti ed il
21.4.2005, tenuto conto del limite di affidamento tempo per tempo convenuto (come ricostruito in forza di elementi indicatori concordanti, quale la protratta tolleranza della banca alla scopertura banca, l'applicazione dei saggi di interesse e commissioni di importo differenziato tra fido ed extra-fido, le segnalazioni operate alla Centrale dei Rischi), la natura delle rimesse va valutata considerando il conto come “affidato”.
19 La verifica del consulente tecnico d'ufficio ha condotto all'individuazione di versamenti con natura solutoria, eseguiti dalla correntista dal 03/03/1992 fino al
21/04/2005 per un ammontare complessivo di € 21.645,10 (v. relazione ctu effettuata in appello, a firma del Dott. . In particolare, il ctu, tenendo in considerazione il Per_1
“saldo ricalcolato” a seguito dell'epurazione del conto dagli addebiti illegittimi, ha verificato l'esistenza di pagamenti solutori e ripristinatori, riscontrando quanto segue:
- il conto corrente ricalcolato presenta saldi negativi eccedenti il limite di fido esclusivamente fino al 26/03/1993, mentre nel periodo successivo (fino all'estinzione del conto) il saldo si mantiene sempre al di sotto del suddetto limite;
- l'ultima rimessa avente natura solutoria è il versamento di lire 6.324.000 eseguito in data 26/03/1993, mentre le successive rimesse (a fronte di un saldo del conto sempre entro i limiti del fido) hanno tutte natura ripristinatoria;
- le rimesse solutorie individuate, in considerazione del loro ammontare e della data delle stesse, hanno interamente coperto (rendendoli prescritti e, dunque, non ripetibili) tutti gli oneri addebitati nel periodo dal 03/03/1992 al
26/03/1993, pari complessivamente a € 21.645,10.
L'eccezione di prescrizione della banca può, in definitiva, essere accolta esclusivamente con riferimento ai pagamenti individuati dal consulente tecnico d'ufficio quali solutori.
Il saldo del conto corrente n. 0974/64080129 del 4.3.1992 alla data di estinzione del rapporto (14/04/2011) è pari a € 353.212,64 a credito della società correntista (v.
IPOTESI A, All. D, relazione consulenza tecnica espletata in secondo grado), importo ottenuto:
- applicando i tassi d'interesse pattuiti;
- escludendo la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori per tutta la durata del rapporto;
- espungendo le spese e le commissioni non validamente pattuite (tra cui le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto);
- detraendo gli oneri non ripetibili in quanto addebitati e pagati con rimesse solutorie (pari a € 21.645,10)
20 - espunte, infine, tutte le competenze derivanti dal conto anticipi n.
6152032636-65 sin dall'accensione del rapporto (pari a € 9.596,47).
Con specifico riguardo a quest'ultimo punto, come rammentato, il conto anticipi e il conto corrente sono, infatti, legati da una relazione di collegamento diretto e funzionale tale per cui le competenze maturate sul conto anticipi -a causa di un tardivo o mancato incasso del credito anticipato- sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario. Gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo, dunque, confluiscono nel conto corrente di corrispondenza e concorrono a formare il complessivo saldo debitore di modo che in caso di illegittimità del costo del credito convenuto con il contratto di conto anticipi o, a monte, di invalidità del contratto per difetto di forma scritta sarà il conto corrente a variare il proprio saldo.
Nel caso in esame, non vi è prova che il rapporto di conto anticipi n.
6152032636-65 fosse sorretto da valida convenzione scritta. In difetto di pattuizione del collegamento formale tra i due conti, questi ultimi non possono, dunque, che essere considerati come del tutto autonomi (con lo scorporo dal conto corrente, delle poste del conto anticipi).
La mancata pattuizione delle condizioni economiche nelle forme prescritte dalla legge determina, pertanto, da un lato, l'illegittimità dell'addebito sul conto corrente delle competenze negative derivanti dal rapporto di anticipazione -che vanno, pertanto, integralmente espunte- e, dall'altro, la rideterminazione delle stesse -previa traslazione sul conto anticipi- con applicazione degli interessi al tasso legale.
L'importo ripetibile da deve pertanto essere individuato con CP_1
riferimento alla somma algebrica dei saldi del conto corrente come sopra determinato, epurato da tutte le competenze derivanti dal conto anticipi (€
353.212,64), e del conto anticipi (risultante dall'insieme delle somme anticipate e non restituite e degli interessi stornati dal conto corrente ricalcolati al saggio legale). Per la determinazione del saldo del conto anticipi occorre, dunque, far riferimento al calcolo di cui all'IPOTESI sub 1B all. n. 8 (relazione tecnica di primo grado, pp 10-
13) che nel caso in esame risulta essere pari ad € 2.042,95 (in quanto elimina la capitalizzazione, interessi, spese e commissioni e applica gli interessi ex art. 117
T.U.B).
21 L'importo ripetibile da è, dunque, pari a € (353.212,64 – 2.042,95) CP_1
351.169,69, al cui pagamento, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo, deve essere condannato l'istituto di credito.
In definitiva, l'appello principale va integralmente rigettato e l'appello incidentale accolto con riferimento ai motivi secondo e terzo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre oneri Parte_2
forfetari, CPA e IVA. Dette spese vanno distratte in favore del difensore, Avv.
Michele Perrino, che ha dichiarato di essere averle anticipate;
Vanno poste, inoltre, a carico della anche le spese di CTU. CP_3
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle Parti:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4732/2018 del
22.10.2018, appellata in via principale da e in via incidentale Parte_1
da accerta e dichiara che il saldo del conto corrente 0947/64080120 è pari CP_1
a € 353.212,64 e che il saldo del conto anticipi n. 6152032636-65 è di € 2042,95;
2) per l'effetto s.r.l., condanna alla corresponsione in Parte_1
favore di della somma di € 351.169,69 , oltre interessi al saggio legale CP_1 dalla data della domanda giudiziale sino al giorno dell'effettivo pagamento, disponendone la distrazione in favore del difensore Avv. M. Perrino;
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_5 CP_1
del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 15.000,00, oltre accessori;
22 4) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio del secondo grado definitivamente a carico di giusta decreto di liquidazione in Parte_1
atti;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello il 19.3.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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