TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4657/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il provvedimento con il quale è disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di trattazione;
viste le note depositate dalla sola parte appellante;
Il Giudice letto il contenuto delle note autorizzate;
PQM
pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice – dott.ssa Francesca Perrone –
pagina 1 di 5 RG. 4657/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4657/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TORRICELLA ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
TORRICELLA ALESSANDRO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICCOLIS Controparte_1 C.F._1
VITO ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MICCOLIS VITO ANTONIO
APPELLATO nonché contro
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 217/2022 depositata il Parte_1
29.07.2022 con la quale il Giudice di Pace di San Giorgio Jonico aveva accolto l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 2021/0000211774 proposta dal debitore per mancato Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 424,02 relativo a violazioni del Codice della Strada.
A sostegno dell'impugnazione, lamentava la violazione dell'art. 112 cpc in quanto il Giudice Parte_1 di Pace aveva ritenuto non valida la notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 0107571 del
12.08.2019 (prodromico al preavviso di fermo) poiché eseguita da un indirizzo pec non incluso tra quelli risultanti dai Pubblici Registri nonostante il debitore nulla avesse eccepito sul punto.
pagina 2 di 5 Evidenziava ad ogni modo che l'indirizzo mail “ era ritualmente inserito Email_1 nell'elenco IPA e ribadiva la ritualità della notifica avvenuta a mezzo pec;
eccepiva nuovamente la tardività dell'opposizione in quanto presentata innanzi al Giudice di Pace oltre il termine di 30 giorni.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza con conseguente rigetto della avversa opposizione.
Ritualmente costituitosi, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito Controparte_3 dal primo Giudice per mancata notifica dei titoli esecutivi, non avendo mai ricevuto gli atti prodromici anche perché il rimanendo contumace, non aveva dato alcuna prova sul punto. CP_2
Seppur ritualmente citato, il rimaneva contumace anche in questo grado di giudizio. CP_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza odierna tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies cpc con note depositate telematicamente ed all'esito il Tribunale decideva la causa con la presente sentenza.
L'appello deve trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, l'appello risulta ammissibile in quanto la sentenza del G.d.P. oggetto di impugnazione pur avendo valore inferiore a 1.100,00 è stata pronunciata secondo diritto in quanto l'art. 6 Dlgs n. 150/11 consente l'appellabilità alle sentenze del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni al C.d.S., disponendo espressamente che in questi casi non si applica l'art. 113 comma 2 c.p.c.
Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 922/2022, ha infatti statuito che la sentenza che definisce l'opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello, non sottoposto alle limitazioni di cui all' art. 339 comma 3 c.p.c., in quanto per espressa disposizione dell'art. 6 comma 10,del Dlgs n. 150 del 2011, non è applicabile l'art.113 comma 2 c.p.c., cosicché non è possibile una pronuncia secondo equità (cfr anche Corte di Cassazione n. 17212/17,Cass.
Ord. n. 26613/18; Cass. Ord. n. 10369/14; Cass. sentenza n. 3902/14). L'art. 6 e l'art. 7 comma 10 d. lgs. n.
150/11 si riferiscono alle ipotesi di opposizioni a verbali di accertamento di violazioni delle norme del
Codice della Strada ovvero ad ordinanze ingiunzioni relative alle medesime violazioni e prevedono una competenza “ratione materiae” del Giudice di Pace, in quanto in queste ipotesi la P.A. esplica il suo potere pubblicistico. In particolare, proprio l'Ordinanza n. 26613/18, avente ad oggetto un'opposizione al preavviso di fermo come nel caso di specie, ribadisce questo principio di carattere generale (in tali termini
Tribunale Castrovillari sentenza n. 168/2025).
Venendo al merito, il Giudice di Pace, oltre ad aver effettivamente rilevato un profilo non prospettato dalla parte opponente, ha comunque errato nel ritenere nulla la notifica dell'atto di ingiunzione prodromico al preavviso di fermo in quanto, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, la non inclusione dell'indirizzo selezionato dal mittente (nella specie, “ ) tra quelli risultanti dai Pubblici Email_1
Registri, non incide di per sé sulla validità della notifica ovvero sull'operatività della presunzione di riferibilità dell'atto al soggetto notificante.
pagina 3 di 5 Invero, ai fini della produzione dell'effetto viziante si richiede quanto meno che il debitore/opponente alleghi il pregiudizio sostanziale subito in conseguenza della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico risultante nel pubblico registro (in tali espressi termini ordinanza Tribunale di Salerno n.
5933/2024 del 21.03.2025 che richiama Cass. n. 19677del 17/07 2024, Cass. n.18461 del 05/07/2024, Cass.
n.15979 del 18/05/2022), circostanza non ricorrente nel caso in esame ove si consideri che il debitore, come sopra anticipato, non aveva in alcun modo contestato la mancata inclusione nel registro ufficiale dell'indirizzo del mittente.
Deve quindi ritenersi che l'ingiunzione di pagamento n. 0107571 del 12.08.2019 è stata ritualmente notificata al e, quindi, il successivo atto di preavviso di fermo, notificato il 02.12.2021, risulta CP_1 legittimo;
a tal proposito appare utile ricordare che, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, “il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”
(Cass. ord. n. 28509/2022). A tal proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nell'affermare che la mancata impugnazione dell'atto prodromico comporta la c.d.
“irretrattabilità del credito” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza n.5265/17: “Nel caso in cui una cartella esattoriale per crediti da infrazione del c.d.s. venga notificata al destinatario e quest'ultimo non la impugni, non può poi pretendere «di recuperare la tutela omessa per la libera scelta della condotta processuale”).
Quindi, con riferimento all'unico motivo di opposizione - ossia all'omessa notifica degli atti presupposti - è emerso che la sottesa ingiunzione di pagamento è stata regolarmente notificata al debitore senza essere impugnata.
Conclusivamente, l'appello va accolto mentre le altre doglianze sollevate da risultano assorbite. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/2014 per il primo grado di giudizio e quelli del DM 147/2022 per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il preavviso di fermo n. 2021/0000211774; Controparte_1
- condanna altresì a rimborsare le spese di lite, che si liquidano, per Controparte_1 Parte_1 il primo grado, in euro 130,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e per il presente grado in euro 64,50 per spese ed euro 230,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza pubblicata ex art. 281sexies cpc.
pagina 4 di 5 Taranto, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il provvedimento con il quale è disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di trattazione;
viste le note depositate dalla sola parte appellante;
Il Giudice letto il contenuto delle note autorizzate;
PQM
pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice – dott.ssa Francesca Perrone –
pagina 1 di 5 RG. 4657/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4657/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TORRICELLA ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
TORRICELLA ALESSANDRO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICCOLIS Controparte_1 C.F._1
VITO ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MICCOLIS VITO ANTONIO
APPELLATO nonché contro
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 217/2022 depositata il Parte_1
29.07.2022 con la quale il Giudice di Pace di San Giorgio Jonico aveva accolto l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 2021/0000211774 proposta dal debitore per mancato Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 424,02 relativo a violazioni del Codice della Strada.
A sostegno dell'impugnazione, lamentava la violazione dell'art. 112 cpc in quanto il Giudice Parte_1 di Pace aveva ritenuto non valida la notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 0107571 del
12.08.2019 (prodromico al preavviso di fermo) poiché eseguita da un indirizzo pec non incluso tra quelli risultanti dai Pubblici Registri nonostante il debitore nulla avesse eccepito sul punto.
pagina 2 di 5 Evidenziava ad ogni modo che l'indirizzo mail “ era ritualmente inserito Email_1 nell'elenco IPA e ribadiva la ritualità della notifica avvenuta a mezzo pec;
eccepiva nuovamente la tardività dell'opposizione in quanto presentata innanzi al Giudice di Pace oltre il termine di 30 giorni.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza con conseguente rigetto della avversa opposizione.
Ritualmente costituitosi, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito Controparte_3 dal primo Giudice per mancata notifica dei titoli esecutivi, non avendo mai ricevuto gli atti prodromici anche perché il rimanendo contumace, non aveva dato alcuna prova sul punto. CP_2
Seppur ritualmente citato, il rimaneva contumace anche in questo grado di giudizio. CP_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza odierna tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies cpc con note depositate telematicamente ed all'esito il Tribunale decideva la causa con la presente sentenza.
L'appello deve trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, l'appello risulta ammissibile in quanto la sentenza del G.d.P. oggetto di impugnazione pur avendo valore inferiore a 1.100,00 è stata pronunciata secondo diritto in quanto l'art. 6 Dlgs n. 150/11 consente l'appellabilità alle sentenze del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni al C.d.S., disponendo espressamente che in questi casi non si applica l'art. 113 comma 2 c.p.c.
Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 922/2022, ha infatti statuito che la sentenza che definisce l'opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello, non sottoposto alle limitazioni di cui all' art. 339 comma 3 c.p.c., in quanto per espressa disposizione dell'art. 6 comma 10,del Dlgs n. 150 del 2011, non è applicabile l'art.113 comma 2 c.p.c., cosicché non è possibile una pronuncia secondo equità (cfr anche Corte di Cassazione n. 17212/17,Cass.
Ord. n. 26613/18; Cass. Ord. n. 10369/14; Cass. sentenza n. 3902/14). L'art. 6 e l'art. 7 comma 10 d. lgs. n.
150/11 si riferiscono alle ipotesi di opposizioni a verbali di accertamento di violazioni delle norme del
Codice della Strada ovvero ad ordinanze ingiunzioni relative alle medesime violazioni e prevedono una competenza “ratione materiae” del Giudice di Pace, in quanto in queste ipotesi la P.A. esplica il suo potere pubblicistico. In particolare, proprio l'Ordinanza n. 26613/18, avente ad oggetto un'opposizione al preavviso di fermo come nel caso di specie, ribadisce questo principio di carattere generale (in tali termini
Tribunale Castrovillari sentenza n. 168/2025).
Venendo al merito, il Giudice di Pace, oltre ad aver effettivamente rilevato un profilo non prospettato dalla parte opponente, ha comunque errato nel ritenere nulla la notifica dell'atto di ingiunzione prodromico al preavviso di fermo in quanto, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, la non inclusione dell'indirizzo selezionato dal mittente (nella specie, “ ) tra quelli risultanti dai Pubblici Email_1
Registri, non incide di per sé sulla validità della notifica ovvero sull'operatività della presunzione di riferibilità dell'atto al soggetto notificante.
pagina 3 di 5 Invero, ai fini della produzione dell'effetto viziante si richiede quanto meno che il debitore/opponente alleghi il pregiudizio sostanziale subito in conseguenza della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico risultante nel pubblico registro (in tali espressi termini ordinanza Tribunale di Salerno n.
5933/2024 del 21.03.2025 che richiama Cass. n. 19677del 17/07 2024, Cass. n.18461 del 05/07/2024, Cass.
n.15979 del 18/05/2022), circostanza non ricorrente nel caso in esame ove si consideri che il debitore, come sopra anticipato, non aveva in alcun modo contestato la mancata inclusione nel registro ufficiale dell'indirizzo del mittente.
Deve quindi ritenersi che l'ingiunzione di pagamento n. 0107571 del 12.08.2019 è stata ritualmente notificata al e, quindi, il successivo atto di preavviso di fermo, notificato il 02.12.2021, risulta CP_1 legittimo;
a tal proposito appare utile ricordare che, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, “il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”
(Cass. ord. n. 28509/2022). A tal proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nell'affermare che la mancata impugnazione dell'atto prodromico comporta la c.d.
“irretrattabilità del credito” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza n.5265/17: “Nel caso in cui una cartella esattoriale per crediti da infrazione del c.d.s. venga notificata al destinatario e quest'ultimo non la impugni, non può poi pretendere «di recuperare la tutela omessa per la libera scelta della condotta processuale”).
Quindi, con riferimento all'unico motivo di opposizione - ossia all'omessa notifica degli atti presupposti - è emerso che la sottesa ingiunzione di pagamento è stata regolarmente notificata al debitore senza essere impugnata.
Conclusivamente, l'appello va accolto mentre le altre doglianze sollevate da risultano assorbite. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/2014 per il primo grado di giudizio e quelli del DM 147/2022 per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il preavviso di fermo n. 2021/0000211774; Controparte_1
- condanna altresì a rimborsare le spese di lite, che si liquidano, per Controparte_1 Parte_1 il primo grado, in euro 130,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e per il presente grado in euro 64,50 per spese ed euro 230,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza pubblicata ex art. 281sexies cpc.
pagina 4 di 5 Taranto, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5