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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 91/2023 R.G avente ad oggetto delibazione di sentenza ecclesiastica;
TRA
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Grieco in forza di procura allegata al ricorso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
RICORRENTE
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
a) dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Abruzzese Molisano in data 10.11.2022 cosi come ratificata in data dal medesimo in data 03.02.2023;
1 b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spinete di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Per il Procuratore generale: parere favorevole alla declaratoria di esecutività non ravvisandosi motivi e/o condizioni ostative al riconoscimento ai sensi dell'art. 8 della legge 121/85.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato il 7.3.2023, a chiesto di dichiarare l'efficacia Parte_1 civile della sentenza pronunciata il 10.11.2022 dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano abruzzese-molisano, munita di decreto esecutorio n. 190/23 del 2.2.2023 e trascritta nei registri parrocchiali ex can. 1679 c.j.c., con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto tra la d in Spinete il 27.5.2017; ha Pt_1 Controparte_1 conseguentemente chiesto di ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Spinete di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
, destinatario di rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_1 dell'udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del consigliere istruttore del 30.9.2023, con cui è stata altresì disposta l'acquisizione, a cura di parte ricorrente, del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica relativo alla sentenza di cui si chiede la delibazione, nonché di certificazione del Tribunale civile di Campobasso relativa alla non pendenza di controversie tra le stesse parti, aventi il medesimo oggetto della pronuncia ecclesiastica (nullità dello stesso matrimonio oggetto di causa).
Con successiva ordinanza del 27.6.2024, preso atto del mancato deposito del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, parte ricorrente è stata nuovamente invitata al relativo deposito.
A seguito di richiesta di differimento dell'udienza decisoria, formulata dal ricorrente allo scopo di consentirgli il deposito del decreto indicato, con ordinanza del 15.11.20204 la decisione è stata riservata al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Al presente procedimento si applicano le disposizioni dell'accordo siglato a Roma il
18.2.1984, modificativo del concordato con la Santa Sede dell'11.2.1929, con relativo protocollo addizionale, entrambi ratificati con legge 25.3.1985, n. 121.
L'articolo 8, comma 2, dell'accordo modificativo del concordato del 1929 dispone che il procedimento di delibazione può essere iniziato su iniziativa di una o entrambe le parti;
nel primo caso il rito applicabile è quello ordinario di cognizione (Cass., n. 13363/2007;
Cass., n. 8028/2020) e il procedimento viene introdotto con citazione (Cass., n.
15125/2000).
2 Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso, modalità ammessa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 226/2013), a condizione che “risultino rispettate tutte le regole del procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa”.
Ciò è avvenuto nel caso in esame, avendo la ricorrente ottemperato a quanto prescritto dal Presidente del collegio con provvedimento del 7.3.2023 e, quindi, provveduto a notificare entro il termine fissato non solo il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ma anche l'atto di avvertimento di cui all'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c.
Non trova applicazione il rito semplificato di cognizione, in quanto sulla disposizione di cui all'art. 30 d. lgs. n. 150/11 prevale la normativa speciale dell'accordo modificativo del
18.2.1984 e del relativo protocollo addizionale.
Il richiamo, contenuto nell'art. 4 lett. b) del protocollo addizionale, agli art. 796 e 797
c.p.c. comporta l'applicazione delle richiamate disposizioni, nonostante la loro abrogazione disposta dall'art. 73 della legge n. 218/1995 “poiché tale abrogazione, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, non è idonea a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del
Concordato NS (firmato a Roma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la legge
25 marzo 1985, n. 121), disposizioni le quali … risultano connotate, in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 Cost. (che implica la resistenza all'abrogazione di norme pattizie, perciò suscettibili di modifica, in difetto di accordo delle parti contraenti, solo con leggi costituzionali), da una vera e propria ultrattività” (Cass., n. 24990 del 10.12.2010).
2. Fatte queste premesse, sussiste la competenza di questa corte d'appello, sia funzionale ex art. 8 n. 2 della legge n. 121/85, che territoriale, in quanto il matrimonio è stato celebrato e trascritto in Spinete, comune compreso nel distretto giudiziario di
Campobasso; la competenza territoriale in siffatta materia si determina, infatti, “con riferimento alla circoscrizione del tribunale cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 legge 27 maggio 1929 n. 847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 n. 1 della legge 25 marzo 1985 n. 121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass., n. 2734/1995).
3. Ricorrono le condizioni prescritte dall'art. 8, n. 2 legge n. 121/85 e dall'art. 797 c.p.c. per la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica in esame.
3.1. Il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità, trattandosi di matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico e successivamente trascritto agli effetti civili.
3.2. È stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
a tal proposito va evidenziato che, come emerge dalla lettura della sentenza canonica, , pur non Controparte_1
3 essendosi avvalso di difesa e rappresentanza nel giudizio, è stato ascoltato sui fatti rilevanti e le sue dichiarazioni sono state vagliate e utilizzate per la decisione.
3.3. Nel procedimento davanti al tribunale ecclesiastico la sentenza deve considerarsi passata in giudicato per essere divenuta esecutiva secondo il diritto canonico, come attestato dal decreto del Tribunale della segnatura apostolica pronunciato il 1°.7.2024.
Come già anticipato con ordinanza del 29.3.2024, il passaggio in giudicato delle sentenze dei tribunali ecclesiastici (condizione necessaria per la pronuncia di efficacia ai sensi dell'art. 797 n. 4 c.p.c.) consegue alla circostanza che esse siano munite del decreto di esecutività del Tribunale della segnatura apostolica (v. Cass., n 24682/2013), non potendo considerarsi ad esso equipollente il “decreto esecutorio” pronunciato dallo stesso Tribunale ecclesiastico interdiocesano abruzzese – molisano, che si limita ad attestare la non proposizione di impugnazione né dalle parti né dal Difensore del vincolo.
Non preclude l'esame della domanda di delibazione la circostanza che il decreto di esecutività sia stato pronunciato dal superiore organo di controllo nel corso del giudizio di delibazione, venendo in considerazione non già un presupposto processuale ma condizione dell'azione, con la conseguenza che è sufficiente la sua esistenza nel momento in cui la causa viene decisa (Cass., n. 814/2009).
3.4. Al momento dell'instaurazione del presente giudizio non pendeva un procedimento avente il medesimo oggetto e tra le stesse parti, in riferimento a quanto previsto dall'art. 64 lett. f) l. n. 218/1995, reputandosi, a tal fine, sufficiente la certificazione prodotta del
Tribunale di Campobasso del 10.11.2023; peraltro l'eventuale instaurazione di giudizi di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, comunque non dedotti dagli istanti, non sarebbe rilevante quale causa ostativa alla delibazione, avendo gli stessi un oggetto diverso rispetto a quello della sentenza ecclesiastica (Cass., n.
12989/2012: “la sentenza di divorzio ha "causa petendi" e "petitum" diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio-rapporto e non l'atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi”).
3.5. La pronuncia ecclesiastica non contiene disposizioni contrarie in termini assoluti all'ordine pubblico interno italiano (v. Cass. SU, n. 19809/2008, secondo cui in considerazione del favore particolare al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche riconosciuto dallo Stato italiano con il Protocollo addizionale del 18.2,1984, modificativo del concordato, per esse “la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale”).
4 3.5.1. In primo luogo, la convivenza tra i coniugi non si è protratta per almeno un triennio: la ricorrente ha dedotto di aver posto fine alla convivenza con il convenuto il 20.8.2017, quindi a distanza di circa tre mesi dalla celebrazione del matrimonio (27.5.2017) e la circostanza è stata confermata dal e dai testimoni ascoltati in sede ecclesiastica, CP_1 che hanno tutti fatto riferimento a pochi mesi di convivenza.
Da tale dato di fatto discende la mancanza di ostacoli alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità ecclesiastica, anche se dichiarata per vizi genetici del matrimonio – atto non presidiati da nullità nell'ordinamento italiano.
L'interpretazione più recente della Suprema corte (Cass., n. 28307/2023; Cass., n.
149/2023; Cass., n. 17910/2022), infatti, interpreta restrittivamente i principi enucleati dalle Sezioni Unite nel 2014 (nn. 16379 e 16380), secondo cui alla favorevole delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio osta, quale limite di
“ordine pubblico italiano”, la convivenza delle parti come coniugi protrattasi per almeno un triennio – limitandoli ai casi di nullità matrimoniale tipici unicamente del diritto canonico, ma non anche del diritto italiano.
3.5.2. Ciò posto, sulla base degli accertamenti istruttori espletati da tribunale ecclesiastico, come risultanti dalla sentenza (il cui riesame è precluso in questa sede dal
Protocollo addizionale che, in riferimento all'art. 8, n. 2 dell'Accordo, nel punto 4, lett. b),
n. 3, precisa che “…ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto…che in ogni caso non si procederà al riesame del merito": v. Cass., n. 24967/2013; Cass., n. 2467/2008), la nullità del matrimonio è stata dichiarata per “grave difetto di discrezione di giudizio, circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali, nella donna attrice (can. 1095, n. 2 c.j.c.)”.
Posto che per il diritto canonico il grave difetto di discrezione di giudizio deve riguardare i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (art. 1095 n.
2 c.j.c.), esso viene in rilievo quando il soggetto non sia dotato di un uso di ragione sufficiente che gli consenta di rendersi conto pienamente dei diritti e i doveri matrimoniali.
Tale condizione non necessariamente corrisponde all'incapacità naturale di cui all'art. 120 c.c. (secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio), per la quale rileva unicamente la menomazione patologica della sfera intellettiva e volitiva
(le cause di natura psichica sono rilevanti nell'ordinamento canonico in base al n. 3 dell'art. 1095 c.j.c., non applicato nella sentenza ecclesiastica di cui si discute).
Nel caso in esame l'accertamento del difetto di discrezione da parte del giudice ecclesiastico è avvenuto anche per mezzo di una perizia, da cui risulta che la nel Pt_2 momento in cui ha contratto matrimonio risultava immatura affettivamente e divisa in sé stessa, in quanto viveva in una condizione di distonia, di disarmonia relazionale …
5 all'epoca della celebrazione del matrimonio il tratto relativo all'immaturità affettiva era marcato, tale da sconcertare la capacità di esprimere liberamente e coscientemente il consenso matrimoniale”.
È evidente, quindi, che la nullità matrimoniale è stata pronunciata non per deficit psichico, ma per una condizione di immaturità, quindi per un vizio del matrimonio – atto tipico esclusivamente dell'ordinamento canonico, che, tuttavia, non contrasta in modo assoluto con l'”ordine pubblico italiano”, in presenza di una convivenza di pochi mesi, peraltro neppure eccepita dal convenuto, rimasto contumace (sulla compatibilità con l'ordine pubblico interno del deficit di discrezione di giudizio sul valore del matrimonio – sacramento, che se l'altra parte non ne era consapevole, v. Cass., n. 8857/2012).
4. Alla dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica in esame consegue l'ordine di annotazione nei registri dello stato civile, nei quali il matrimonio è stato trascritto.
5. La contumacia del convenuto deve essere valutata come non opposizione alla domanda di delibazione, anche alla luce di analoga condotta processuale tenuta dinanzi al tribunale ecclesiastico;
va pertanto disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_3
• dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva emessa dal
Tribunale ecclesiastico regionale abruzzese – molisano il 10.11.2022, resa esecutiva dal Supremo tribunale della segnatura apostolica con decreto del
1°.7.2024, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto da ed in Spinete il 27.5.2017, Parte_3 Controparte_1 matrimonio trascritto nei registri di stato civile di detto comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2017);
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Spinete di procedere alle conseguenziali annotazioni;
• dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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