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Sentenza 14 ottobre 2021
Sentenza 14 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2021, n. 37468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37468 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI nei confronti di: ME AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
1 1—ette entite le conclusioni del PG PERLA LORI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato DI TERLIZZI DOMENICO si riporta ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37468 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 31/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 ottobre 2020 il Tribunale di Bari, in funzione di riesame, adito ex artt. 322 cod. proc. pen. annullava il decreto di sequestro preventivo, emesso ai sensi degli artt. 321, comma 1 e 2, cod. proc. pen., 640-quater e 322-ter, cod. pen., dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari il 7 agosto 2020, tra gli altri, nei confronti di VA PA, indagato del delitto di cui agli artt. 81, 110, 640-bis, cod. pen. (capo 2 dell'incolpazione provvisoria), nella qualità di proprietario dei terreni sui quali venivano realizzati gli impianti fotovoltaici denominati William 1, William 2, Joan 1 e Joan 2 delle società William s.r.I., Joan e Roy, nonché socio della William s.r.l. dal 9 aprile 2012 al 3,33%. 1.1. Con il provvedimento impugnato, del 26 ottobre 2020, il medesimo Tribunale, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta da IA IM, quale terza interessata, annullava il sequestro preventivo disposto il 7 agosto 2020 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, sia impeditivo che finalizzato alla confisca, diretta e/o per equivalente, relativo ad un conto corrente, intestato all'interessata, acceso sulla Banca di credito cooperativo di Santeramo in Colle SCR, con delega ad operare del coniuge VA PA. Tanto, considerato il contenuto del proprio provvedimento del 22 ottobre 2020 (che veniva integralmente richiamato nell'ordinanza censurata), indicato sopra e ritenendo, per effetto dell'annullamento del sequestro disposto a carico del coniuge, essere venuto meno il presupposto per mantenere il sequestro del conto corrente intestato alla predetta IM, acceso presso la Banca di credito cooperativo di Santeramo in Colle, su cui il PA aveva delega ad operare. 2. Il Giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del medesimo procedimento ha disposto, nei confronti di una pluralità di indagati, persone fisiche e persone giuridiche: 1) il sequestro preventivo, ai fini di confisca, in forma diretta e/o per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 39.730.230,68, quale 2 profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., oggetto dell'imputazione provvisoria contestata nel capo n. 2); 2) il sequestro preventivo innpeditivo di una serie di impianti fotovoltaici in quanto "tuttora regolarmente in funzione e, dunque, idonei a generare elargizioni non dovute da parte del G. S. E., aggravando le conseguenze del reato". Secondo l'ipotesi accusatoria, in tre contrade del comune di Gravina in GL (San CE, San CO e Masseria San Canio) sono stati realizzati dieci parchi fotovoltaici, tra essi variamente integrati, in modo da costituire un unico, imponente insediamento industriale, riconducibile a due unitari, quantunque distinti, centri di interesse giuridico ed economico (gruppo Telmo, con sede a Bergamo, gruppo Ghella, con sede a Roma). Le singole unità produttive, che, complessivamente considerate, costituiscono il suddetto insediamento, sarebbero state fittiziamente suddivise in più micro-impianti contigui, ciascuno di potenza di poco inferiore a un megawatt, allo scopo di eludere il complesso iter previsto per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale (A.U.R), di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 387 del 2003, avvalendosi, per ognuna delle menzionate unità, della Denuncia di Inizio Attività (da ora in poi D.I.A.), titolo edilizio abilitativo semplificato previsto dalla normativa regionale all'epoca vigente, per la realizzazione di impianti di potenza nominale inferiore alla soglia di un megawatt, i cui tempi di rilascio (contenuti in sessanta giorni) erano di gran lunga inferiori a quelli, pari a circa tre anni, necessari a ottenere l'A.U.R. La semplificazione procedurale "era funzionale alla velocizzazione delle procedure al fine di rispettare i termini entro cui, secondo la normativa vigente, gli impianti di produzione di energie rinnovabili avrebbero dovuto essere realizzati per potere beneficiare del contributo incentivante per rientrare nel cd. Secondo Conto Energia" (decreto interministeriale del 19 febbraio 2007) "che prevedeva contributi di importo maggiore rispetto ai successivi di importo progressivamente decrescente", a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto produttivo, materialmente erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (da ora in poi G.S.E.), ente pubblico completamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3 Come afferma il giudice per le indagini preliminari nella motivazione del titolo cautelare, tale risultato era stato raggiunto attraverso il rilascio, da parte di compiacenti pubblici ufficiali dell'Ufficio Tecnico del comune di Gravina di GL, delle attestazioni analiticamente indicate nel capo A) della rubrica, in ordine alla idoneità delle D.I.A. predette a costituire titolo valido ed efficace per la realizzazione degli impianti in esame, da ritenersi, ideologicamente false", ai sensi degli artt. 479, 476, comma 2, cod. pen., in quanto volte a rappresentare una realtà diversa dal vero, vale a dire che i singoli campi fotovoltaici fossero delle unità produttive autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di un megawatt, laddove si trattava, invece, di impianti reciprocamente integrati, la cui potenzialità produttiva aggregata era di gran lunga superiore a tale soglia, per la cui realizzazione, dunque, sulla base della normativa vigente, sarebbe stato necessario il rilascio dell'A.U.R. e non di una semplice D.I.A. In tal modo, secondo la ricostruzione accusatoria, le società titolari dei suddetti parchi fotovoltaici avrebbero goduto di contributi pubblici, sotto forma di "incentivi" previsti dal citato decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, erogati dal G.S.E. per un importo complessivo pari a euro 39.730.230,68, in realtà non dovuti, trattandosi di impianti realizzati sulla base di un titolo abilitativo, la D.I.A, difforme da quello, l'A.U.R, che la normativa di settore imponeva in relazione alle reali dimensioni degli impianti stessi. Ciò giustificava anche la contestazione del reato di cui agli artt. 110, 640-bis, cod. pen. 3. Il Tribunale del riesame di Bari, investito dell'impugnativa riguardante il titolo cautelare in premessa indicato, disattendeva l'assunto accusatorio, ritenendo l'insussistenza del FU commissi delicti per entrambe le ipotesi di reato oggetto della contestazione provvisoria. 3.1. Con particolare riferimento alla contestazione di falsità ideologica, ex artt. 479, 476, comma 2, cod. pen., osserva il giudice dell'impugnazione cautelare che, come si evince dalla lettura del relativo capo d'incolpazione provvisoria, quattro sono gli atti di cui si assume la falsità: 4 - le attestazioni n. 20391, n. 20392 e n. 20393, datate 29 giugno 2011, nella parte in cui esse affermano che la D.I.A. costituisce titolo idoneo alla realizzazione degli impianti fotovoltaici;
- l'atto n. 35786 del 17 dicembre 2008, a firma dell'indagata, ing. Angela Varvara, funzionario dell'U.T.C. del comune di Gravina di GL, con il quale si attestava, falsamente secondo l'accusa, l'avvenuta decorrenza del termine per il relativo perfezionamento, con riferimento a due D.I.A., recanti la data del 9 luglio 2008. Ciò posto, rileva il Tribunale, al fine di escludere il FU del delitto di cui si discute, come, quando "un pubblico ufficiale dichiari che una D.I.A. costituisce titolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, non attesti un fatto avvenuto in sua presenza, né documenti alcunché, ma operi una valutazione circa la sussistenza in punto di diritto dei requisiti onde procedere alla realizzazione dell'opera. Tale valutazione può essere in sé giusta o sbagliata, in tale ultimo caso potendo integrare (ove ne sussistano gli elementi costitutivi) un reato contro la pubblica amministrazione, ma non già falsa nei termini previsti dall'art. 476 cod. pen. A sostegno della sua tesi, il Tribunale richiama una serie di princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cd. falso valutativo, a partire dall'affermazione secondo cui non è configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico, con riferimento al contenuto valutativo di un documento che contenga un giudizio di conformità alla normativa di settore, formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa (Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018, Rv. 272457). Se è vero, pertanto, che è configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, è altrettanto vero che appare ormai consolidato, nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo secondo cui, in tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto;
diversamente, se 5 l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (ex plurimis, Sez. F, n. 39843 del 04/08/2015, Rv. 264364) In applicazione di tali princìpi, dunque, il Tribunale ha evidenziato che l'ipotizzata falsità non riguarda gli elementi di fatto, quali, ad esempio, l'esatta localizzazione degli impianti fotovoltaici, la loro ampiezza, la loro potenza o altre caratteristiche tecniche, concernendo, piuttosto, "la necessità di valutare ciascun impianto in correlazione con gli altri, sì da ritenerli parte di un unico grande impianto che, come tale, avrebbe dovuto essere assentito con un'autorizzazione unica regionale. Il che equivale ad una valutazione, in ordine ai presupposti giuridici del provvedimento autorizzatorio che il pubblico ufficiale (ingegnere Angela Varvara) riteneva sufficiente nel caso di specie", vale a dire la D.I.A. Orbene, nel caso in esame, ribadiva il giudice dell'impugnazione cautelare, viene in rilievo proprio "una valutazione correlata alla mera interpretazione della normativa di settore, svincolata da qualsiasi riferimento ad elementi fattuali integranti il presupposto dell'atto", priva, pertanto, "di quella funzione informativa in forza della quale l'enunciato può essere predicato di falsità. Un siffatto enunciato può, ricorrendo i requisiti di legge, integrare un reato contro la pubblica amministrazione, ma non un reato contro la fede pubblica". Rilevava, inoltre, il Tribunale con funzione di riesame, che non risultava nemmeno accertata la riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici ad un unico impianto, profilo sul quale la motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso si sofferma in particolare nelle pagine dedicate all'indicato delitto di truffa aggravata. Esclusa la falsità delle attestazioni relative alla ritenuta idoneità della D.I.A. quale titolo autorizzativo, per il Tribunale analoghe considerazioni valgono per l'atto imputabile alla funzionaria dell'U.T.C., attestante, secondo la contestazione falsamente, l'avvenuta decorrenza del termine per il 6 perfezionamento di due D.I.A. del 9 luglio 2008 (presentate, rispettivamente, dalle società "I IR srl" e "Gravina Power srl"). "Il riconoscimento delle gravi, precise e concordanti inadempienze che avrebbero dovuto farle ritenere inefficaci ab origine", evidenziava, infatti, il giudice dell'impugnazione cautelare, "rientra, nuovamente, in quell'ambito valutativo che non integra né una descrizione, né una ricognizione, ma che potrebbe" integrare, "riconoscendone i requisiti, il reato di abuso di ufficio". 3.2. In ordine al delitto ex artt. 110, 640-bis cod. pen., di cui al capo n. 2) dell'incolpazione provvisoria, il Tribunale del riesame ha escluso la configurabilità del FU commissi delicti attraverso un percorso motivazionale, che si articola attraverso le seguenti fasi: 1) alla luce delle considerazioni già rappresentate in tema di falsità ideologica, non può ritenersi falsa la documentazione che ha indotto in errore il G.S.E. nell'erogazione degli incentivi pubblici;
2) il fulcro su cui si fonda l'ipotesi accusatoria, secondo cui, come si è detto, sarebbe stato realizzato un frazionamento simulato di un unico insediamento industriale in dieci parchi fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore alla soglia di un megawatt, non corrisponde al vero, in quanto i suddetti parchi non sono contigui, né vicini e non sono frutto di un'unica iniziativa imprenditoriale, in qualsiasi modo riconducibile a un unitario centro di interesse giuridico economico, anche perché gli stessi sono stati progettati e realizzati in tempi diversi, per cui, anche da un punto di vista tecnico e funzionale, appaiono del tutto autonomi l'uno dall'altro; 3) tale conclusione veniva ribadita, attraverso l'esame della documentazione acquisita e della normativa di settore, nazionale e locale, vigente all'epoca della loro realizzazione, anche con riferimento a ciascun gruppo di impianti ubicati nelle singole contrade;
4) il titolo edilizio presentato (D.I.A) non era idoneo a trarre in errore il G.S.E., non avendo quest'ultimo il potere di sindacarne la legittimità, in quanto, da un lato, l'art. 11, d.m. 19 febbraio 2007, disciplinante l'accesso al Secondo conto energia, prevedeva la decadenza dalla tariffa incentivante solo a seguito di false dichiarazioni inerenti una serie di disposizioni del medesimo decreto, tra le quali non era ricompresa la legittimità dei titoli edilizi, dall'altro, il controllo di legittimità dei titoli amministrativi non era di spettanza del 7 G.S.E., ma delle Amministrazioni competenti al rilascio, che, nel caso in esame, ne hanno accertato la regolarità (principio affermato, proprio con riferimento alle competenze del G.S.E., dal Consiglio di Stato nella sentenza della IV Sezione, n. 2859 del 14 maggio 2018), sicché diventa impossibile l'induzione in errore, rilevante ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., quando l'errore cade, come nel caso in esame, su un elemento, quale il titolo edilizio abilitativo, estraneo al potere di valutazione spettante al G.S.E. al fine della erogazione degli incentivi pubblici. Il Tribunale con funzione di riesame, infine, rilevava anche come l'ipotesi accusatoria non trovasse conferma negli atti di indagine anche in relazione al profilo del dolo generico richiesto per l'integrazione della fattispecie incriminatrice. Ciò in ragione: 1) della circostanza che il concorso di tutti gli indagati, i quali, nella prospettazione accusatoria a partire dal 2007 avrebbero concordato unitamente di porre in essere una "mega truffa" ai danni del G.S.E., mal si concilia con il proliferare della legislazione e delle circolari degli anni a seguire e con gli interventi della Corte Costituzionale, il cui contenuto i prevenuti non potevano ex ante conoscere;
2) del fatto che al momento della presentazione della maggior parte delle D.I.A., gli indagati non potevano sapere né che gli incentivi del Terzo Conto Energia, di cui al d.m. 6 agosto 2010, sarebbero stati inferiori a quelli indicati dal Secondo Conto Energia, né che l'applicazione di quest'ultimo sarebbe stata prorogata al punto di consentire di usufruirne;
3) dell'assenza di significativi contatti tra gli indagati, confermata dagli esiti negativi delle disposte intercettazioni telefoniche;
4) della disciplina, contenuta nel Secondo Conto Energia, che prevedeva un'unica tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici non integrati di potenza superiore a venti Kw, sicché, ove anche la richiesta di incentivi fosse stata presentata per un unico impianto da circa dieci Mw, invece che per dieci di potenza di poco inferiore ad un Mw, l'importo degli incentivi non sarebbe diminuito;
5) del fatto che, a partire dal settembre del 2007, vi sarebbe stato ampio margine di tempo per iniziare e concludere la procedura per il rilascio della A.U.R. entro il termine utile del 31 dicembre 2010 per connettere tutti gli impianti e che, comunque, il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione 8 ha natura perentoria, la cui inosservanza, pertanto, determina la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subìti dal proponente;
6) della circostanza che deve considerarsi meramente ipotetica e non suffragata da alcun riscontro fattuale l'affermazione secondo cui la procedura per il rilascio della A.U.R. avrebbe potuto presentare maggiori ostacoli. 4. Avverso l'ordinanza del Tribunale di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, lamentando i medesimi vizi prospettati rispetto al disposto annullamento del sequestro a carico del coniuge della terza interessata, VA PA, denunciando violazione di legge penale ed erronea applicazione degli artt. 479, 476, comma 2, 640-bis, cod. pen. 4.1. Con particolare riferimento alla fattispecie di falsità ideologica di cui si discute, il ricorrente, dopo avere ripercorso gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, per ricavarne princìpi di diritto in larga parte coincidenti con quelli richiamati nell'ordinanza oggetto di ricorso, perché desunti dai medesimi arresti della Suprema Corte, contesta l'applicazione che di tali princìpi è stata operata dal Tribunale nel caso concreto. Ad avviso del pubblico ministero, infatti, la falsa attestazione compiuta dai funzionari pubblici, negli atti oggetto dell'imputazione provvisoria lungi dall'essere il frutto di una semplice interpretazione dei presupposti giuridici dei provvedimenti abilitativi cui gli stessi si riferivano, si configura come un'attestazione falsa, perché fondata sulla rappresentazione di una situazione non corrispondente al vero, in quanto inficiata da una documentazione progettuale (tecnica, urbanistica, societaria) e da una situazione di fatto non aderente alla realtà, artatamente rappresentata e fatta propria dai funzionari pubblici, nelle attestazioni di idoneità richiamate nell'imputazione provvisoria, regolarmente trasmesse e protocollate in entrata dal G.S.E.; preordinata, in altri termini, a simulare che i singoli campi fotovoltaici oggetto di D.I.A. fossero delle entità produttive, tra loro autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di un MW, ciascuna appartenente a distinti proprietari e/o gestori, con autonomi punti di connessione alla rete 9 elettrica nazionale, su terreni non oggetto di lottizzazione nel biennio precedente. In questa prospettiva il ricorrente ribadisce come l'attestazione effettuata dai pubblici ufficiali indagati attenesse proprio alle situazioni fattuali rappresentate nelle DD.II.AA. dai soggetti a vario titolo interessati alla realizzazione degli impianti, fondate su elementi di fatto artificiosamente alterati o sottaciuti (come la reale potenza produttiva;
la riconducibilità a uno o a due comuni centri di interesse;
l'autonomia strutturale ed elettrica degli impianti), che i pubblici funzionari avevano fatto proprie riversandole nelle attestazioni false a propria firma circa l'idoneità delle suddette DD.II.AA. quali atti abilitativi legittimanti la tipologia e la dimensione di ciascun impianto. 4.2. In relazione alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. il pubblico ministero opera innanzitutto un'ampia disamina della normativa di settore, nazionale e locale, vigente all'epoca dei fatti oggetto del procedimento penale di cui si discute, degli interventi della Corte Costituzionale in materia, della elaborazione giurisprudenziale operata dalla Corte di Cassazione, in sede di interpretazione del precetto penale, per poi concentrarsi sul meccanismo noto come Conto Energia, in base al quale sono state introdotte tariffe incentivanti della durata ventennale per la produzione di energia elettrica. Per incentivo, specifica il ricorrente, si deve intendere l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta, idonea ad assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, corrisposta al produttore dal G.S.E., società per azioni integralmente controllata dal M.E.F., in riferimento alla produzione netta di energia elettrica immessa in rete. Il suddetto meccanismo, in vigore dal luglio 2005 al luglio 2013, anno in cui sono terminati gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, prevedeva che gli impianti venissero effettivamente realizzati, messi in esercizio ovvero collegati alla rete, pronti per immettere energia elettrica nella rete di distribuzione e di trasmissione nazionale, dopodiché i soggetti, a seconda delle procedure che le leggi specificavano in dettaglio, potevano avanzare richiesta di riconoscimento di incentivi al G.S.E., presentando una serie di documenti attraverso i quali, tramite una prima istruttoria, l'ente verificava 10 che l'impianto fosse accessibile all'incentivo; tra questi documenti ve ne erano alcuni relativi ai dati tecnici dell'impianto e altri di natura amministrativa, nei quali era ricompreso il titolo abilitativo conseguito per la realizzazione dell'impianto. Il procedimento attivato presso il G.S.E. era destinato a concludersi con un provvedimento di ammissione agli incentivi ovvero, in alternativa, con un provvedimento di rigetto della relativa richiesta, nel caso in cui fossero stati riscontrati motivi ostativi all'accoglimento, tra i quali, ad avviso del ricorrente, rientrava il titolo autorizzativo conseguito per la realizzazione dell'impianto. Non può, pertanto, essere condivisa, rileva il pubblico ministero, l'affermazione del Tribunale secondo cui il G.S.E. non aveva il potere di sindacare la legittimità del titolo edilizio presentato, in quanto l'incongruenza tra titolo abilitativo conseguito e potenza dell'impianto realizzato, nell'ambito dei parametri dimensionali, che, secondo la normativa vigente, determinavano la necessità della D.I.A. o della A.U.R., rientrava pacificamente tra i requisiti oggetto di istruttoria da parte del G.S.E. Quest'ultimo, infatti, in qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell'artt. 11 del d.m. 19 febbraio 2007, aveva il potere/dovere di procedere al controllo di quanto dichiarato dai soggetti responsabili, anche mediante verifiche sugli impianti, come confermato dall'art. 11 del d.m. 31 gennaio 2014, che ha imposto al G.S.E. di disporre il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1, che comprende, per l'appunto, l'inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione dell'impianto. Rileva, infine, il ricorrente che la trasmissione delle DD.II.AA., quale titolo inidoneo alla realizzazione di parchi fotovoltaici di potenza ben superiore a un MW, è servita a ottenere in tempi rapidi gli incentivi erogati dal G.S.E., così da competere con gli altri imprenditori del settore, pur non avendo i richiedenti alcuna legittimazione alla relativa percezione, in assenza della corrispondenza tra impianto realizzato e titolo edilizio impiegato. L'obiettivo avuto di mira dagli indagati era, dunque, quello di rientrare nel cd. Secondo Conto Energia, evitando che terminassero gli incentivi da 11 esso previsti, provenienti da una dotazione massima di incentivi erogabili, che si sarebbero esauriti, una volta raggiunto il limite dei 1200 MW, come espressamente indicato dal d.nn. 19 febbraio 2007. 5. La Difesa ha fatto pervenire memoria in data 13 maggio 2021, a mezzo p.e.c., con la quale si illustrano plurime deduzioni. 5.1. Si evidenzia, con riferimento al capo 1, l'inammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero perché non specifica rispetto al contenuto dell'ordinanza del Tribunale, indicando a folli 3 e sgg. i plurimi argomenti, spesi nel provvedimento di annullamento del titolo cautelare, nei confronti dei quali il pubblico ministero non avrebbe specificamente rivolto censure. Si sottolinea che, rispetto agli indicati argomenti, il ricorso si confronta soltanto con due dei punti trattati dall'ordinanza del Tribunale, trascurando, in particolare, la questione relativa all'acclarata distanza fisica tra gli impianti che ne esclude la contiguità e l'unicità. Si ribadisce che, nella specie, le DD.II.AA. rappresentavano titolo idoneo alla realizzazione degli impianti, considerato che questi non erano tra loro contigui, né prossimi, né facenti capo ad un unico centro di interesse, tutti punti non attinti dal ricorso della parte pubblica e, dunque, per la Difesa coperti da giudicato cautelare. 5.2. Con la seconda deduzione si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza, in relazione al capo 1. L'ordinanza del Tribunale del riesame non presenta motivazione né apparente né inesistente e l'impugnazione dei pubblici ministeri in sostanza, censura un vizio di motivazione inammissibile, in quanto è ammessa impugnazione ex art. 325 cod. proc. pen. solo per violazione di legge. 5.3. Sotto altro profilo si sottolinea che il sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen., riguardava solo il profitto derivante dal reato di truffa di cui al capo 2 dell'incolpazione provvisoria. Il riferimento al reato di cui agli artt. 479 e 476 cod. pen., secondo la Difesa, sarebbe trattato nella fase cautelare, soltanto per confermare la competenza territoriale del Tribunale di Bari, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione del pubblico ministero quanto al capo 1. 12 ( In ogni caso, si deduce la genericità ed erroneità dell'assunto del pubblico ministero sul capo 1, in quanto il ricorso non si confronta con gli elementi di fatto sottostanti ai provvedimenti adottati e non tiene conto che la normativa è ancorata a criteri tecnici predeterminati. In sostanza, si sostiene che le valutazioni di conformità alle prescrizioni di norme di settore esprimevano una mera valutazione giuridica al più opinabile ma non falsa. Si richiama ordinanza di questa sezione Quinta penale con la quale è stato rimesso il contrasto interpretativo, relativo al falso cd. valutativo (sez. 5, n. 8/03/2019) alle Sezioni unite, restituita alla sezione medesima con provvedimento del Presidente aggiunto. 5.4. In relazione al capo 2, si evidenza la genericità del ricorso rispetto alle plurime argomentazioni spese nel provvedimento di annullamento del Tribunale del riesame, indicando peraltro che il ricorso della parte pubblica propone una lettura alternativa rispetto a quella contenuta nell'ordinanza censurata. Si richiama provvedimento del Consiglio di Stato che esclude che il G.E.S. abbia poteri accertativi , operando tale organo un controllo soltanto formale della sussistenza del titolo abilitativo non la sua legittimità . Si sottolinea, poi, che il ricorso non si confronta con le argomentazioni relative alla scansione temporale del procedimento diretto al rilascio di A.U.R., né con la circostanza riportata nell'ordinanza, dell'equiparazione delle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia, per tutti gli impianti di qualsiasi potenza (superiore ai 20 KW o inferiore, come quelli di specie). 6. Il Procuratore generale ha concluso, all'odierna udienza, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6.1. Il difensore, Avv. D. Di Terlizzi, ha chiesto la trattazione orale in data 30 aprile 2021 e, all'esito della discussione, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso riportandosi alla memoria difensiva depositata il 19 maggio 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. 13 1.Va preliminarmente, rilevato che, in data 28 maggio 2021, questa sezione Quinta penale, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero proposto avverso l'annullamento del Tribunale del riesame della misura cautelare reale disposta nei confronti del coniuge della ricorrente, VA PA, per i reati di cui al capo 2 dell'incolpazione provvisoria. 1.1. Ciò posto, si rileva, con riferimento al primo motivo di ricorso inerente il capo 1 dell'incolpazione provvisoria, che è noto l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, tali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a comprendere l'iter logico seguito dal giudice. Sicché il ricorso contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Va, inoltre, precisato che il provvedimento di sequestro preventivo, anche se adottato ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del presupposto del FU commissi delicti, consistente nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal Pubblico Ministero, dell'ipotesi criminosa cui è correlata la confisca, senza che rilevi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, richiesta invece per le misure cautelari personali. TO FU (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278152) necessario per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita, comunque, dell'esistenza di concreti e persuasivi 14 elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta de/l'indagato. Ciò posto, in via generale, si osserva con riferimento al caso al vaglio, che nessuna delle considerazioni contenute nel ricorso si concentra sulla valutazione, condotta in termini specifici dall'articolata motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata, circa la non individuabilità, alla stregua delle risultanze fattuali acquisite (non rivedibili, peraltro, in alcuna parte in questa sede di legittimità) della unicità dell'impianto o, comunque, della suscettibilità dei vari impianti oggetto di D.I.A di essere ricondotti, sia pure parzialmente, ad unità. Sul punto, infatti, il provvedimento impugnato ha motivato in modo articolato, nel senso che i parchi di cui all'incolpazione provvisoria, insistono su tre diverse aree geografiche e urbanistiche del comune di Gravina di GL, indicate come nettamente separate tra loro, specificando anche che tra i parchi della stessa area emergono elementi di discontinuità. Inoltre, si espone che i parchi erano risultati realizzati su terreni appartenenti a proprietari diversi e da società diverse, pur se operanti nel medesimo settore delle energie rinnovabili. Infine, si evidenzia che, da un punto di vista tecnico, era emersa l'autonomia ed indipendenza funzionale di ogni impianto, indicando che ciascuno di questi era risultato dotato di una propria cabina di consegna localizzata su una distinta particella catastale e caratterizzato da punti di connessione alla rete differenti, identificati da propri codici POD. Sicché, tutte le pur articolate argomentazioni contenute nel ricorso in relazione all'astratta configurabilità del delitto di falso valutativo si rivelano, sotto l'indicata prospettiva, prive di specificità, in quanto non attaccano direttamente e nel suo complesso la motivazione svolta sul punto. Sul punto della rilevata aspecificità va, quindi, data continuità al pacifico orientamento affermato in sede di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 1.2.In relazione alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. poi, peraltro unica contestazione mossa al PA e, dunque, decisiva per la posizione dell'odierna terza interessata che agisce in proprio, l'impugnazione, del pari, è inammissibile per difetto di specificità. Il provvedimento impugnato, in definitiva, finisce per escludere il reato di truffa, considerato il complesso della motivazione svolta, non solo per l'insussistenza di un presupposto, cioè l'idoneità della condotta a trarre in inganno il G.S.E., in quanto organismo non abilitato a sindacare la legittimità del titolo edilizio sulla cui base gli impianti vengono realizzati, essendo tale sindacato demandato alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo. Sono, invece, indicati plurimi elementi anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, riportati ampiamente al § 3.2., mentre il ricorso si sofferma soltanto sulla rilevata carenza di potere dell'organo G.S.E. a sindacare la legittimità dei titoli edilizi. Tale punto della motivazione, invero, risulta attinto da ampia critica. Il ricorrente, alla stregua di un'articolata descrizione della normativa di settore, vigente all'epoca dei fatti oggetto del procedimento e dell'elaborazione giurisprudenziale, ha censurato la conclusione secondo la quale non rientrava nei poteri del G.S.E., nell'ambito del procedimento destinato a concludersi con un provvedimento di ammissione agli incentivi ovvero, in alternativa, con un provvedimento di rigetto della relativa richiesta, il controllo della legittimità del titolo conseguito per la realizzazione dell'impianto e la sua congruenza rispetto alla potenza dell'impianto medesimo, nell'ambito dei parametri dimensionali, che, secondo la normativa vigente, determinavano la necessità della D.I.A. o della A.U.R. Sennonché il ricorso si presenta, comunque, aspecifico posto che le false attestazioni di cui s'è detto (che il Tribunale ha ritenuto insussistenti sulla base di articolate argomentazioni) rappresentano, nella prospettazione accusatoria, gli artifici e raggiri attraverso i quali sarebbe stato procurato il profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. 16 La mancanza di critiche al riguardo, dunque, implica l'inammissibilità della doglianza anche relativamente al delitto citato in quanto investe soltanto il descritto profilo della sindacabilità, da parte di G.S.E., della legittimità dei titoli edilizi rilasciati, senza occuparsi, a monte, dell'effettiva falsità realizzata attraverso l'artata frammentazione ( per il Tribunale insussistente ) di un unico impianto fotovoltaico, di numerosi MW, volta ad aggirare il più lungo ed oneroso procedimento di autorizzazione unica. Infine, è appena il caso di osservare che alcuna puntuale e specifica critica viene svolta rispetto alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento al ragionamento con il quale il Tribunale con funzione di riesame esclude che la finalità perseguita con il frazionamento, sia stata quella di accelerare l'accesso ai finanziamenti. Tanto, nella parte in cui il provvedimento impugnato sottolinea, peraltro, la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione, la cui inosservanza determina la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subìti dal proponente. 2. Ne deriva la inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso, il 31/05/2021 Il consigliere estensore Il Pre.idente AR LI Geratdd abeone
1 1—ette entite le conclusioni del PG PERLA LORI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato DI TERLIZZI DOMENICO si riporta ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37468 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 31/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 ottobre 2020 il Tribunale di Bari, in funzione di riesame, adito ex artt. 322 cod. proc. pen. annullava il decreto di sequestro preventivo, emesso ai sensi degli artt. 321, comma 1 e 2, cod. proc. pen., 640-quater e 322-ter, cod. pen., dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari il 7 agosto 2020, tra gli altri, nei confronti di VA PA, indagato del delitto di cui agli artt. 81, 110, 640-bis, cod. pen. (capo 2 dell'incolpazione provvisoria), nella qualità di proprietario dei terreni sui quali venivano realizzati gli impianti fotovoltaici denominati William 1, William 2, Joan 1 e Joan 2 delle società William s.r.I., Joan e Roy, nonché socio della William s.r.l. dal 9 aprile 2012 al 3,33%. 1.1. Con il provvedimento impugnato, del 26 ottobre 2020, il medesimo Tribunale, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta da IA IM, quale terza interessata, annullava il sequestro preventivo disposto il 7 agosto 2020 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, sia impeditivo che finalizzato alla confisca, diretta e/o per equivalente, relativo ad un conto corrente, intestato all'interessata, acceso sulla Banca di credito cooperativo di Santeramo in Colle SCR, con delega ad operare del coniuge VA PA. Tanto, considerato il contenuto del proprio provvedimento del 22 ottobre 2020 (che veniva integralmente richiamato nell'ordinanza censurata), indicato sopra e ritenendo, per effetto dell'annullamento del sequestro disposto a carico del coniuge, essere venuto meno il presupposto per mantenere il sequestro del conto corrente intestato alla predetta IM, acceso presso la Banca di credito cooperativo di Santeramo in Colle, su cui il PA aveva delega ad operare. 2. Il Giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del medesimo procedimento ha disposto, nei confronti di una pluralità di indagati, persone fisiche e persone giuridiche: 1) il sequestro preventivo, ai fini di confisca, in forma diretta e/o per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 39.730.230,68, quale 2 profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., oggetto dell'imputazione provvisoria contestata nel capo n. 2); 2) il sequestro preventivo innpeditivo di una serie di impianti fotovoltaici in quanto "tuttora regolarmente in funzione e, dunque, idonei a generare elargizioni non dovute da parte del G. S. E., aggravando le conseguenze del reato". Secondo l'ipotesi accusatoria, in tre contrade del comune di Gravina in GL (San CE, San CO e Masseria San Canio) sono stati realizzati dieci parchi fotovoltaici, tra essi variamente integrati, in modo da costituire un unico, imponente insediamento industriale, riconducibile a due unitari, quantunque distinti, centri di interesse giuridico ed economico (gruppo Telmo, con sede a Bergamo, gruppo Ghella, con sede a Roma). Le singole unità produttive, che, complessivamente considerate, costituiscono il suddetto insediamento, sarebbero state fittiziamente suddivise in più micro-impianti contigui, ciascuno di potenza di poco inferiore a un megawatt, allo scopo di eludere il complesso iter previsto per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale (A.U.R), di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 387 del 2003, avvalendosi, per ognuna delle menzionate unità, della Denuncia di Inizio Attività (da ora in poi D.I.A.), titolo edilizio abilitativo semplificato previsto dalla normativa regionale all'epoca vigente, per la realizzazione di impianti di potenza nominale inferiore alla soglia di un megawatt, i cui tempi di rilascio (contenuti in sessanta giorni) erano di gran lunga inferiori a quelli, pari a circa tre anni, necessari a ottenere l'A.U.R. La semplificazione procedurale "era funzionale alla velocizzazione delle procedure al fine di rispettare i termini entro cui, secondo la normativa vigente, gli impianti di produzione di energie rinnovabili avrebbero dovuto essere realizzati per potere beneficiare del contributo incentivante per rientrare nel cd. Secondo Conto Energia" (decreto interministeriale del 19 febbraio 2007) "che prevedeva contributi di importo maggiore rispetto ai successivi di importo progressivamente decrescente", a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto produttivo, materialmente erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (da ora in poi G.S.E.), ente pubblico completamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3 Come afferma il giudice per le indagini preliminari nella motivazione del titolo cautelare, tale risultato era stato raggiunto attraverso il rilascio, da parte di compiacenti pubblici ufficiali dell'Ufficio Tecnico del comune di Gravina di GL, delle attestazioni analiticamente indicate nel capo A) della rubrica, in ordine alla idoneità delle D.I.A. predette a costituire titolo valido ed efficace per la realizzazione degli impianti in esame, da ritenersi, ideologicamente false", ai sensi degli artt. 479, 476, comma 2, cod. pen., in quanto volte a rappresentare una realtà diversa dal vero, vale a dire che i singoli campi fotovoltaici fossero delle unità produttive autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di un megawatt, laddove si trattava, invece, di impianti reciprocamente integrati, la cui potenzialità produttiva aggregata era di gran lunga superiore a tale soglia, per la cui realizzazione, dunque, sulla base della normativa vigente, sarebbe stato necessario il rilascio dell'A.U.R. e non di una semplice D.I.A. In tal modo, secondo la ricostruzione accusatoria, le società titolari dei suddetti parchi fotovoltaici avrebbero goduto di contributi pubblici, sotto forma di "incentivi" previsti dal citato decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, erogati dal G.S.E. per un importo complessivo pari a euro 39.730.230,68, in realtà non dovuti, trattandosi di impianti realizzati sulla base di un titolo abilitativo, la D.I.A, difforme da quello, l'A.U.R, che la normativa di settore imponeva in relazione alle reali dimensioni degli impianti stessi. Ciò giustificava anche la contestazione del reato di cui agli artt. 110, 640-bis, cod. pen. 3. Il Tribunale del riesame di Bari, investito dell'impugnativa riguardante il titolo cautelare in premessa indicato, disattendeva l'assunto accusatorio, ritenendo l'insussistenza del FU commissi delicti per entrambe le ipotesi di reato oggetto della contestazione provvisoria. 3.1. Con particolare riferimento alla contestazione di falsità ideologica, ex artt. 479, 476, comma 2, cod. pen., osserva il giudice dell'impugnazione cautelare che, come si evince dalla lettura del relativo capo d'incolpazione provvisoria, quattro sono gli atti di cui si assume la falsità: 4 - le attestazioni n. 20391, n. 20392 e n. 20393, datate 29 giugno 2011, nella parte in cui esse affermano che la D.I.A. costituisce titolo idoneo alla realizzazione degli impianti fotovoltaici;
- l'atto n. 35786 del 17 dicembre 2008, a firma dell'indagata, ing. Angela Varvara, funzionario dell'U.T.C. del comune di Gravina di GL, con il quale si attestava, falsamente secondo l'accusa, l'avvenuta decorrenza del termine per il relativo perfezionamento, con riferimento a due D.I.A., recanti la data del 9 luglio 2008. Ciò posto, rileva il Tribunale, al fine di escludere il FU del delitto di cui si discute, come, quando "un pubblico ufficiale dichiari che una D.I.A. costituisce titolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, non attesti un fatto avvenuto in sua presenza, né documenti alcunché, ma operi una valutazione circa la sussistenza in punto di diritto dei requisiti onde procedere alla realizzazione dell'opera. Tale valutazione può essere in sé giusta o sbagliata, in tale ultimo caso potendo integrare (ove ne sussistano gli elementi costitutivi) un reato contro la pubblica amministrazione, ma non già falsa nei termini previsti dall'art. 476 cod. pen. A sostegno della sua tesi, il Tribunale richiama una serie di princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cd. falso valutativo, a partire dall'affermazione secondo cui non è configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico, con riferimento al contenuto valutativo di un documento che contenga un giudizio di conformità alla normativa di settore, formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa (Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018, Rv. 272457). Se è vero, pertanto, che è configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, è altrettanto vero che appare ormai consolidato, nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo secondo cui, in tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto;
diversamente, se 5 l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (ex plurimis, Sez. F, n. 39843 del 04/08/2015, Rv. 264364) In applicazione di tali princìpi, dunque, il Tribunale ha evidenziato che l'ipotizzata falsità non riguarda gli elementi di fatto, quali, ad esempio, l'esatta localizzazione degli impianti fotovoltaici, la loro ampiezza, la loro potenza o altre caratteristiche tecniche, concernendo, piuttosto, "la necessità di valutare ciascun impianto in correlazione con gli altri, sì da ritenerli parte di un unico grande impianto che, come tale, avrebbe dovuto essere assentito con un'autorizzazione unica regionale. Il che equivale ad una valutazione, in ordine ai presupposti giuridici del provvedimento autorizzatorio che il pubblico ufficiale (ingegnere Angela Varvara) riteneva sufficiente nel caso di specie", vale a dire la D.I.A. Orbene, nel caso in esame, ribadiva il giudice dell'impugnazione cautelare, viene in rilievo proprio "una valutazione correlata alla mera interpretazione della normativa di settore, svincolata da qualsiasi riferimento ad elementi fattuali integranti il presupposto dell'atto", priva, pertanto, "di quella funzione informativa in forza della quale l'enunciato può essere predicato di falsità. Un siffatto enunciato può, ricorrendo i requisiti di legge, integrare un reato contro la pubblica amministrazione, ma non un reato contro la fede pubblica". Rilevava, inoltre, il Tribunale con funzione di riesame, che non risultava nemmeno accertata la riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici ad un unico impianto, profilo sul quale la motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso si sofferma in particolare nelle pagine dedicate all'indicato delitto di truffa aggravata. Esclusa la falsità delle attestazioni relative alla ritenuta idoneità della D.I.A. quale titolo autorizzativo, per il Tribunale analoghe considerazioni valgono per l'atto imputabile alla funzionaria dell'U.T.C., attestante, secondo la contestazione falsamente, l'avvenuta decorrenza del termine per il 6 perfezionamento di due D.I.A. del 9 luglio 2008 (presentate, rispettivamente, dalle società "I IR srl" e "Gravina Power srl"). "Il riconoscimento delle gravi, precise e concordanti inadempienze che avrebbero dovuto farle ritenere inefficaci ab origine", evidenziava, infatti, il giudice dell'impugnazione cautelare, "rientra, nuovamente, in quell'ambito valutativo che non integra né una descrizione, né una ricognizione, ma che potrebbe" integrare, "riconoscendone i requisiti, il reato di abuso di ufficio". 3.2. In ordine al delitto ex artt. 110, 640-bis cod. pen., di cui al capo n. 2) dell'incolpazione provvisoria, il Tribunale del riesame ha escluso la configurabilità del FU commissi delicti attraverso un percorso motivazionale, che si articola attraverso le seguenti fasi: 1) alla luce delle considerazioni già rappresentate in tema di falsità ideologica, non può ritenersi falsa la documentazione che ha indotto in errore il G.S.E. nell'erogazione degli incentivi pubblici;
2) il fulcro su cui si fonda l'ipotesi accusatoria, secondo cui, come si è detto, sarebbe stato realizzato un frazionamento simulato di un unico insediamento industriale in dieci parchi fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore alla soglia di un megawatt, non corrisponde al vero, in quanto i suddetti parchi non sono contigui, né vicini e non sono frutto di un'unica iniziativa imprenditoriale, in qualsiasi modo riconducibile a un unitario centro di interesse giuridico economico, anche perché gli stessi sono stati progettati e realizzati in tempi diversi, per cui, anche da un punto di vista tecnico e funzionale, appaiono del tutto autonomi l'uno dall'altro; 3) tale conclusione veniva ribadita, attraverso l'esame della documentazione acquisita e della normativa di settore, nazionale e locale, vigente all'epoca della loro realizzazione, anche con riferimento a ciascun gruppo di impianti ubicati nelle singole contrade;
4) il titolo edilizio presentato (D.I.A) non era idoneo a trarre in errore il G.S.E., non avendo quest'ultimo il potere di sindacarne la legittimità, in quanto, da un lato, l'art. 11, d.m. 19 febbraio 2007, disciplinante l'accesso al Secondo conto energia, prevedeva la decadenza dalla tariffa incentivante solo a seguito di false dichiarazioni inerenti una serie di disposizioni del medesimo decreto, tra le quali non era ricompresa la legittimità dei titoli edilizi, dall'altro, il controllo di legittimità dei titoli amministrativi non era di spettanza del 7 G.S.E., ma delle Amministrazioni competenti al rilascio, che, nel caso in esame, ne hanno accertato la regolarità (principio affermato, proprio con riferimento alle competenze del G.S.E., dal Consiglio di Stato nella sentenza della IV Sezione, n. 2859 del 14 maggio 2018), sicché diventa impossibile l'induzione in errore, rilevante ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., quando l'errore cade, come nel caso in esame, su un elemento, quale il titolo edilizio abilitativo, estraneo al potere di valutazione spettante al G.S.E. al fine della erogazione degli incentivi pubblici. Il Tribunale con funzione di riesame, infine, rilevava anche come l'ipotesi accusatoria non trovasse conferma negli atti di indagine anche in relazione al profilo del dolo generico richiesto per l'integrazione della fattispecie incriminatrice. Ciò in ragione: 1) della circostanza che il concorso di tutti gli indagati, i quali, nella prospettazione accusatoria a partire dal 2007 avrebbero concordato unitamente di porre in essere una "mega truffa" ai danni del G.S.E., mal si concilia con il proliferare della legislazione e delle circolari degli anni a seguire e con gli interventi della Corte Costituzionale, il cui contenuto i prevenuti non potevano ex ante conoscere;
2) del fatto che al momento della presentazione della maggior parte delle D.I.A., gli indagati non potevano sapere né che gli incentivi del Terzo Conto Energia, di cui al d.m. 6 agosto 2010, sarebbero stati inferiori a quelli indicati dal Secondo Conto Energia, né che l'applicazione di quest'ultimo sarebbe stata prorogata al punto di consentire di usufruirne;
3) dell'assenza di significativi contatti tra gli indagati, confermata dagli esiti negativi delle disposte intercettazioni telefoniche;
4) della disciplina, contenuta nel Secondo Conto Energia, che prevedeva un'unica tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici non integrati di potenza superiore a venti Kw, sicché, ove anche la richiesta di incentivi fosse stata presentata per un unico impianto da circa dieci Mw, invece che per dieci di potenza di poco inferiore ad un Mw, l'importo degli incentivi non sarebbe diminuito;
5) del fatto che, a partire dal settembre del 2007, vi sarebbe stato ampio margine di tempo per iniziare e concludere la procedura per il rilascio della A.U.R. entro il termine utile del 31 dicembre 2010 per connettere tutti gli impianti e che, comunque, il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione 8 ha natura perentoria, la cui inosservanza, pertanto, determina la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subìti dal proponente;
6) della circostanza che deve considerarsi meramente ipotetica e non suffragata da alcun riscontro fattuale l'affermazione secondo cui la procedura per il rilascio della A.U.R. avrebbe potuto presentare maggiori ostacoli. 4. Avverso l'ordinanza del Tribunale di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, lamentando i medesimi vizi prospettati rispetto al disposto annullamento del sequestro a carico del coniuge della terza interessata, VA PA, denunciando violazione di legge penale ed erronea applicazione degli artt. 479, 476, comma 2, 640-bis, cod. pen. 4.1. Con particolare riferimento alla fattispecie di falsità ideologica di cui si discute, il ricorrente, dopo avere ripercorso gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, per ricavarne princìpi di diritto in larga parte coincidenti con quelli richiamati nell'ordinanza oggetto di ricorso, perché desunti dai medesimi arresti della Suprema Corte, contesta l'applicazione che di tali princìpi è stata operata dal Tribunale nel caso concreto. Ad avviso del pubblico ministero, infatti, la falsa attestazione compiuta dai funzionari pubblici, negli atti oggetto dell'imputazione provvisoria lungi dall'essere il frutto di una semplice interpretazione dei presupposti giuridici dei provvedimenti abilitativi cui gli stessi si riferivano, si configura come un'attestazione falsa, perché fondata sulla rappresentazione di una situazione non corrispondente al vero, in quanto inficiata da una documentazione progettuale (tecnica, urbanistica, societaria) e da una situazione di fatto non aderente alla realtà, artatamente rappresentata e fatta propria dai funzionari pubblici, nelle attestazioni di idoneità richiamate nell'imputazione provvisoria, regolarmente trasmesse e protocollate in entrata dal G.S.E.; preordinata, in altri termini, a simulare che i singoli campi fotovoltaici oggetto di D.I.A. fossero delle entità produttive, tra loro autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di un MW, ciascuna appartenente a distinti proprietari e/o gestori, con autonomi punti di connessione alla rete 9 elettrica nazionale, su terreni non oggetto di lottizzazione nel biennio precedente. In questa prospettiva il ricorrente ribadisce come l'attestazione effettuata dai pubblici ufficiali indagati attenesse proprio alle situazioni fattuali rappresentate nelle DD.II.AA. dai soggetti a vario titolo interessati alla realizzazione degli impianti, fondate su elementi di fatto artificiosamente alterati o sottaciuti (come la reale potenza produttiva;
la riconducibilità a uno o a due comuni centri di interesse;
l'autonomia strutturale ed elettrica degli impianti), che i pubblici funzionari avevano fatto proprie riversandole nelle attestazioni false a propria firma circa l'idoneità delle suddette DD.II.AA. quali atti abilitativi legittimanti la tipologia e la dimensione di ciascun impianto. 4.2. In relazione alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. il pubblico ministero opera innanzitutto un'ampia disamina della normativa di settore, nazionale e locale, vigente all'epoca dei fatti oggetto del procedimento penale di cui si discute, degli interventi della Corte Costituzionale in materia, della elaborazione giurisprudenziale operata dalla Corte di Cassazione, in sede di interpretazione del precetto penale, per poi concentrarsi sul meccanismo noto come Conto Energia, in base al quale sono state introdotte tariffe incentivanti della durata ventennale per la produzione di energia elettrica. Per incentivo, specifica il ricorrente, si deve intendere l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta, idonea ad assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, corrisposta al produttore dal G.S.E., società per azioni integralmente controllata dal M.E.F., in riferimento alla produzione netta di energia elettrica immessa in rete. Il suddetto meccanismo, in vigore dal luglio 2005 al luglio 2013, anno in cui sono terminati gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, prevedeva che gli impianti venissero effettivamente realizzati, messi in esercizio ovvero collegati alla rete, pronti per immettere energia elettrica nella rete di distribuzione e di trasmissione nazionale, dopodiché i soggetti, a seconda delle procedure che le leggi specificavano in dettaglio, potevano avanzare richiesta di riconoscimento di incentivi al G.S.E., presentando una serie di documenti attraverso i quali, tramite una prima istruttoria, l'ente verificava 10 che l'impianto fosse accessibile all'incentivo; tra questi documenti ve ne erano alcuni relativi ai dati tecnici dell'impianto e altri di natura amministrativa, nei quali era ricompreso il titolo abilitativo conseguito per la realizzazione dell'impianto. Il procedimento attivato presso il G.S.E. era destinato a concludersi con un provvedimento di ammissione agli incentivi ovvero, in alternativa, con un provvedimento di rigetto della relativa richiesta, nel caso in cui fossero stati riscontrati motivi ostativi all'accoglimento, tra i quali, ad avviso del ricorrente, rientrava il titolo autorizzativo conseguito per la realizzazione dell'impianto. Non può, pertanto, essere condivisa, rileva il pubblico ministero, l'affermazione del Tribunale secondo cui il G.S.E. non aveva il potere di sindacare la legittimità del titolo edilizio presentato, in quanto l'incongruenza tra titolo abilitativo conseguito e potenza dell'impianto realizzato, nell'ambito dei parametri dimensionali, che, secondo la normativa vigente, determinavano la necessità della D.I.A. o della A.U.R., rientrava pacificamente tra i requisiti oggetto di istruttoria da parte del G.S.E. Quest'ultimo, infatti, in qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell'artt. 11 del d.m. 19 febbraio 2007, aveva il potere/dovere di procedere al controllo di quanto dichiarato dai soggetti responsabili, anche mediante verifiche sugli impianti, come confermato dall'art. 11 del d.m. 31 gennaio 2014, che ha imposto al G.S.E. di disporre il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1, che comprende, per l'appunto, l'inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione dell'impianto. Rileva, infine, il ricorrente che la trasmissione delle DD.II.AA., quale titolo inidoneo alla realizzazione di parchi fotovoltaici di potenza ben superiore a un MW, è servita a ottenere in tempi rapidi gli incentivi erogati dal G.S.E., così da competere con gli altri imprenditori del settore, pur non avendo i richiedenti alcuna legittimazione alla relativa percezione, in assenza della corrispondenza tra impianto realizzato e titolo edilizio impiegato. L'obiettivo avuto di mira dagli indagati era, dunque, quello di rientrare nel cd. Secondo Conto Energia, evitando che terminassero gli incentivi da 11 esso previsti, provenienti da una dotazione massima di incentivi erogabili, che si sarebbero esauriti, una volta raggiunto il limite dei 1200 MW, come espressamente indicato dal d.nn. 19 febbraio 2007. 5. La Difesa ha fatto pervenire memoria in data 13 maggio 2021, a mezzo p.e.c., con la quale si illustrano plurime deduzioni. 5.1. Si evidenzia, con riferimento al capo 1, l'inammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero perché non specifica rispetto al contenuto dell'ordinanza del Tribunale, indicando a folli 3 e sgg. i plurimi argomenti, spesi nel provvedimento di annullamento del titolo cautelare, nei confronti dei quali il pubblico ministero non avrebbe specificamente rivolto censure. Si sottolinea che, rispetto agli indicati argomenti, il ricorso si confronta soltanto con due dei punti trattati dall'ordinanza del Tribunale, trascurando, in particolare, la questione relativa all'acclarata distanza fisica tra gli impianti che ne esclude la contiguità e l'unicità. Si ribadisce che, nella specie, le DD.II.AA. rappresentavano titolo idoneo alla realizzazione degli impianti, considerato che questi non erano tra loro contigui, né prossimi, né facenti capo ad un unico centro di interesse, tutti punti non attinti dal ricorso della parte pubblica e, dunque, per la Difesa coperti da giudicato cautelare. 5.2. Con la seconda deduzione si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza, in relazione al capo 1. L'ordinanza del Tribunale del riesame non presenta motivazione né apparente né inesistente e l'impugnazione dei pubblici ministeri in sostanza, censura un vizio di motivazione inammissibile, in quanto è ammessa impugnazione ex art. 325 cod. proc. pen. solo per violazione di legge. 5.3. Sotto altro profilo si sottolinea che il sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen., riguardava solo il profitto derivante dal reato di truffa di cui al capo 2 dell'incolpazione provvisoria. Il riferimento al reato di cui agli artt. 479 e 476 cod. pen., secondo la Difesa, sarebbe trattato nella fase cautelare, soltanto per confermare la competenza territoriale del Tribunale di Bari, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione del pubblico ministero quanto al capo 1. 12 ( In ogni caso, si deduce la genericità ed erroneità dell'assunto del pubblico ministero sul capo 1, in quanto il ricorso non si confronta con gli elementi di fatto sottostanti ai provvedimenti adottati e non tiene conto che la normativa è ancorata a criteri tecnici predeterminati. In sostanza, si sostiene che le valutazioni di conformità alle prescrizioni di norme di settore esprimevano una mera valutazione giuridica al più opinabile ma non falsa. Si richiama ordinanza di questa sezione Quinta penale con la quale è stato rimesso il contrasto interpretativo, relativo al falso cd. valutativo (sez. 5, n. 8/03/2019) alle Sezioni unite, restituita alla sezione medesima con provvedimento del Presidente aggiunto. 5.4. In relazione al capo 2, si evidenza la genericità del ricorso rispetto alle plurime argomentazioni spese nel provvedimento di annullamento del Tribunale del riesame, indicando peraltro che il ricorso della parte pubblica propone una lettura alternativa rispetto a quella contenuta nell'ordinanza censurata. Si richiama provvedimento del Consiglio di Stato che esclude che il G.E.S. abbia poteri accertativi , operando tale organo un controllo soltanto formale della sussistenza del titolo abilitativo non la sua legittimità . Si sottolinea, poi, che il ricorso non si confronta con le argomentazioni relative alla scansione temporale del procedimento diretto al rilascio di A.U.R., né con la circostanza riportata nell'ordinanza, dell'equiparazione delle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia, per tutti gli impianti di qualsiasi potenza (superiore ai 20 KW o inferiore, come quelli di specie). 6. Il Procuratore generale ha concluso, all'odierna udienza, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6.1. Il difensore, Avv. D. Di Terlizzi, ha chiesto la trattazione orale in data 30 aprile 2021 e, all'esito della discussione, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso riportandosi alla memoria difensiva depositata il 19 maggio 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. 13 1.Va preliminarmente, rilevato che, in data 28 maggio 2021, questa sezione Quinta penale, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero proposto avverso l'annullamento del Tribunale del riesame della misura cautelare reale disposta nei confronti del coniuge della ricorrente, VA PA, per i reati di cui al capo 2 dell'incolpazione provvisoria. 1.1. Ciò posto, si rileva, con riferimento al primo motivo di ricorso inerente il capo 1 dell'incolpazione provvisoria, che è noto l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, tali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a comprendere l'iter logico seguito dal giudice. Sicché il ricorso contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Va, inoltre, precisato che il provvedimento di sequestro preventivo, anche se adottato ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del presupposto del FU commissi delicti, consistente nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal Pubblico Ministero, dell'ipotesi criminosa cui è correlata la confisca, senza che rilevi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, richiesta invece per le misure cautelari personali. TO FU (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278152) necessario per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita, comunque, dell'esistenza di concreti e persuasivi 14 elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta de/l'indagato. Ciò posto, in via generale, si osserva con riferimento al caso al vaglio, che nessuna delle considerazioni contenute nel ricorso si concentra sulla valutazione, condotta in termini specifici dall'articolata motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata, circa la non individuabilità, alla stregua delle risultanze fattuali acquisite (non rivedibili, peraltro, in alcuna parte in questa sede di legittimità) della unicità dell'impianto o, comunque, della suscettibilità dei vari impianti oggetto di D.I.A di essere ricondotti, sia pure parzialmente, ad unità. Sul punto, infatti, il provvedimento impugnato ha motivato in modo articolato, nel senso che i parchi di cui all'incolpazione provvisoria, insistono su tre diverse aree geografiche e urbanistiche del comune di Gravina di GL, indicate come nettamente separate tra loro, specificando anche che tra i parchi della stessa area emergono elementi di discontinuità. Inoltre, si espone che i parchi erano risultati realizzati su terreni appartenenti a proprietari diversi e da società diverse, pur se operanti nel medesimo settore delle energie rinnovabili. Infine, si evidenzia che, da un punto di vista tecnico, era emersa l'autonomia ed indipendenza funzionale di ogni impianto, indicando che ciascuno di questi era risultato dotato di una propria cabina di consegna localizzata su una distinta particella catastale e caratterizzato da punti di connessione alla rete differenti, identificati da propri codici POD. Sicché, tutte le pur articolate argomentazioni contenute nel ricorso in relazione all'astratta configurabilità del delitto di falso valutativo si rivelano, sotto l'indicata prospettiva, prive di specificità, in quanto non attaccano direttamente e nel suo complesso la motivazione svolta sul punto. Sul punto della rilevata aspecificità va, quindi, data continuità al pacifico orientamento affermato in sede di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 1.2.In relazione alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. poi, peraltro unica contestazione mossa al PA e, dunque, decisiva per la posizione dell'odierna terza interessata che agisce in proprio, l'impugnazione, del pari, è inammissibile per difetto di specificità. Il provvedimento impugnato, in definitiva, finisce per escludere il reato di truffa, considerato il complesso della motivazione svolta, non solo per l'insussistenza di un presupposto, cioè l'idoneità della condotta a trarre in inganno il G.S.E., in quanto organismo non abilitato a sindacare la legittimità del titolo edilizio sulla cui base gli impianti vengono realizzati, essendo tale sindacato demandato alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo. Sono, invece, indicati plurimi elementi anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, riportati ampiamente al § 3.2., mentre il ricorso si sofferma soltanto sulla rilevata carenza di potere dell'organo G.S.E. a sindacare la legittimità dei titoli edilizi. Tale punto della motivazione, invero, risulta attinto da ampia critica. Il ricorrente, alla stregua di un'articolata descrizione della normativa di settore, vigente all'epoca dei fatti oggetto del procedimento e dell'elaborazione giurisprudenziale, ha censurato la conclusione secondo la quale non rientrava nei poteri del G.S.E., nell'ambito del procedimento destinato a concludersi con un provvedimento di ammissione agli incentivi ovvero, in alternativa, con un provvedimento di rigetto della relativa richiesta, il controllo della legittimità del titolo conseguito per la realizzazione dell'impianto e la sua congruenza rispetto alla potenza dell'impianto medesimo, nell'ambito dei parametri dimensionali, che, secondo la normativa vigente, determinavano la necessità della D.I.A. o della A.U.R. Sennonché il ricorso si presenta, comunque, aspecifico posto che le false attestazioni di cui s'è detto (che il Tribunale ha ritenuto insussistenti sulla base di articolate argomentazioni) rappresentano, nella prospettazione accusatoria, gli artifici e raggiri attraverso i quali sarebbe stato procurato il profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. 16 La mancanza di critiche al riguardo, dunque, implica l'inammissibilità della doglianza anche relativamente al delitto citato in quanto investe soltanto il descritto profilo della sindacabilità, da parte di G.S.E., della legittimità dei titoli edilizi rilasciati, senza occuparsi, a monte, dell'effettiva falsità realizzata attraverso l'artata frammentazione ( per il Tribunale insussistente ) di un unico impianto fotovoltaico, di numerosi MW, volta ad aggirare il più lungo ed oneroso procedimento di autorizzazione unica. Infine, è appena il caso di osservare che alcuna puntuale e specifica critica viene svolta rispetto alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento al ragionamento con il quale il Tribunale con funzione di riesame esclude che la finalità perseguita con il frazionamento, sia stata quella di accelerare l'accesso ai finanziamenti. Tanto, nella parte in cui il provvedimento impugnato sottolinea, peraltro, la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione, la cui inosservanza determina la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subìti dal proponente. 2. Ne deriva la inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso, il 31/05/2021 Il consigliere estensore Il Pre.idente AR LI Geratdd abeone