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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7560/2018 posta in deliberazione il giorno 06/11/2024
TRA
Parte_1
Avv. GIANNONE MARCO;
E
, rappresentante di INTESA SAN PAOLO Controparte_1
Avv. CARSILLO TEODORO;
E
CP_2
Contumace
E
Controparte_3
Avv. DEL ZOPPO CRISTINA;
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 6910/2018 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
in oggetto che aveva così statuito: “ Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla e da nei confronti Parte_1 CP_2
della respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed Controparte_1
eccezione formulata dalle parti, così provvede:
1) dichiara inefficace nei confronti di il decreto ingiuntivo n. CP_2
20747/15, depositato dal Tribunale di Roma in data 10/9/15;
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna spiegata in via riconvenzionale dalla nei confronti di Controparte_1 CP_2
3) condanna la a rimborsare a le spese sostenute Controparte_1 CP_2
per il presente giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
4) dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla nei Parte_1
confronti della avverso il decreto ingiuntivo n. 20747/15, Controparte_1
depositato dal Tribunale di Roma in data 10/9/15;
5) condanna l'opponente a rimborsare alla società opposta Parte_1
le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in € Controparte_1
8.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Si sono costituiti in giudizio rappresentante di Controparte_1 [...]
e poi cessionaria del credito, CP_4 Controparte_5
instando per il rigetto dell'appello e chiedendo l'estromissione della cedente.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
L'appello è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto l'opposizione al decreto ingiuntivo inammissibile per tardività.
Il decreto ingiuntivo de quo è stato notificato ex art 145 c.p.c. a CP_6
legale rappresentante della il 2.11.2015, ex art 140 c.p.c., decimo Parte_3
giorno successivo alla spedizione della raccomandata informativa avvenuta il
2 22.10.2015. La circostanza che il 2.11.2015 la raccomandata informativa non sarebbe stata effettivamente ritirata da non incide sulla validità CP_6
della notificazione , che si sarebbe perfezionata comunque in tale data , sia che l'atto fosse stato ritirato, sia che non fosse stato ritirato, posto che CP_6
è deceduta il 18.3.2016, con conseguente irrilevanza della querela di falso proposta da parte appellante in ordine all'identità del soggetto che avrebbe ritirato l'atto, come già affermato da questa Corte con ordinanza datata 20.6.2024,
In diritto si richiamano i seguenti arresti della Corte di cassazione in materia.
Ordinanza 14722/2018: “ E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 890 del 1982, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandata cd. informativa, come invece previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2, l. n. 890 del
1982, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte costituzionale (sent. n. 3 del
2010), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui agli artt. 140 c.p.c. ed 8, comma 2, l. n. 890 del 1982, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un "quid pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.”
Ordinanza 19722/2015 : “ La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende
3 conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010).
Sentenza 6089/2020: “ Le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa.”
Non essendo stato mai contestato che la raccomandata informativa sia stata ricevuta da ma soltanto che la stessa non avesse effettivamente CP_6
ritirato il plico presso l'ufficio postale, la querela di falso è irrilevante e l'opposizione al decreto ingiuntivo resta tardiva.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in Parte_3
favore di che liquida in € 9.991,00 per compensi, Controparte_5
oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
4 Roma, 8.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
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