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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/11/2024, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2024 mediante il deposito di note scritte, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 905/2024 r.g. e vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Natale Carbone e Michela Catanese, per procura in atti,
ricorrente
E
(c.f. Controparte_1
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 marzo 2024 , Parte_2
premesso di aver svolto dal 1/01/2005 al 21/12/2017, data di collocamento a riposo, l'incarico di Responsabile della Farmacia Ospedaliera di Palmi e Gioia Tauro Farmacia della Costa, nonché quello di Coordinatore di tutte le Farmacie
Ospedaliere dell'ASP, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo: 1) la condanna dell'ente resistente al pagamento, in suo favore, dell'indennità di risultato per l'anno 2017, quantificata nella misura di 7.187, 22 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) in subordine, la condanna della parte resistente alla corresponsione, in suo favore, dell'importo di 7.187, 22 euro a titolo d risarcimento del danno da perdita di chance derivante dall'illegittima omissione della valutazione dei risultati di gestione per l'anno 2017.
Nel dettaglio, il ricorrente ha rappresentato:
- di aver svolto dal 1/01/2005 al 21/12/2017 l'incarico di Responsabile della Farmacia Ospedaliera di Palmi e Gioia Tauro Farmacia della
Costa, nonché quello di Coordinatore di tutte le Farmacie Ospedaliere dell'ASP, come accertato con sentenza della Corte di Appello di
Reggio Calabria n.537/2022 del 21/12/2022 e con pronuncia del
Tribunale di Palmi n. 1389/2023 del 04/12/2023;
- che, nonostante l'espletamento degli incarichi di Direttore di
Struttura Complessa, non gli è stata corrisposta l'indennità di risultato per l'anno 2017 in ragione della mancata conclusione del procedimento di valutazione da parte dell'Amministrazione;
- che per la procedura di valutazione relativa all'anno 2017, con nota prot. 13482 del 6/03/2020, l' aveva indicato, Controparte_2
oltre agli obiettivi e agli indicatori di valutazione, la qualità del contributo alla performance dell'unità operativa;
- che la stessa con delibera n. 1159 dell'11/12/2018, aveva CP_1
approvato la relazione sulla Performance 2016 – 2017 e, con atto dirigenziale n. 58 del 24/01/2017, aveva provveduto alla prenotazione di spesa per il personale dipendente dell'ASP per l'anno 2017, indicando nell'allegata previsione di spesa personale dipendente Pt_3
la voce “Retribuzione di risultato (ex fondo art. 52)”;
[...]
- che il ha raggiunto gli obiettivi previsti per l'anno 2017, Pt_2
avendo provveduto ad inoltrare le richieste di rimodulazione del budget della farmacia di CR (v. nota prot.- 819/FGI del
30/11/2017), ad inviare mail alle farmacie per la raccolta dei dati necessari per la Rendicontazione dei Dati della Spesa Farmaceutica,
a trasmettere i dati relativi al fabbisogno per il budget 2018 in relazione alla Farmacia di Palmi e quello relativo all'anno 2017 distinto per conto economico, i prospetti cartacei dei prodotti consumati al 30/09/2016 da inviare alle varie UUO e ai servizi ambulatoriali del PO di Gioia Tauro e dell'ex PO di Palmi, alla comunicazione dei dati della spesa farmaceutica parte ospedaliera per
CE I trimestre 2017, ad inoltrare al Servizio Farmaceutica
Territoriale la richiesta di distruzione specialità di medicinali scaduti contenenti sostanze stupefacenti, infine a comunicare al Direttore sanitario PO di Gioia Tauro di aver effettuato la consegna in speciali contenitori di materiale sanitario scaduto anno 2017 con l'allegato elenco per la distruzione tramite ditta specializzata e convenzionata con l'ASP.
Costituitasi in giudizio l' , ha eccepito il difetto di Controparte_2
giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, trattandosi di controversia connessa al trattamento pensionistico, e nel merito ha contestato la pretesa, chiedendone il rigetto.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In primo luogo va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall resistente, dal momento che la controversia ha ad oggetto CP_1
esclusivamente il diritto alla corresponsione di un emolumento retributivo accessorio e non risulta funzionale al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.
3.- Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che la retribuzione di risultato ha natura premiale e incentivante, in quanto i presupposti per la fruizione, in un'ottica di gestione per obiettivi del personale di livello direttivo, si rinvengono nel raggiungimento degli scopi prefissati dall'Ente, a prescindere dallo svolgimento dell'incarico secondo l'ordinaria diligenza.
Come condizione per la spettanza del predetto beneficio retributivo, infatti, il dipendente a cui è assegnata una posizione organizzativa è tenuto a raggiungere determinati obiettivi fissati dall'amministrazione. In tal senso, è stato affermato che “la retribuzione di risultato è erogata solo a seguito di una preventiva e tempestiva determinazione degli obiettivi annuali e solo dopo la positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti coerentemente agli obiettivi prefissati, per cui è da escludere che essa possa spettare automaticamente per il solo fatto dello svolgimento delle funzioni dirigenziali” (v. Cass. n. 20976/2011).
Risulta quindi consolidato l'orientamento secondo cui “la retribuzione di risultato presupponeva necessariamente non già solo lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui consisteva la posizione organizzativa, per cui era già previsto l'elemento accessorio della retribuzione di posizione, ma la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con
l'attribuzione della posizione direttiva organizzativa;
si trattava, quindi, di un emolumento accessorio di natura premiale ed incentivante a carattere speciale in un'ottica di gestione per obiettivi del personale di livello direttivo;
il dipendente cui era assegnata una posizione organizzativa non solo era tenuto
a svolgere con diligenza le sue mansioni (e in ragione proprio della specialità delle mansioni era prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di posizione), ma poteva essere chiamato anche a raggiungere determinati obiettivi fissatigli dall'amministrazione (e perciò era prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di risultato); quest'ultimo, e non il primo, era condizionato al conseguimento da parte del dipendente dell'obiettivo assegnatogli ossia il raggiungimento dei risultati posto dalla normativa collettiva citata come condizione per la spettanza del beneficio retributivo. La valutazione dei risultati era quindi condizione necessaria per
l'attribuzione dell'indennità ... Occorreva, infatti, che un obiettivo fosse stato assegnato al dipendente e che questo obiettivo fosse stato raggiunto ... il dipendente si sarebbe potuto dolere se, assegnatogli un obiettivo e conseguito il risultato, la regione non gli avesse corrisposto la retribuzione di risultato per il sol fatto che il previsto Nucleo di Valutazione non era stato operativo. Ma non poteva rivendicare la retribuzione di risultato senza indicare l'obiettivo assegnatogli e senza allegare di averlo conseguito” (v., tra le tante, Cass. n.
22048/2016).
Nella fattispecie risulta pacifico che il procedimento di valutazione per l'anno 2017 non è stato concluso, non essendo stata esperita alcuna valutazione del personale impiegato. Difetta nel caso in esame, infatti, la valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati o determinati livelli di prestazione. Di conseguenza, il ricorrente non può vantare alcun diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato non essendo stati attivati i necessari passaggi contemplati dalla legge per l'attribuzione dell'emolumento retributivo in questione.
3.- Con riferimento alla domanda di risarcimento per perdita di chance, occorre chiarire che viene in rilievo un danno non già attuale, ma futuro, consistente nella perdita della mera possibilità di conseguire un vantaggio economico, secondo una valutazione ex ante da ricondursi diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite, secondo cui in tema di risarcimento del danno da perdita di chance incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenimento del bene della vita rivendicato (v. Cass., Sez.
Un., n. 21678/2013 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 4014/2016;
Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 13483/2018).
Ebbene, nel caso in esame non viene offerto alcun dato concreto e oggettivo del raggiungimento da parte del ricorrente degli obiettivi individuati, essendosi il limitato ad elencare le attività svolte durante Pt_2
l'espletamento del proprio incarico. Non sono stati specificati, infatti, gli obiettivi prefissati dall' per l'anno 2017 e la corrispondenza delle CP_1
attività svolte dal dipendente con le finalità prestabilite, essendo stato allegato soltanto un elenco di note e richieste redatte dal lavoratore nell'esercizio delle proprie funzioni.
Il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione non avrebbe potuto dimostrarsi neppure con l'espletamento della testimoniale richiesta dal ricorrente, trattandosi di capitoli generici e diretti a provare soltanto il coinvolgimento del nelle attività di previsione del budget per l'anno, Pt_2
verifica e controllo delle risultanze contabili e predisposizione dei piani di spesa.
Diversamente, il ricorrente avrebbero dovuto specificare quale fosse l'obiettivo perseguito dall'Amministrazione per l'arco temporale in esame, nonché dimostrare di aver raggiunto il risultato richiesto pure in mancanza di una valutazione positiva da parte dell'ente.
In assenza della predetta prova, la domanda va rigettata.
4.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per metà delle spese processuali, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.000,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente a corrispondere al resistente le spese del giudizio, liquidate in 1.000,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Compensa per il resto.
Palmi, 5/11/2024
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos