Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 3108/2025
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. SCARAZZATI ENRICO come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F.: CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. ZERBINATI DOMENICO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
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CONCLUSIONI:
“1) Il figlio minore, , viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocamento e residenza presso la madre nella casa sita in Villa Bartolomea, via Guido Casara n. 9.
Le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi.
2) Il figlio è attualmente un lattante e ha bisogno della mamma, almeno fino al sesto mese di vita;
Per_1
in questo periodo resterà esclusivamente con la stessa, mentre il padre potrà fargli visita presso la residenza di Villa Bartolomea, previo avviso alla madre di almeno 24 ore.
Successivamente, se l'allattamento lo consentirà, in considerazione delle esigenze del bimbo, quindi nel suo precipuo interesse, si inseriranno gradualmente gli spostamenti anche presso l'abitazione del padre, senza pernottamento, il sabato o la domenica e ciò sino al compimento del primo anno di vita.
Dopo il primo anno, quando terminerà il periodo di allattamento, il bimbo potrà anche pernottare presso il padre il fine settimana, a settimane alterne, e una notte infrasettimanale;
inoltre il figlio starà
con il padre nei seguenti periodi:
- il giorno di Natale e l'ultimo giorno dell'anno ad anni alterni tra i genitori, precisandosi che l'alternanza decorrerà dall'anno 2026; quanto al periodo di vacanza durante le festività natalizie dal
2026 in poi, i genitori si accorderanno tra loro per ulteriori giorni con il papà; pagina 2 di 7 - il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta ad anni alterni tra i genitori, precisandosi che l'alternanza decorrerà dall'anno 2026; quanto al periodo di vacanza durante le festività pasquali dal 2026 in poi, i genitori si accorderanno tra loro per ulteriori giorni con il papà;
- dall'anno 2026 quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno;
- dall'anno 2026 il compleanno della madre e la festa della mamma con la madre, il compleanno del papà e la festa del papà con il padre.
I genitori si impegnano a concordare tra loro anche periodi differenti nell'esclusivo interesse del figlio.
3) La casa familiare di proprietà della sig.ra sita a Villa Bartolomea, via Guido Casara n. CP_1
9, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla stessa;
con la cessazione della convivenza, il sig.
si è trasferito a vivere con i propri genitori e si impegna ad asportare dalla casa familiare i Parte_1
propri effetti e beni personali entro e non oltre 60 giorni dal deposito del ricorso;
4) Il padre sig. , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del Parte_1
figlio si obbliga a versare alla madre sig.ra la somma mensile di € 300,00 Per_1 CP_1
(trecento/00), importo rivalutabile automaticamente annualmente secondo indici ISTAT, dall'anno successivo alla data dell'udienza di comparizione avanti il Tribunale.
5) I genitori si impegnano a sostenere, ciascuno per la quota del 50%, le seguenti spese straordinarie/accessorie:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti CP_2
dal medico di medicina generale, esclusa l'ordinaria farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo pagina 3 di 7 esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di Euro 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati e materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata e uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relative connessioni ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES),
centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingue, spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
pagina 4 di 7 Quando i genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi II) IV) e VI), cioè le spese con accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario nell'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Il pagamento di tali spese accessorie dovrà essere effettuato al genitore anticipatario entro 30 giorni dall'esborso con bonifico bancario.
Riguardo alle spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché
urgenti, i genitori si impegnano alla reciproca tempestiva informazione.
6) L'assegno unico universale per il figlio sarà percepito integralmente dalla madre Per_1 CP_1
la stessa regola varrà anche per tutti i bonus governativi e di altri Enti di cui la madre avrà il diritto di beneficiare per intero per il figlio Per_1
7) I ricorrenti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per il minore i cui viaggi sia in Italia che all'estero Per_1
andranno previamente concordati e/o comunicati tra i genitori con un anticipo di almeno sette giorni per quelli in Italia e di quindici giorni per quelli all'estero. I genitori si impegnano a non portare il figlio all'estero fino al compimento del terzo anno di vita. Per_1
8) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver definito tra di loro ogni questione relativa al periodo della cessata convivenza familiare.
9) Spese e competenze legali interamente compensate tra le parti.”
pagina 5 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 21/03/2025 depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui alla nota di deposito del 21/03/2025 e richiamate all'udienza del 01/04/2025 devono essere senz'altro recepite,
poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto conto che garantiscono al figlio nato in data [...] a [...], il suo diritto ad una Per_1
bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale di cui alla nota di deposito del 21/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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