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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 939/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS RT, Presidente
FILIPPINI STEFANO, Relatore
DE AMICIS TAMARA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16057/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063232530000 ADEMP.CATASTALI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063232530000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063232530000 LO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120203800236000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130226611402000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150084867232000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150166907077000 REGISTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_4 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160156020606000 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170094706085000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170238644112000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180116670749000 LO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_6
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190143493851000 CATASTALI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200041785802000 LO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12876/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il contribuente ha impugnato, a seguito della notifica, in data 26.06.2024, dell'intimazione di pagamento n. 09720249063232530000, le seguenti cartelle sottese:
1) Cartella di pagamento n. 09720120203800236000 relativa all'omesso pagamento della Tassa
Automobilistica per l'anno 2009 con le dovute maggiorazioni.
2) Cartella di pagamento n. 09720130226611402000 relativa all'omesso pagamento della Tassa
Automobilistica per l'anno 2010 con le dovute maggiorazioni.
3) Cartella di pagamento n. 09720150084867232000 relativa all'omesso pagamento della Tassa
Automobilistica per l'anno 2012 con le dovute maggiorazioni.
4) Cartella di pagamento n. 09720150166907077000 limitatamente alla parte riguardante l'omesso pagamento di Imposta di registro fabbricati, ipotecaria e catastale per l'anno 2009 con le dovute maggiorazioni;
5) Cartella di pagamento n. 09720160156020606000 limitatamente alla parte riguardante l'omesso pagamento della Tassa smaltimento rifiuti riguardante l'anno 2013 con le dovute maggiorazioni;
6) Cartella di pagamento n. 09720170094706085000 relativa all'omesso pagamento della Tassa
Automobilistica per l'anno 2014 con le dovute maggiorazioni.
7) Cartella di pagamento n. 09720170238644112000 limitatamente alla parte relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2015 con le dovute maggiorazioni. 8) Cartella di pagamento n. 09720180116670749000 limitatamente alla parte relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2016 con le dovute maggiorazioni.
9) Cartella di pagamento n. 09720190143493851000 relativa all'omesso pagamento di imposte per il
Territorio – entrate eventuali concernenti il Ministero delle finanze per l'anno 2010 con le dovute maggiorazioni;
10) Cartella di pagamento n. 09720200041785802000 limitatamente alla parte relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2017 con le dovute maggiorazioni.
Con il ricorso introduttivo del giudizio il contribuente ha lamentato:
1) OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
PRODROMICI (DIFETTO DI FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO): il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria in oggetto solamente in data 26.06.2024, ossia a seguito della notifica dell'atto impugnato.
2) ILLEGITTIMITÀ DELLA PRETESA TRIBUTARIA OPPOSTA PER INTERVENUTA DECADENZA.
3) ILLEGITTIMITÀ E/O INFONDATEZZA DELLE PRETESE TRIBUTARIE E DELLE RELATIVE
CARTELLE ESATTORIALI SOTTESE ALINTIMAZIONE DI PAGAMENTO OPPOSTA PER
INTERVENUTA E MATURATA PRESCRIZIONE DI OGNI DIRITTO.
4) MERITO: ASSOLUTA FONDATEZZA DELLE RAGIONI ESPRESSE ALOPPONENTE.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia – Riscossione contestando il ricorso per quanto di competenza, perchè inammissibile e comunque infondato, producendo copia delle notifiche effettuate in relazione alle cartelle di causa.
Si è poi costituito in giudizio l'Ufficio Provinciale di Roma-Territorio contestando il ricorso per quanto di competenza.
E' intervenuta in giudizio l'Agenzia per le Entrate - Direzione Provinciale III di Roma contestando il ricorso per quanto di competenza.
Si è poi costituita in giudizio la Regione Lazio contestando il ricorso per quanto di competenza.
Con memoria difensiva del 9.10.2025 il ricorrente, in relazione alle controdeduzioni formulate dalle controparti costituite, ha insistito sui propri assunti, deducendo altresì:
1) ANNULLAMENTO OPE LEGIS DELLE CARTELLE ESATTORIALI SOTTESE ALINTIMAZIONE DI
PAGAMENTO OPPOSTA DI IMPORTO INFERIORE A 1000 € PER I CARICHI AFFIDATI ALAD AL
01.01.2000 AL 31.12.2015 DISCIPLINATA ALLA'ART. 1 CO. 222 DELLA LEGGE N. 197/2022
CONVERTITO ALLA LEGGE N. 14/1012 (dunque con riferimento a tutte le cartelle per Tassa
Automobilistica e a quella relativa alla pretesa dell'Agenzia per il Territorio).
2) NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI SOTTESE ALINTIMAZIONE DI
PAGAMENTO OPPOSTA E CONSEGUENTE CONFERMA DELL'ASSORBENTE ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE DI OGNI E QUALSIVOGLIA CREDITO. In particolare, per le Cartelle di pagamento n.
09720120203800236000 (Tassa Automobilistica anno 2009), 09720130226611402000 (Tassa
Automobilistica anno 2010), 09720150084867232000 (Tassa Automobilistica anno 2012), si eccepisce, analizzando la notifica depositata dall'Agenzia delle Entrate, come la stessa risulti essere stata notificata a soggetto destinatario qualificato “addetto alla casa” senza però il rispetto delle formalità previste ai sensi dell'art. 139 c.p.c, ovvero senza l'attestazione da parte del messo notificatore di aver effettivamente eseguito le ricerche e di non aver rinvenuto le persone via via indicate nella previsione codicistica.
Quanto alle Cartelle di pagamento 09720160156020606000 (TA.RI 2013) e 09720170094706085000
(Tassa Automobilistica 2014), si deduce, analizzando la relata di notifica depositata da AD, come la stessa non può ritenersi perfezionata essendosi l'ufficiale esattoriale limitato ad asserire di aver notificato la cartella esattoriale alla “madre” o “padre” del ricorrente ma non a un familiare convivente, di talché la notifica de qua è da intendersi nulla per difetto di regolarità quanto alla ricezione dell'atto impugnato nei confronti del sig. Ricorrente_1. Quanto alle Cartelle di pagamento n. 09720190143493851000
(Imposte per territorio 2010) e n. 09720200041785802000 (Tassa Automobilistica 2017) si eccepisce che il termine quinquennale e triennale per agire, da parte della P.A. e per essa del concessionario sarebbe spirato. Quanto alle Cartelle di pagamento n. 09720150166907077000 (Tassa Automobilistica anno
2012), n. 09720170238644112000 (Tassa Automobilistica anno 2015) e n. 09720180116670749000
(Tassa Automobilistica anno 2016): la notifica ex art. 140 c.p.c. non può ritenersi perfezionata in quanto manca del tutto il prescritto invio della comunicazione sia di spedizione che di avvenuta notifica, prevista dalla legge per l'ipotesi in cui l'atto non venga consegnato direttamente al contribuente.
Con ordinanza collegiale resa all'esito dell'udienza del 20.10.2025, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AMA spa a cura della parte più diligente nel termine di giorni 15 e ha invitato la difesa di AD a dedurre in maniera puntuale sulle notifiche relative alle singole cartelle corredando la produzione con indice numerato;
ha poi fissato nuova udienza al 15/12/2025.
Si è poi costituita in giudizio l'AMA spa contestando il ricorso per quanto di competenza.
Con nota depositata il 29.10.2025 AD ha dedotto in relazione all'invito formulato con l'ordinanza istruttoria predetta;
non hanno fatto seguito specifiche repliche da parte del ricorrente.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato nei soli limiti infra precisati.
Giova preliminarmente considerare che il motivo di ricorso inerente al preteso annullamento ope legis delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 1000 € (per i carichi affidati all'AD dal 01.01.2000 al
31.12.2015), ai sensi dell'art. 1 co. 222 della legge n. 197/2022 convertito dalla legge n. 14/1012, è inammissibile perché tardivo (formulato solo con la memoria difensiva del 9.10.2025) e irritualmente introdotto (non sono state rispettate le forme necessarie alla proposizione dei motivi aggiunti).
Comunque, in relazione alle cartelle per Tassa Automobilistica, il medesimo motivo è anche infondato poiché non vi è prova della adesione della regione Lazio al provvedimento di annullamento d'ufficio dei propri crediti (atteso che l'annullamento operato dal legislatore nazionale, in relazione agli enti diversi dalle amministrazioni statali, opera solo con riferimento a sanzioni e interessi).
Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento alle sottoelencate cartelle, che:
1) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720120203800236000 relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2009, la notifica effettuata in data 15/01/2013 è tardiva rispetto al maturarsi della prescrizione triennale;
tale pretesa va dunque annullata;
2) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720130226611402000 relativa all'omesso pagamento della
Tassa Automobilistica per l'anno 2010, la notifica effettuata in data 19/09/2013, in mani proprie, è utile a interrompere la prescrizione, successivamente interrotta anche dal preavviso di fermo del 29/09/2014 e dalle intimazioni del 2017 e del 2024 (considerando, a quest'ultimo proposito, la sospensione covid); circa la questione, proposta dal ricorrente solo con la memoria difensiva del 9.10.2015, inerente alla pretesa mancanza di formalità o di ricerche relative alla notificazione ex art. 139 c.p.c., osserva il Collegio che la stessa è inammissibile perché nuova e irritualmente introdotta (quanto alla esigenza delle forme dei motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si veda Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 23 giugno 2025, n. 16797) e comunque infondata, considerando che secondo la Suprema Corte (cfr., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23028 del 26/10/2006, Rv. 593457 - 01), in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., non è causa di nullità della notificazione la mancata indicazione del rapporto tra la persona cui è fatta la consegna dell'atto e il destinatario della notificazione, né l'ufficiale giudiziario notificante ha l'obbligo di fare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza tra la persona che si qualifica addetta alla casa e il destinatario dell'atto, dovendo affidarsi alle dichiarazioni che gli vengono rese, semprechè queste concorrano con le apparenze, incombendo su colui che contesti l'eventuale difformità tra le apparenze e la realtà contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di sua residenza.
3) con riferimento alla Cartella di pagamento n. 09720150084867232000 relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2012, la notifica effettuata in data 30/04/2015, in mani proprie, è utile a interrompere la prescrizione, successivamente interrotta anche dal preavviso di fermo del
29/04/2016 e dalle intimazioni del 2017 e del 2024 (considerando, a quest'ultimo proposito, la sospensione covid); mentre, quanto alle pretesa nullità dedotte con la memoria difensiva del 9.10.2025, vale quanto esposto al punto che precede a proposito della tardività e inammissibilità;
4) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720150166907077000 limitatamente alla parte riguardante l'omesso pagamento di Imposta di registro fabbricati, ipotecaria e catastale per l'anno 2009, la notifica effettuata in data 01/02/2016 è utile a interrompere la prescrizione decennale, pure interrotta con la notifica del preavviso di fermo 29/04/2016 e delle intimazioni 2017 e 2024; mentre, quanto alle pretesa nullità dedotte con la memoria difensiva del 9.10.2025, vale quanto esposto al punto che precede a proposito della tardività e inammissibilità;
5) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720160156020606000 limitatamente alla parte riguardante l'omesso pagamento della Tassa smaltimento rifiuti riguardante l'anno 2013, la notifica effettuata in data
3/11/2016 a soggetti autorizzati è idonea e tempestiva rispetto all'interruzione della prescrizione, al pari delle successive: intimazioni del 2019, 2020, 2022, 2024; quanto ai pretesi vizi della consegna della raccomandata a persona qualificatasi come madre o padre, oltre alla evidenziata inammissibilità della questione (vedi sopra) va comunque ricordato che, secondo la Corte di cassazione (cfr. Sez. 5 ,
Ordinanza n. 11815 del 18/06/2020, Rv. 660075 - 01), la consegna dell'atto da notificare a persona di famiglia, secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria;
6) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720170094706085000 relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2014, la notificazione effettuata in data 2/10/2017 mediante consegna a familiare convivente è utile e tempestiva , mentre al fine della successiva interruzione della prescrizione valgono le intimazioni del 2019 e del 2024 (considerando per quest'ultima la sospensione covid); per i pretesi vizi della notifica tardivamente e irritualmente dedotti, vale quanto indicato ai punti precedenti;
7) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720170238644112000 limitatamente alla parte relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2015, la notificazione del 29/06/2018 secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. appare idonea e tempestiva per interrompere la prescrizione, al pari delle successive intimazioni del 2019 e del 2024 (considerando per quest'ultima il periodo di sospensione covid); invece, per quanto sopra indicato a proposito della mancata proposizione di rituali motivi aggiunti, debbono ritenersi inammissibili le questioni attinenti alla pretesa mancanza di avvisi di spedizione e di ricezione;
8) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720180116670749000 limitatamente alla parte relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2016, la notificazione del 1/04/2019 secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. appare idonea e tempestiva per interrompere la prescrizione, al pari delle successive intimazioni del 2019 e del 2024 (considerando per quest'ultima il periodo di sospensione covid); invece, per quanto sopra indicato a proposito della mancata proposizione di rituali motivi aggiunti, debbono ritenersi inammissibili le questioni attinenti alla pretesa mancanza di avvisi di spedizione e di ricezione;
9) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720190143493851000 relativa all'omesso pagamento di imposte per il Territorio – entrate eventuali concernenti il Ministero delle finanze per l'anno 2010, la notifica del 24/10/2019 effettuata con consegna in mani proprie, deve ritenersi utile ad interrompere la prescrizione decennale, al pari delle successive intimazioni 2021–2024.
10) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720200041785802000 limitatamente alla parte relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2017, la notifica del 12/03/2022 effettuata con consegna in mani proprie, deve ritenersi utile ad interrompere la prescrizione triennale (considerando la sospensione covid), al pari della successiva intimazione del 26/06/2024.
I rilievi suddetti risultano dirimenti e assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione proposta, in quanto, a fronte della dimostrata ritualità, nei limiti suddetti, delle notifiche delle cartelle, risultano inammissibili, perché tardive, le questioni relative ai pretesi vizi che affliggerebbero detti titoli.
Il ricorso può dunque essere accolto limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720120203800236000 relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2009. Va invece respinto nel resto.
L'esito della lite, unitamente alle peculiarità e incertezze giurisprudenziali che caratterizzano la soluzione delle questioni affrontate, giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
ACCOGLIE NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE E COMPENSA LE SPESE DI LITE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS RT, Presidente
FILIPPINI STEFANO, Relatore
DE AMICIS TAMARA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16057/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063232530000 ADEMP.CATASTALI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063232530000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063232530000 LO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120203800236000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130226611402000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150084867232000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150166907077000 REGISTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_4 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160156020606000 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170094706085000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170238644112000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180116670749000 LO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_6
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190143493851000 CATASTALI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200041785802000 LO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12876/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il contribuente ha impugnato, a seguito della notifica, in data 26.06.2024, dell'intimazione di pagamento n. 09720249063232530000, le seguenti cartelle sottese:
1) Cartella di pagamento n. 09720120203800236000 relativa all'omesso pagamento della Tassa
Automobilistica per l'anno 2009 con le dovute maggiorazioni.
2) Cartella di pagamento n. 09720130226611402000 relativa all'omesso pagamento della Tassa
Automobilistica per l'anno 2010 con le dovute maggiorazioni.
3) Cartella di pagamento n. 09720150084867232000 relativa all'omesso pagamento della Tassa
Automobilistica per l'anno 2012 con le dovute maggiorazioni.
4) Cartella di pagamento n. 09720150166907077000 limitatamente alla parte riguardante l'omesso pagamento di Imposta di registro fabbricati, ipotecaria e catastale per l'anno 2009 con le dovute maggiorazioni;
5) Cartella di pagamento n. 09720160156020606000 limitatamente alla parte riguardante l'omesso pagamento della Tassa smaltimento rifiuti riguardante l'anno 2013 con le dovute maggiorazioni;
6) Cartella di pagamento n. 09720170094706085000 relativa all'omesso pagamento della Tassa
Automobilistica per l'anno 2014 con le dovute maggiorazioni.
7) Cartella di pagamento n. 09720170238644112000 limitatamente alla parte relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2015 con le dovute maggiorazioni. 8) Cartella di pagamento n. 09720180116670749000 limitatamente alla parte relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2016 con le dovute maggiorazioni.
9) Cartella di pagamento n. 09720190143493851000 relativa all'omesso pagamento di imposte per il
Territorio – entrate eventuali concernenti il Ministero delle finanze per l'anno 2010 con le dovute maggiorazioni;
10) Cartella di pagamento n. 09720200041785802000 limitatamente alla parte relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2017 con le dovute maggiorazioni.
Con il ricorso introduttivo del giudizio il contribuente ha lamentato:
1) OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
PRODROMICI (DIFETTO DI FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO): il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria in oggetto solamente in data 26.06.2024, ossia a seguito della notifica dell'atto impugnato.
2) ILLEGITTIMITÀ DELLA PRETESA TRIBUTARIA OPPOSTA PER INTERVENUTA DECADENZA.
3) ILLEGITTIMITÀ E/O INFONDATEZZA DELLE PRETESE TRIBUTARIE E DELLE RELATIVE
CARTELLE ESATTORIALI SOTTESE ALINTIMAZIONE DI PAGAMENTO OPPOSTA PER
INTERVENUTA E MATURATA PRESCRIZIONE DI OGNI DIRITTO.
4) MERITO: ASSOLUTA FONDATEZZA DELLE RAGIONI ESPRESSE ALOPPONENTE.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia – Riscossione contestando il ricorso per quanto di competenza, perchè inammissibile e comunque infondato, producendo copia delle notifiche effettuate in relazione alle cartelle di causa.
Si è poi costituito in giudizio l'Ufficio Provinciale di Roma-Territorio contestando il ricorso per quanto di competenza.
E' intervenuta in giudizio l'Agenzia per le Entrate - Direzione Provinciale III di Roma contestando il ricorso per quanto di competenza.
Si è poi costituita in giudizio la Regione Lazio contestando il ricorso per quanto di competenza.
Con memoria difensiva del 9.10.2025 il ricorrente, in relazione alle controdeduzioni formulate dalle controparti costituite, ha insistito sui propri assunti, deducendo altresì:
1) ANNULLAMENTO OPE LEGIS DELLE CARTELLE ESATTORIALI SOTTESE ALINTIMAZIONE DI
PAGAMENTO OPPOSTA DI IMPORTO INFERIORE A 1000 € PER I CARICHI AFFIDATI ALAD AL
01.01.2000 AL 31.12.2015 DISCIPLINATA ALLA'ART. 1 CO. 222 DELLA LEGGE N. 197/2022
CONVERTITO ALLA LEGGE N. 14/1012 (dunque con riferimento a tutte le cartelle per Tassa
Automobilistica e a quella relativa alla pretesa dell'Agenzia per il Territorio).
2) NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI SOTTESE ALINTIMAZIONE DI
PAGAMENTO OPPOSTA E CONSEGUENTE CONFERMA DELL'ASSORBENTE ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE DI OGNI E QUALSIVOGLIA CREDITO. In particolare, per le Cartelle di pagamento n.
09720120203800236000 (Tassa Automobilistica anno 2009), 09720130226611402000 (Tassa
Automobilistica anno 2010), 09720150084867232000 (Tassa Automobilistica anno 2012), si eccepisce, analizzando la notifica depositata dall'Agenzia delle Entrate, come la stessa risulti essere stata notificata a soggetto destinatario qualificato “addetto alla casa” senza però il rispetto delle formalità previste ai sensi dell'art. 139 c.p.c, ovvero senza l'attestazione da parte del messo notificatore di aver effettivamente eseguito le ricerche e di non aver rinvenuto le persone via via indicate nella previsione codicistica.
Quanto alle Cartelle di pagamento 09720160156020606000 (TA.RI 2013) e 09720170094706085000
(Tassa Automobilistica 2014), si deduce, analizzando la relata di notifica depositata da AD, come la stessa non può ritenersi perfezionata essendosi l'ufficiale esattoriale limitato ad asserire di aver notificato la cartella esattoriale alla “madre” o “padre” del ricorrente ma non a un familiare convivente, di talché la notifica de qua è da intendersi nulla per difetto di regolarità quanto alla ricezione dell'atto impugnato nei confronti del sig. Ricorrente_1. Quanto alle Cartelle di pagamento n. 09720190143493851000
(Imposte per territorio 2010) e n. 09720200041785802000 (Tassa Automobilistica 2017) si eccepisce che il termine quinquennale e triennale per agire, da parte della P.A. e per essa del concessionario sarebbe spirato. Quanto alle Cartelle di pagamento n. 09720150166907077000 (Tassa Automobilistica anno
2012), n. 09720170238644112000 (Tassa Automobilistica anno 2015) e n. 09720180116670749000
(Tassa Automobilistica anno 2016): la notifica ex art. 140 c.p.c. non può ritenersi perfezionata in quanto manca del tutto il prescritto invio della comunicazione sia di spedizione che di avvenuta notifica, prevista dalla legge per l'ipotesi in cui l'atto non venga consegnato direttamente al contribuente.
Con ordinanza collegiale resa all'esito dell'udienza del 20.10.2025, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AMA spa a cura della parte più diligente nel termine di giorni 15 e ha invitato la difesa di AD a dedurre in maniera puntuale sulle notifiche relative alle singole cartelle corredando la produzione con indice numerato;
ha poi fissato nuova udienza al 15/12/2025.
Si è poi costituita in giudizio l'AMA spa contestando il ricorso per quanto di competenza.
Con nota depositata il 29.10.2025 AD ha dedotto in relazione all'invito formulato con l'ordinanza istruttoria predetta;
non hanno fatto seguito specifiche repliche da parte del ricorrente.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato nei soli limiti infra precisati.
Giova preliminarmente considerare che il motivo di ricorso inerente al preteso annullamento ope legis delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 1000 € (per i carichi affidati all'AD dal 01.01.2000 al
31.12.2015), ai sensi dell'art. 1 co. 222 della legge n. 197/2022 convertito dalla legge n. 14/1012, è inammissibile perché tardivo (formulato solo con la memoria difensiva del 9.10.2025) e irritualmente introdotto (non sono state rispettate le forme necessarie alla proposizione dei motivi aggiunti).
Comunque, in relazione alle cartelle per Tassa Automobilistica, il medesimo motivo è anche infondato poiché non vi è prova della adesione della regione Lazio al provvedimento di annullamento d'ufficio dei propri crediti (atteso che l'annullamento operato dal legislatore nazionale, in relazione agli enti diversi dalle amministrazioni statali, opera solo con riferimento a sanzioni e interessi).
Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento alle sottoelencate cartelle, che:
1) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720120203800236000 relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2009, la notifica effettuata in data 15/01/2013 è tardiva rispetto al maturarsi della prescrizione triennale;
tale pretesa va dunque annullata;
2) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720130226611402000 relativa all'omesso pagamento della
Tassa Automobilistica per l'anno 2010, la notifica effettuata in data 19/09/2013, in mani proprie, è utile a interrompere la prescrizione, successivamente interrotta anche dal preavviso di fermo del 29/09/2014 e dalle intimazioni del 2017 e del 2024 (considerando, a quest'ultimo proposito, la sospensione covid); circa la questione, proposta dal ricorrente solo con la memoria difensiva del 9.10.2015, inerente alla pretesa mancanza di formalità o di ricerche relative alla notificazione ex art. 139 c.p.c., osserva il Collegio che la stessa è inammissibile perché nuova e irritualmente introdotta (quanto alla esigenza delle forme dei motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si veda Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 23 giugno 2025, n. 16797) e comunque infondata, considerando che secondo la Suprema Corte (cfr., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23028 del 26/10/2006, Rv. 593457 - 01), in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., non è causa di nullità della notificazione la mancata indicazione del rapporto tra la persona cui è fatta la consegna dell'atto e il destinatario della notificazione, né l'ufficiale giudiziario notificante ha l'obbligo di fare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza tra la persona che si qualifica addetta alla casa e il destinatario dell'atto, dovendo affidarsi alle dichiarazioni che gli vengono rese, semprechè queste concorrano con le apparenze, incombendo su colui che contesti l'eventuale difformità tra le apparenze e la realtà contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di sua residenza.
3) con riferimento alla Cartella di pagamento n. 09720150084867232000 relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2012, la notifica effettuata in data 30/04/2015, in mani proprie, è utile a interrompere la prescrizione, successivamente interrotta anche dal preavviso di fermo del
29/04/2016 e dalle intimazioni del 2017 e del 2024 (considerando, a quest'ultimo proposito, la sospensione covid); mentre, quanto alle pretesa nullità dedotte con la memoria difensiva del 9.10.2025, vale quanto esposto al punto che precede a proposito della tardività e inammissibilità;
4) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720150166907077000 limitatamente alla parte riguardante l'omesso pagamento di Imposta di registro fabbricati, ipotecaria e catastale per l'anno 2009, la notifica effettuata in data 01/02/2016 è utile a interrompere la prescrizione decennale, pure interrotta con la notifica del preavviso di fermo 29/04/2016 e delle intimazioni 2017 e 2024; mentre, quanto alle pretesa nullità dedotte con la memoria difensiva del 9.10.2025, vale quanto esposto al punto che precede a proposito della tardività e inammissibilità;
5) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720160156020606000 limitatamente alla parte riguardante l'omesso pagamento della Tassa smaltimento rifiuti riguardante l'anno 2013, la notifica effettuata in data
3/11/2016 a soggetti autorizzati è idonea e tempestiva rispetto all'interruzione della prescrizione, al pari delle successive: intimazioni del 2019, 2020, 2022, 2024; quanto ai pretesi vizi della consegna della raccomandata a persona qualificatasi come madre o padre, oltre alla evidenziata inammissibilità della questione (vedi sopra) va comunque ricordato che, secondo la Corte di cassazione (cfr. Sez. 5 ,
Ordinanza n. 11815 del 18/06/2020, Rv. 660075 - 01), la consegna dell'atto da notificare a persona di famiglia, secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria;
6) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720170094706085000 relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2014, la notificazione effettuata in data 2/10/2017 mediante consegna a familiare convivente è utile e tempestiva , mentre al fine della successiva interruzione della prescrizione valgono le intimazioni del 2019 e del 2024 (considerando per quest'ultima la sospensione covid); per i pretesi vizi della notifica tardivamente e irritualmente dedotti, vale quanto indicato ai punti precedenti;
7) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720170238644112000 limitatamente alla parte relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2015, la notificazione del 29/06/2018 secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. appare idonea e tempestiva per interrompere la prescrizione, al pari delle successive intimazioni del 2019 e del 2024 (considerando per quest'ultima il periodo di sospensione covid); invece, per quanto sopra indicato a proposito della mancata proposizione di rituali motivi aggiunti, debbono ritenersi inammissibili le questioni attinenti alla pretesa mancanza di avvisi di spedizione e di ricezione;
8) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720180116670749000 limitatamente alla parte relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2016, la notificazione del 1/04/2019 secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. appare idonea e tempestiva per interrompere la prescrizione, al pari delle successive intimazioni del 2019 e del 2024 (considerando per quest'ultima il periodo di sospensione covid); invece, per quanto sopra indicato a proposito della mancata proposizione di rituali motivi aggiunti, debbono ritenersi inammissibili le questioni attinenti alla pretesa mancanza di avvisi di spedizione e di ricezione;
9) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720190143493851000 relativa all'omesso pagamento di imposte per il Territorio – entrate eventuali concernenti il Ministero delle finanze per l'anno 2010, la notifica del 24/10/2019 effettuata con consegna in mani proprie, deve ritenersi utile ad interrompere la prescrizione decennale, al pari delle successive intimazioni 2021–2024.
10) in relazione alla Cartella di pagamento n. 09720200041785802000 limitatamente alla parte relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2017, la notifica del 12/03/2022 effettuata con consegna in mani proprie, deve ritenersi utile ad interrompere la prescrizione triennale (considerando la sospensione covid), al pari della successiva intimazione del 26/06/2024.
I rilievi suddetti risultano dirimenti e assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione proposta, in quanto, a fronte della dimostrata ritualità, nei limiti suddetti, delle notifiche delle cartelle, risultano inammissibili, perché tardive, le questioni relative ai pretesi vizi che affliggerebbero detti titoli.
Il ricorso può dunque essere accolto limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720120203800236000 relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2009. Va invece respinto nel resto.
L'esito della lite, unitamente alle peculiarità e incertezze giurisprudenziali che caratterizzano la soluzione delle questioni affrontate, giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
ACCOGLIE NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE E COMPENSA LE SPESE DI LITE