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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice monocratico, dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 381 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016 posta in deliberazione all'udienza del 26/09/24, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente tra:
1) (C.F. ), con l'avv. Domenico Merlicco Parte_1 C.F._1
- attore -
E
2) (C.F. ), con gli avv.ti Marco Controparte_1 P.IVA_1
Petrini e Gabriele Romagnuolo
- convenuta -
E
3) (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- terza chiamata -
§§§
Oggetto: Risarcimento del danno
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo “attore” o Parte_1
“parte attrice”), titolare di contributi erogati dalla , ha convenuto in giudizio, dinanzi al CP_2
Tribunale di Foggia, la (di seguito anche solo “convenuta” o Controparte_1
“parte convenuta”), al fine di sentirsi condannare al risarcimento dei danni subiti in misura pari a €
367.064,81 (o quella maggiore o minore all'esito del giudizio fino al massimo di € 520.000,00) pari
1 alla perdita economica subita a causa della mancata ricezione dell'aiuto comunitario per le diverse annate agrarie indicate, con condanna della convenuta alla spese del giudizio e con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, chiedendo:
1) in via preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito;
2) il difetto di legittimazione passiva sostanziale rispetto ad che con il medesimo atto si CP_2
chiedeva di poter chiamare in causa a titolo di manleva o garanzia;
3) in via subordinata il rigetto in toto nel merito della domanda per assenza di alcuna responsabilità in capo alla convenuta;
4) in caso di accertamento del danno di condannare la terza chiamata;
5) con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite e richiesta da ultimo di distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Dopo l'autorizzazione del giudice, vi è stata la chiamata in causa dell' ad opera della parte CP_2
convenuta, la quale si è costituita, a ministero dell'Avvocatura dello Stato, eccependo:
1) il difetto di qualsiasi rapporto di garanzia con la convenuta e la mancanza di legittimazione passiva, semmai da radicare in capo alla (verso cui non spiegava però richiesta di CP_3
ulteriore chiamata in causa);
2) la necessaria preliminare estromissione dal giudizio dell' ; CP_2
3) il rigetto, comunque, nel merito della domanda in quanto infondata;
4) con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, all'udienza su indicata, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
§§§
Va rilevato preliminarmente in fatto che:
1) parte attrice, contemporaneamente al presente giudizio, ha anche avviato davanti al TAR CP_3
azione di impugnazione del provvedimento emesso da per il recupero degli aiuti europei, CP_2
dalla stessa in precedenza erogati a favore di parte attrice, nonché per la sospensione dell'erogazione per le annualità successive;
2) tale provvedimento amministrativo è alla base della domanda formulata da parte attrice nel presente giudizio, in quanto il danno reclamato sarebbe stato conseguenza, in tesi, della negligenza
2 imputabile alla società convenuta nella gestione del procedimento amministrativo di ammissione ai detti aiuti europei, sulla base di un contratto di affidamento, intercorso tra attore e convenuta, dell'incarico per la gestione proprio delle fasi di presentazione delle domande annuali di erogazione di contributo da parte dell' ; CP_2
3) essendo stato il provvedimento amministrativo emesso dall' , evidentemente titolare del CP_2
procedimento (al contrario di quanto affermato dalla stessa) e destinataria del rapporto con i rilevi formulati a suo tempo, in sede di controllo ispettivo, da parte della Guardia di Finanza presso la sede locale della società convenuta, la medesima società ha ritenuto, nonostante la contestuale eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, di vocare in giudizio la medesima agenzia, al fine di essere manlevato / garantito da eventuali oneri risarcitori, in forza di convenzione esistente tra le dette parti, in realtà deducendo in sostanza che unico legittimato passivo, data l'erroneità del provvedimento adottato, avrebbe dovuto essere semmai proprio l' ; CP_2
4) nel corso del giudizio, il ricorso davanti al G.A. del IC (iscritto al n. 1280/2016 R.G.
T.A.R. Puglia – Sede di Bari) ha condotto, dapprima, all'emissione dell'ordinanza cautelare n.
544/2016, con la quale il TAR ha accolto l'istanza di sospensione proposta e ordinato l'immediato pagamento delle somme ancora da erogare all'attore (peraltro, come dedotto da parte convenuta, senza nemmeno imporre alcuna fideiussione;
circostanza non contestata dall'attore), sul presupposto che erano state depositate le domande di contributo firmate dal ricorrente e non contestate dall' ; successivamente, il TAR ha pronunciato sentenza definitiva n. 926/2017 (in CP_2
atti), con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'atto della terza chiamata per difetto di una CP_2
completa istruttoria e, quindi, in sostanza, per l'accertamento dell'inesistenza delle irregolarità contestate al ricorrente, qui attore per il risarcimento dei contributi asseritamente non percepiti;
5) dalla detta sentenza emerge, tra l'altro, l'indiretta affermazione della correttezza, comunque, dell'operato di a cui non può dunque attribuirsi alcuna Controparte_1
responsabilità, né per un errore nella presentazione delle domande, né per un'errata archiviazione delle stesse, né infine per l'omessa comunicazione all'attore dell'ispezione della Guardia di Finanza che condusse all'errato rilievo di irregolarità;
6) ancora più dirimente per il presente giudizio, da quanto emerso l'attore non ha mai dovuto restituire i contributi ricevuti per le annate agrarie oggetto del controllo, né, sempre per quanto effettivamente emerso, ha sofferto alcuna significativa sospensione delle erogazioni per gli anni successivi, stante l'ordine già contenuto nel provvedimento immediato del TAR sull'istanza cautelare, non avendo quindi subito in definitiva alcun danno;
tanto che nella comparsa
3 conclusionale parte attrice, non solo non deduce su alcun effettivo ritardo nelle dette erogazioni, ma in definitiva concorda con il doversi pronunciare una sentenza di cessata materia del contendere, pur insistendo sulla fondatezza iniziale dell'azione introdotta, ai fini della c.d. soccombenza virtuale relativamente alle spese di lite.
Tanto sufficientemente premesso in fatto, si deve in diritto rilevare che:
1) il paventato danno in sede di atto di citazione non solo non è dipeso da alcuna condotta negligente della convenuta, ma nemmeno si è mai di fatto realizzato, nemmeno, come visto, in termini di ritardato accesso ai contributi pubblici ricercati: quelli delle annate oggetto del controllo della Guardia di Finanza erano già stati erogati e non sono mai stati restituiti, quelli delle annate successive sono stati immediatamente sbloccati dal in sede di sospensione degli effetti CP_4
del provvedimento amministrativo che aveva a sua volta sospeso le erogazioni;
2) in ogni caso, è assodato che la condotta illecita, eventualmente, sarebbe da riconnettersi esclusivamente al provvedimento di revoca/annullamento illegittimo posto in essere dall' , CP_2
poi a sua volta annullato dal TAR Puglia con la sentenza sopra citata;
peraltro, il detto provvedimento non è stato provocato, nemmeno indirettamente, da un'errata condotta della convenuta, ma con certezza da un'errata istruttoria dell' , la quale, anziché acriticamente fare CP_2
proprio il rapporto della Guardia di Finanza sulle presunte irregolarità riscontrate in sede di ispezione (mancata sottoscrizione delle domande di contributo da parte dell'attore), in quanto titolare del potere sanzionatorio/recuperatorio connesso al provvedimento adottato, avrebbe dovuto quantomeno approfondire sulla base degli atti in suo possesso (avendo anche già erogato i contributi) l'effettiva sussistenza delle irregolarità e, verosimilmente, anche ricorrere se del caso al c.d. soccorso istruttorio al fine di verificare comunque la sanabilità di irregolarità, se provate, comunque meramente formali;
3) come noto, peraltro, la condotta illecita di una P.A., ove consegua a un provvedimento illegittimo poi annullato o comunque all'esercizio di una potestà pubblica, come nel caso di specie connessa alla regolarità del procedimento amministrativo di erogazione del contributo, trova oggi ristoro esclusivamente davanti al G.A., essendo da tempo venuto meno il c.d. doppio binario, insieme, peraltro, alla c.d. pregiudiziale amministrativa (necessità del pregiudiziale accertamento della detta illegittimità): emerge per tale via l'inammissibilità delle domande spiegate in questa sede nei confronti dell' per difetto di giurisdizione del giudice adito;
verosimilmente su tale CP_2
fondamento si è basata la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dalla società convenuta nella comparsa di costituzione, anche se contraddittoriamente formulata nello stesso
4 momento in cui la medesima convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dell' a fini di garanzia;
CP_2
4) nel caso di specie la detta chiamata va ricostruita, processualmente e sulla base delle deduzioni effettive di parte convenuta, come chiamata in causa del terzo unico responsabile del danno, non fondandosi la detta chiamata oggettivamente su un rapporto effettivo di garanzia intercorrente tra e società convenuta;
in tali casi, tra l'altro, varrebbe il consolidato principio secondo cui, la CP_2
domanda attorea originaria si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (così da ultimo Cass. Civ., sez. VI, 1 giugno 2021, n. 15232).
Come si vede, emergono nel caso di specie principi di diritto parzialmente confliggenti, in conseguenza della condotta del giudizio ad opera delle parti.
Deve ritenersi tuttavia che:
1) innanzitutto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo anche parte attrice, nella comparsa conclusionale, convenuto finalmente e formalmente sull'assenza, almeno sopravvenuta, di un qualsiasi danno effettivo in capo a parte attrice medesima ovvero di una responsabilità della convenuta, quantomeno dopo la pubblicazione della sentenza del TAR Puglia sopra richiamata (pag. 5 della comparsa conclusionale: “è ormai pacifica la responsabilità della
per aver emesso un provvedimento in danno dell'attore, sulla base di accertamenti CP_2 superficiali e fallaci, effettuati dalla Guardia di Finanza…”; sempre ivi in fondo si invoca la cessazione della materia del contendere);
2) a fronte di detta pronuncia, le parti originarie hanno chiesto la condanna della altre alla rifusione delle spese di giudizio in base alla regola della c.d. soccombenza virtuale;
la difesa dell' , CP_2
anche se in modo non del tutto persuasivo per quanto si dirà, distinguendo tra cessazione della materia del contendere e venir meno del danno in corso di giudizio, ha optato per la compensazione integrale delle spese di lite;
3) al riguardo, va premesso che, in ottica di soccombenza virtuale, la domanda originaria dell'attore deve essere ritenuta infondata sin dall'origine: l'attore ha agito nei confronti della società convenuta contemporaneamente (anzi anche prima apparentemente) all'impugnazione del provvedimento di secondo grado, poi dichiarato illegittimo, dell' , in un momento cioè in cui non vi era ancora CP_2
nemmeno un danno concreto e attuale da risarcire (come sopra già visto i contributi oggetto di accertamento erano già stati erogati e non sono stati restituiti e non vi sono state deduzioni dell'attore su ritardi significativi nell'erogazione dei contributi successivi); oltre a ciò, è emerso
5 comunque con chiarezza l'assenza di qualsiasi condotta negligente imputabile alla società convenuta che non si è macchiata di alcuna irregolarità (né poteva opporsi in alcun modo alla redazione della relazione della Guardia di Finanza con gli errati rilievi ivi contenuti, né rileva in alcun modo l'eventuale informativa data o meno all'attore sull'ispezione occorsa); peraltro il principio di soccombenza, come è ormai assodato, prescinde da qualsiasi accertamento in merito alla colpa del soccombente e, pertanto, potendosi allo stato prevedere con assoluta verosimiglianza che la domanda originaria dell'attore nei confronti della convenuta avrebbe dovuto comunque essere respinta, parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di parte originariamente convenuta;
4) più complessa la situazione relativa ai rapporti tra le parti originarie e l' terza chiamata CP_2
nella presente causa;
al riguardo, infatti, si deve tenere presente al contempo:
a) che la chiamata in causa è stata effettuata non dall'attore ma dalla convenuta;
b) quest'ultima, peraltro, da ritenersi consapevole dell'inammissibilità della domanda nei confronti dell' , stante la contemporanea eccezione, dalla stessa spiegata, di difetto di giurisdizione del CP_2
giudice adito;
c) del principio sopra ricordato dell'automatica estensione della domanda attorea al terzo chiamato unico responsabile, anche in assenza di specifica domanda nei confronti della stessa, domanda tuttavia qui inammissibile per quanto sopra e, infatti, mai formulata dall'attore;
d) del fatto che l'intera vicenda processuale (sia difronte al TAR che quella che qui occupa) deve in realtà ritenersi occorsa in forza (esclusivamente) dell'errata emissione di un provvedimento amministrativo illegittimo da parte dell' , la quale peraltro non ha ritenuto (nemmeno dopo CP_2
l'accoglimento della sospensiva da parte del TAR) di utilizzare i propri poteri di annullamento in autotutela, attendendo passivamente l'esito del giudizio di merito difronte al TAR;
pur tuttavia, non si può negare al contempo che la presenza di in questo giudizio è conseguenza della CP_2
chiamata di altri e che la domanda (virtuale) nei suoi confronti avrebbe dovuto comunque essere dichiarata inammissibile.
Come noto e come più volte affermato dalla giurisprudenza, alla base del principio di soccombenza vi è quello di causalità: si tratta in sostanza, come già detto, di attribuire i costi del processo a chi vi abbia infondatamente dato causa, in base a un criterio di responsabilità oggettiva e prescindendo quindi dall'indagine sulla colpa nella detta causazione.
Come sopra riassunti i termini di fatto e di diritto, nel caso de quo si rinvengono effettivamente straordinarie ragioni per la compensazione integrale delle spese tra l' e le altre parti del CP_2
6 giudizio, anche se non per le ragioni espresse dall' , ma perché non è possibile individuare nel CP_2 caso di specie, e con riguardo alla posizione processuale dell' , un criterio certo ai fini della CP_2
prevalente attribuzione causale del giudizio in capo all'uno o all'altro dei suoi protagonisti.
§§§
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sul presupposto della c.d. soccombenza virtuale, parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri vigenti in relazione al valore della somma controversa
(scaglione da € 260.001 a € 520.000), al punto minimo stante la prossimità allo scaglione più basso del valore della controversia e per l'assenza sostanziale della fase istruttoria.
Quanto alla posizione processuale dell' , terza chiamata in causa, le spese del presente CP_2
giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
11.229,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra la chiamata e le altre parti. CP_2
Si comunichi.
Così deciso lì 09/01/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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